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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/08/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 731/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Tarsitano - ricorrente Parte_1
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gino Scartozzi - resistente
Oggetto: impugnazione licenziamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… dichiarare nullo o annullare il licenziamento impugnato e
per l'effetto ordinare alla di reintegrare immediatamente nel Controparte_1
posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento di un'indennità Parte_1
risarcitoria nei limiti di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento
dei contributi dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, con vittoria di spese di lite da
distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… in via principale rigettare il ricorso in quanto infondato
confermando la legittimità del licenziamento intimato ed in via meramente subordinata, limitare
l'accoglimento della domanda avversaria - salvo ogni gravame - alla declaratoria di risoluzione del
rapporto di lavoro riconoscendo al ricorrente la sola tutela indennitaria risarcitoria;
con vittoria di
spese e competenze…”.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere socio e dipendente della società
resistente; che, come dipendente, era stato licenziato tre volte;
che i primi due licenziamenti erano stati dichiarati illegittimi in sede giudiziaria;
che il terzo licenziamento, oggetto di giudizio, era stato intimato il 28.12.2024, a seguito di contestazione del 27.11.2024 che richiamava precedente contestazione del 15.9.2023; che nella contestazione si faceva riferimento a precedente procedimento disciplinare sospeso nelle more di impugnativa di altro licenziamento, poi annullato in sede giudiziale;
che la contestazione riguardava assenze ingiustificate dal lavoro e prelievo non autorizzato di carburante;
che la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso non era ammissibile, sicché la contestazione era tardiva, atteso che i fatti risalivano al 2023; che i prelievi erano avvenuti su autorizzazione della società per auto aziendali, utilizzate anche per accompagnare il padre per visite mediche;
che, in particolare, l'autorizzazione era stata data dalla madre
, amministratrice della società; che il prelievo era avvenuto tramite codice Persona_1
di accesso fornito dall'azienda; che non vi erano state assenze ingiustificate, atteso che il ricorrente si era assentato per accompagnare il figlio per visite mediche legate a problemi di salute, come comunicato alla madre. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La società resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che vi era stata la legittima riattivazione del procedimento disciplinare a seguito della sentenza di reintegra del ricorrente, come indicato nei provvedimenti di contestazione;
che gli addebiti disciplinari erano effettivamente sussistenti, attese le assenze arbitrarie dal lavoro, non comunicate, ed il prelievo non autorizzato del carburante non per mezzi aziendali ma per mezzi nella disponibilità del solo ricorrente, anche tramite utilizzo fittizio della voce “Idropulit”. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 All'esito della prova per testi espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.7.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Non sussiste la tardività della contestazione affermata da parte ricorrente, atteso che la società datoriale ha dato chiara comunicazione della volontà di riattivare il procedimento disciplinare in caso di esito sfavorevole del giudizio di impugnazione del licenziamento in quel momento pendente (cfr. comunicazione del 19.9.2023).
In tal senso, la tempestività della contestazione svolge una funzione di garanzia per il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, diritto che nel caso in esame non risulta pregiudicato per l'indicata chiara indicazione della società di mantenere ferma la contestazione e di sospendere semplicemente il procedimento disciplinare nelle more del giudizio di impugnazione di altro provvedimento di licenziamento.
La società resistente ha contestato assenze ingiustificate per i giorni di 1, 2, 5, 9, 12, 13 e 15
settembre 2023.
La questione controversa tra le parti non attiene alle assenze, non contestate dalla parte ricorrente che le ha giustificate con la necessità di accompagnare il figlio per visite mediche,
ma alla mancanza di comunicazione alla società delle assenze.
In merito, il teste (sorella del ricorrente e figlia dell'amministratrice della Testimone_1
società), che ha dichiarato di essere ex amministratrice e direttrice della società all'epoca dei fatti, sicché si era occupata direttamente della situazione, ha dichiarato che il ricorrente era stato assente dal servizio dalll'1 al 15 settembre per una serie di giornate senza alcun preavviso;
che al mattino era stata verificata l'assenza; che si era creata una situazione di
3 panico;
che era stato tentato il richiamo di personale fuori servizio;
che il servizio era stato garantito poiché il Sig. , che si occupava dell'aspetto amministrativo, Parte_2
essendo munito di patente, aveva sostituito il ricorrente.
Il teste tuttavia, non ha confermato tale ricostruzione in fatto. Ha difatti Parte_2
affermato di aver comunicato l'assenza alla Sig.ra e di aver coperto il Testimone_1
turno poiché non era in servizio come autista, precisando tuttavia di aver sostituito il ricorrente solo il primo giorno, mentre nei giorni successivi non ricordava se avesse sostituito il ricorrente o si era risolto in altro modo.
