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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6479 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5127/2021 R.G., pendente tra e , con ordinanza Parte_1 Controparte_1
depositata il 31.07.2025, questa Corte così disponeva: “ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 12/12/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5127/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1249/2021 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 12.07.2021, e notificata in data
08.11.2021, pendente
TRA
, in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1
con sede in Contrada (AV) Via Provinciale zona Parte_2
P.I.P. snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Colucci
( ), giusta procura in calce all'atto di appello ed C.F._1
elettivamente domiciliata con lo stesso presso il suo Studio Legale in
Sirignano (AV) alla via FA Acierno n. 11;
APPELLANTE
E
(C.F. ), già titolare di Controparte_1 C.F._2
omonima TT individuale, residente in [...], 34070
AN IA (Go), rappresentato e difeso –giusta procura alle liti depositata in atti - dall'avv. Massimo Vittor (C.F. ), C.F._3
con domicilio eletto presso il suo studio sito in Cervignano del Friuli
(Ud) RG OB 1;
APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo nei confronti del subappaltatore;
eccezione di inadempimento.
pag. 2/17 Conclusioni:
per l'appellante: “A) in via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa;
B) in via principale, in accoglimento dell'appello, accertato l'inesatto adempimento dell'appellata, riformare la sentenza n. 1249/2021 del
Tribunale di Avellino e, per l'effetto, revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 578/2018 del Tribunale di Avellino, essendo ilo credito inesistente e non dovuto.
C) Condannare la parte appellata al pagamento delle competenze di causa del doppio grado di giudizio, con attribuzione.”.
Per : “Dichiarare l'appello inammissibile ex art 348 bis Controparte_1
cpc e comunque rigettarlo in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza appellata. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex artt. 633 c.p.c. e ss., deduceva che: - in Controparte_1
data 21.09.2011, in qualità di titolare dell'omonima TT individuale, stipulava con la un contratto avente ad oggetto Parte_1
l'esecuzione di lavori di montaggio di elevatori presso il casello autostradale di Portogruaro per il complessivo importo di euro pag. 3/17 6.800,00, oltre IVA;
- le opere erano parte di lavorazioni più ampie, appaltate alla in qualità di mandataria dell'ATI costituita con Pt_1
l' e la dalla le CP_2 Controparte_3 Controparte_4
quali, complessivamente, consistevano nell'adeguamento degli attraversamenti delle linee di esazione presso i caselli autostradali di
ES LI e Portogruaro;
- esso istante, dopo aver eseguito le prestazioni, emetteva le fatture del 23.11.2011 di euro 2.000,00 e quella del 30.7.2012 di euro 4.800,00, le quali restavano insolute, nonostante la vesse contabilizzato con gli stati di avanzamento lavori nn. Pt_1
2 e 5 le voci di spese relative alla fornitura e posa in opera dei macchinari oggetto del contratto di subappalto, ricevendone il corrispettivo come dichiarato dalla stessa committente, con lettera Controparte_4
del 27.5.2013; - la era inadempiente all'obbligo di pagamento Pt_1
del corrispettivo, posto quanto disposto dall'art. 5 del contratto di subappalto, il quale prevedeva che il pagamento del corrispettivo sarebbe avvenuto al termine delle lavorazioni, previa presentazione di fattura, entro quindici giorni dall'incasso da parte dell'appaltatore delle somme riportate nel SAL.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva al Tribunale Controparte_1
di Avellino di ingiungere alla il pagamento della somma di euro Pt_1
6.800,00 oltre Iva e, con decreto n. 578/2018, il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda.
Con citazione, notificata in data 11.06.2018, la nell'opporsi al Pt_1
decreto ingiuntivo, notificatole in data 09/05/2018, eccepiva che le lavorazioni presentavano difetti, i quali erano stati prontamente pag. 4/17 comunicati alla subappaltatrice con lettera del 13.01.2012. Inoltre,
l'opponente deduceva che, per effetto dei difetti delle opere, la committente, aveva ridotto il corrispettivo, Controparte_4
scomputando da questo il costo delle lavorazioni aggiuntive necessarie per rendere le piattaforme funzionanti ed operative.
, nel costituirsi in giudizio, deduceva che la Controparte_1 Pt_1
aveva eccepito la sussistenza di difetti delle lavorazioni solo con la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, posto che stragiudizialmente non aveva mai mosso contestazioni al suo operato, invocando la clausola di cui all'art 14 del contratto di subappalto, che ne prevedeva i casi di risoluzione.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza che venisse espletata attività istruttoria.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il Tribunale di Avellino definiva il giudizio con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “
1.rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 578/2018, che dichiara esecutivo in danno dell'opponente;
2.condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.200,00, oltre spese generali al
15%, cap e iva come per legge”.
§ 2.
