Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00342/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01593/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1593 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Gangemi e Stefania Scavuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del Comune di Messina del 10 giugno 2024, prot. n. 0202977/2024;
- della nota del Comune di Messina del 17 luglio 2024, prot. n. 0243081/2024;
per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti presentato dalla ricorrente il 13\6\2025:
- della determinazione del Comune di Messina n. 3156 del 10 aprile 2025, comunicata con nota prot. n. 119683 del 16 aprile 2025, di “diniego dell’istanza concessione edilizia in sanatoria L. 47/85 – Rif. Istanza di condono edilizio prot. 560 del 19/11/1985”;
per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti presentato dalla ricorrente il 29\7\2025:
- della determinazione del Comune di Messina n. 5363 del 16 giugno 2025, notificata il 28 giugno 2025, contenente l’“Ordinanza di Demolizione delle opere eseguite abusivamente e rimessa in pristino dello stato dei luoghi”;
per quanto riguarda il terzo ricorso per motivi aggiunti presentato dalla ricorrente rispettivamente il 25\9\2025:
- dei medesimi atti sopra indicati;
per quanto riguarda il quarto ricorso per motivi aggiunti presentato dalla ricorrente il 3\11\2025:
- della nota del Comune di Messina prot. n. 298824 del 6 ottobre 2025, di rigetto dell’istanza di riesame in autotutela del 4 settembre 2025, prot. 261940.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa PA NN ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente è comproprietaria, unitamente ai fratelli, di un immobile sito in Messina, C.da -OMISSIS- – -OMISSIS-, ereditato iure successionis dai genitori.
1.1. All’atto di procedere alla vendita del bene, i germani hanno scoperto che lo stesso era stato interessato da un procedimento penale per abusivismo e sottoposto a sequestro nel 1981.
1.2. Hanno appreso, altresì, che, frattanto, con ordinanza n. 215 del 1981, il Sindaco del Comune di Messina aveva ordinato al padre la sospensione dei lavori e la demolizione dell’opera abusivamente realizzata. Il de cuius chiedeva, poi, un nuovo sopralluogo, informando di aver proceduto alla presentazione dell’istanza di sanatoria ai sensi della L.R. n. 70/1981.
1.3 Nel 1982, il Comune effettuava un nuovo sopralluogo, attestando, con nota interna agli uffici del 27 novembre del medesimo anno, che “ non è stato possibile stabilire l’epoca della avvenuta realizzazione del rustico (…) risulta che è stato presentato un progetto di sanatoria, protocollato al n. 1665 ”. A dire della ricorrente, il predetto progetto di sanatoria risulterebbe essere stato presentato anche all’Ufficio del Genio Civile di Messina, il quale, con nota n. 12827 del 1983, lo avrebbe approvato, subordinatamente all’esito del procedimento penale.
1.4. La ricorrente ha rappresentato, poi, che, nelle more del procedimento penale, il padre avrebbe presentando una prima domanda di concessione in sanatoria ai sensi della L.r. n. 70/1981, per come anticipato al Comune; successivamente, avrebbe presentato una seconda domanda ai sensi della L.r. n. 37/1985 (modello 47/85-A n.560, assunta al protocollo del Comune al n. 79106/1985), per poi proseguire i lavori e ultimare l’opera.
1.5. Nel 1983 il procedimento penale a suo tempo avviato si è concluso con l’emissione di una sentenza di condanna, che nulla avrebbe disposto, tuttavia, in merito al dissequestro e alla demolizione dell’immobile.
1.6. Ritenendo che l’immobile fosse ancora sequestrato, pertanto, la ricorrente, unitamente ai fratelli comproprietari, ha proposto incidente di esecuzione innanzi al Tribunale di Messina chiedendone il dissequestro, “ essendo venute meno, dopo oltre quarant’anni, tutte le esigenze di giustizia che giustificavano il sequestro del suddetto immobile (…) perché esso si presenta oggi conforme a tutte le norme di legge stante che è stato completamente sanato ”.
