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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/10/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4811/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4811/2019 promossa da:
, rappresentato da sé stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Parte_1
TORREMAGGIORE (FG) – Via Marsala n. 110 – presso il proprio studio legale
ATTORE
e
, con il patrocinio dell'Avv. , elettivamente Parte_2 Parte_1 domiciliata in TORREMAGGIORE (FG) – Via Marsala n. 110 – presso lo studio legale dell'Avv.
Parte_1
ATTRICE contro con il patrocinio dell'Avv. IN EL, Controparte_1 elettivamente domiciliato in BARI – Via Egnazia n. 15 – presso lo studio legale dell'Avv.
IN EL
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.06.2025, tenutasi in trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e evocavano in Parte_1 Parte_2 giudizio, davanti a questo Tribunale, al fine di conseguire il Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali patiti nel maggio del 2016, pari ad € 39.686,00 o la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia.
In particolare, gli attori esponevano che nella cantina sottostante gli immobili situati in Via Marsala nn. 106-108 e 110, a causa di precedenti infiltrazioni di acqua dovute da perdite dell'impianto idrico del Comune di Torremaggiore, gestito da si creava un dilavamento del Controparte_1 terreno delle fondazioni con perdita delle capacità portanti e crollo delle pareti di contenimento, in seguito riparate dai medesimi attori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.11.2019, si costituiva in giudizio contestando in toto la domanda attorea sia nell'an che nel quantum, e Controparte_1 chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'espletamento della prova orale ammessa e di una C.T.U. tecnico-ricostruttiva.
Precisate le conclusioni all'udienza del 30.06.2025 dinanzi all'odierno Giudice (subentrato nel ruolo il 30.03.2021), la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
*****
2. La domanda è fondata.
La responsabilità civile per i danni da infiltrazioni d'acqua subiti da un immobile è da inquadrare nell'ambito del disposto dell'art. 2051 c.c., che prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (cfr. Cass. S.U. n.
9449/2016).
Ebbene, l'art. 2051 c.c., affermando la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso
(cfr. Cass. n. 2477/2018). Non assume rilievo, a tal fine, la condotta del custode e l'osservanza degli obblighi di vigilanza: tale responsabilità è quindi esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile ma al profilo causale dell'evento (cfr. Cass. n.
15383/2006; Cass. n. 2563/2007).
Il criterio di imputazione della responsabilità riveste dunque carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, al contrario gravando sul custode l'onere della prova liberatoria (cfr.
Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 12027/2017; Cass. n. 7125/2013). In tale ambito, il rapporto di custodia opera come criterio di identificazione del responsabile, presupponendo che il pregiudizio risarcibile sia comunque riconducibile al bene. La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (cfr. Cass. n. 25018/2020).
2.1. Nel caso di specie, è pacifico il rapporto di custodia in capo ad Controparte_1 atteso che quest'ultimo esercita un effettivo e diretto potere di gestione delle condotte idrico- fognanti. Come infatti più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 14143/2011), l'Ente
è tenuto ad eseguire, nei comuni serviti dall'acquedotto, i lavori di riparazione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria, onde assicurarne il perfetto funzionamento, come previsto dal r.d.l. n. 1464/1938 e L. 319/1976, ed avendo il d.lgs. 141/1999 confermato in capo alla nuova società le competenze già attribuite all'ente soppresso, Si Controparte_2 ravvisa, pertanto, la responsabilità di per qualsiasi danno arrecato in Controparte_1 ragione della mancata manutenzione dell'impianto idrico-fognante.