Avverso la sentenza de qua, ad essa notificata in data 8.11.2021, interponeva appello, con atto notificato a mezzo pec il 9.12.2021, nel pag. 5/17 rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., la Parte_1
la quale ne sollecitava la riforma, in conformità delle sopra
[...]
riportate conclusioni.
Con comparsa del 2.2.2023, si costituiva in giudizio e Controparte_1
contestava la fondatezza dell'appello.
Con ordinanza del 3.2.2023, questa Corte, in diversa composizione, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, avanzata dall'appellante.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 31.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al
12/12/2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con il medesimo provvedimento, inoltre, il fascicolo veniva scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore, dott. A. Quaranta, ed assegnato alla relazione del Consigliere, dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal
Collegio.
§ 3.
pag. 6/17 Il Tribunale di Avellino rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 578/2018, ritenendo che l'eccezione di inesatto adempimento sollevata dall'opponente era, in primo luogo, genericamente formulata.
Inoltre, il Tribunale - assumendo che l'opponente avesse invocato la garanzia di cui all'art. 1667 c.c. in base alla quale colui che invoca il vizio
è tenuto a fornire la prova della relativa sussistenza - escludeva che le prove addotte dalla valessero a tal fine, in quanto, rispetto ai Pt_1
vizi contestati con l'e-mail del 13.1.2012, vi erano stati successivi interventi risolutivi, come ammesso dalla stessa parte opponente. Il primo Giudice osservava, in ogni caso, che la missiva fosse priva di una
“rituale contestazione e richiama interventi minimali da eseguire
(tastiere, lampade di illuminazione, protezione a terra dei cavi e pulizia) che in ogni caso renderebbero l'eccezione di inadempimento contraria a buona fede ex art. 1490 c.c.”.
Il Tribunale riteneva, inoltre, non provata, dall'opponente, l'avvenuta esecuzione, da parte della stazione appaltante, , degli CP_4
interventi risolutivi necessari per eliminare i vizi e i difetti, con conseguente diminuzione del corrispettivo spettante alla e, a Pt_1
tal fine, valorizzava il fatto che, dallo stato finale dei lavori, nel quale erano indicati in detrazione i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori, non risultava in quale epoca fossero stati eseguiti gli interventi manutentivi, né la tipologia degli stessi e la “diretta riferibilità di tali interventi ai lavori di cui è subappalto”.
pag. 7/17 Il primo Giudice, infine, osservava che le detrazioni erano state applicate per lavori del complessivo importo di euro 19.130,00, mentre i lavori subappaltati dalla rano di importo molto minore, pari ad euro Pt_1
6.000,00 circa.
§ 4.
Tanto premesso e venendo al merito, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva, a suo dire erroneamente, posto a carico di essa originaria opponente l'onere di provare i vizi e i difetti dell'opera oggetto di subappalto.
Sul punto, l'istante deduceva che, nel caso di specie, l'opera non era stata accettata, neanche tacitamente, sicché il Giudice aveva erroneamente invertito l'onere della prova, poiché questo, in forza dello stesso orientamento giurisprudenziale richiamato dalla sentenza, sarebbe dovuto ricadere in capo alla controparte.
L'appellante, infatti, evidenziava che, con lettera del 13.01.2012, contestava alla TT la sussistenza dei difetti Controparte_1
dell'opera, manifestando in tal modo una volontà incompatibile con un'accettazione tacita dei lavori.
Del resto, il Giudice aveva errato nel sostenere che, successivamente alla contestazione dei difetti, operata con la predetta missiva, essa istante aveva riconosciuto che l'impresa subappaltatrice avesse eseguito interventi risolutivi.
Inoltre, secondo l'appellante, l'e-mail del 13.01.2012 conteneva, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la specifica pag. 8/17 contestazione dei vizi, i quali, lungi dall'essere “minimali”, erano specificamente indicati e consistevano nelle stesse difformità poi riscontrate da durante il sopralluogo del 2.4.2014 Controparte_4
presso le piattaforme elevatrici del casello, come risultanti dal relativo verbale.
Con il successivo motivo di appello, l'appellante lamentava che il
Tribunale non aveva valutato l'intera documentazione prodotta da essa istante in allegato alla citazione in opposizione, ritenendo, sulla scorta di una non corretta disamina del materiale istruttorio, non provato che le trattenute operate dalla stazione appaltante fossero conseguenza proprio dei difetti delle opere subappaltate al . CP_1
In particolare, la difesa dell'appellante deduceva che il primo Giudice non aveva tenuto conto del documento sub. n. 8, dal quale risultava che la stazione appaltante, in data 15/05/2014, le inviava un'ulteriore lettera, sollecitandola “al completamento delle attività descritte nelle lettere precedenti, ovvero quella del 11/04/2014 (cfr. All. 8 dell'opposizione al D.I.), riguardante le difformità riscontrate sul lavoro eseguito dalla TT , avvertendo l'odierna appellante Controparte_1
che a stretto giro (15 giorni) avrebbe avviato la procedura in proprio per
l'esecuzione degli interventi richiesti, i cui costi sarebbero stati addebitati alla . Parte_1
Quindi, secondo l'appellante, le opere, eseguite a sue spese da CP_4
consistevano in un “vero e proprio ripristino funzionale degli
[...]
impianti elevatori”.
pag. 9/17 § 6.