1.7. Il Tribunale dell’esecuzione, con ordinanza del 29.3.2024, rilevata la presenza tra la documentazione agli atti della sola istanza di sanatoria, avrebbe, tuttavia, disposto la demolizione del manufatto, previo dissequestro, e la riduzione in pristino dei luoghi.
1.8. Appreso, dunque, che la pratica di sanatoria non poteva considerarsi conclusa, i germani hanno presentato l’istanza n. 163127/2024 al fine di sollecitare il Comune alla definizione della relativa pratica.
1.9. In riscontro alla predetta istanza, l’Amministrazione, con nota prot. n. 0202977/2024 del 10 giugno del 2024, ha anticipato all’interessata che “ l’istanza in argomento non ha i requisiti di ammissibilità alla sanatoria di cui all’art. 31 della L. 47/1985 (fabbricato non completo al rustico ” e pertanto “ l’Ufficio non potrà rilasciare la C.E. in sanatoria. (…) si provvederà con altra nota a comunicare l’avvio del procedimento ”.
1.10. A tale comunicazione è seguita la nota n. 0243081 del 17.7.2024 avente ad oggetto “ adozione del provvedimento di diniego ”, con cui è stato dato ai germani, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, formale preavviso di rigetto dell’istanza, per le medesime ragioni già anticipate.
Più in particolare, nel predetto atto il Comune ha rappresentato che: “ l’immobile all’epoca della presentazione dell’istanza era non completo al rustico. Infatti, contrariamente a quanto dichiarato dalla ditta (…) nell’istanza di condono e nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà datata 9.11.1985, l’immobile non è stato ultimato nel mese di ottobre del 1980; il verbale di sequestro del 27.2.1981, presente agli atti, attesta che al momento dell’accertamento avvenuto in data 19.2.1981 era presente un fabbricato a due elevazioni di circa mq 200 per il quale erano state realizzate le strutture portanti, la soletta di copertura della prima elevazione e n. 19 pilastri in c.a. per la seconda elevazione mentre mancavano i tramezzi ed i muri perimetrali ”.
1.11. Nel termine assegnato dei 10 giorni dalla ricezione della comunicazione la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, rilevando come il completamento al rustico dell’edificio alla data di presentazione dell’istanza di condono risultasse positivamente accertato dalla stessa Amministrazione con la nota del 27.11.1982 sopra citata, che dava atto, già a quella data, della presenza di un rustico, di cui, tuttavia, non era stato possibile accertare l’epoca di avvenuta realizzazione.
2. Nel silenzio del Comune, ritenendo di incerta natura le predette comunicazioni e al fine di scongiurare ogni possibile decadenza, la ricorrente le ha impugnate con il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi di diritto.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis. L. 241 7 agosto 1990, n. 241 e art. 13, L.r. 21 maggio 2019, n. 7. Mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di condono , per l’ipotesi le predette costituissero provvedimenti conclusivi.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, Legge 28 febbraio 1985, n. 47, posto che alla data di presentazione dell’istanza l’edificio era completo al rustico, così come previsto dalla citata disposizione, e come attestato dalla stessa amministrazione nella nota del 27.11.1982.
3. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
4. Frattanto, l’Ente ha adottato la determinazione n. 3156 del 10 aprile 2025, con cui ha negato la concessione edilizia in sanatoria ex L. 47/1985 (istanza prot. 560 del 29.11.1985 per la “ realizzazione di un edificio a due elevazioni f.t. ad uso residenziale ”), sulla base dei seguenti motivi:
a) mancato completamento, alla data di presentazione dell’istanza, del rustico, nell’accezione di cui Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 3357/2025, mancando le tamponature come risultante dalla perizia del tecnico incaricato dalla ditta del 15.5.1986;
b) avvenuto mutamento dello stato de luoghi, nonostante il sequestro giudiziario del 1981;
5. Con istanza depositata il 18.4.2025, reiterata con la memoria depositata il 28.4.2025, la ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza di merito fissata per il 20.5.2025, al fine di impugnare il predetto atto.
