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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 3975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3975 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5820/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa RA OL, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 10.7.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5820/2023, promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), ( ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
( ), Parte_7 C.F._7 Parte_8
( ), ( ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
( ), Parte_10 C.F._10 Parte_11
( ), ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 [...]
( ), Parte_13 C.F._13 Parte_14
( ), ( ), C.F._14 Parte_15 C.F._15
( , Parte_16 C.F._16 Parte_17
( ), ( ), C.F._17 Parte_18 C.F._18 Pt_19
( ), ;
[...] C.F._19 Controparte_1
( , ; C.F._20 Controparte_2
( ), ; ( ), C.F._21 CP_3 C.F._22 CP_4
( ),
[...] C.F._23 Controparte_5
( ), ( ), C.F._24 CP_6 C.F._25 Controparte_7
( ), ), C.F._26 Controparte_8 C.F._27 CP_9
( ),
[...] C.F._28 Controparte_10
1 ( , ( ), C.F._29 Controparte_11 C.F._30
( , Controparte_12 C.F._31 Controparte_13
( ),
[...] C.F._32 CP_14
( , C.F._33 Controparte_15
( ), ( ), C.F._34 Controparte_16 C.F._35
( , Controparte_17 C.F._36 Controparte_18
( ),
[...] C.F._37 Controparte_19
( , ( ), C.F._38 Controparte_20 C.F._39
( ), Controparte_21 C.F._40 CP_22
( ), ( ), C.F._41 Controparte_23 C.F._42
( ), Controparte_24 C.F._43 CP_25
( ), ( ),
[...] C.F._44 Parte_20 C.F._45
( ), rappresentati e difesi, giuste Parte_21 C.F._46 procure in atti, dall'avv. Barone Antonino;
-ricorrenti- contro
, Controparte_26 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
, in persona del legale Controparte_27 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania;
e
( ), in Controparte_28 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Velardi Francesco;
-resistenti-
e
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_29 P.IVA_2 tempore;
- convenuto contumace -
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.5.2023 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio le amministrazioni in epigrafe indicate, deducendo: di essere dipendenti dell'
[...]
e di avere prestato, in passato, Controparte_27 la propria attività nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili ex L.R. 85/1995; che il rapporto di lavoro si era configurato quale ordinario rapporto subordinato, essendo stati i ricorrenti chiamati a svolgere mansioni analoghe ai dipendenti di ruolo per far fronte alle ordinarie esigenze degli enti utilizzatori;
di essere stati successivamente assunti con contratto a tempo determinato, nell'ambito dei processi di stabilizzazione di cui all'art. 25 L.R. 2/2003, tuttavia con inquadramento in categoria inferiore rispetto alla categoria corrispondente alle mansioni svolte quali LS;
di essere stati successivamente stabilizzati a tempo indeterminato con mantenimento della medesima categoria inferiore, subendo pertanto un demansionamento e una dequalificazione atteso che “laddove il lavoratore era stato inquadrato come LS nel livello C, è stato poi contrattualizzato in categoria B, mentre laddove il lavoratore era inquadrato come LS nel livello B, è stato contrattualizzato nella categoria A”.
In punto di diritto, i ricorrenti hanno affermato la natura fittizia del rapporto di lavoro socialmente utile e la riconducibilità ai canoni della subordinazione, facendo discendere da tale qualificazione la natura unitaria del rapporto, poi proseguito con l'assunzione a tempo determinato e la stabilizzazione, nonché il diritto a mantenere il livello originario di inquadramento, anche ai sensi degli artt. 2103 c.c. e 52 del D.lgs. 165/2001. Hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare che tra i ricorrenti e
l'Amministrazione resistente sussiste, a far data dalla prima assegnazione quali LS o, comunque dalla diversa data ritenuta di giustizia, un rapporto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e regolato dalla disciplina nazionale ed eurounitaria applicabile esposta in ricorso;
- Accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti, per tutto il periodo del rapporto di lavoro effettivamente intercorso con l'Amministrazione resistente quali lavoratori socialmente utili, al trattamento economico corrispondente a quello previsto dai CCNL (CCRL dipendenti Regione siciliana) applicabili, non discriminatorio rispetto ai dipendenti di ruolo, anche e comunque in violazione dalla clausola 4 della direttiva n. 1999/70/CE e dalla normativa nazionale vigente applicabile e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle differenze retributive tra la retribuzione percepita quali lavoratori socialmente utili e quella ai
3 medesimi spettante in applicazione del CCRL, come specificato in ricorso, in relazione al livello di inquadramento loro riconosciuto ed in ragione dell'attività svolta e dei relativi riflessi sul TFR, dalla data di inizio del rapporto di lavoro ovvero da altra data ritenuta di legge e di giustizia, con rivalutazione monetaria o interessi legali su tutte le somme riconosciute, via via maturate e sino al saldo effettivo, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36 Cost.