I motivi, da trattare congiuntamente per l'intima connessione da cui sono avvinti, sono fondati.
Giova premettere che, come di recente chiarito dalla S.C., “In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1701 del
23/01/2025).
§ 7.
Facendo applicazione del richiamato principio, la sentenza impugnata non resiste alle critiche dell'appellante.
Invero, con l'atto di citazione, nell'opporsi al decreto Parte_1
ingiuntivo, aveva invocato l'esistenza di vizi nell'opera eseguita dal subappaltatore, TT , al fine di ottenere la revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'avversa domanda di pagamento del corrispettivo.
Quindi, nell'ipotesi in esame, l'eccezione di non regolare esecuzione delle opere, per la presenza di vizi, era stata sollevata al solo fine di paralizzare la domanda di pagamento avanzata dal subappaltatore e pag. 10/17 non, invece, in base alla disciplina speciale in tema di garanzia e vizi, dettata dagli artt. 1667 e 1668 c.c., per conseguire l'eliminazione di vizi, la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno.
Discende da quanto osservato che, configurando quella proposta in primo grado dall'opponente un'eccezione di inadempimento riconducibile all'art. 1460 c.c., spettava al provare di avere CP_1
esattamente adempiuto la propria prestazione. In particolare, come ritenuto dalla S.C. nel precedente prima richiamato, “.. qualora il committente contesti fondatamente l'adempimento, per non avere
l'artefice dimostrato la perfetta esecuzione dell'opera, la domanda di condanna al pagamento non può essere accolta, non rilevando che
l'inadempimento dell'appaltatore abbia scarsa importanza, in quanto a tale nozione l'art. 1455 c.c. fa riferimento a proposito della domanda di risoluzione del contratto e non di quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante l'esigenza di prevedere l'operatività del rimedio della risoluzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte produca un effettivo pregiudizio all'interesse della parte non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale. In tale evenienza è richiesta dunque la dimostrazione (positiva) dell'esatto adempimento, sul piano quantitativo e qualitativo, della prestazione, nel suo insieme, in collegamento sinallagmatico rispetto al pagamento del compenso (che appunto dà causa e giustifica il diritto alla sua percezione): sia sul completamento dell'opera o del servizio, sia sulla corrispondenza dell'opera o del servizio alle prescrizioni negoziali e alla buona tecnica. Il che ontologicamente costituisce onere diverso dalla dimostrazione
pag. 11/17 (negativa) dell'inesistenza di specifiche difformità o vizi. Qualora, per converso, il committente eserciti le azioni di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi – in via principale o in via riconvenzionale –, l'onere probatorio ricade sull'appaltante che abbia la disponibilità dell'opera”
(cfr. sentenza cit., pag. 15 e 16 della motivazione).
§ 8.
Ha, quindi, errato il Tribunale nel sostenere che l'eccezione di inadempimento, sollevata dall'opponente, fosse inammissibile per genericita e che la stessa non fosse dimostrata.
Infatti, giova ribadire, la sub committente, al fine di paralizzare la domanda di pagamento del , poteva limitarsi ad eccepire CP_1
l'esistenza di vizi, spettando all'opposto dimostrare di avere realizzato un'opera conforme al contratto ed esente da difetti.
Tale onere non puo considerarsi assolto.
Ed invero, quella valorizzata dal Giudice, al fine di ritenere dimostrato il completamento dell'opera e l'assenza di vizi, e costituita, essenzialmente, da documentazione proveniente dallo stesso opponente.
In particolare, sia le prove di collaudo degli elevatori, che le dichiarazioni di conformita dell'impianto alla regola dell'arte, di cui si dava atto in sentenza, sono documenti predisposti dal e dal responsabile CP_1
tecnico della TT.
pag. 12/17 Siffatti documenti, inoltre, risalgono al 5.1.2012, e, come tali, sono anteriori sia rispetto alla mail del 13.1.2012, in cui la contestava Pt_1
al la necessita di apportare rimedi ai vizi delle opere riscontrate CP_1
in sede di sopralluogo, sia rispetto alla nota di , datata CP_4
11.4.2014, in cui la stazione appaltante segnalava a l'esito Pt_1
negativo della visita ispettiva eseguita da parte dell'Organismo di
Certificazione Europea, con specifico riguardo all'opera, piattaforme elevatrici del casello di Portogruaro, che si identifica in quella oggetto del subappalto.