6. Alla pubblica udienza del 20.5.2025, il Collegio ha rinviato la trattazione del ricorso al 30.9.2025.
7. Con il primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 13.6.2025, la ricorrente ha impugnato la determinazione n. 3156 del 10 aprile 2025 di diniego della sanatoria ex L. 47/1985, contestandone l’illegittimità per vizi propri e per vizi derivati.
Sotto il primo profilo, ha chiesto l’annullamento del provvedimento per il seguente motivo:
I-III) Violazione e falsa dell’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241 e l.r. 19 maggio 2019, n. 7: difetto di motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, della carenza dei presupposti e dell’incompleta istruttoria e dello sviamento anche in riferimento alla Circolare 30 luglio 1985, n. 3357. Il provvedimento non avrebbe tenuto in considerazione quanto accertato dalla stessa Amministrazione all’epoca dei fatti, e comprovato dalla nota interna del 27.11.1982, ove si attesterebbe lo stato di rustico dell’immobile già a quella data, a conferma di quanto dichiarato dal tecnico incaricato nella perizia del 12.5.1986.
Con riguardo al secondo profilo, la ricorrente ha reiterato, avverso il predetto atto conclusivo di diniego, a titolo di illegittimità derivata, i medesimi motivi già formulati con il ricorso introduttivo.
8. In data 16.6.2025, il Comune ha adottato la determinazione n. 5363, con cui ha ordinato ai germani la demolizione delle opere abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi.
9. Anche il predetto provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente, con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 29.7.2025, fondato sul seguente motivo di illegittimità propria:
I-IV) Violazione e falsa dell’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241 e l.r. 19 maggio 2019, n. 7: difetto di motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, della carenza dei presupposti e dell’incompleta istruttoria e dello sviamento anche il riferimento alla Circolare 30 luglio 1985, n. 3357. La complessità fattuale della vicenda, avrebbe imposto all’Amministrazione la preventiva notifica dell’avvio del procedimento, onde consentire alla ricorrente di partecipare allo stesso, fornendo il proprio supporto istruttorio.
Anche avverso tale atto, la ricorrente ha riproposto, a titolo di vizi di illegittimità derivata, i motivi di cui ai paragrafi I) e II), oltre che quello di cui al I-III).
10. In data 25.9.2025, la ricorrente, deducendo di aver scoperto solo il precedente 23 settembre - a seguito del riscontro da parte de Comune ad alcune istanze di accesso agli atti presentate nei mesi di luglio e agosto - una serie di documenti e fatti nuovi, prima non conosciuti, ha notificato il terzo ricorso per motivi aggiunti, al fine di introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte con le impugnazioni sino ad allora notificate.