Tale precisazione di fatto contrasta con la situazione di panico riferita dalla teste Tes_1
(che implicherebbe la mancata comunicazione dell'assenza), così come appare in
[...]
contrasto con l'eccezionalità della situazione e con il panico creatosi la circostanza riferita dal teste per cui non aveva parlato dell'assenza con la direttrice e con il Parte_2 Tes_1
ricorrente, in particolare in riferimento all'avviso di tale assenza, anche dopo cinque assenze in un lasso di tempo molto breve.
Non può non considerarsi, in merito, che il ricorrente è figlio dell'amministratrice della società e fratello della direttrice, sicché appare del tutto verosimile una comunicazione informale dell'assenza.
Oltretutto, entrambi i testi riferiscono di assenze di mattina, mentre nella contestazione si fa riferimento anche ad assenze di pomeriggio (dalle 14,20/14,30 alle 16,00 nei giorni dell'1,
2, 5, 9, 12 e 13 settembre 2023), per le quali, dunque, non vi è stata alcuna ulteriore contestazione o conferma da parte della società resistente.
Deve dunque dirsi che l'addebito disciplinare non ha trovato conferma probatoria.
In riferimento ai prelievi asseritamente non autorizzati di carburante, vi è stata una prima comunicazione della società resistente del 19.9.2023, in cui si contestano i prelievi in data 1,
3, 19 e 26 luglio 2023; 11, 22, 25 e 31 agosto 2023; 6 e 11 settembre 2023.
4 Nella contestazione dell'addebito disciplinare si richiamavano prelievi non autorizzati dell'1 aprile 2023; del 12, 13 e 30 maggio 2023; del 7, 19, 21, 26 e 29 giugno 2023; dell'1, 3, 19
e 26 luglio 2023; dell'11, 22, 25 e 31 agosto 2023; del 6, 11 e 14 settembre 2023.
Ne licenziamento, sono indicati prelievi non autorizzati del 3, 19 e 26 luglio 2023; dell'11,
22, 25 e 31 agosto 2023; del 6, 11 e 14 settembre 2023.
In merito, deve dunque evidenziarsi incertezza nella contestazione, oltre che la tardività
della stessa per i prelievi non indicati nella comunicazione del 19.9.2023.
Deve poi rilevarsi che l'attribuzione dei prelievi al ricorrente sono restati non dimostrati,
atteso che il codice n. 1881 era nella disponibilità anche dall'autista , come Testimone_2
affermato dai testi e non ritenendosi sufficiente in senso contrario, in Tes_3 Tes_4
merito, la testimonianza del teste che ricorda il codice del ricorrente e non quello Parte_2
di (che pur afferma differente). Testimone_2
Deve anche escludersi che il prelievo del carburante sia stato effettuato per mezzi propri del ricorrente, atteso che avveniva principalmente per una Mercedes (oltre che per una
“Infinity” comunque riferibile all'azienda, come da dichiarazione dei testi e Tes_3
che, comunque, apparteneva ad altra società della famiglia (il teste Tes_4 Tes_3
riferisce che la società faceva capo alla sorella del ricorrente e che aveva utilizzato tale automezzo per accompagnare il padre del ricorrente al lavoro). Persona_2
La circostanza puramente formale per cui la Mercedes era intestata a società di cui era titolare la sorella del ricorrente non incide in senso decisivo, attesa l'indubbia interferenza nell'attività delle società, testimoniata dalla stessa circostanza per cui una autovettura di proprietà di società in Ferrara si trovava presso la società resistente (la stessa storia lavorativa del teste , in merito, richiamata dalla parte resistente per contestare Tes_3
l'attendibilità del teste, conferma l'interferenza nelle attività societarie, oltre che l'attendibilità del teste, che ha dichiarato di essere amico dell'intera famiglia).
5 Il teste , infine, dipendente dell' che gestisce il sistema di Tes_5 CP_2
videosorveglianza, ha confermato solo tre prelievi tra quelli contestati (19.7.2023, 26.7.2023
e 25.8.2023).
Anche tale addebito disciplinare, dunque, deve dirsi non provato in giudizio.
Conclusivamente, deve trovare applicazione l'art. 18, comma 4, della legge 300/1970 per l'ipotesi dell'insussistenza del fatto contestato, non sussistendo per il resto contestazione specifica sugli altri requisiti per l'applicazione della tutela reintegratoria in riferimento al tempo di assunzione e alle dimensioni della società datoriale.
Il licenziamento deve essere dunque annullato, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo (cfr. Cass. Sez. Lav. 11235/2014), evidenziandosi che non vi è prova dell'aliunde perceptum, sicché non può operarsi alcuna detrazione.