Al riguardo, infatti, deve rimarcarsi che il contratto di subappalto aveva ad oggetto proprio i lavori di montaggio di quattro piattaforme elevatrici modello Upper completi di struttura del casello autostradale di
Portogruaro.
Peraltro, a dimostrazione del fatto che i vizi inerivano alla predetta opera, l'opponente aveva, altresì , depositato, in allegato alla citata comunicazione dell'11.4.2014, gli esiti dei verbali di verifica eseguiti dall'Organismo di cui sopra, inerenti alle piattaforme elevatrici modello
Upper, identificate dai codici UPP 755, 756, 757, 758, corrispondenti esattamente a quelle per le quali il aveva prodotto le prove di CP_1
collaudo e le dichiarazioni di conformita .
Il Tribunale ha, poi, omesso di valorizzare l'ulteriore nota, inviata da all'odierna appellante in data 15/05/2014, con cui la CP_4
stazione appaltante sollecitava l completamento delle attivita Pt_1
descritte nelle lettere precedenti.
pag. 13/17 Infine, anche lo stato di avanzamento dei lavori, pure prodotto dall'opponente, comprova che la stazione appaltante, rimaste inevase le precedenti richieste, aveva eseguito i lavori di manutenzione straordinaria di ripristino e funzionale degli impianti elevatori, cioe , ancora una volta, dell'opera oggetto del subappalto, addebitandone i costi alla e diminuendo così il corrispettivo a quest'ultima Parte_1
spettante.
Rispetto a tali risultanze, da cui, con assoluta evidenza, emergeva, al contrario di quanto opinato dal Giudice, l'esistenza di specifiche contestazioni sollevate, dopo l'ultimazione dell'opera, da parte della stazione appaltante alla - risultanze che inducono Parte_1
recisamente ad escludere la possibilita di ravvisare, nella condotta della sub committente, un'accettazione tacita dell'opera – il sub appaltatore non ha provato di avere eseguito un'opera conforme al contratto ed alle regole dell'arte. Infatti, ribadendo quanto dinanzi osservato, la documentazione a tal fine valorizzata dal primo Giudice si rivela inidonea allo scopo, siccome di provenienza unilaterale dello stesso e, comunque, formatasi in epoca anteriore a quando la societa CP_1
manifestava, a l'esito negativo delle CP_4 Parte_1
verifiche eseguite sugli impianti elevatori.
Ne , invero, e pertinente il rilievo del Giudice secondo cui i vizi, oggetto della mail del 13.1.2012, concernevano interventi minimali da eseguire
(tastiere, lampade di illuminazione, protezione a terra dei cavi e pulizia), che, in ogni caso, renderebbero l'eccezione di inadempimento contraria a buona fede ex art. 1490 c.c..
pag. 14/17 Come affermato dalla giurisprudenza prima richiamata, infatti, nel caso di specie, il sub appaltatore, per ottenere il pagamento del corrispettivo, avrebbe dovuto provare che l'opera era esente da vizi, a prescindere dall'importanza degli stessi, e tale prova non puo considerarsi assolta.
Tra l'altro, la stessa affermazione del Giudice, secondo cui i vizi erano di minima entita , risulta apodittica, alla luce dell'esito negativo delle verifiche eseguite dall'Organismo di Certificazione Europea (OCE) e del fatto che, a causa dei rilievi da questo sollevati, concernenti la non conformita sia per quanto riguarda l'istallazione delle parti meccaniche che dei componenti idraulici, la messa in funzione delle piattaforme veniva temporaneamente vietata.
§ 9.
All'accoglimento dell'appello segue, in totale riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'opposizione proposta da e la Pt_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 578/2018 del Tribunale di Avellino.
§ 10.
All'accoglimento dell'appello segue, altresì , a norma dell'art. 336 c.p.c., la caducazione del capo di sentenza con cui il primo Giudice aveva regolato le spese processuali, imponendo di procedere d'ufficio ad un rinnovato regolamento delle stesse da operare in relazione all'esito complessivo della controversia.