- Accertare e dichiarare l'avvenuto demansionamento e affermare il diritto dei ricorrenti
a conservare il superiore livello di inquadramento attribuito in costanza di assegnazione quali
LS e per l'effetto riconoscere il diritto al riconoscimento di tutte le differenze retributive maturate in base al superiore livello di inquadramento dal momento dell'illegittima dequalificazione, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- Condannare l'Amministrazione resistente a reinquadrare i ricorrenti nel superiore livello di inquadramento posseduto in costanza di rapporto di LS per come evincibile per ciascun ricorrente e condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, anche ex art. 2126
c.c. per il periodo di lavoro LS, in favore dei ricorrenti di tutte le differenze retributive determinate dall'illegittimo demansionamento dal momento della cessazione del rapporto di
LS e fino all'effettivo reinquadramento, con rivalutazione monetaria o interessi legali su tutte le somme riconosciute, via via maturate e sino al saldo effettivo, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36 Cost. CP_2
- Condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere all' e/o al
[...]
tutte le differenze contributive maturate tanto con riferimento al periodo fittizio Controparte_29 di LS quanto con riguardo alle differenze retributive maturate per l'inquadramento maggiore di cui i ricorrenti hanno diritto;
- Condannare, in subordine, ex art. 2116 c.c., l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da omessa contribuzione mediante pronuncia di condanna generica.
- In subordine, ove ritenuto legittimato passivo l Controparte_26
disporre nei confronti di quest'ultimo tutte le attività di accertamento
[...]
e condanna su richieste in via principale nei confronti dell'Assessorato datore di lavoro resistente;
- Con condanna, comunque, della parte resistente, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre cpa, iva e spese generali”.
4 CP_2 1.2. Si è costituito in giudizio l' chiedendo pronunciarsi sulla fondatezza della domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale delle parti ricorrenti con conseguente condanna, nei limiti della prescrizione, al versamento dei contributi dovuti in favore dell'Ente.
1.3. Con memoria del 6.10.2023 si sono costituiti l' Controparte_30
e l'
[...] Controparte_27
, eccependo il difetto di legittimazione passiva del secondo Assessorato e del
[...] [...]
, l'intervenuta prescrizione dei diritti e crediti retributivi, e contestando nel Controparte_29 merito la fondatezza del ricorso, escludendo la natura subordinata del lavoro prestato dai ricorrenti quali LS, deducendo l'assenza di allegazione e prova del vincolo di subordinazione e l'infondatezza della domanda relativa al demansionamento, stante l'istaurazione di un nuovo rapporto di lavoro per effetto della stabilizzazione.
1.4. Pur regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito il , Controparte_29 del quale va pertanto dichiarata la contumacia.
1.4. Con ordinanza del 21.12.2023 è stata dichiarata la parziale incompetenza per territorio del Tribunale adito con riguardo alle posizioni dei ricorrenti Parte_22
, , ,
[...] Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26
e . Parte_27
Con la medesima ordinanza è stata esclusa l'ammissione della prova per testi articolata in ricorso, stante il carattere generico e valutativo dei relativi capitoli.
La causa è stata trattata per discussione e decisione all'udienza del 10.7.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti;
verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, il procedimento è definito con la presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il giudizio impone di esaminare per un verso la domanda relativa all'accertamento della effettiva natura subordinata dell'attività svolta dai ricorrenti quali LS, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive spettanti ai sensi del CCRL applicabile ai dipendenti regionali e, per altro verso, la domanda di accertamento del diritto al mantenimento della qualifica pregressa al momento dell'assunzione a tempo determinato. Da tali domande discende l'ulteriore pretesa al pagamento dei contributi omessi e la domanda risarcitoria ex art. 2116
c.p.c.
3. Quanto alla domanda afferente al riconoscimento dell'effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro, si osserva quanto segue.
5 3.1. Secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di lavori socialmente utili, “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per
l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. n. 6155/2018; Cass. n. 27125/2022; Cass. n. 9407/2023).
Tuttavia, è stato chiarito che tale qualificazione formale non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.; a tal fine risulta però necessario che siano provate le modalità di impiego del lavoratore difformi rispetto al progetto, lo svolgimento di attività con modalità e mansioni proprie del personale di ruolo, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (cfr. tra le più recenti Cass. n. 11622/2024; Cass. n. 3504/2024; Cass. n. 40806/2021;
Cass. n. 6155/2018).
Dunque, la qualificazione formale di LS non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e possa configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 del codice civile, ma ciò presuppone una adeguata soddisfazione degli oneri di allegazione e prova, mediante la specifica deduzione delle concrete modalità di estrinsecazione del rapporto intercorso tra le parti, delle mansioni svolte, delle circostanze per cui esse si possono ritenere difformi rispetto al progetto formativo.
3.2. Nel caso di specie, già sotto il profilo assertivo, le deduzioni dei ricorrenti appaiono generiche e inidonee a definire quali siano state le effettive modalità di svolgimento dell'attività lavorativa o anche, più semplicemente, quali concrete mansioni siano state nel corso del tempo assegnate e svolte da ciascuno di loro, il che preclude se e in che termini vi sia stata una difformità (anche eventualmente ab origine) rispetto ai progetti di LS, il che osta al giudizio in ordine alla sussistenza delle caratteristiche della subordinazione.
