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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
TO VITTORIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 961/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chivasso
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63-2025 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 150-2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:” annullare gli atti impugnati con vittoria di spese“. Comune di Chivasso : respingere il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto avverso n. 2 avvisi di accertamento emessi per gli anni 2019 e 2020 per IMU e sanzioni, nei confronti della ricorrente notificati rispettivamente il 20.3.2025 e ritirato il 27.3.2025 e per l'anno 2020 notificato il 22.4.2025 e ritirato il 3.5.2025 per un importo complessivo di € 4.076,00 a seguito della rettifica del pagamento dell'imposta effettuata dalla ricorrente nonché per infedele dichiarazione per difformità di alcuni elementi fondamentali per il calcolo dell'IMU.
Nel ricorso venivano eccepiti i seguenti motivi:
in via preliminare :
-la buona fede della contribuente e ai sensi dell'art. 10 statuto del contribuente l'annullabilità degli avvisi impugnati;
-la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni ai sensi dell'art. 12 d .lgs.472/1997.
Nel merito la volazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 21 septies L.241/90 e dell'art. 7 L. 212/20000 e dell'art. 8 D.Lgs. 23/2011per motivazione apparente degli avvisi ed l' errata imposizione di una pertinenza dell'abitazione principale classata in C/2, in conclusione chiedeva di annullare gli avvisi di accertamento impugnati.
Nelle controdeduzioni il Comune ribadiva la non applicabilità dell'art. 10 dello Statuto del contribuente alla fattispecie in esame perché non vi era incertezza sull'applicazione della norma tributaria ed al contrario la parte ricorrente, avendo già ricevuto e pagato gli avvisi di accertamento riferiti alle annualità pregresse (2017 e 2018) era consapevole dell'errore commesso e avrebbe potuto ravvedersi per gli anni qui contestati. Sul cumulo giuridico delle sanzioni ribadisce di aver applicato la sanzione su ogni differenza di imposta riferita alla singola violazione e non cumulativamente e segnala che l'istituto della
“continuazione “ non è applicabile ai tributi locali come emerge dalla giurisprudenza che viene citata .
Infine sulla motivazione apparente degli avvisi il Comune ribadisce la chiarezza dei presupposti di fatto e di diritto che hanno causato gli avvisi di accertamento in rettifica e sulla pertinenza non riconosciuta segnala che la norma riconosce una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo ai sensi dell'art. 13 comma 2
D.L.201/2011 conv. L. 214/2011 per l'anno 2019 e l'art. 1 comma 741 lettera b) l.160/2019 per l'anno
2020. Nel caso di specie vi era già una pertinenza sull'unità immobiliare in oggetto e quindi chiedeva il rigetto del ricorso .
All'udienza del 21/12/2025 la causa andava a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati i documenti prodotti, la normativa di riferimento e la richiesta delle parti il Giudice ritiene che il ricorso non meriti accoglimernto .
La fattispecie qui esaminata riguarda la rettifica dell'imposta IMU per gli anni 2019 e 2020 che era già stata oggetto di rettifica da parte del Comune con l'emissione di due precedenti avvisi di accertamento per gli anni 2017 e 2018 aventi ad oggetti gli stessi recuperi, che il ricorrente non impugnava pagando la maggiore imposta accertata con le relative sanzioni .
Nel ricorso la parte richiama la propria buona fede nell'effettuare i pagamenti sanzionati in virtù dell'art. 10 dello Statuto del contribuente che però prevede l'ipotesi di fatti omissivi dell'amministrazione non imputabili al contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute negli atti e che abbiano causato condizioni di incertezza che generano confusione nel contribuente. Tale situazione non appare applicabile al caso in esame perché il ricorrente alla data di impugnazione degli avvisi era già a conoscenza di tali recuperi, in quanto aveva pagato la maggiore imposta e le sanzioni per gli anni 2017 e 2018, pertanto non vi è alcuna incertezza interpretativa a cui appellarsi.
La mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni ai sensi dell'art. 12 D. lgs. 472/97 lamentata dalla ricorrente appare superata dal fatto che l'applicazione delle sanzioni effettuata dal Comune non si discosta da quelle che si avrebbero con applicazione del cumulo giuridico , tenuto anche conto che al caso in esame è applicabile l'istituto della recidiva disciplinato dall'art. 7 d.lgs. 472/97, per cui le sanzioni irrogate risultano in linea con l'applicazione del cumulo giuridico nella sua misura minima .
Nel merito il Giudice rileva che gli avvisi di accertamento contengono ogni elemento utile posto a fondamento della liquidazione dell'imposta e della rettifica dei dati dichiarati, con elenco dei versamenti effettuati, la determinazione dell'IMU dovuta, la determinazione delle singole sanzioni e degli interessi al tasso legale pertanto le doglianze del ricorrente appaiono infondate . Inoltre risulta che la maggior parte dell' IMU recuperata è riferibile alla mera liquidazione fra quanto dichiarato o risultante a catasto e quanto complessivamente versato per i singoli anni di imposta, e il Comune non può indicare specificamente l'immobile per il quale è stato effettuato un pagamento parziale, tenuto conto che i versamenti effettuati dal contribuente con modello F24 sono cumulativi per tutti gli immobili posseduti .
Infine anche l'eccezione di illegittima imposizione dell'immobile accatastato in categoria C/2 ritenuto dalla ricorrente pertinenza dell'abitazione principale non appare fondata: per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2
C/6 e C/7 nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali iindicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità immobiliare ad uso abitativo e adibita dal ricorrente ad abitazione principale, come prevede l'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 conv L. 214/2011 per l'anno 2019 e l'art. 1 comma 741 lettera b) l. 160/2019 per l'anno 2020. Nel caso in esame risultava unitamente all'abitazione principale accatastato un locale cantina rientrante in categoria C/2 che impedisce il riconoscimento della pertinenzialità dell'immobile di Cat C /2 distintamente accatastato.
Per questi motivi
il ricorso non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 2.000,00
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 2.000.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
TO VITTORIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 961/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chivasso
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63-2025 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 150-2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:” annullare gli atti impugnati con vittoria di spese“. Comune di Chivasso : respingere il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto avverso n. 2 avvisi di accertamento emessi per gli anni 2019 e 2020 per IMU e sanzioni, nei confronti della ricorrente notificati rispettivamente il 20.3.2025 e ritirato il 27.3.2025 e per l'anno 2020 notificato il 22.4.2025 e ritirato il 3.5.2025 per un importo complessivo di € 4.076,00 a seguito della rettifica del pagamento dell'imposta effettuata dalla ricorrente nonché per infedele dichiarazione per difformità di alcuni elementi fondamentali per il calcolo dell'IMU.
Nel ricorso venivano eccepiti i seguenti motivi:
in via preliminare :
-la buona fede della contribuente e ai sensi dell'art. 10 statuto del contribuente l'annullabilità degli avvisi impugnati;
-la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni ai sensi dell'art. 12 d .lgs.472/1997.
Nel merito la volazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 21 septies L.241/90 e dell'art. 7 L. 212/20000 e dell'art. 8 D.Lgs. 23/2011per motivazione apparente degli avvisi ed l' errata imposizione di una pertinenza dell'abitazione principale classata in C/2, in conclusione chiedeva di annullare gli avvisi di accertamento impugnati.
Nelle controdeduzioni il Comune ribadiva la non applicabilità dell'art. 10 dello Statuto del contribuente alla fattispecie in esame perché non vi era incertezza sull'applicazione della norma tributaria ed al contrario la parte ricorrente, avendo già ricevuto e pagato gli avvisi di accertamento riferiti alle annualità pregresse (2017 e 2018) era consapevole dell'errore commesso e avrebbe potuto ravvedersi per gli anni qui contestati. Sul cumulo giuridico delle sanzioni ribadisce di aver applicato la sanzione su ogni differenza di imposta riferita alla singola violazione e non cumulativamente e segnala che l'istituto della
“continuazione “ non è applicabile ai tributi locali come emerge dalla giurisprudenza che viene citata .