2.2. Superata la questione inerente al rapporto di custodia, occorre ora decretare l'eventuale sussistenza dell'an, ossia del nesso di causalità materiale tra res custodita e danno-evento. Va premesso che nel corso del giudizio, oltre all'assunzione di multiple prove testimoniali che hanno confermato in modo coerente e circostanziato le dinamiche rappresentate dagli attori, è stata svolta una consulenza tecnica di ufficio da parte di un professionista, la cui attività è confluita in una relazione finale che risulta scevra da vizi logico-scientifici e che può quindi ben costituire ausilio nella definizione di questo procedimento. In particolare, la C.T.U., svolta dall'Ing. Persona_1
, ha acconsentito di accertare che, in ordine alle cause determinanti i danni, questi “sono
[...] riconducibili senz'altro alla rottura della condotta idrica pubblica presente in Via Montenegro proprio accanto all'immobile degli attori, rottura verificatasi il 10/05/2016 dopo una serie di precedenti rotture tutte ancora evidenti dalle “toppe” presenti sulla pavimentazione stradale di Via
Montenegro, agli atti ed anche fotografate dallo scrivente CTU. L'acqua in pressione fuoriuscita dalla perdita della condotta (e sue diramazioni per utenze) ha dilavato (= impregnato fino a renderlo fluido) il terreno circostante sotto Via Montenegro spingendo poi contro le pareti dello scantinato degli attori più prossime alla detta Via, facendole collassare (un crollo totale, un crollo parziale, uno spanciamento) e trascinandosi dietro il terreno liquefatto sotto Via Montenegro fin dentro lo scantinato. I danni sono, dunque, causalmente ricollegabili al tronco idrico AQP di Via
Montenegro ( e sue diramazioni per utenze) e non ad acque meteoriche né a vetustà degli immobili: le acque meteoriche della palazzina sono correttamente allontanate mediante pluviali e nessun muro civile (né vetusto né nuovo) può resistere ad una spinta di acqua in pressione, altrimenti si chiama DIGA.” (cfr. pagg. 42-43).
Il consulente tecnico d'ufficio ha altresì risposto in modo puntuale e approfondito alle osservazioni sollevate dai consulenti tecnici di parte convenuta, fornendo chiarimenti esaustivi e argomentazioni tecniche dettagliate. Pertanto, le deduzioni dei periti di parte non assumono carattere prevalente rispetto alla consulenza d'ufficio, che si ritiene pienamente attendibile e idonea a sostenere le conclusioni del presente giudizio.
2.3. Sul piano della causalità giuridica, e quindi del nesso eziologico tra danno-evento e danno- conseguenza, si può ancora far riferimento alla consulenza tecnica di cui sopra ed ai dati in essa contenuti, elaborati sulla base della documentazione prodotta da parte attrice. Il consulente, infatti, in un elenco dettagliato capitolato per voci di spesa, quantifica i danni subiti e provati dagli stessi: €
5.000,00 per la rimozione del terreno franato proveniente dalla fondazione stradale;
€ 5.000,00 per la demolizione delle porzioni di muri spanciati o parzialmente crollati ed il loro trasporto in discarica;
€ 1.000,00 per la raccolta di cose depositate e/o distrutte nello scantinato ed il loro trasporto in discarica;
€ 4.000,00 per lo scavo perimetrale al piede del muro esistente al fine di rinforzarne la fondazione ed il trasporto in discarica del materiale estratto;
€ 8.000,00 per la realizzazione di una sottofondazione in c.a. perimetrale interna al fine di compensare la perdita di portanza del terreno di fondazione;
€ 4.000,00 per la realizzazione di nuovi muri armati in sostituzione di quelli crollati, anche parzialmente;
€ 5.000,00 per il riempimento della cavità creatasi sotto Via Montenegro a seguito della frana;
€ 5.000,00 per spese tecniche.
Il consulente quantifica altresì il mancato uso dei due studi professionali degli attori, situati ai civici
108 e 110 di Via Marsala, a seguito delle ordinanze di sgombero e messa in sicurezza emesse dal
Comune di Torremaggiore nel mese di maggio 2016 e revocate tre mesi dopo, in € 3.000,00 (€
500,00 al mese per ogni studio), somma ritenuta congrua da questo Giudice.
In conclusione, l'importo complessivo dei danni all'immobile degli attori e la quantificazione delle opere e dei costi è pari ad € 40.000,00.
Sugli importi riconosciuti e calcolati all'attualità, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali. In particolare, poiché gli stessi sono liquidati ai valori monetari attuali e già rivalutati ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del deposito della domanda giudiziale calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla sentenza al soddisfo decorreranno, poi, gli interessi di mora in misura legale. In conclusione, alla luce dei suesposti motivi, che permettono di ascrivere una piena responsabilità in capo al custode delle infiltrazioni e dei danni derivanti da queste, la CP_1 Controparte_1 domanda è fondata e merita accoglimento.
3. Per quanto concerne le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. e tenuto conto del criterio del “decisum” (ex multis, Cass. n.
22742/2019) – esse seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente
(cfr. Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta, quale parte soccombente, con il conseguente diritto degli attori di ripetere dalla predetta le somme versate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento nei confronti degli attori della somma di € 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito;
- condanna la parte convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta, con il conseguente diritto degli attori di ripetere dalla predetta le somme eventualmente versate.