6 In particolare, i ricorrenti hanno genericamente allegato che “il rapporto si è configurato, però, quale ordinario rapporto di lavoro subordinato, posto che i ricorrenti erano tenuti al rispetto dell'orario di lavoro, sottoposti al potere disciplinare, direttivo e gerarchico dei superiori […] dovevano giustificare presenze e assenze, svolgevano mansioni analoghe a quelle del personale dipendente con contratto di lavoro subordinato che svolgeva mansioni analoghe […] i ricorrenti sono stati utilizzati per far fronte a ordinarie esigenze degli enti utilizzatori e per sopperire alla mancanza di risorse occupandosi, infatti, di tutte le mansioni che vengono ordinariamente richiesta ai lavoratori subordinati […] per tutta la durata del rapporto di LS, sono stati di fatto considerati dall'Amministrazione resistente alla stregua di ordinari dipendenti regionali soggetti alla registrazione delle presenze, a orari di ingresso e uscita da rispettare, alla necessità, quindi, di rispettare assenze e presenze, pianificare le ferie, programmare i turni […] sin dal momento del coinvolgimento quali LS hanno operato, per come poi la successiva contrattualizzazione ha confermato, nel ruolo dell'Ente o, comunque, in posizioni essenziali per lo svolgimento della normale ed ordinaria attività lavorativa”.
Tuttavia, nel corpo del ricorso non viene indicata alcuna delle concrete mansioni cui i ricorrenti sono stati adibiti, non sono stati indicati i tempi, gli orari rispettati, i compiti o le specifiche attività svolte, né è stato specificato come in concreto siano stati nei confronti dei ricorrenti esercitati poteri direttivi e disciplinari, non potendo tale esercizio desumersi da previsioni di carattere generale quali le circolari dell'Assessorato regionale del lavoro richiamate in ricorso (cfr. pag. 3 del ricorso).
Non appare dirimente ai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione la sola circostanza che i ricorrenti, come emerge dai certificati di servizio prodotti in allegato ai ricorsi, siano stati convolti in previsioni di integrazioni orarie, atteso che, sulla base di quanto risulta dalla documentazione in atti, tali integrazioni si collocavano pur sempre nell'ambito del progetto di lavoro socialmente utile.
Il difetto di allegazione, per come sopra evidenziato, non consente di accertare in che termini i ricorrenti abbiamo svolto, quali LS, mansioni del tutto analoghe a quelle del personale di ruolo, il che preclude la valutazione di divergenza tra il rapporto come formalizzato e il suo concreto atteggiarsi.
Le evidenziate lacune assertive, d'altra parte, non possono nemmeno essere colmate dall'articolato di prova formulato in ricorso, posto che la prova presuppone la soddisfazione un preventivo onere di allegazione dei fatti e che, in ogni caso, anche l'articolato di prova sconta di genericità.
7 In conclusione, le carenze in punto di allegazione ostano all'accertamento del carattere subordinato dell'attività di lavoro socialmente utile svolta dai ricorrenti, che non può ex se desumersi da previsioni o atti amministrativi di carattere generale, dal che discende che le relative domande sono infondate e vanno rigettate.
4. Occorre a questo punto esaminare l'ulteriore pretesa avanzata in ricorso, relativa all'affermato diritto a conservare il medesimo livello di inquadramento posseduto quale LS.
4.1. All'affermazione del diritto alla conservazione dell'inquadramento osta, in via assorbente, rilevare che non è possibile ravvisare alcuna continuità tra i rapporti di lavoro antecedenti e successivi alla stabilizzazione.
Si richiamano a tal fine le condivisibili affermazioni della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto di esame nel presente giudizio.
“Ai fini dell'analisi della fattispecie in esame occorre far in primo luogo riferimento alla
L.R. siciliana n. 85 del 1995 quale prima fonte normativa regionale che ha disciplinato, tra
l'altro, la realizzazione da parte degli enti locali di progetti di pubblica utilità mediante la stipula di contratti di diritto privato.
Gli artt. 11 e 12 di tale legge sono stati sottoposti al vaglio della Corte costituzionale, che, con sentenza n. 271 del 1996, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale, ha ritenuto sussistere la potestà legislativa regionale concorrente nella materia della legislazione sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. f dello statuto speciale, nei limiti dei principi ed interessi generali che informano la legislazione dello Stato, come esercitata, anche in ragione dell'interesse nazionale positivizzato dalla legislazione statale. Ciò in considerazione della circostanza che la regolamentazione dell'avviamento dei giovani al lavoro nelle aree ad alta disoccupazione (finalità alla quale il Giudice delle Leggi riconduce i lavori socialmente utili, i progetti di pubblica utilità e la disciplina regionale in esame), non precludeva autonomi interventi delle Regioni nell'esercizio delle rispettive competenze costituzionali (in termini
Cass. n. 25675 del 2017).
Sempre ai fini del corretto inquadramento del caso in esame occorre, inoltre, tener conto dell'orientamento espresso da Cass. n. 17372 del 2017 che, sia pure con riguardo alla diversa controversia relativa alla applicazione della progressione economica orizzontale a lavoratori assunti dall'amministrazione comunale con contratti a tempo determinato e parziale ex lege n.
85 del 1995, ha ritenuto che l'esame della fattispecie in ragione della disciplina legale, statale, regionale, ed eurounitaria non può prescindere dal vaglio analitico del contratto posto a
8 fondamento della domanda, non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale.
