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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4930/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4930/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna, in Via Santamaria 27, rappresentata e difesa dall'avv. BEATRICE BARATELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Cesena (FC), corso Cavour n. 778
- ATTORE -
e
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. BEATRICE BARATELLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Cesena (FC), corso Cavour n. 778
- ATTORE -
e con il parere del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 14.01.2025.
In data 09.12.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 17.11.2024, e adivano l'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con rito civile a Ravenna in data 10.09.2020, che veniva regolarmente iscritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, optando per la separazione dei beni, che dall'unione erano nati in data 25.12.2018 il figlio e in data Persona_1
27.01.2022 la figlia , di aver vissuto in costanza di matrimonio presso l'immobile di Persona_2 proprietà della sig.ra sito a Ravenna, via Santamaria n. 27, e che da tempo erano Parte_1 insorti gravi contrasti tra i coniugi che avevano incrinato il rapporto matrimoniale e reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che già nel giugno 2024 il sig. si era trasferito Controparte_2 presso altra abitazione.
Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, secondo comma,
c.p.c., preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e acquisito il parere del PM, di omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, vigente in qualsiasi circostanza, anche attraverso l'uso dei social network, e di comunicare all'altro eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori con Persona_3 Persona_4 collocazione presso la madre, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i minori si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La casa coniugale, di proprietà della Sig.ra viene assegnata a quest'ultima. Parte_1
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la Persona_3 Persona_4 dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita, anche durante le festività, senza pernottamento quando desidera in accordo con la madre.
Il giorno del compleanno di ciascun minore, compatibilmente con gli impegni scolastici di quest'ultimi, egli resterà mezza giornata con la madre e mezza giornata con il padre, mentre il giorno del compleanno di ciascun genitore potrà essere festeggiato insieme ai figli per intero previo accordo tra le parti. Invero, la suddetta calendarizzazione delle permanenze potrà sempre subire modifiche previo accordo tra i genitori, avuto riguardo in primo luogo alle esigenze e al benessere del figlio.
5. il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, la somma mensile di € 250,00 per figlio (Euroduecentocinquanta#00) mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, da effettuarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a far data dal mese di luglio 2024. Il contributo per il mantenimento ordinario verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat come per legge, a partire dall'anno successivo alla sentenza emessa a definizione del presente procedimento.
6. Il padre concorrerà alle spese straordinarie per i minori nella misura del 50% ivi compreso il costo per la mensa scolastica. In caso di impossibilità oggettiva di pagamento diretto delle spese
pagina 2 di 4 straordinarie pro quota, il padre si impegna ed obbliga a rifondere la madre, tramite bonifico bancario, delle somme dovute a tal titolo, entro e non oltre il termine di sette giorni dalla richiesta documentata da parte della stessa.
7. In ogni caso, l'assegno unico per il nucleo familiare, verrà integralmente percepito dalla Sig.ra
con impegno ed obbligo del padre di prestare il consenso/autorizzazione presso l'Istituto Pt_1 erogante, nonché ad effettuare quant'altro di sua competenza sia richiesto a tal fine.
8. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e di avere adeguata capacità personale e lavorativa per provvedere ciascuno alle proprie necessità ed esigenze e rinunciano, pertanto, reciprocamente, ad ogni richiesta di assegno di mantenimento;
9. Il padre si impegna a non fare frequentare i minori alla nuova compagna, salvo diverso consenso dell'altro genitore.
10. Le parti si concedono reciprocamente sin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto e carta d'identità valida per l'estero ed eventuali loro rinnovi, per se stessi e per i figli;
11. I coniugi rinunciano all'impugnazione del presente accordo di separazione;
12. Ciascuna delle parti provvederà al 50% delle spese processuali”.
Con decreto emesso in data 04.12.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 13.03.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51
c.p.c..
In data 09.12.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
I difensori delle parti provvedevano a depositare telematicamente in data 14.01.2025, come da indicazione del decreto di fissazione di udienza, dichiarazioni sottoscritte personalmente dai sigg.ri e ove gli stessi rinunciavano a comparire personalmente in udienza, Parte_1 Controparte_2 confermavano di non volersi riconciliare e le condizioni di separazione di cui al ricorso.
Con ordinanza emessa in data 17.04.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze processuali, con particolare riferimento alla volontà chiaramente manifestata dalle parti e alla separazione di fatto già in essere, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti nel ricorso in quanto le stesse non sono contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono adeguate e conformi all'interesse dei minori, come disciplinato dalle norme positive.
La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate.
Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
pagina 3 di 4 Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 1 l. n. 898/1970
e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e così provvede: Parte_1 Controparte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata il [...] a Parte_1
Cles (TN), e nato il [...] a [...], unitisi in matrimonio a Controparte_1
Ravenna in data 10.09.2020, con atto iscritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n 141, parte 1, dell'anno 2020;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio avanzata in atti dalle parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 19.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4930/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna, in Via Santamaria 27, rappresentata e difesa dall'avv. BEATRICE BARATELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Cesena (FC), corso Cavour n. 778
- ATTORE -
e
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. BEATRICE BARATELLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Cesena (FC), corso Cavour n. 778
- ATTORE -
e con il parere del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 14.01.2025.