Cio premesso, le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano, come in dispositivo, a norma D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del pag. 15/17 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal
23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, nel quale rientra il disputatum, con riconoscimento dei compensi medi per tutte le fasi processuali.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv. Stefano
Colucci, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_1
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'opposizione proposta dalla revoca il decreto ingiuntivo n. 578/2018 del Parte_1
Tribunale di Avellino;
b) condanna alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida, per il giudizio di primo
[...]
grado, in euro 145,5 per esborsi, euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge e, in relazione al giudizio di appello, in euro 382,50 per esborsi, euro 5.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Stefano
Colucci.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12/12/2025.
pag. 16/17 Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'AUPP dott.ssa Alessia Pasquariello)
pag. 17/17
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5127/2021 R.G., pendente tra e , con ordinanza Parte_1 Controparte_1
depositata il 31.07.2025, questa Corte così disponeva: “ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 12/12/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5127/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1249/2021 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 12.07.2021, e notificata in data
08.11.2021, pendente
TRA
, in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1
con sede in Contrada (AV) Via Provinciale zona Parte_2
P.I.P. snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Colucci
( ), giusta procura in calce all'atto di appello ed C.F._1
elettivamente domiciliata con lo stesso presso il suo Studio Legale in
Sirignano (AV) alla via FA Acierno n. 11;
APPELLANTE
E
(C.F. ), già titolare di Controparte_1 C.F._2
omonima TT individuale, residente in [...], 34070
AN IA (Go), rappresentato e difeso –giusta procura alle liti depositata in atti - dall'avv. Massimo Vittor (C.F. ), C.F._3
con domicilio eletto presso il suo studio sito in Cervignano del Friuli
(Ud) RG OB 1;
APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo nei confronti del subappaltatore;
eccezione di inadempimento.
pag. 2/17 Conclusioni:
per l'appellante: “A) in via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa;
B) in via principale, in accoglimento dell'appello, accertato l'inesatto adempimento dell'appellata, riformare la sentenza n. 1249/2021 del
Tribunale di Avellino e, per l'effetto, revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 578/2018 del Tribunale di Avellino, essendo ilo credito inesistente e non dovuto.
C) Condannare la parte appellata al pagamento delle competenze di causa del doppio grado di giudizio, con attribuzione.”.
Per : “Dichiarare l'appello inammissibile ex art 348 bis Controparte_1
cpc e comunque rigettarlo in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza appellata. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex artt. 633 c.p.c. e ss., deduceva che: - in Controparte_1
data 21.09.2011, in qualità di titolare dell'omonima TT individuale, stipulava con la un contratto avente ad oggetto Parte_1
l'esecuzione di lavori di montaggio di elevatori presso il casello autostradale di Portogruaro per il complessivo importo di euro pag. 3/17 6.800,00, oltre IVA;
- le opere erano parte di lavorazioni più ampie, appaltate alla in qualità di mandataria dell'ATI costituita con Pt_1
l' e la dalla le CP_2 Controparte_3 Controparte_4
quali, complessivamente, consistevano nell'adeguamento degli attraversamenti delle linee di esazione presso i caselli autostradali di
ES LI e Portogruaro;
- esso istante, dopo aver eseguito le prestazioni, emetteva le fatture del 23.11.2011 di euro 2.000,00 e quella del 30.7.2012 di euro 4.800,00, le quali restavano insolute, nonostante la vesse contabilizzato con gli stati di avanzamento lavori nn. Pt_1
2 e 5 le voci di spese relative alla fornitura e posa in opera dei macchinari oggetto del contratto di subappalto, ricevendone il corrispettivo come dichiarato dalla stessa committente, con lettera Controparte_4
del 27.5.2013; - la era inadempiente all'obbligo di pagamento Pt_1
del corrispettivo, posto quanto disposto dall'art. 5 del contratto di subappalto, il quale prevedeva che il pagamento del corrispettivo sarebbe avvenuto al termine delle lavorazioni, previa presentazione di fattura, entro quindici giorni dall'incasso da parte dell'appaltatore delle somme riportate nel SAL.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva al Tribunale Controparte_1
di Avellino di ingiungere alla il pagamento della somma di euro Pt_1
6.800,00 oltre Iva e, con decreto n. 578/2018, il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda.
Con citazione, notificata in data 11.06.2018, la nell'opporsi al Pt_1
decreto ingiuntivo, notificatole in data 09/05/2018, eccepiva che le lavorazioni presentavano difetti, i quali erano stati prontamente pag. 4/17 comunicati alla subappaltatrice con lettera del 13.01.2012. Inoltre,
l'opponente deduceva che, per effetto dei difetti delle opere, la committente, aveva ridotto il corrispettivo, Controparte_4
scomputando da questo il costo delle lavorazioni aggiuntive necessarie per rendere le piattaforme funzionanti ed operative.
, nel costituirsi in giudizio, deduceva che la Controparte_1 Pt_1
aveva eccepito la sussistenza di difetti delle lavorazioni solo con la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, posto che stragiudizialmente non aveva mai mosso contestazioni al suo operato, invocando la clausola di cui all'art 14 del contratto di subappalto, che ne prevedeva i casi di risoluzione.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza che venisse espletata attività istruttoria.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il Tribunale di Avellino definiva il giudizio con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “
1.rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 578/2018, che dichiara esecutivo in danno dell'opponente;
2.condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.200,00, oltre spese generali al
15%, cap e iva come per legge”.
§ 2.