Nel caso in esame, la motivazione della sentenza della Corte territoriale parte dal presupposto di fatto, non costituente oggetto di impugnazione da parte della ricorrente, che quest'ultima è rientrata nel bacino dei lavoratori a termine ammessi alla stabilizzazione quale lavoratrice AS […], con la quale aveva stipulato un primo contratto a termine in forza dell'art. 25 legge regionale n. 21 del 29.12.2003.
Con tale intervento normativo, il legislatore regionale ha agevolato la "fuoriuscita" dei lavoratori socialmente utili, individuando le tipologie di contratto di lavoro che gli enti potevano scegliere nelle seguenti: contratti quinquennali di diritto privato;
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto;
assunzioni ai sensi del D.Lgs.
1 dicembre 1997, n. 468, art. 12, comma 4, e successive modifiche ed integrazioni;
assunzioni ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 78, comma 6, e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa.
Il titolo vantato […] per rientrare nel processo di stabilizzazione è, dunque, la titolarità di un contratto a termine […], stipulato ai sensi della L.R. n. 21 del 2003. […]
Le modalità con le quali il legislatore regionale è nuovamente intervenuto a disciplinare il processo di stabilizzazione, cui la ricorrente aveva diritto a partecipare, non prevedono la conversione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato in essere, ma
l'inserimento nel processo di stabilizzazione dei dipendenti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili, mediante stipulazione di un nuovo contratto a tempo determinato.
Tali modalità di attuazione del processo di stabilizzazione escludono, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, che la disposizione di cui alla L.R. Sicilia n. 16 del 2006, art.
8 consenta assunzioni nel ruolo regionale e, conseguentemente, che i lavoratori ammessi a tale processo possano vantare diritti, come quello dedotto in giudizio dalla ricorrente, al mantenimento della qualifica conseguita nel corso del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.
Infondate sono, dunque, le doglianze formulate in ricorso, dirette a censurare la sentenza impugnata sulla base della "ratio" della L.R. n. 16 del 2006 (prospettata dalla ricorrente come esposto al punto 3) in quanto il legislatore regionale non ha previsto la successione della
Regione nel contratto stipulato dalla A. con la , ma Controparte_31
C la conclusione di un nuovo contratto a tempo determinato tra Regione e la ricorrente, nel
9 quale è stato, pertanto, legittimamente attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito dalla medesima ricorrente nel corso del precedente rapporto alle dipendenze di altro datore di lavoro ( ). Controparte_31
Ne consegue che deve condividersi la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto dirimente la circostanza della sussistenza di una soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro” (cfr. Cass. n. 8134/2018; in conforme, Cass. n. 297/2023; Cass. n. 15664/2024).
Dunque, posto che i processi di stabilizzazione determinano l'instaurazione di rapporti di lavoro nuovi, che non si pongono in continuità con altri e precedenti rapporti intercorsi tra le parti, non può riconoscersi ai ricorrenti il diritto alla conservazione del diverso e superiore inquadramento in tesi posseduto quali LS, dovendo considerarsi pienamente legittima la stipula di nuovi contratti con inquadramento in categoria diversa.
4.2. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il preteso diritto al mantenimento della pregressa qualifica professionale non potrebbe condurre all'accoglimento della domanda di condanna “a reinquadrare i ricorrenti nel superiore livello di inquadramento posseduto in costanza di rapporto di LS” atteso che, ai sensi dell'art. 52 co. 1 del D.lgs. 165/2001, l'assegnazione alla qualifica superiore presuppone che tale qualifica sia stata acquisita “per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)”.
4.3. La domanda in esame risulta infondata anche sotto il diverso profilo del lamentato demansionamento. Come già sopra evidenziato, dell'assenza di allegazioni in merito a quali fossero le effettive mansioni svolte dai ricorrenti quali LS (mai descritte in ricorso) e alla riconducibilità di tali mansioni al profilo professionale superiore preteso discende che non è possibile apprezzare i termini del lamentato inadempimento e della presunta violazione dell'art. 52 del D.lgs. 165/2001 e 2103 c.c.
Anche sotto tale profilo, dunque, le domande dei ricorrenti sono infondate e vanno rigettate.
5. Dalla infondatezza delle superiori domande deriva il rigetto delle domande di condanna ex art. 2126 c.c., delle domande avanzate ai fini contributivi e della domanda di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.
6. Le spese di lite tra le parti ricorrenti e le Amministrazioni regionali difese dall'Avvocatura dello Stato seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale e del valore indeterminabile della causa (scaglione fino a € 52.000,00).
10 CP_2 Le spese di lite possono essere compensate nei rapporti tra le parti ricorrenti ed , CP_ tenuto conto della estraneità dell' previdenziale al merito della pretesa.
Nulla sulle spese di lite nei confronti del . Controparte_29
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa RA OL, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5820/2023 R.G. così statuisce: dichiara la contumacia del;
Controparte_29 rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dell'
[...]
Controparte_33
, delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di € 4.628,5
[...] per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
CP_2 compensa le spese di lite fra i ricorrenti e;
nulla sulle spese di lite nei rapporti con il . Controparte_29
Catania, 06/11/2025
La giudice del lavoro
RA OL
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa RA OL, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 10.7.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5820/2023, promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), ( ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
( ), Parte_7 C.F._7 Parte_8
( ), ( ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
( ), Parte_10 C.F._10 Parte_11
( ), ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 [...]
