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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI NAPOLI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa STEFANIA CANNAVALE Presidente relatore
Dott. MARIA LUISA BUONO giudice
Dott. GUGLIELMO MANERA giudice ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento di reclamo n. 20294/2024 Reg. Gen, avverso l'ordinanza resa in data 26.9.2024, dichiarativa di estinzione della procedura esecutiva r.g.e. 1385/2024, Tribunale di Napoli
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato al presente atto, dall'avv. Cristian Sagramati (C.F.
) con studio in AV (Ce) alla Via Orazio n° 2, presso il quale è elettivamente domiciliato C.F._2
RECLAMANTE
E
Controparte_1
RECLAMATA contumace
OGGETTO: reclamo ex art. 630 c. 3
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con precetto notificato in data 18 luglio 2023, sulla base della sentenza n. 143/2023, pubblicata il
16.1.2023 dalla Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro e Previdenza e notificata all in data CP_2
15.3.2023, r.g. 1903/2021, all' veniva intimato il pagamento in favore dell'odierno reclamante della CP_2 somma di euro 3.243,26, oltre spese di registrazione. Non avendo l corrisposto alcunchè, si CP_2 procedeva al pignoramento presso terzi notificato all' e alla Banca Intesa San Paolo in data CP_2
20.9.2023 e restituito il 29.9.2023; il terzo pignorato in data 21.9.2023 rendeva dichiarazione positiva della somma di euro 4.864,89; il pignoramento era iscritto al ruolo presso il Tribunale di Napoli Nord. Sez. esecuzioni mobiliari, con r.g. 3686/2023. Il g.e., in data 2.11.2023, dichiarava l'incompetenza territoriale, con possibilità di riassunzione, entro 60 gg., presso il Tribunale di Napoli. In data 23.12.2023, nel rispetto dei termini dei 60 giorni concessi dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli Nord con l'ordinanza del 2 novembre 2023, si notificava atto di citazione in riassunzione al debitore ed al terzo pignorato con iscrizione al ruolo il 6.2.2024, con r.g.e. 1385/2024 (si cfr. riassunzione, all. 7 in atti).
In data 14.2.2024, si notificava all' e alla Banca Intesa San Paolo avviso di iscrizione al ruolo. La CP_2 prima udienza era fissata al 26.9.2024.
A seguito del deposito di note per trattazione scritta, il g.e. dichiarava l'estinzione del procedimento per iscrizione al ruolo oltre il termine di gg. 30 dalla notifica da parte dell'Ufficiale Giudiziario avvenuta in data
29.9.2023 (si cfr. provv. di estinzione, all. 9).
Avverso tale provvedimento di estinzione il sig. ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. Pt_1
Il reclamo è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Appare evidente l'errore in cui è incorso il giudice dell'esecuzione il quale ha considerato la data del
29.9.2023, quale termine per la decorrenza dei 30 gg. per l'iscrizione al ruolo del pignoramento ed ha indicato quale data effettiva di iscrizione il 6.2.2024. Ma il pignoramento era stato iscritto al ruolo, presso il
Tribunale di Napoli Nord, in data 9.10.2023, quindi nel rispetto dei termini di cui all'art. 543 (si cfr. estratto r.g. 3686/2023), all. 10). Solo in seguito, a causa dell'ordinanza di incompetenza emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli Nord, il 2 novembre 2023, la procedura è stata riassunta, entro i 60 giorni concessi, innanzi al Tribunale competente (Napoli), con notifica della riassunzione alle parti il
23.12.2023. La data del 6.2.2024 si riferisce alla riassunzione della procedura esecutiva già iscritta, presso il
Tribunale di Napoli Nord, in data 9.10.2023 e quindi il termine dei 30 giorni previsti dalla legge è stato rispettato per effettuare l'iscrizione avvenuta il 29 settembre 2023.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nella causa come innanzi proposta, così provvede:
- ACCOGLIE il reclamo;
- Rimette gli atti al giudice dell'esecuzione competente per la procedura di pignoramento presso terzi;
- dispone che una copia della presente sentenza venga inserita nel fascicolo di ufficio della esecuzione.
- Nulla per le spese stante la contumacia dei reclamati.