I nuovi documenti acquisiti avrebbero consentito alla ricorrente di venire a conoscenza delle seguenti circostanze di fatto, prima ignorate:
i) l’immobile sarebbe già stato dissequestro nel 1982, come emergerebbe dalla nota n. 3508 del 14.5.1982 a firma del Comandate dei VV.UU.;
ii) il padre della ricorrente avrebbe presentato una seconda istanza di sanatoria ex L.r. 70/1981 (pratica n. 1740, fasc. 1480/7), di cui tuttavia il Comune non sarebbe riuscito a fornire completa documentazione, dichiarando, con la nota n. 283763 del 23.9.2025, di non averla rinvenuta ai propri atti;
iii) il progetto di cui alla predetta istanza di sanatoria, già approvato dal Genio Civile di Messina con nota prot. n. 12827/1983, allegata al ricorso introduttivo, avrebbe altresì ricevuto il parere favorevole della Commissione Edilizia comunale;
iv) pertanto, l’istanza di sanatoria del 28.11.1985 ex L. 47/1985 (mod. 47/85-A, n. 560) sarebbe stata presentata dal padre, ai sensi dell’art. 26, quarto comma, della L.r. 37/1985, in prosecuzione a quella ex L. 70/1981, già in corso di istruzione (pratica n. 1740, fasc. 1480/7);
v) il padre della ricorrente, in data 15.5.1986, avrebbe chiesto, ai sensi dell’art. 35 della L. 47/1985 e dell’art. 26 della L.r. 37/1985 “il nulla osta alla prosecuzione dei lavori e al completamento dell’opera ”;
vi) il Comune, in riscontro alla predetta istanza, con nota del 4.6.1986, prot. n. 7678/5310, avrebbe richiesto, ad integrazione della pratica di condono, il nulla osta della Soprintendenza;
vii) con nota n. 7373 del 16.6.1986, il de cuius avrebbe dichiarato al Comune la non obbligatorietà del predetto parere, stante l’insussistenza, a quella data, di un vincolo paesaggistico sulla zona e, decorsi i 120 giorni, avrebbe proseguito i lavori, completando il fabbricato nel 1997, come da dichiarazione effettuata con nota prot. n. 2912 del 31.12.1997, con cui, in riscontro ad una richiesta di integrazione documentale, avrebbe trasmesso la documentazione conclusiva della pratica di condono.
Alla luce delle predette circostanze, con il terzo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha formulato i seguenti ulteriori motivi di impugnazione avverso i provvedimenti già gravati:
I-V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241 e L. r. 19 maggio 2019, n. 7 – difetto di motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, della carenza dei presupposti e dell’incompleta istruttoria .
- Sarebbe errato l’assunto contenuto nel provvedimento di diniego secondo cui il de cuius avrebbe proseguito i lavori nonostante l’immobile fosse sottoposto a sequestro, posto che sarebbe emerso l’avvenuto dissequestro dello stesso già a far data dal 1982.
- Il provvedimento di diniego impugnato sarebbe affetto da difetto di istruttoria ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, posto che non avrebbe tenuto in considerazione gli atti istruttori e i documenti relativi alla pratica di sanatoria presentata ex L.r. 70/1981 (pratica n. 1740, fasc. 1480/7), in prosecuzione della quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 della L.r. 37/1985, sarebbe stata presentata l’istanza di sanatoria denegata.
I-VI) Violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 5, L. r. 10 agosto 1985, n. 37 e dell’art. 8, 29 febbraio 1980, n. 7, così come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70;
- Il Comune, per effetto del difetto di istruttoria sopra evidenziato, avrebbe errato nell’applicare, in via retroattiva, i presupposti di ammissibilità più restrittivi previsti dalla L. 47/1985, anziché quelli di cui alla L.r. 70/1981, ai sensi della quale aveva avuto avvio il procedimento e che non richiedeva il completamento del “rustico”, bensì soltanto delle strutture essenziali.
11. All’udienza pubblica del 30.9.2025, preso atto del deposito del ricorso per motivi aggiunti, la trattazione della causa è stata rinviata al 4.11.2025.
12. Con la memoria depositata il 3.10.2025, il Comune resistente ha eccepito l’inammissibilità del terzo ricorso per motivi aggiunti, rilevando come i fatti posti a fondamento delle relative censure fossero già conoscibili dalla ricorrente alla data della proposizione del ricorso introduttivo, come sarebbe confermato dalla circostanza che in seno al predetto atto ella dava già conto della proposizione, da parte del proprio dante causa , di una prima domanda di concessione in sanatoria ai sensi della L.r. 70/1981.
13. In data 3.11.2025 la ricorrente ha notificato all’Amministrazione il quarto ricorso per motivi aggiunti, promosso avverso la nota prot. n. 298824 del 6.10.2025, con cui il Comune di Messina ha rigettato l’istanza di riesame in autotutela del diniego di sanatoria, presentata in data 4.9.2025 alla luce dei nuovi documenti ed elementi di fatto acquisiti all’esito dell’accesso agli atti del settembre 2025.