( ), Parte_13 C.F._13 Parte_14
( ), ( ), C.F._14 Parte_15 C.F._15
( , Parte_16 C.F._16 Parte_17
( ), ( ), C.F._17 Parte_18 C.F._18 Pt_19
( ), ;
[...] C.F._19 Controparte_1
( , ; C.F._20 Controparte_2
( ), ; ( ), C.F._21 CP_3 C.F._22 CP_4
( ),
[...] C.F._23 Controparte_5
( ), ( ), C.F._24 CP_6 C.F._25 Controparte_7
( ), ), C.F._26 Controparte_8 C.F._27 CP_9
( ),
[...] C.F._28 Controparte_10
1 ( , ( ), C.F._29 Controparte_11 C.F._30
( , Controparte_12 C.F._31 Controparte_13
( ),
[...] C.F._32 CP_14
( , C.F._33 Controparte_15
( ), ( ), C.F._34 Controparte_16 C.F._35
( , Controparte_17 C.F._36 Controparte_18
( ),
[...] C.F._37 Controparte_19
( , ( ), C.F._38 Controparte_20 C.F._39
( ), Controparte_21 C.F._40 CP_22
( ), ( ), C.F._41 Controparte_23 C.F._42
( ), Controparte_24 C.F._43 CP_25
( ), ( ),
[...] C.F._44 Parte_20 C.F._45
( ), rappresentati e difesi, giuste Parte_21 C.F._46 procure in atti, dall'avv. Barone Antonino;
-ricorrenti- contro
, Controparte_26 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
, in persona del legale Controparte_27 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania;
e
( ), in Controparte_28 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Velardi Francesco;
-resistenti-
e
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_29 P.IVA_2 tempore;
- convenuto contumace -
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.5.2023 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio le amministrazioni in epigrafe indicate, deducendo: di essere dipendenti dell'
[...]
e di avere prestato, in passato, Controparte_27 la propria attività nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili ex L.R. 85/1995; che il rapporto di lavoro si era configurato quale ordinario rapporto subordinato, essendo stati i ricorrenti chiamati a svolgere mansioni analoghe ai dipendenti di ruolo per far fronte alle ordinarie esigenze degli enti utilizzatori;
di essere stati successivamente assunti con contratto a tempo determinato, nell'ambito dei processi di stabilizzazione di cui all'art. 25 L.R. 2/2003, tuttavia con inquadramento in categoria inferiore rispetto alla categoria corrispondente alle mansioni svolte quali LS;
di essere stati successivamente stabilizzati a tempo indeterminato con mantenimento della medesima categoria inferiore, subendo pertanto un demansionamento e una dequalificazione atteso che “laddove il lavoratore era stato inquadrato come LS nel livello C, è stato poi contrattualizzato in categoria B, mentre laddove il lavoratore era inquadrato come LS nel livello B, è stato contrattualizzato nella categoria A”.
In punto di diritto, i ricorrenti hanno affermato la natura fittizia del rapporto di lavoro socialmente utile e la riconducibilità ai canoni della subordinazione, facendo discendere da tale qualificazione la natura unitaria del rapporto, poi proseguito con l'assunzione a tempo determinato e la stabilizzazione, nonché il diritto a mantenere il livello originario di inquadramento, anche ai sensi degli artt. 2103 c.c. e 52 del D.lgs. 165/2001. Hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare che tra i ricorrenti e
l'Amministrazione resistente sussiste, a far data dalla prima assegnazione quali LS o, comunque dalla diversa data ritenuta di giustizia, un rapporto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e regolato dalla disciplina nazionale ed eurounitaria applicabile esposta in ricorso;
- Accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti, per tutto il periodo del rapporto di lavoro effettivamente intercorso con l'Amministrazione resistente quali lavoratori socialmente utili, al trattamento economico corrispondente a quello previsto dai CCNL (CCRL dipendenti Regione siciliana) applicabili, non discriminatorio rispetto ai dipendenti di ruolo, anche e comunque in violazione dalla clausola 4 della direttiva n. 1999/70/CE e dalla normativa nazionale vigente applicabile e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle differenze retributive tra la retribuzione percepita quali lavoratori socialmente utili e quella ai
3 medesimi spettante in applicazione del CCRL, come specificato in ricorso, in relazione al livello di inquadramento loro riconosciuto ed in ragione dell'attività svolta e dei relativi riflessi sul TFR, dalla data di inizio del rapporto di lavoro ovvero da altra data ritenuta di legge e di giustizia, con rivalutazione monetaria o interessi legali su tutte le somme riconosciute, via via maturate e sino al saldo effettivo, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36 Cost.