Infine sulla motivazione apparente degli avvisi il Comune ribadisce la chiarezza dei presupposti di fatto e di diritto che hanno causato gli avvisi di accertamento in rettifica e sulla pertinenza non riconosciuta segnala che la norma riconosce una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo ai sensi dell'art. 13 comma 2
D.L.201/2011 conv. L. 214/2011 per l'anno 2019 e l'art. 1 comma 741 lettera b) l.160/2019 per l'anno
2020. Nel caso di specie vi era già una pertinenza sull'unità immobiliare in oggetto e quindi chiedeva il rigetto del ricorso .
All'udienza del 21/12/2025 la causa andava a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati i documenti prodotti, la normativa di riferimento e la richiesta delle parti il Giudice ritiene che il ricorso non meriti accoglimernto .
La fattispecie qui esaminata riguarda la rettifica dell'imposta IMU per gli anni 2019 e 2020 che era già stata oggetto di rettifica da parte del Comune con l'emissione di due precedenti avvisi di accertamento per gli anni 2017 e 2018 aventi ad oggetti gli stessi recuperi, che il ricorrente non impugnava pagando la maggiore imposta accertata con le relative sanzioni .
Nel ricorso la parte richiama la propria buona fede nell'effettuare i pagamenti sanzionati in virtù dell'art. 10 dello Statuto del contribuente che però prevede l'ipotesi di fatti omissivi dell'amministrazione non imputabili al contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute negli atti e che abbiano causato condizioni di incertezza che generano confusione nel contribuente. Tale situazione non appare applicabile al caso in esame perché il ricorrente alla data di impugnazione degli avvisi era già a conoscenza di tali recuperi, in quanto aveva pagato la maggiore imposta e le sanzioni per gli anni 2017 e 2018, pertanto non vi è alcuna incertezza interpretativa a cui appellarsi.
La mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni ai sensi dell'art. 12 D. lgs. 472/97 lamentata dalla ricorrente appare superata dal fatto che l'applicazione delle sanzioni effettuata dal Comune non si discosta da quelle che si avrebbero con applicazione del cumulo giuridico , tenuto anche conto che al caso in esame è applicabile l'istituto della recidiva disciplinato dall'art. 7 d.lgs. 472/97, per cui le sanzioni irrogate risultano in linea con l'applicazione del cumulo giuridico nella sua misura minima .
Nel merito il Giudice rileva che gli avvisi di accertamento contengono ogni elemento utile posto a fondamento della liquidazione dell'imposta e della rettifica dei dati dichiarati, con elenco dei versamenti effettuati, la determinazione dell'IMU dovuta, la determinazione delle singole sanzioni e degli interessi al tasso legale pertanto le doglianze del ricorrente appaiono infondate . Inoltre risulta che la maggior parte dell' IMU recuperata è riferibile alla mera liquidazione fra quanto dichiarato o risultante a catasto e quanto complessivamente versato per i singoli anni di imposta, e il Comune non può indicare specificamente l'immobile per il quale è stato effettuato un pagamento parziale, tenuto conto che i versamenti effettuati dal contribuente con modello F24 sono cumulativi per tutti gli immobili posseduti .
Infine anche l'eccezione di illegittima imposizione dell'immobile accatastato in categoria C/2 ritenuto dalla ricorrente pertinenza dell'abitazione principale non appare fondata: per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2
C/6 e C/7 nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali iindicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità immobiliare ad uso abitativo e adibita dal ricorrente ad abitazione principale, come prevede l'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 conv L. 214/2011 per l'anno 2019 e l'art. 1 comma 741 lettera b) l. 160/2019 per l'anno 2020. Nel caso in esame risultava unitamente all'abitazione principale accatastato un locale cantina rientrante in categoria C/2 che impedisce il riconoscimento della pertinenzialità dell'immobile di Cat C /2 distintamente accatastato.
Per questi motivi
il ricorso non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 2.000,00
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 2.000.