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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. v.g. 11458/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice nella causa iscritta al n. v.g. 11458/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. ), con l'avv. STEFANIA CALI' Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. PAOLA BERTELLI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza. Per_
“1. Affidamento condiviso delle due figlie minori e , con collocamento prevalente e Per_1 residenza presso la casa della madre.
2. Considerata l'età dei figli, le visite con il padre devono ritenersi libere, nel senso che questi ultimi si recheranno dal padre, quando lo desiderano, mettendosi d'accordo con lui. In ogni caso il sig. Pt_1 si impegna a tenere con sé tutti i figli almeno due giorni alla settimana (indicativamente il lunedì e il giovedì) occupandosi della cena e tenendoli anche a dormire (se loro lo desiderano) e si impegna ad pagina 1 di 4 accompagnare il figlio a casa della madre dopo gli allenamenti di calcio il martedì e il giovedì. Per_3
Si impegna inoltre ad occuparsi dell'accompagnamento del figlio alle partite di calcio. I ragazzi Per_3 potranno inoltre andare dal padre a week end alterni dal venerdì alla domenica sera.
Indipendentemente dalla presenza dei figli presso la sua abitazione, il sig. si impegna Pt_1 comunque, nei giorni di sua competenza ad occuparsi dei vari accompagnamenti dei figli non automuniti.
Durante le vacanze di Natale, i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore, ricomprendente ad anni alterni Natale e S. Stefano o Capodanno e l'Epifania. Durante le vacanze pasquali i figli staranno con ciascun genitore almeno 3 giorni ricomprendenti, ad anni alterni, Pasqua
o Pasquetta.
Per quanto riguarda il periodo estivo, i figli potranno trascorrere con il padre due settimane anche non consecutive. A tal proposito i genitori si impegnano a concordare il periodo di vacanza estiva che intendono trascorrere con il figlio entro il 30 aprile di ciascun anno. Feste e ponti in modalità alternata tra i genitori.
3. Il Sig. si impegna a corrispondere alla NO , entro il giorno 15 di Parte_1 Parte_2 ogni mese su conto corrente della stessa, la somma mensile di € 2.500,00 (ovvero € 500,00 a figlio), annualmente rivalutata secondo le variazioni ISTAT a titolo di concorso nel mantenimento dei tutti e 5
i figli e fino all'indipendenza economica degli stessi.
4.Sono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 15 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) all'asilo nido pubblico, alla scuola dell'infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
pagina 2 di 4 spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria). Tutte le altre spese di natura straordinaria - a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali (compresi gli integratori); per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, feste di compleanno con amici, etc. - saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Il tutto in ossequio con la
Convenzione sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, sottoscritta tra il Tribunale Ordinario di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14/07/16 (Prot. n.
2208/16), qui integralmente richiamata ed alla quale le parti si riportano integralmente.
5. Le parti, entrambi titolari di un reddito da lavoro, dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsiasi richiesta contributiva di mantenimento e/o sostentamento.
6. Le parti dichiarano di aver già provveduto a regolare tra loro ogni altro rapporto, anche di carattere economico o patrimoniale, ed in ogni caso ribadiscono di null'altro avere reciprocamente a pretendere, all'infuori degli obblighi sopra enunciati nell'interesse dei figli.
7. Le parti si danno atto che l'assegno unico universale previsto per la prole continuerà ad essere richiesto e percepito da entrambi nella misura del 50%
8. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
pagina 3 di 4 9. Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 29/05/2025, e , premesso di essere Parte_1 Parte_2 genitori di nata il [...], nato il [...], nato il [...], e Per_4 Per_5 Per_3 Per_2
nate il 03/05/2010, chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, regolate con sentenza Per_1 del Tribunale di Brescia n. 1688/2016 del 28/05/2016, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 03/07/2025
Il presidente est.
Gustavo Nanni
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice nella causa iscritta al n. v.g. 11458/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. ), con l'avv. STEFANIA CALI' Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. PAOLA BERTELLI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza. Per_
“1. Affidamento condiviso delle due figlie minori e , con collocamento prevalente e Per_1 residenza presso la casa della madre.
2. Considerata l'età dei figli, le visite con il padre devono ritenersi libere, nel senso che questi ultimi si recheranno dal padre, quando lo desiderano, mettendosi d'accordo con lui. In ogni caso il sig. Pt_1 si impegna a tenere con sé tutti i figli almeno due giorni alla settimana (indicativamente il lunedì e il giovedì) occupandosi della cena e tenendoli anche a dormire (se loro lo desiderano) e si impegna ad pagina 1 di 4 accompagnare il figlio a casa della madre dopo gli allenamenti di calcio il martedì e il giovedì. Per_3
Si impegna inoltre ad occuparsi dell'accompagnamento del figlio alle partite di calcio. I ragazzi Per_3 potranno inoltre andare dal padre a week end alterni dal venerdì alla domenica sera.
Indipendentemente dalla presenza dei figli presso la sua abitazione, il sig. si impegna Pt_1 comunque, nei giorni di sua competenza ad occuparsi dei vari accompagnamenti dei figli non automuniti.
Durante le vacanze di Natale, i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore, ricomprendente ad anni alterni Natale e S. Stefano o Capodanno e l'Epifania. Durante le vacanze pasquali i figli staranno con ciascun genitore almeno 3 giorni ricomprendenti, ad anni alterni, Pasqua
o Pasquetta.
Per quanto riguarda il periodo estivo, i figli potranno trascorrere con il padre due settimane anche non consecutive. A tal proposito i genitori si impegnano a concordare il periodo di vacanza estiva che intendono trascorrere con il figlio entro il 30 aprile di ciascun anno. Feste e ponti in modalità alternata tra i genitori.
3. Il Sig. si impegna a corrispondere alla NO , entro il giorno 15 di Parte_1 Parte_2 ogni mese su conto corrente della stessa, la somma mensile di € 2.500,00 (ovvero € 500,00 a figlio), annualmente rivalutata secondo le variazioni ISTAT a titolo di concorso nel mantenimento dei tutti e 5
i figli e fino all'indipendenza economica degli stessi.
4.Sono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 15 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) all'asilo nido pubblico, alla scuola dell'infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
pagina 2 di 4 spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria). Tutte le altre spese di natura straordinaria - a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali (compresi gli integratori); per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, feste di compleanno con amici, etc. - saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Il tutto in ossequio con la
Convenzione sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, sottoscritta tra il Tribunale Ordinario di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14/07/16 (Prot. n.
2208/16), qui integralmente richiamata ed alla quale le parti si riportano integralmente.
5. Le parti, entrambi titolari di un reddito da lavoro, dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsiasi richiesta contributiva di mantenimento e/o sostentamento.
6. Le parti dichiarano di aver già provveduto a regolare tra loro ogni altro rapporto, anche di carattere economico o patrimoniale, ed in ogni caso ribadiscono di null'altro avere reciprocamente a pretendere, all'infuori degli obblighi sopra enunciati nell'interesse dei figli.
7. Le parti si danno atto che l'assegno unico universale previsto per la prole continuerà ad essere richiesto e percepito da entrambi nella misura del 50%
8. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
pagina 3 di 4 9. Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 29/05/2025, e , premesso di essere Parte_1 Parte_2 genitori di nata il [...], nato il [...], nato il [...], e Per_4 Per_5 Per_3 Per_2
nate il 03/05/2010, chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, regolate con sentenza Per_1 del Tribunale di Brescia n. 1688/2016 del 28/05/2016, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 03/07/2025
Il presidente est.
Gustavo Nanni
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