Foggia, 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4811/2019 promossa da:
, rappresentato da sé stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Parte_1
TORREMAGGIORE (FG) – Via Marsala n. 110 – presso il proprio studio legale
ATTORE
e
, con il patrocinio dell'Avv. , elettivamente Parte_2 Parte_1 domiciliata in TORREMAGGIORE (FG) – Via Marsala n. 110 – presso lo studio legale dell'Avv.
Parte_1
ATTRICE contro con il patrocinio dell'Avv. IN EL, Controparte_1 elettivamente domiciliato in BARI – Via Egnazia n. 15 – presso lo studio legale dell'Avv.
IN EL
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.06.2025, tenutasi in trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e evocavano in Parte_1 Parte_2 giudizio, davanti a questo Tribunale, al fine di conseguire il Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali patiti nel maggio del 2016, pari ad € 39.686,00 o la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia.
In particolare, gli attori esponevano che nella cantina sottostante gli immobili situati in Via Marsala nn. 106-108 e 110, a causa di precedenti infiltrazioni di acqua dovute da perdite dell'impianto idrico del Comune di Torremaggiore, gestito da si creava un dilavamento del Controparte_1 terreno delle fondazioni con perdita delle capacità portanti e crollo delle pareti di contenimento, in seguito riparate dai medesimi attori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.11.2019, si costituiva in giudizio contestando in toto la domanda attorea sia nell'an che nel quantum, e Controparte_1 chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'espletamento della prova orale ammessa e di una C.T.U. tecnico-ricostruttiva.
Precisate le conclusioni all'udienza del 30.06.2025 dinanzi all'odierno Giudice (subentrato nel ruolo il 30.03.2021), la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
*****
2. La domanda è fondata.
La responsabilità civile per i danni da infiltrazioni d'acqua subiti da un immobile è da inquadrare nell'ambito del disposto dell'art. 2051 c.c., che prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (cfr. Cass. S.U. n.
9449/2016).
Ebbene, l'art. 2051 c.c., affermando la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso
(cfr. Cass. n. 2477/2018). Non assume rilievo, a tal fine, la condotta del custode e l'osservanza degli obblighi di vigilanza: tale responsabilità è quindi esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile ma al profilo causale dell'evento (cfr. Cass. n.
15383/2006; Cass. n. 2563/2007).
Il criterio di imputazione della responsabilità riveste dunque carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, al contrario gravando sul custode l'onere della prova liberatoria (cfr.
Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 12027/2017; Cass. n. 7125/2013). In tale ambito, il rapporto di custodia opera come criterio di identificazione del responsabile, presupponendo che il pregiudizio risarcibile sia comunque riconducibile al bene. La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (cfr. Cass. n. 25018/2020).
2.1. Nel caso di specie, è pacifico il rapporto di custodia in capo ad Controparte_1 atteso che quest'ultimo esercita un effettivo e diretto potere di gestione delle condotte idrico- fognanti. Come infatti più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 14143/2011), l'Ente
è tenuto ad eseguire, nei comuni serviti dall'acquedotto, i lavori di riparazione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria, onde assicurarne il perfetto funzionamento, come previsto dal r.d.l. n. 1464/1938 e L. 319/1976, ed avendo il d.lgs. 141/1999 confermato in capo alla nuova società le competenze già attribuite all'ente soppresso, Si Controparte_2 ravvisa, pertanto, la responsabilità di per qualsiasi danno arrecato in Controparte_1 ragione della mancata manutenzione dell'impianto idrico-fognante.