In data 09.12.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 17.11.2024, e adivano l'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con rito civile a Ravenna in data 10.09.2020, che veniva regolarmente iscritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, optando per la separazione dei beni, che dall'unione erano nati in data 25.12.2018 il figlio e in data Persona_1
27.01.2022 la figlia , di aver vissuto in costanza di matrimonio presso l'immobile di Persona_2 proprietà della sig.ra sito a Ravenna, via Santamaria n. 27, e che da tempo erano Parte_1 insorti gravi contrasti tra i coniugi che avevano incrinato il rapporto matrimoniale e reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che già nel giugno 2024 il sig. si era trasferito Controparte_2 presso altra abitazione.
Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, secondo comma,
c.p.c., preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e acquisito il parere del PM, di omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, vigente in qualsiasi circostanza, anche attraverso l'uso dei social network, e di comunicare all'altro eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori con Persona_3 Persona_4 collocazione presso la madre, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i minori si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La casa coniugale, di proprietà della Sig.ra viene assegnata a quest'ultima. Parte_1
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la Persona_3 Persona_4 dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita, anche durante le festività, senza pernottamento quando desidera in accordo con la madre.
Il giorno del compleanno di ciascun minore, compatibilmente con gli impegni scolastici di quest'ultimi, egli resterà mezza giornata con la madre e mezza giornata con il padre, mentre il giorno del compleanno di ciascun genitore potrà essere festeggiato insieme ai figli per intero previo accordo tra le parti. Invero, la suddetta calendarizzazione delle permanenze potrà sempre subire modifiche previo accordo tra i genitori, avuto riguardo in primo luogo alle esigenze e al benessere del figlio.
5. il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, la somma mensile di € 250,00 per figlio (Euroduecentocinquanta#00) mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, da effettuarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a far data dal mese di luglio 2024. Il contributo per il mantenimento ordinario verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat come per legge, a partire dall'anno successivo alla sentenza emessa a definizione del presente procedimento.
6. Il padre concorrerà alle spese straordinarie per i minori nella misura del 50% ivi compreso il costo per la mensa scolastica. In caso di impossibilità oggettiva di pagamento diretto delle spese
pagina 2 di 4 straordinarie pro quota, il padre si impegna ed obbliga a rifondere la madre, tramite bonifico bancario, delle somme dovute a tal titolo, entro e non oltre il termine di sette giorni dalla richiesta documentata da parte della stessa.
7. In ogni caso, l'assegno unico per il nucleo familiare, verrà integralmente percepito dalla Sig.ra
con impegno ed obbligo del padre di prestare il consenso/autorizzazione presso l'Istituto Pt_1 erogante, nonché ad effettuare quant'altro di sua competenza sia richiesto a tal fine.
8. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e di avere adeguata capacità personale e lavorativa per provvedere ciascuno alle proprie necessità ed esigenze e rinunciano, pertanto, reciprocamente, ad ogni richiesta di assegno di mantenimento;
9. Il padre si impegna a non fare frequentare i minori alla nuova compagna, salvo diverso consenso dell'altro genitore.
10. Le parti si concedono reciprocamente sin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto e carta d'identità valida per l'estero ed eventuali loro rinnovi, per se stessi e per i figli;
11. I coniugi rinunciano all'impugnazione del presente accordo di separazione;
12. Ciascuna delle parti provvederà al 50% delle spese processuali”.
Con decreto emesso in data 04.12.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 13.03.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51
c.p.c..
In data 09.12.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
I difensori delle parti provvedevano a depositare telematicamente in data 14.01.2025, come da indicazione del decreto di fissazione di udienza, dichiarazioni sottoscritte personalmente dai sigg.ri e ove gli stessi rinunciavano a comparire personalmente in udienza, Parte_1 Controparte_2 confermavano di non volersi riconciliare e le condizioni di separazione di cui al ricorso.
Con ordinanza emessa in data 17.04.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze processuali, con particolare riferimento alla volontà chiaramente manifestata dalle parti e alla separazione di fatto già in essere, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti nel ricorso in quanto le stesse non sono contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono adeguate e conformi all'interesse dei minori, come disciplinato dalle norme positive.
La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate.
Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
pagina 3 di 4 Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 1 l. n. 898/1970
e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e così provvede: Parte_1 Controparte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata il [...] a Parte_1
Cles (TN), e nato il [...] a [...], unitisi in matrimonio a Controparte_1
Ravenna in data 10.09.2020, con atto iscritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n 141, parte 1, dell'anno 2020;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio avanzata in atti dalle parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 19.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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