- Accertare e dichiarare l'avvenuto demansionamento e affermare il diritto dei ricorrenti
a conservare il superiore livello di inquadramento attribuito in costanza di assegnazione quali
LS e per l'effetto riconoscere il diritto al riconoscimento di tutte le differenze retributive maturate in base al superiore livello di inquadramento dal momento dell'illegittima dequalificazione, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- Condannare l'Amministrazione resistente a reinquadrare i ricorrenti nel superiore livello di inquadramento posseduto in costanza di rapporto di LS per come evincibile per ciascun ricorrente e condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, anche ex art. 2126
c.c. per il periodo di lavoro LS, in favore dei ricorrenti di tutte le differenze retributive determinate dall'illegittimo demansionamento dal momento della cessazione del rapporto di
LS e fino all'effettivo reinquadramento, con rivalutazione monetaria o interessi legali su tutte le somme riconosciute, via via maturate e sino al saldo effettivo, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36 Cost. CP_2
- Condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere all' e/o al
[...]
tutte le differenze contributive maturate tanto con riferimento al periodo fittizio Controparte_29 di LS quanto con riguardo alle differenze retributive maturate per l'inquadramento maggiore di cui i ricorrenti hanno diritto;
- Condannare, in subordine, ex art. 2116 c.c., l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da omessa contribuzione mediante pronuncia di condanna generica.
- In subordine, ove ritenuto legittimato passivo l Controparte_26
disporre nei confronti di quest'ultimo tutte le attività di accertamento
[...]
e condanna su richieste in via principale nei confronti dell'Assessorato datore di lavoro resistente;
- Con condanna, comunque, della parte resistente, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre cpa, iva e spese generali”.
4 CP_2 1.2. Si è costituito in giudizio l' chiedendo pronunciarsi sulla fondatezza della domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale delle parti ricorrenti con conseguente condanna, nei limiti della prescrizione, al versamento dei contributi dovuti in favore dell'Ente.
1.3. Con memoria del 6.10.2023 si sono costituiti l' Controparte_30
e l'
[...] Controparte_27
, eccependo il difetto di legittimazione passiva del secondo Assessorato e del
[...] [...]
, l'intervenuta prescrizione dei diritti e crediti retributivi, e contestando nel Controparte_29 merito la fondatezza del ricorso, escludendo la natura subordinata del lavoro prestato dai ricorrenti quali LS, deducendo l'assenza di allegazione e prova del vincolo di subordinazione e l'infondatezza della domanda relativa al demansionamento, stante l'istaurazione di un nuovo rapporto di lavoro per effetto della stabilizzazione.
1.4. Pur regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito il , Controparte_29 del quale va pertanto dichiarata la contumacia.
1.4. Con ordinanza del 21.12.2023 è stata dichiarata la parziale incompetenza per territorio del Tribunale adito con riguardo alle posizioni dei ricorrenti Parte_22
, , ,
[...] Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26
e . Parte_27
Con la medesima ordinanza è stata esclusa l'ammissione della prova per testi articolata in ricorso, stante il carattere generico e valutativo dei relativi capitoli.
La causa è stata trattata per discussione e decisione all'udienza del 10.7.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti;
verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, il procedimento è definito con la presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il giudizio impone di esaminare per un verso la domanda relativa all'accertamento della effettiva natura subordinata dell'attività svolta dai ricorrenti quali LS, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive spettanti ai sensi del CCRL applicabile ai dipendenti regionali e, per altro verso, la domanda di accertamento del diritto al mantenimento della qualifica pregressa al momento dell'assunzione a tempo determinato. Da tali domande discende l'ulteriore pretesa al pagamento dei contributi omessi e la domanda risarcitoria ex art. 2116
c.p.c.
3. Quanto alla domanda afferente al riconoscimento dell'effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro, si osserva quanto segue.
5 3.1. Secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di lavori socialmente utili, “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per
l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. n. 6155/2018; Cass. n. 27125/2022; Cass. n. 9407/2023).
Tuttavia, è stato chiarito che tale qualificazione formale non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.; a tal fine risulta però necessario che siano provate le modalità di impiego del lavoratore difformi rispetto al progetto, lo svolgimento di attività con modalità e mansioni proprie del personale di ruolo, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (cfr. tra le più recenti Cass. n. 11622/2024; Cass. n. 3504/2024; Cass. n. 40806/2021;
Cass. n. 6155/2018).
Dunque, la qualificazione formale di LS non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e possa configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 del codice civile, ma ciò presuppone una adeguata soddisfazione degli oneri di allegazione e prova, mediante la specifica deduzione delle concrete modalità di estrinsecazione del rapporto intercorso tra le parti, delle mansioni svolte, delle circostanze per cui esse si possono ritenere difformi rispetto al progetto formativo.
3.2. Nel caso di specie, già sotto il profilo assertivo, le deduzioni dei ricorrenti appaiono generiche e inidonee a definire quali siano state le effettive modalità di svolgimento dell'attività lavorativa o anche, più semplicemente, quali concrete mansioni siano state nel corso del tempo assegnate e svolte da ciascuno di loro, il che preclude se e in che termini vi sia stata una difformità (anche eventualmente ab origine) rispetto ai progetti di LS, il che osta al giudizio in ordine alla sussistenza delle caratteristiche della subordinazione.