Avverso la sentenza de qua, ad essa notificata in data 8.11.2021, interponeva appello, con atto notificato a mezzo pec il 9.12.2021, nel pag. 5/17 rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., la Parte_1
la quale ne sollecitava la riforma, in conformità delle sopra
[...]
riportate conclusioni.
Con comparsa del 2.2.2023, si costituiva in giudizio e Controparte_1
contestava la fondatezza dell'appello.
Con ordinanza del 3.2.2023, questa Corte, in diversa composizione, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, avanzata dall'appellante.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 31.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al
12/12/2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con il medesimo provvedimento, inoltre, il fascicolo veniva scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore, dott. A. Quaranta, ed assegnato alla relazione del Consigliere, dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal
Collegio.
§ 3.
pag. 6/17 Il Tribunale di Avellino rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 578/2018, ritenendo che l'eccezione di inesatto adempimento sollevata dall'opponente era, in primo luogo, genericamente formulata.
Inoltre, il Tribunale - assumendo che l'opponente avesse invocato la garanzia di cui all'art. 1667 c.c. in base alla quale colui che invoca il vizio
è tenuto a fornire la prova della relativa sussistenza - escludeva che le prove addotte dalla valessero a tal fine, in quanto, rispetto ai Pt_1
vizi contestati con l'e-mail del 13.1.2012, vi erano stati successivi interventi risolutivi, come ammesso dalla stessa parte opponente. Il primo Giudice osservava, in ogni caso, che la missiva fosse priva di una
“rituale contestazione e richiama interventi minimali da eseguire
(tastiere, lampade di illuminazione, protezione a terra dei cavi e pulizia) che in ogni caso renderebbero l'eccezione di inadempimento contraria a buona fede ex art. 1490 c.c.”.
Il Tribunale riteneva, inoltre, non provata, dall'opponente, l'avvenuta esecuzione, da parte della stazione appaltante, , degli CP_4
interventi risolutivi necessari per eliminare i vizi e i difetti, con conseguente diminuzione del corrispettivo spettante alla e, a Pt_1
tal fine, valorizzava il fatto che, dallo stato finale dei lavori, nel quale erano indicati in detrazione i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori, non risultava in quale epoca fossero stati eseguiti gli interventi manutentivi, né la tipologia degli stessi e la “diretta riferibilità di tali interventi ai lavori di cui è subappalto”.
pag. 7/17 Il primo Giudice, infine, osservava che le detrazioni erano state applicate per lavori del complessivo importo di euro 19.130,00, mentre i lavori subappaltati dalla rano di importo molto minore, pari ad euro Pt_1
6.000,00 circa.
§ 4.
Tanto premesso e venendo al merito, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva, a suo dire erroneamente, posto a carico di essa originaria opponente l'onere di provare i vizi e i difetti dell'opera oggetto di subappalto.
Sul punto, l'istante deduceva che, nel caso di specie, l'opera non era stata accettata, neanche tacitamente, sicché il Giudice aveva erroneamente invertito l'onere della prova, poiché questo, in forza dello stesso orientamento giurisprudenziale richiamato dalla sentenza, sarebbe dovuto ricadere in capo alla controparte.
L'appellante, infatti, evidenziava che, con lettera del 13.01.2012, contestava alla TT la sussistenza dei difetti Controparte_1
dell'opera, manifestando in tal modo una volontà incompatibile con un'accettazione tacita dei lavori.
Del resto, il Giudice aveva errato nel sostenere che, successivamente alla contestazione dei difetti, operata con la predetta missiva, essa istante aveva riconosciuto che l'impresa subappaltatrice avesse eseguito interventi risolutivi.
Inoltre, secondo l'appellante, l'e-mail del 13.01.2012 conteneva, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la specifica pag. 8/17 contestazione dei vizi, i quali, lungi dall'essere “minimali”, erano specificamente indicati e consistevano nelle stesse difformità poi riscontrate da durante il sopralluogo del 2.4.2014 Controparte_4
presso le piattaforme elevatrici del casello, come risultanti dal relativo verbale.
Con il successivo motivo di appello, l'appellante lamentava che il
Tribunale non aveva valutato l'intera documentazione prodotta da essa istante in allegato alla citazione in opposizione, ritenendo, sulla scorta di una non corretta disamina del materiale istruttorio, non provato che le trattenute operate dalla stazione appaltante fossero conseguenza proprio dei difetti delle opere subappaltate al . CP_1
In particolare, la difesa dell'appellante deduceva che il primo Giudice non aveva tenuto conto del documento sub. n. 8, dal quale risultava che la stazione appaltante, in data 15/05/2014, le inviava un'ulteriore lettera, sollecitandola “al completamento delle attività descritte nelle lettere precedenti, ovvero quella del 11/04/2014 (cfr. All. 8 dell'opposizione al D.I.), riguardante le difformità riscontrate sul lavoro eseguito dalla TT , avvertendo l'odierna appellante Controparte_1
che a stretto giro (15 giorni) avrebbe avviato la procedura in proprio per
l'esecuzione degli interventi richiesti, i cui costi sarebbero stati addebitati alla . Parte_1
Quindi, secondo l'appellante, le opere, eseguite a sue spese da CP_4
consistevano in un “vero e proprio ripristino funzionale degli
[...]
impianti elevatori”.
pag. 9/17 § 6.