Il predetto atto, a dire della ricorrente, sarebbe illegittimo per il seguente vizio proprio:
I-VII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241 e l.r. 19 maggio 2019, n. 7 – eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione.
L’atto sarebbe insufficientemente motivato con riferimento all’insussistenza di elementi nuovi idonei a superare le ragioni sottese dall’adozione del diniego di sanatoria, circostanza che sarebbe smentita alla luce già soltanto del rinvenimento dell’atto di dissequestro, oltre che del parere favorevole adottato dalla Commissione Edilizia il 3.8.1984, fatti che avrebbero imposto un riesame integrale della vicenda e l’avvio di una nuova approfondita istruttoria.
La ricorrente ha poi reiterato, a titolo di illegittimità derivata del predetto atto, tutti i motivi già formulati supra i numeri da I) a I-VI).
14. All’udienza pubblica del 4.11.2025, il Collegio ha rinviato la trattazione della causa al 27.1.2026 al fine di consentire il rispetto dei termini a difesa sui motivi aggiunti.
15. Scambiate ulteriori memorie, all’udienza pubblica del 27.1.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto proposto avverso atti privi di natura decisoria e, pertanto, non immediatamente lesivi.
Pur ritenendo comprensibili le motivazioni che hanno spinto la ricorrente a proporre cautelativamente il ricorso avverso le note prot. n. 0202977 del 10 giugno del 2024 e prot. n. 0243081 del 17.7.2024 - anche in considerazione del lungo silenzio serbato dal Comune dopo la presentazione delle osservazioni procedimentali – va, tuttavia, accolta l’eccezione di inammissibilità proposta dall’Ente resistente, data la natura endoprocedimentale dei predetti atti, poi di fatto superati dal provvedimento conclusivo con cui è stato definito il procedimento e denegata la chiesta sanatoria.
2. Ciò premesso, sempre in via preliminare, per ragioni di priorità logica di cui meglio si darà conto nel prosieguo della trattazione, deve vagliarsi l’eccezione di inammissibilità del terzo ricorso per motivi aggiunti avanzata dalla difesa dell’Amministrazione.
Quest’ultima, in sintesi, ha rilevato che le nuove censure proposte con il predetto gravame avrebbero potuto - e, pertanto, dovuto - essere avanzate già in sede di proposizione del ricorso introduttivo, posto che si fonderebbero, non tanto sulla acquisizione di documenti prima non conosciuti, bensì sulla circostanza che il dante causa della ricorrente avesse precedentemente proposto una istanza di sanatoria ai sensi della L.r. 80/1971, alla luce della quale, in tesi, avrebbe dovuto essere valutata la successiva istanza ex L. 47/1985, circostanza che, tuttavia, sarebbe stata già nota alla ricorrente che, difatti, la ha enunciata nel ricorso introduttivo.
2.1. A parere del Collegio, l’eccezione non merita accoglimento, potendosi riconoscere in favore della ricorrente, alla luce delle considerazioni che seguono, la sussistenza di un errore di fatto scusabile, che ne consente la rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 c.p.a. in relazione alle censure proposte col terzo ricorso per motivi aggiunti.
Ed invero, deve darsi rilievo alla circostanza secondo cui la ricorrente non è né l’esecutrice delle opere abusive né la richiedente il condono, avendo ereditato l’immobile dal proprio genitore defunto.
Peraltro, essendo subentrata nella titolarità di un immobile non fatto oggetto, nei precedenti quarant’anni, di provvedimenti repressivi del Comune o dell’Autorità giudiziaria, può ritenersi verosimile, oltre che ragionevolmente comprensibile, che ella, per come rappresentato, non avesse in origine piena contezza della (e non potesse ragionevolmente ipotizzare la) sussistenza di istanze di condono non ancora esitate.