6 In particolare, i ricorrenti hanno genericamente allegato che “il rapporto si è configurato, però, quale ordinario rapporto di lavoro subordinato, posto che i ricorrenti erano tenuti al rispetto dell'orario di lavoro, sottoposti al potere disciplinare, direttivo e gerarchico dei superiori […] dovevano giustificare presenze e assenze, svolgevano mansioni analoghe a quelle del personale dipendente con contratto di lavoro subordinato che svolgeva mansioni analoghe […] i ricorrenti sono stati utilizzati per far fronte a ordinarie esigenze degli enti utilizzatori e per sopperire alla mancanza di risorse occupandosi, infatti, di tutte le mansioni che vengono ordinariamente richiesta ai lavoratori subordinati […] per tutta la durata del rapporto di LS, sono stati di fatto considerati dall'Amministrazione resistente alla stregua di ordinari dipendenti regionali soggetti alla registrazione delle presenze, a orari di ingresso e uscita da rispettare, alla necessità, quindi, di rispettare assenze e presenze, pianificare le ferie, programmare i turni […] sin dal momento del coinvolgimento quali LS hanno operato, per come poi la successiva contrattualizzazione ha confermato, nel ruolo dell'Ente o, comunque, in posizioni essenziali per lo svolgimento della normale ed ordinaria attività lavorativa”.
Tuttavia, nel corpo del ricorso non viene indicata alcuna delle concrete mansioni cui i ricorrenti sono stati adibiti, non sono stati indicati i tempi, gli orari rispettati, i compiti o le specifiche attività svolte, né è stato specificato come in concreto siano stati nei confronti dei ricorrenti esercitati poteri direttivi e disciplinari, non potendo tale esercizio desumersi da previsioni di carattere generale quali le circolari dell'Assessorato regionale del lavoro richiamate in ricorso (cfr. pag. 3 del ricorso).
Non appare dirimente ai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione la sola circostanza che i ricorrenti, come emerge dai certificati di servizio prodotti in allegato ai ricorsi, siano stati convolti in previsioni di integrazioni orarie, atteso che, sulla base di quanto risulta dalla documentazione in atti, tali integrazioni si collocavano pur sempre nell'ambito del progetto di lavoro socialmente utile.
Il difetto di allegazione, per come sopra evidenziato, non consente di accertare in che termini i ricorrenti abbiamo svolto, quali LS, mansioni del tutto analoghe a quelle del personale di ruolo, il che preclude la valutazione di divergenza tra il rapporto come formalizzato e il suo concreto atteggiarsi.
Le evidenziate lacune assertive, d'altra parte, non possono nemmeno essere colmate dall'articolato di prova formulato in ricorso, posto che la prova presuppone la soddisfazione un preventivo onere di allegazione dei fatti e che, in ogni caso, anche l'articolato di prova sconta di genericità.
7 In conclusione, le carenze in punto di allegazione ostano all'accertamento del carattere subordinato dell'attività di lavoro socialmente utile svolta dai ricorrenti, che non può ex se desumersi da previsioni o atti amministrativi di carattere generale, dal che discende che le relative domande sono infondate e vanno rigettate.
4. Occorre a questo punto esaminare l'ulteriore pretesa avanzata in ricorso, relativa all'affermato diritto a conservare il medesimo livello di inquadramento posseduto quale LS.
4.1. All'affermazione del diritto alla conservazione dell'inquadramento osta, in via assorbente, rilevare che non è possibile ravvisare alcuna continuità tra i rapporti di lavoro antecedenti e successivi alla stabilizzazione.
Si richiamano a tal fine le condivisibili affermazioni della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto di esame nel presente giudizio.
“Ai fini dell'analisi della fattispecie in esame occorre far in primo luogo riferimento alla
L.R. siciliana n. 85 del 1995 quale prima fonte normativa regionale che ha disciplinato, tra
l'altro, la realizzazione da parte degli enti locali di progetti di pubblica utilità mediante la stipula di contratti di diritto privato.
Gli artt. 11 e 12 di tale legge sono stati sottoposti al vaglio della Corte costituzionale, che, con sentenza n. 271 del 1996, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale, ha ritenuto sussistere la potestà legislativa regionale concorrente nella materia della legislazione sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. f dello statuto speciale, nei limiti dei principi ed interessi generali che informano la legislazione dello Stato, come esercitata, anche in ragione dell'interesse nazionale positivizzato dalla legislazione statale. Ciò in considerazione della circostanza che la regolamentazione dell'avviamento dei giovani al lavoro nelle aree ad alta disoccupazione (finalità alla quale il Giudice delle Leggi riconduce i lavori socialmente utili, i progetti di pubblica utilità e la disciplina regionale in esame), non precludeva autonomi interventi delle Regioni nell'esercizio delle rispettive competenze costituzionali (in termini
Cass. n. 25675 del 2017).
Sempre ai fini del corretto inquadramento del caso in esame occorre, inoltre, tener conto dell'orientamento espresso da Cass. n. 17372 del 2017 che, sia pure con riguardo alla diversa controversia relativa alla applicazione della progressione economica orizzontale a lavoratori assunti dall'amministrazione comunale con contratti a tempo determinato e parziale ex lege n.
85 del 1995, ha ritenuto che l'esame della fattispecie in ragione della disciplina legale, statale, regionale, ed eurounitaria non può prescindere dal vaglio analitico del contratto posto a
8 fondamento della domanda, non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale.