Il datore di lavoro deve essere condannato anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,
maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso nei termini indicati e, per l'effetto, annulla il licenziamento impugnato,
disponendo che la società resistente provveda a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
6 - condanna la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di indennità
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
- condanna la società resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite,
che si liquida in €. 4.630,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 2.8.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 731/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Tarsitano - ricorrente Parte_1
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gino Scartozzi - resistente
Oggetto: impugnazione licenziamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… dichiarare nullo o annullare il licenziamento impugnato e
per l'effetto ordinare alla di reintegrare immediatamente nel Controparte_1
posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento di un'indennità Parte_1
risarcitoria nei limiti di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento
dei contributi dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, con vittoria di spese di lite da
distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… in via principale rigettare il ricorso in quanto infondato
confermando la legittimità del licenziamento intimato ed in via meramente subordinata, limitare
l'accoglimento della domanda avversaria - salvo ogni gravame - alla declaratoria di risoluzione del
rapporto di lavoro riconoscendo al ricorrente la sola tutela indennitaria risarcitoria;
con vittoria di
spese e competenze…”.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere socio e dipendente della società
resistente; che, come dipendente, era stato licenziato tre volte;
che i primi due licenziamenti erano stati dichiarati illegittimi in sede giudiziaria;
che il terzo licenziamento, oggetto di giudizio, era stato intimato il 28.12.2024, a seguito di contestazione del 27.11.2024 che richiamava precedente contestazione del 15.9.2023; che nella contestazione si faceva riferimento a precedente procedimento disciplinare sospeso nelle more di impugnativa di altro licenziamento, poi annullato in sede giudiziale;
che la contestazione riguardava assenze ingiustificate dal lavoro e prelievo non autorizzato di carburante;
che la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso non era ammissibile, sicché la contestazione era tardiva, atteso che i fatti risalivano al 2023; che i prelievi erano avvenuti su autorizzazione della società per auto aziendali, utilizzate anche per accompagnare il padre per visite mediche;
che, in particolare, l'autorizzazione era stata data dalla madre
, amministratrice della società; che il prelievo era avvenuto tramite codice Persona_1
di accesso fornito dall'azienda; che non vi erano state assenze ingiustificate, atteso che il ricorrente si era assentato per accompagnare il figlio per visite mediche legate a problemi di salute, come comunicato alla madre. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La società resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che vi era stata la legittima riattivazione del procedimento disciplinare a seguito della sentenza di reintegra del ricorrente, come indicato nei provvedimenti di contestazione;
che gli addebiti disciplinari erano effettivamente sussistenti, attese le assenze arbitrarie dal lavoro, non comunicate, ed il prelievo non autorizzato del carburante non per mezzi aziendali ma per mezzi nella disponibilità del solo ricorrente, anche tramite utilizzo fittizio della voce “Idropulit”. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 All'esito della prova per testi espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.7.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Non sussiste la tardività della contestazione affermata da parte ricorrente, atteso che la società datoriale ha dato chiara comunicazione della volontà di riattivare il procedimento disciplinare in caso di esito sfavorevole del giudizio di impugnazione del licenziamento in quel momento pendente (cfr. comunicazione del 19.9.2023).
In tal senso, la tempestività della contestazione svolge una funzione di garanzia per il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, diritto che nel caso in esame non risulta pregiudicato per l'indicata chiara indicazione della società di mantenere ferma la contestazione e di sospendere semplicemente il procedimento disciplinare nelle more del giudizio di impugnazione di altro provvedimento di licenziamento.
La società resistente ha contestato assenze ingiustificate per i giorni di 1, 2, 5, 9, 12, 13 e 15
settembre 2023.
La questione controversa tra le parti non attiene alle assenze, non contestate dalla parte ricorrente che le ha giustificate con la necessità di accompagnare il figlio per visite mediche,
ma alla mancanza di comunicazione alla società delle assenze.
In merito, il teste (sorella del ricorrente e figlia dell'amministratrice della Testimone_1
società), che ha dichiarato di essere ex amministratrice e direttrice della società all'epoca dei fatti, sicché si era occupata direttamente della situazione, ha dichiarato che il ricorrente era stato assente dal servizio dalll'1 al 15 settembre per una serie di giornate senza alcun preavviso;
che al mattino era stata verificata l'assenza; che si era creata una situazione di
3 panico;
che era stato tentato il richiamo di personale fuori servizio;
che il servizio era stato garantito poiché il Sig. , che si occupava dell'aspetto amministrativo, Parte_2
essendo munito di patente, aveva sostituito il ricorrente.
Il teste tuttavia, non ha confermato tale ricostruzione in fatto. Ha difatti Parte_2
affermato di aver comunicato l'assenza alla Sig.ra e di aver coperto il Testimone_1
turno poiché non era in servizio come autista, precisando tuttavia di aver sostituito il ricorrente solo il primo giorno, mentre nei giorni successivi non ricordava se avesse sostituito il ricorrente o si era risolto in altro modo.