Non può, dunque, rimproverarsi alla ricorrente la mancata conoscenza dell’esatta consecutio dei fatti e degli atti posti a fondamento dell’istruttoria di pratiche risalenti ad oltre quarant’anni orsono, di cui la stessa si è limitata a chiedere la definizione, una volta venutane a conoscenza.
Va aggiunto che la corretta ricostruzione dell’iter procedimentale delle pratiche di condono de quibus può dirsi esser stata in certo qual modo ostacolata anche dalle difese processuali della stessa Amministrazione.
Questa, infatti, ha in un primo momento affermato che la domanda di concessione edilizia ex L.r. 70/1981, citata nel al ricorso introduttivo, non costituisse oggetto del giudizio, in quanto relativa a un immobile diverso (magazzino ad uso deposito agricolo – cfr. pag. 3 della memoria del 29.7.2025 e pag. 6 della memoria del 24.12.2025); successivamente, invece ha affermato, incidenter tantum (a pag. 8 di tale ultima memoria) che “ la pratica di sanatoria n. 1740 fasc.1480/7 non è mai stata definita con provvedimento concessorio (…) ed è ad oggi da intendersi estinta e sostituita dalla richiesta prot. n. 560 ”, così sostanzialmente ammettendo l’esistenza, prima smentita, della presentazione di una istanza ex L.r. 70/1981 anche in relazione al fabbricato a due elevazioni per cui è causa.
È verosimile, pertanto, che le difese inizialmente spiegate dall’Amministrazione abbiano fatto supporre alla ricorrente che l’unica pratica edilizia presentata ex L.r. 70/1981 fosse quella relativa al magazzino (la n. 1665/S di cui al documento prodotto dal Comune in data 18.7.2025), posto che l’unico riferimento ad una istanza di sanatoria contenuto nei documenti allegati al ricorso introduttivo era quello di cui alla nota comunale 27.11.1982, che richiama, appunto, il procedimento di sanatoria n. 1665.
Ove l’Amministrazione, invece, avesse sin dalla propria prima difesa rappresentato l’esistenza di una ulteriore pratica ex L.r. n. 70/1981 relativa al fabbricato a due elevazioni per cui è causa, rubricata al n. 1740/S - di cui al documento all. 2 della produzione documentale del 12.12.2025, acquisito all’esito dell’accesso agli atti effettuato nel settembre 2025 - la ricorrente sarebbe stata in termini per formulare le censure di cui al terzo ricorso per motivi aggiunti già in sede dell’impugnativa del provvedimento conclusivo di diniego della sanatoria, evitando la decadenza oggi contestatale.
Va poi tenuto in considerazione, altresì, il fatto che la stessa Amministrazione, nonostante le numerose richieste di accesso agli atti presentate nel luglio-agosto 2025, non è riuscita a fornire tutti i documenti richiesti dalla ricorrente in relazione alla pratica n. 1740 ex L.r. 70/1981 (cfr. la nota 0283763/2025 del 23/09/2025), rendendo così ulteriormente difficile la ricostruzione de fatti.
2.2. Alla luce di quanto sopra, in considerazione delle circostanze sin qui riassunte, nonché in applicazione del principio secondo cui i rapporti tra Amministrazione e cittadino devono essere improntati a correttezza e buona fede, il Collegio ritiene di poter rimettere in termini la ricorrente in relazione alle censure formulate con il terzo ricorso per motivi aggiunti e alla produzione dei documenti in esso citati, acquisiti nel settembre 2025.
Va conseguente rigettata l’eccezione di inammissibilità di tale ricorso proposta dal Comune.
3. Rilevata l’inammissibilità del ricorso introduttivo, e, di contro, l’ammissibilità del terzo ricorso per motivi aggiunti, può procedersi al vaglio del merito delle censure avanzate dalla ricorrente contro gli atti impugnati.
4. Rileva il Collegio che, verificata l’ammissibilità, va prioritariamente vagliato il terzo ricorso per motivi aggiunti, in considerazione della natura assorbente delle censure con esso formulate rispetto ai restanti motivi di ricorso.