2.2. Superata la questione inerente al rapporto di custodia, occorre ora decretare l'eventuale sussistenza dell'an, ossia del nesso di causalità materiale tra res custodita e danno-evento. Va premesso che nel corso del giudizio, oltre all'assunzione di multiple prove testimoniali che hanno confermato in modo coerente e circostanziato le dinamiche rappresentate dagli attori, è stata svolta una consulenza tecnica di ufficio da parte di un professionista, la cui attività è confluita in una relazione finale che risulta scevra da vizi logico-scientifici e che può quindi ben costituire ausilio nella definizione di questo procedimento. In particolare, la C.T.U., svolta dall'Ing. Persona_1
, ha acconsentito di accertare che, in ordine alle cause determinanti i danni, questi “sono
[...] riconducibili senz'altro alla rottura della condotta idrica pubblica presente in Via Montenegro proprio accanto all'immobile degli attori, rottura verificatasi il 10/05/2016 dopo una serie di precedenti rotture tutte ancora evidenti dalle “toppe” presenti sulla pavimentazione stradale di Via
Montenegro, agli atti ed anche fotografate dallo scrivente CTU. L'acqua in pressione fuoriuscita dalla perdita della condotta (e sue diramazioni per utenze) ha dilavato (= impregnato fino a renderlo fluido) il terreno circostante sotto Via Montenegro spingendo poi contro le pareti dello scantinato degli attori più prossime alla detta Via, facendole collassare (un crollo totale, un crollo parziale, uno spanciamento) e trascinandosi dietro il terreno liquefatto sotto Via Montenegro fin dentro lo scantinato. I danni sono, dunque, causalmente ricollegabili al tronco idrico AQP di Via
Montenegro ( e sue diramazioni per utenze) e non ad acque meteoriche né a vetustà degli immobili: le acque meteoriche della palazzina sono correttamente allontanate mediante pluviali e nessun muro civile (né vetusto né nuovo) può resistere ad una spinta di acqua in pressione, altrimenti si chiama DIGA.” (cfr. pagg. 42-43).
Il consulente tecnico d'ufficio ha altresì risposto in modo puntuale e approfondito alle osservazioni sollevate dai consulenti tecnici di parte convenuta, fornendo chiarimenti esaustivi e argomentazioni tecniche dettagliate. Pertanto, le deduzioni dei periti di parte non assumono carattere prevalente rispetto alla consulenza d'ufficio, che si ritiene pienamente attendibile e idonea a sostenere le conclusioni del presente giudizio.
2.3. Sul piano della causalità giuridica, e quindi del nesso eziologico tra danno-evento e danno- conseguenza, si può ancora far riferimento alla consulenza tecnica di cui sopra ed ai dati in essa contenuti, elaborati sulla base della documentazione prodotta da parte attrice. Il consulente, infatti, in un elenco dettagliato capitolato per voci di spesa, quantifica i danni subiti e provati dagli stessi: €
5.000,00 per la rimozione del terreno franato proveniente dalla fondazione stradale;
€ 5.000,00 per la demolizione delle porzioni di muri spanciati o parzialmente crollati ed il loro trasporto in discarica;
€ 1.000,00 per la raccolta di cose depositate e/o distrutte nello scantinato ed il loro trasporto in discarica;
€ 4.000,00 per lo scavo perimetrale al piede del muro esistente al fine di rinforzarne la fondazione ed il trasporto in discarica del materiale estratto;
€ 8.000,00 per la realizzazione di una sottofondazione in c.a. perimetrale interna al fine di compensare la perdita di portanza del terreno di fondazione;
€ 4.000,00 per la realizzazione di nuovi muri armati in sostituzione di quelli crollati, anche parzialmente;
€ 5.000,00 per il riempimento della cavità creatasi sotto Via Montenegro a seguito della frana;
€ 5.000,00 per spese tecniche.
Il consulente quantifica altresì il mancato uso dei due studi professionali degli attori, situati ai civici
108 e 110 di Via Marsala, a seguito delle ordinanze di sgombero e messa in sicurezza emesse dal
Comune di Torremaggiore nel mese di maggio 2016 e revocate tre mesi dopo, in € 3.000,00 (€
500,00 al mese per ogni studio), somma ritenuta congrua da questo Giudice.
In conclusione, l'importo complessivo dei danni all'immobile degli attori e la quantificazione delle opere e dei costi è pari ad € 40.000,00.
Sugli importi riconosciuti e calcolati all'attualità, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali. In particolare, poiché gli stessi sono liquidati ai valori monetari attuali e già rivalutati ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del deposito della domanda giudiziale calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla sentenza al soddisfo decorreranno, poi, gli interessi di mora in misura legale. In conclusione, alla luce dei suesposti motivi, che permettono di ascrivere una piena responsabilità in capo al custode delle infiltrazioni e dei danni derivanti da queste, la CP_1 Controparte_1 domanda è fondata e merita accoglimento.
3. Per quanto concerne le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. e tenuto conto del criterio del “decisum” (ex multis, Cass. n.
22742/2019) – esse seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente
(cfr. Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta, quale parte soccombente, con il conseguente diritto degli attori di ripetere dalla predetta le somme versate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento nei confronti degli attori della somma di € 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito;
- condanna la parte convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta, con il conseguente diritto degli attori di ripetere dalla predetta le somme eventualmente versate.
Foggia, 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena de Tura