Nel caso in esame, la motivazione della sentenza della Corte territoriale parte dal presupposto di fatto, non costituente oggetto di impugnazione da parte della ricorrente, che quest'ultima è rientrata nel bacino dei lavoratori a termine ammessi alla stabilizzazione quale lavoratrice AS […], con la quale aveva stipulato un primo contratto a termine in forza dell'art. 25 legge regionale n. 21 del 29.12.2003.
Con tale intervento normativo, il legislatore regionale ha agevolato la "fuoriuscita" dei lavoratori socialmente utili, individuando le tipologie di contratto di lavoro che gli enti potevano scegliere nelle seguenti: contratti quinquennali di diritto privato;
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto;
assunzioni ai sensi del D.Lgs.
1 dicembre 1997, n. 468, art. 12, comma 4, e successive modifiche ed integrazioni;
assunzioni ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 78, comma 6, e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa.
Il titolo vantato […] per rientrare nel processo di stabilizzazione è, dunque, la titolarità di un contratto a termine […], stipulato ai sensi della L.R. n. 21 del 2003. […]
Le modalità con le quali il legislatore regionale è nuovamente intervenuto a disciplinare il processo di stabilizzazione, cui la ricorrente aveva diritto a partecipare, non prevedono la conversione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato in essere, ma
l'inserimento nel processo di stabilizzazione dei dipendenti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili, mediante stipulazione di un nuovo contratto a tempo determinato.
Tali modalità di attuazione del processo di stabilizzazione escludono, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, che la disposizione di cui alla L.R. Sicilia n. 16 del 2006, art.
8 consenta assunzioni nel ruolo regionale e, conseguentemente, che i lavoratori ammessi a tale processo possano vantare diritti, come quello dedotto in giudizio dalla ricorrente, al mantenimento della qualifica conseguita nel corso del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.
Infondate sono, dunque, le doglianze formulate in ricorso, dirette a censurare la sentenza impugnata sulla base della "ratio" della L.R. n. 16 del 2006 (prospettata dalla ricorrente come esposto al punto 3) in quanto il legislatore regionale non ha previsto la successione della
Regione nel contratto stipulato dalla A. con la , ma Controparte_31
C la conclusione di un nuovo contratto a tempo determinato tra Regione e la ricorrente, nel
9 quale è stato, pertanto, legittimamente attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito dalla medesima ricorrente nel corso del precedente rapporto alle dipendenze di altro datore di lavoro ( ). Controparte_31
Ne consegue che deve condividersi la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto dirimente la circostanza della sussistenza di una soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro” (cfr. Cass. n. 8134/2018; in conforme, Cass. n. 297/2023; Cass. n. 15664/2024).
Dunque, posto che i processi di stabilizzazione determinano l'instaurazione di rapporti di lavoro nuovi, che non si pongono in continuità con altri e precedenti rapporti intercorsi tra le parti, non può riconoscersi ai ricorrenti il diritto alla conservazione del diverso e superiore inquadramento in tesi posseduto quali LS, dovendo considerarsi pienamente legittima la stipula di nuovi contratti con inquadramento in categoria diversa.
4.2. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il preteso diritto al mantenimento della pregressa qualifica professionale non potrebbe condurre all'accoglimento della domanda di condanna “a reinquadrare i ricorrenti nel superiore livello di inquadramento posseduto in costanza di rapporto di LS” atteso che, ai sensi dell'art. 52 co. 1 del D.lgs. 165/2001, l'assegnazione alla qualifica superiore presuppone che tale qualifica sia stata acquisita “per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)”.
4.3. La domanda in esame risulta infondata anche sotto il diverso profilo del lamentato demansionamento. Come già sopra evidenziato, dell'assenza di allegazioni in merito a quali fossero le effettive mansioni svolte dai ricorrenti quali LS (mai descritte in ricorso) e alla riconducibilità di tali mansioni al profilo professionale superiore preteso discende che non è possibile apprezzare i termini del lamentato inadempimento e della presunta violazione dell'art. 52 del D.lgs. 165/2001 e 2103 c.c.
Anche sotto tale profilo, dunque, le domande dei ricorrenti sono infondate e vanno rigettate.
5. Dalla infondatezza delle superiori domande deriva il rigetto delle domande di condanna ex art. 2126 c.c., delle domande avanzate ai fini contributivi e della domanda di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.
6. Le spese di lite tra le parti ricorrenti e le Amministrazioni regionali difese dall'Avvocatura dello Stato seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale e del valore indeterminabile della causa (scaglione fino a € 52.000,00).
10 CP_2 Le spese di lite possono essere compensate nei rapporti tra le parti ricorrenti ed , CP_ tenuto conto della estraneità dell' previdenziale al merito della pretesa.
Nulla sulle spese di lite nei confronti del . Controparte_29
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa RA OL, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5820/2023 R.G. così statuisce: dichiara la contumacia del;
Controparte_29 rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dell'
[...]
Controparte_33
, delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di € 4.628,5
[...] per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
CP_2 compensa le spese di lite fra i ricorrenti e;
nulla sulle spese di lite nei rapporti con il . Controparte_29
Catania, 06/11/2025
La giudice del lavoro
RA OL
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