I motivi, da trattare congiuntamente per l'intima connessione da cui sono avvinti, sono fondati.
Giova premettere che, come di recente chiarito dalla S.C., “In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1701 del
23/01/2025).
§ 7.
Facendo applicazione del richiamato principio, la sentenza impugnata non resiste alle critiche dell'appellante.
Invero, con l'atto di citazione, nell'opporsi al decreto Parte_1
ingiuntivo, aveva invocato l'esistenza di vizi nell'opera eseguita dal subappaltatore, TT , al fine di ottenere la revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'avversa domanda di pagamento del corrispettivo.
Quindi, nell'ipotesi in esame, l'eccezione di non regolare esecuzione delle opere, per la presenza di vizi, era stata sollevata al solo fine di paralizzare la domanda di pagamento avanzata dal subappaltatore e pag. 10/17 non, invece, in base alla disciplina speciale in tema di garanzia e vizi, dettata dagli artt. 1667 e 1668 c.c., per conseguire l'eliminazione di vizi, la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno.
Discende da quanto osservato che, configurando quella proposta in primo grado dall'opponente un'eccezione di inadempimento riconducibile all'art. 1460 c.c., spettava al provare di avere CP_1
esattamente adempiuto la propria prestazione. In particolare, come ritenuto dalla S.C. nel precedente prima richiamato, “.. qualora il committente contesti fondatamente l'adempimento, per non avere
l'artefice dimostrato la perfetta esecuzione dell'opera, la domanda di condanna al pagamento non può essere accolta, non rilevando che
l'inadempimento dell'appaltatore abbia scarsa importanza, in quanto a tale nozione l'art. 1455 c.c. fa riferimento a proposito della domanda di risoluzione del contratto e non di quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante l'esigenza di prevedere l'operatività del rimedio della risoluzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte produca un effettivo pregiudizio all'interesse della parte non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale. In tale evenienza è richiesta dunque la dimostrazione (positiva) dell'esatto adempimento, sul piano quantitativo e qualitativo, della prestazione, nel suo insieme, in collegamento sinallagmatico rispetto al pagamento del compenso (che appunto dà causa e giustifica il diritto alla sua percezione): sia sul completamento dell'opera o del servizio, sia sulla corrispondenza dell'opera o del servizio alle prescrizioni negoziali e alla buona tecnica. Il che ontologicamente costituisce onere diverso dalla dimostrazione
pag. 11/17 (negativa) dell'inesistenza di specifiche difformità o vizi. Qualora, per converso, il committente eserciti le azioni di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi – in via principale o in via riconvenzionale –, l'onere probatorio ricade sull'appaltante che abbia la disponibilità dell'opera”
(cfr. sentenza cit., pag. 15 e 16 della motivazione).
§ 8.
Ha, quindi, errato il Tribunale nel sostenere che l'eccezione di inadempimento, sollevata dall'opponente, fosse inammissibile per genericita e che la stessa non fosse dimostrata.
Infatti, giova ribadire, la sub committente, al fine di paralizzare la domanda di pagamento del , poteva limitarsi ad eccepire CP_1
l'esistenza di vizi, spettando all'opposto dimostrare di avere realizzato un'opera conforme al contratto ed esente da difetti.
Tale onere non puo considerarsi assolto.
Ed invero, quella valorizzata dal Giudice, al fine di ritenere dimostrato il completamento dell'opera e l'assenza di vizi, e costituita, essenzialmente, da documentazione proveniente dallo stesso opponente.
In particolare, sia le prove di collaudo degli elevatori, che le dichiarazioni di conformita dell'impianto alla regola dell'arte, di cui si dava atto in sentenza, sono documenti predisposti dal e dal responsabile CP_1
tecnico della TT.
pag. 12/17 Siffatti documenti, inoltre, risalgono al 5.1.2012, e, come tali, sono anteriori sia rispetto alla mail del 13.1.2012, in cui la contestava Pt_1
al la necessita di apportare rimedi ai vizi delle opere riscontrate CP_1
in sede di sopralluogo, sia rispetto alla nota di , datata CP_4
11.4.2014, in cui la stazione appaltante segnalava a l'esito Pt_1
negativo della visita ispettiva eseguita da parte dell'Organismo di
Certificazione Europea, con specifico riguardo all'opera, piattaforme elevatrici del casello di Portogruaro, che si identifica in quella oggetto del subappalto.
