TAR Roma, sez. 5T, sentenza 02/03/2026, n. 3809
TAR
Ordinanza cautelare 26 novembre 2025
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere – violazione di legge: proroghe ope legis

    La Corte ha ritenuto che le proroghe automatiche previste dal d.l. 400/93 e successive modifiche non si applicassero a concessioni abitative. Inoltre, le censure relative alle proroghe basate su leggi regionali sono state dichiarate inammissibili perché introdotte tardivamente. Anche le proroghe successive non sarebbero applicabili a concessioni già scadute.

  • Rigettato
    Eccesso di potere – violazione di legge: subingresso della ricorrente

    La Corte ha ritenuto assorbito questo motivo dalle considerazioni sull'intervenuta scadenza della concessione originaria.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10 bis, l. 241/1990 - errore sostanziale nei presupposti

    La Corte ha ritenuto che la nota impugnata si inserisse in una complessa istruttoria in cui la ricorrente ha avuto modo di interloquire con l'Amministrazione.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere – violazione di legge: quantum

    La Corte ha dichiarato inammissibile questo motivo per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, affermando che le richieste di indennizzo per occupazione abusiva di beni demaniali appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 02/03/2026, n. 3809
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3809
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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