Napoli, 20 dicembre 2024
Il giudice relatore dott.ssa Stefania Cannavale
Dott.ssa STEFANIA CANNAVALE Presidente relatore
Dott. MARIA LUISA BUONO giudice
Dott. GUGLIELMO MANERA giudice ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento di reclamo n. 20294/2024 Reg. Gen, avverso l'ordinanza resa in data 26.9.2024, dichiarativa di estinzione della procedura esecutiva r.g.e. 1385/2024, Tribunale di Napoli
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato al presente atto, dall'avv. Cristian Sagramati (C.F.
) con studio in AV (Ce) alla Via Orazio n° 2, presso il quale è elettivamente domiciliato C.F._2
RECLAMANTE
E
Controparte_1
RECLAMATA contumace
OGGETTO: reclamo ex art. 630 c. 3
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con precetto notificato in data 18 luglio 2023, sulla base della sentenza n. 143/2023, pubblicata il
16.1.2023 dalla Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro e Previdenza e notificata all in data CP_2
15.3.2023, r.g. 1903/2021, all' veniva intimato il pagamento in favore dell'odierno reclamante della CP_2 somma di euro 3.243,26, oltre spese di registrazione. Non avendo l corrisposto alcunchè, si CP_2 procedeva al pignoramento presso terzi notificato all' e alla Banca Intesa San Paolo in data CP_2
20.9.2023 e restituito il 29.9.2023; il terzo pignorato in data 21.9.2023 rendeva dichiarazione positiva della somma di euro 4.864,89; il pignoramento era iscritto al ruolo presso il Tribunale di Napoli Nord. Sez. esecuzioni mobiliari, con r.g. 3686/2023. Il g.e., in data 2.11.2023, dichiarava l'incompetenza territoriale, con possibilità di riassunzione, entro 60 gg., presso il Tribunale di Napoli. In data 23.12.2023, nel rispetto dei termini dei 60 giorni concessi dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli Nord con l'ordinanza del 2 novembre 2023, si notificava atto di citazione in riassunzione al debitore ed al terzo pignorato con iscrizione al ruolo il 6.2.2024, con r.g.e. 1385/2024 (si cfr. riassunzione, all. 7 in atti).
In data 14.2.2024, si notificava all' e alla Banca Intesa San Paolo avviso di iscrizione al ruolo. La CP_2 prima udienza era fissata al 26.9.2024.
A seguito del deposito di note per trattazione scritta, il g.e. dichiarava l'estinzione del procedimento per iscrizione al ruolo oltre il termine di gg. 30 dalla notifica da parte dell'Ufficiale Giudiziario avvenuta in data
29.9.2023 (si cfr. provv. di estinzione, all. 9).
Avverso tale provvedimento di estinzione il sig. ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. Pt_1
Il reclamo è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Appare evidente l'errore in cui è incorso il giudice dell'esecuzione il quale ha considerato la data del
29.9.2023, quale termine per la decorrenza dei 30 gg. per l'iscrizione al ruolo del pignoramento ed ha indicato quale data effettiva di iscrizione il 6.2.2024. Ma il pignoramento era stato iscritto al ruolo, presso il
Tribunale di Napoli Nord, in data 9.10.2023, quindi nel rispetto dei termini di cui all'art. 543 (si cfr. estratto r.g. 3686/2023), all. 10). Solo in seguito, a causa dell'ordinanza di incompetenza emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli Nord, il 2 novembre 2023, la procedura è stata riassunta, entro i 60 giorni concessi, innanzi al Tribunale competente (Napoli), con notifica della riassunzione alle parti il
23.12.2023. La data del 6.2.2024 si riferisce alla riassunzione della procedura esecutiva già iscritta, presso il
Tribunale di Napoli Nord, in data 9.10.2023 e quindi il termine dei 30 giorni previsti dalla legge è stato rispettato per effettuare l'iscrizione avvenuta il 29 settembre 2023.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nella causa come innanzi proposta, così provvede:
- ACCOGLIE il reclamo;
- Rimette gli atti al giudice dell'esecuzione competente per la procedura di pignoramento presso terzi;
- dispone che una copia della presente sentenza venga inserita nel fascicolo di ufficio della esecuzione.
- Nulla per le spese stante la contumacia dei reclamati.
Napoli, 20 dicembre 2024
Il giudice relatore dott.ssa Stefania Cannavale