Al riguardo, infatti, deve rimarcarsi che il contratto di subappalto aveva ad oggetto proprio i lavori di montaggio di quattro piattaforme elevatrici modello Upper completi di struttura del casello autostradale di
Portogruaro.
Peraltro, a dimostrazione del fatto che i vizi inerivano alla predetta opera, l'opponente aveva, altresì , depositato, in allegato alla citata comunicazione dell'11.4.2014, gli esiti dei verbali di verifica eseguiti dall'Organismo di cui sopra, inerenti alle piattaforme elevatrici modello
Upper, identificate dai codici UPP 755, 756, 757, 758, corrispondenti esattamente a quelle per le quali il aveva prodotto le prove di CP_1
collaudo e le dichiarazioni di conformita .
Il Tribunale ha, poi, omesso di valorizzare l'ulteriore nota, inviata da all'odierna appellante in data 15/05/2014, con cui la CP_4
stazione appaltante sollecitava l completamento delle attivita Pt_1
descritte nelle lettere precedenti.
pag. 13/17 Infine, anche lo stato di avanzamento dei lavori, pure prodotto dall'opponente, comprova che la stazione appaltante, rimaste inevase le precedenti richieste, aveva eseguito i lavori di manutenzione straordinaria di ripristino e funzionale degli impianti elevatori, cioe , ancora una volta, dell'opera oggetto del subappalto, addebitandone i costi alla e diminuendo così il corrispettivo a quest'ultima Parte_1
spettante.
Rispetto a tali risultanze, da cui, con assoluta evidenza, emergeva, al contrario di quanto opinato dal Giudice, l'esistenza di specifiche contestazioni sollevate, dopo l'ultimazione dell'opera, da parte della stazione appaltante alla - risultanze che inducono Parte_1
recisamente ad escludere la possibilita di ravvisare, nella condotta della sub committente, un'accettazione tacita dell'opera – il sub appaltatore non ha provato di avere eseguito un'opera conforme al contratto ed alle regole dell'arte. Infatti, ribadendo quanto dinanzi osservato, la documentazione a tal fine valorizzata dal primo Giudice si rivela inidonea allo scopo, siccome di provenienza unilaterale dello stesso e, comunque, formatasi in epoca anteriore a quando la societa CP_1
manifestava, a l'esito negativo delle CP_4 Parte_1
verifiche eseguite sugli impianti elevatori.
Ne , invero, e pertinente il rilievo del Giudice secondo cui i vizi, oggetto della mail del 13.1.2012, concernevano interventi minimali da eseguire
(tastiere, lampade di illuminazione, protezione a terra dei cavi e pulizia), che, in ogni caso, renderebbero l'eccezione di inadempimento contraria a buona fede ex art. 1490 c.c..
pag. 14/17 Come affermato dalla giurisprudenza prima richiamata, infatti, nel caso di specie, il sub appaltatore, per ottenere il pagamento del corrispettivo, avrebbe dovuto provare che l'opera era esente da vizi, a prescindere dall'importanza degli stessi, e tale prova non puo considerarsi assolta.
Tra l'altro, la stessa affermazione del Giudice, secondo cui i vizi erano di minima entita , risulta apodittica, alla luce dell'esito negativo delle verifiche eseguite dall'Organismo di Certificazione Europea (OCE) e del fatto che, a causa dei rilievi da questo sollevati, concernenti la non conformita sia per quanto riguarda l'istallazione delle parti meccaniche che dei componenti idraulici, la messa in funzione delle piattaforme veniva temporaneamente vietata.
§ 9.
All'accoglimento dell'appello segue, in totale riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'opposizione proposta da e la Pt_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 578/2018 del Tribunale di Avellino.
§ 10.
All'accoglimento dell'appello segue, altresì , a norma dell'art. 336 c.p.c., la caducazione del capo di sentenza con cui il primo Giudice aveva regolato le spese processuali, imponendo di procedere d'ufficio ad un rinnovato regolamento delle stesse da operare in relazione all'esito complessivo della controversia.
Cio premesso, le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano, come in dispositivo, a norma D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del pag. 15/17 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal
23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, nel quale rientra il disputatum, con riconoscimento dei compensi medi per tutte le fasi processuali.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv. Stefano
Colucci, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_1
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'opposizione proposta dalla revoca il decreto ingiuntivo n. 578/2018 del Parte_1
Tribunale di Avellino;
b) condanna alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida, per il giudizio di primo
[...]
grado, in euro 145,5 per esborsi, euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge e, in relazione al giudizio di appello, in euro 382,50 per esborsi, euro 5.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Stefano
Colucci.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12/12/2025.
pag. 16/17 Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'AUPP dott.ssa Alessia Pasquariello)
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