Tale precisazione di fatto contrasta con la situazione di panico riferita dalla teste Tes_1
(che implicherebbe la mancata comunicazione dell'assenza), così come appare in
[...]
contrasto con l'eccezionalità della situazione e con il panico creatosi la circostanza riferita dal teste per cui non aveva parlato dell'assenza con la direttrice e con il Parte_2 Tes_1
ricorrente, in particolare in riferimento all'avviso di tale assenza, anche dopo cinque assenze in un lasso di tempo molto breve.
Non può non considerarsi, in merito, che il ricorrente è figlio dell'amministratrice della società e fratello della direttrice, sicché appare del tutto verosimile una comunicazione informale dell'assenza.
Oltretutto, entrambi i testi riferiscono di assenze di mattina, mentre nella contestazione si fa riferimento anche ad assenze di pomeriggio (dalle 14,20/14,30 alle 16,00 nei giorni dell'1,
2, 5, 9, 12 e 13 settembre 2023), per le quali, dunque, non vi è stata alcuna ulteriore contestazione o conferma da parte della società resistente.
Deve dunque dirsi che l'addebito disciplinare non ha trovato conferma probatoria.
In riferimento ai prelievi asseritamente non autorizzati di carburante, vi è stata una prima comunicazione della società resistente del 19.9.2023, in cui si contestano i prelievi in data 1,
3, 19 e 26 luglio 2023; 11, 22, 25 e 31 agosto 2023; 6 e 11 settembre 2023.
4 Nella contestazione dell'addebito disciplinare si richiamavano prelievi non autorizzati dell'1 aprile 2023; del 12, 13 e 30 maggio 2023; del 7, 19, 21, 26 e 29 giugno 2023; dell'1, 3, 19
e 26 luglio 2023; dell'11, 22, 25 e 31 agosto 2023; del 6, 11 e 14 settembre 2023.
Ne licenziamento, sono indicati prelievi non autorizzati del 3, 19 e 26 luglio 2023; dell'11,
22, 25 e 31 agosto 2023; del 6, 11 e 14 settembre 2023.
In merito, deve dunque evidenziarsi incertezza nella contestazione, oltre che la tardività
della stessa per i prelievi non indicati nella comunicazione del 19.9.2023.
Deve poi rilevarsi che l'attribuzione dei prelievi al ricorrente sono restati non dimostrati,
atteso che il codice n. 1881 era nella disponibilità anche dall'autista , come Testimone_2
affermato dai testi e non ritenendosi sufficiente in senso contrario, in Tes_3 Tes_4
merito, la testimonianza del teste che ricorda il codice del ricorrente e non quello Parte_2
di (che pur afferma differente). Testimone_2
Deve anche escludersi che il prelievo del carburante sia stato effettuato per mezzi propri del ricorrente, atteso che avveniva principalmente per una Mercedes (oltre che per una
“Infinity” comunque riferibile all'azienda, come da dichiarazione dei testi e Tes_3
che, comunque, apparteneva ad altra società della famiglia (il teste Tes_4 Tes_3
riferisce che la società faceva capo alla sorella del ricorrente e che aveva utilizzato tale automezzo per accompagnare il padre del ricorrente al lavoro). Persona_2
La circostanza puramente formale per cui la Mercedes era intestata a società di cui era titolare la sorella del ricorrente non incide in senso decisivo, attesa l'indubbia interferenza nell'attività delle società, testimoniata dalla stessa circostanza per cui una autovettura di proprietà di società in Ferrara si trovava presso la società resistente (la stessa storia lavorativa del teste , in merito, richiamata dalla parte resistente per contestare Tes_3
l'attendibilità del teste, conferma l'interferenza nelle attività societarie, oltre che l'attendibilità del teste, che ha dichiarato di essere amico dell'intera famiglia).
5 Il teste , infine, dipendente dell' che gestisce il sistema di Tes_5 CP_2
videosorveglianza, ha confermato solo tre prelievi tra quelli contestati (19.7.2023, 26.7.2023
e 25.8.2023).
Anche tale addebito disciplinare, dunque, deve dirsi non provato in giudizio.
Conclusivamente, deve trovare applicazione l'art. 18, comma 4, della legge 300/1970 per l'ipotesi dell'insussistenza del fatto contestato, non sussistendo per il resto contestazione specifica sugli altri requisiti per l'applicazione della tutela reintegratoria in riferimento al tempo di assunzione e alle dimensioni della società datoriale.
Il licenziamento deve essere dunque annullato, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo (cfr. Cass. Sez. Lav. 11235/2014), evidenziandosi che non vi è prova dell'aliunde perceptum, sicché non può operarsi alcuna detrazione.
Il datore di lavoro deve essere condannato anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,
maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso nei termini indicati e, per l'effetto, annulla il licenziamento impugnato,
disponendo che la società resistente provveda a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
6 - condanna la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di indennità
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
- condanna la società resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite,
che si liquida in €. 4.630,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 2.8.2025
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