Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 711 , concernente norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3 l'undicesimo alinea e' sostituito dal seguente:
"importazioni di reni artificiali e ricambi, di prodotti emoderivati nonche' di carrozzine per il trasporto di spastici";
e al quattordicesimo alinea, dopo la parola: "Telespazio", sono aggiunte le seguenti: "Societa' italiana radio marittima".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero, potranno essere apportate, prima del termine di scadenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, riduzioni nella misura percentuale del diritto speciale di cui al citato articolo 1, in relazione all'andamento della bilancia dei pagamenti e al corso della moneta nazionale sui mercati esteri".
E' convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 711 , concernente norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3 l'undicesimo alinea e' sostituito dal seguente:
"importazioni di reni artificiali e ricambi, di prodotti emoderivati nonche' di carrozzine per il trasporto di spastici";
e al quattordicesimo alinea, dopo la parola: "Telespazio", sono aggiunte le seguenti: "Societa' italiana radio marittima".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero, potranno essere apportate, prima del termine di scadenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, riduzioni nella misura percentuale del diritto speciale di cui al citato articolo 1, in relazione all'andamento della bilancia dei pagamenti e al corso della moneta nazionale sui mercati esteri".