Con esso la ricorrente ha rappresentato di aver acquisito solo nel settembre 2025 una serie di documenti prima non conosciuti e, a suo dire, rilevanti ai fini della valutazione complessiva della pratica di sanatoria, ed in particolare:
1) la nota del 14 maggio 1982, n. 3508, con cui si è proceduto al dissequestro dell’immobile;
2) l’istanza ex L.r. n. 70/81 del 21.4.1982, relativa all’immobile (pratica n. 1740, fasc. n. 1480/7);
3) la relazione tecnica del 14.11.1983 della Divisione Tecnica Urbanistica del Comune con cui si dà atto dell’insussistenza di motivi di inammissibilità dell’istanza di sanatoria ex L.r. 70/1981;
4) il parere favorevole reso sul relativo progetto dalla C.E. il 3.8.1984 (con timbro apposto sulla relazione tecnica dell’Ing. -OMISSIS- e sull’elaborato grafico del progetto);
5) l’istanza n. 7678 del 15.5.1986 per ottenere, ai sensi dell’art. 35 della Legge n. 47/85 e dell’art. 26 L. r. n. 37/85, il nulla osta alla prosecuzione ed il completamento dell’opera;
6) la nota del 4 giugno 1986, prot. n. 7678/5310, con cui il Comune ha chiesto il parere della Soprintendenza;
7) il riscontro alla nota sopra citata, del 16 giugno 1986, prot. n. 7373, con cui l’istante riferiva la non assoggettabilità dell’immobile al parere della Soprintendenza per insussistenza del vincolo paesaggistico;
8) la nota del 31 dicembre 1997, prot. n. 2912, con cui veniva trasmessa la documentazione conclusiva.
Tali documenti disvelerebbero l’incompletezza dell’istruttoria sottostante il diniego di sanatoria impugnato, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione (primo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti, riportato al paragrafo I-V) di cui sopra).
4.1. La censura è fondata.
Va, innanzitutto, rilevato che dalla nuova produzione documentale emerge l’erroneità del considerato contenuto nella determinazione n. 3156 del 10.4.2025 con cui è stata denegata la sanatoria, ove si afferma che il dante causa della ricorrente avrebbe “ mutato lo stato dei luoghi nonostante il sequestro giudiziario ”, posto che detto sequestro risulta essere stato revocato in data 14.5.1982, come risulta dal documento citato al punto 1), di cui, evidentemente, l’Amministrazione non ha tenuto conto.
In secondo luogo, rileva il Collegio come né l’atto di diniego della sanatoria, né l’ordinanza di demolizione (determinazione n. 5363 del 16.6.2025) facciano alcun riferimento all’istanza di sanatoria precedentemente presentata dal de cuius per il medesimo immobile ai sensi della L.r. 70/1981 (la pratica n. 1740/S), non risultando, pertanto, che di tale procedimento l’Amministrazione abbia tenuto in qualche modo conto nell’adottare i provvedimenti impugnati.
Non può condividersi l’assunto dell’Amministrazione (peraltro, integrante una motivazione postuma) secondo cui la predetta pratica n. 1740/S doveva considerarsi implicitamente “estinta” e sostituita dalla richiesta n. 560 del 29.11.1985, presentata ai sensi della sopravvenuta normativa condonistica. Dagli atti prodotti, infatti, non emerge che sia stata effettuata alcuna rinuncia alla istanza del 21.4.1982, presentata ex L.r. 70/1981.
La circostanza, anzi, che gli elaborati grafici e i pareri istruttori delle diverse autorità intervenute (Genio Civile, Autorità sanitaria, Commissione Edilizia) risalgano ad epoca precedente alla presentazione dell’istanza di sanatoria ex L. 47/1985 sembra deporre a favore della tesi sostenuta dalla ricorrente della connessione o comunque della continuità tra le due istanze, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma quarto della L.r. 37/1985.
In ogni caso, posto che la L.r. 70/1981 non prevedeva un meccanismo di silenzio significativo, l’Amministrazione era tenuta a definire anche la predetta istanza con un provvedimento espresso, non potendola considerare semplicemente “estinta”.
4.2. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, la completa istruttoria della causa, anche nell’ottica della protezione e della cura degli interessi privati compatibili con il perseguimento di quello pubblico, richiedeva l’esame dell’intera documentazione afferente all’immobile abusivo de quo e la definizione di entrambe le pratiche, con specifica motivazione, alla luce degli elementi evidenziati dalla ricorrente, circa l’eventuale ritenuta impossibilità di valutarle unitariamente.
Contrariamente, invece, il diniego impugnato appare affetto da difetto di istruttoria posto che, per come è emerso dagli atti, nell’adozione dello stesso l’Amministrazione non ha tenuto conto di una serie di fatti e documenti che avrebbero potuto mutarne la decisione, o che comunque avrebbero richiesto una specifica valutazione. Pertanto, esso va annullato, con conseguente onere per l’Amministrazione di ripetere l’istruttoria nella sede procedimentale all’uopo deputata, facendo applicazione di quanto enunciato con la presente pronuncia.
4.3. Conseguentemente, va annullata, per illegittimità derivata, anche la determinazione n. 5363 del 16.6.2025 con cui è stata ordinata la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, trattandosi di provvedimento applicativo che ha come unico presupposto il rigetto dell’istanza di condono ( ex multis , Cons. di Stato, sez. III, 10 novembre 2020, n. 6922).
5. Parimenti, in accoglimento del quarto ricorso per motivi aggiunti, va annullata la nota del Comune di Messina del 6 ottobre 2025, prot. n. 298824, con cui è stata rigettata la richiesta di riesame in autotutela presentata dalla ricorrente con istanza del 4 settembre 2025, prot. 261940, nella parte in cui rileva l’insussistenza di elementi aggiuntivi rispetto a quelli già vagliati con il provvedimento n. 3156 del 10.4.2025.
A fronte della puntuale indicazione, da parte della ricorrente, di una serie di atti e fatti precedentemente non confluiti nell’istruttoria, infatti, l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare puntualmente in merito ai rilievi dalla medesima formulati, e alle ragioni che eventualmente non consentissero di darvi rilevanza, non potendosi considerare sufficiente, ai fini del rispetto dell’onere motivazionale di cui all’art. 3 della L. 241/1990, la laconica affermazione secondo cui “ quanto prodotto nulla aggiunge alle motivazioni che hanno portato alla determinazione del provvedimento finale di diniego ”.
6. Posto che l’accoglimento dei motivi sopra esaminati determina l’annullamento degli atti impugnati e l’onere per l’Amministrazione di rideterminarsi a seguito di una compiuta istruttoria, può essere omesso l’esame dei restanti profili di censura, anche in ossequio al divieto di cui al comma terzo dell’art. 31 del c.p.a.
7. In conclusione, il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile; è, invece, fondato e merita accoglimento, nei sensi e nei limiti di cui motivazione, il terzo ricorso per motivi aggiunti, il quale riveste carattere assorbente rispetto alle restanti censure formulate.
8. Conseguentemente, vanno annullati la determinazione n. 3156 del 10 aprile 2025, la determinazione n. 5363 del 16 giugno 2025 e la nota prot. n. 298824 del 6 ottobre 2025, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, chiamata a ripronunciarsi.
9. Il complessivo esito del giudizio, giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
- accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il terzo ricorso per motivi aggiunti, con assorbimento delle restanti censure;
- per l’effetto, annulla la determinazione n. 3156 del 10 aprile 2025, la determinazione n. 5363 del 16 giugno 2025 e la prot. n. 298824 del 6 ottobre 2025 per difetto di istruttoria, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;
- compensa le pese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN NN BA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
PA NN ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NN ZZ | GN NN BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.