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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/02/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R. g. n. 12935/2021
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile - in persona della dott.ssa Margherita Lojodice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12935 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto accertamento saldo di conto corrente, e vertente
TRA
(C.F. ), con sede legale in Napoli alla via Via S. G. Parte_1 P.IVA_1
Maggiore Pignatelli 15, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Pietro Gaeta (c. f. ) e dall'Avv. Paolo Cantelmo (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliati per quanto possa occorrere, ex art. 82 R.D. n. C.F._2
37/1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli nord, pec: Email_1
Email_2
ATTRICE
E
con sede legale in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 quale società incorporante il in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria De Chiara (CF: ), elettivamente C.F._3 domiciliati per quanto possa occorrere, ex art. 82 R.D. n. 37/1934, presso la cancelleria del Tribunale di
Napoli nord, p.e.c.: Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 novembre 2021 ed iscritto a ruolo il 3 dicembre
2021, la ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato tribunale, la Parte_1 [...]
al fine di sentir dichiarare la nullità delle condizioni economiche applicate nell'ambito del CP_3 rapporto di conto corrente n. 1000/2666 intercorso tra le parti, per insussistenza della forma scritta del relativo contratto, con accertamento dell'illegittimità delle somme contabilizzate per interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto ed altre commissioni non dovute e la conseguente rideterminazione dell'esatto saldo contabile.
1 A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto:
- di aver acceso dall'anno 2007, presso l'istituto di credito oggi Banca Intesa San Paolo Controparte_2
(agenzia n. 66152 – filiale Napoli di Giugliano in Campania), un conto corrente bancario, CP_4 recante n. 1000/2666 (cfr. doc. n. 3 prod. attrice), ancora in essere;
- che su tale conto è stata concessa un'apertura di credito dall'anno 2010, inizialmente per euro
20.000,00, aumentati negli anni fino ad euro 100.000,00, come da ultima modifica delle condizioni economiche del 24.02.2020 (cfr. doc. n. 4 prod. attrice);
- che al fine di effettuare una verifica del saldo effettivo del conto, sospettando addebiti illegittimi contabilizzati in danno della quest'ultima ha richiesto alla Banca, con missiva inviata via Parte_1
p.e.c. il 2 marzo 2021 (cfr. doc. n.5 prod. attrice), ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D. Lgs.
385/1993, tutta la documentazione relativa al rapporto in essere, tra cui gli estratti conto, il contratto di conto corrente e quello di apertura del credito, che secondo la prospettazione di parte attrice non le sarebbero stati mai consegnati;
- che con diversa missiva inviata per p.e.c. del 2 marzo 2021, a mezzo dei suoi procuratori, parte attrice ha al contempo costituito in mora la Banca richiedendo la restituzione di tutti gli importi illegittimamente addebitati e fatto salvo il maggior danno;
- che la banca, mediante p.e.c. del 19 aprile 2021, in risposta alla richiesta menzionata, ha provveduto a fornire, tra la documentazione inviata, solo parte degli estratti conto inerenti il rapporto in essere, nonché un documento di sintesi del rapporto di conto corrente datato 9 febbraio 2016, omettendo di produrre in particolare la copia del contratto originario di accensione del conto corrente, mentre, in riferimento al contratto di apertura di credito, l'istituto di credito, solo a seguito di specifica richiesta inviata dalla correntista, con p.e.c. del 8 giugno 2021, ha successivamente fornito un documento di sintesi e le modifiche economiche succedutesi nel tempo, ma non il contratto originario.
Alla luce di quanto esposto ha rassegnato quindi le seguenti testuali conclusioni: “1) accertare e dichiarare, la nullità ed inefficacia, per quanto esposto in narrativa (violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 cod. civ., dell'art. 117 TUB, in combinato disposto con l'art. 119 TUB) dei contratti di conto corrente e di apertura credito e di ogni altro rapporto in essere con la Banca e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e l'illegittimità di ogni addebito in conto corrente per interessi ultralegali, usurarietà del TEG, commissioni di massimo scoperto, commissioni CIV e DIF ed equipollenti e, pertanto, applicare in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, cod. civ., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2) accertare e dichiarare la violazione da parte della Banca Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
3) accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di nullità dei contratti di contocorrente e di apertura credito nonché dell'inefficacia e dell'illegittimità degli addebiti in conto corrente, 2 l'esatto ed effettivo saldo contabile del conto corrente in esame e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esatto dare - avere tra le parti;
4) in via subordinata, condannare, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. quivi formulata o se la Banca non ottemperi all'ordine del giudice, la convenuta alla consegna delle copie dei contratti di conto corrente, di apertura di credito, degli estratti conto mancanti, dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi e all'esito accertare e dichiarare per il detto conto corrente la nullità/illegittimità/mancata doppia sottoscrizione o mancata sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi, gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari, la c.m.s., la commissione per l'affidamento, la commissione mancanza fondi, la commissione disponibilità fondi e commissioni equipollenti;
5) in ogni caso, accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del conto corrente per cui è causa e di formazione degli estratti conto, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche ultralegali non pattuite/illegittime/nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la c.m.s., la commissione disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per
l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tale modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;
6) con riserva di domanda di ripetizione dell'indebito nei successivi termini processuali. 7) condannare la Banca al pagamento delle spese e delle competenze professionali, del presente procedimento, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
”.
Con comparsa del 14 febbraio 2022 si è costituita in giudizio la che ha Controparte_3 contestato in fatto e diritto le avverse deduzioni, eccependo in via preliminare la inammissibilità della domanda attorea: perché avente ad oggetto un conto corrente ancora in essere al momento della notifica dell'atto di citazione;
per essere stata proposta in via autonoma, e non quale elemento costitutivo del diritto alla ripetizione dell'indebito; per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc. La convenuta ha poi eccepito la prescrizione di tutte le rimesse risalenti ad oltre il decennio precedente alla data di notifica della istanza di mediazione, ha insistito sulla piena legittimità del suo operato, chiedendo nel merito il rigetto della domanda attorea.
All'udienza cartolare del 10 marzo 2021, il giudice, rilevato il regolare esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c.
Parte attrice ha depositato le tre memorie istruttorie, insistendo in particolare sulla richiesta di Ctu tecnico-contabile e quella ex art. 210 c.p.c., al fine di ottenere l'ordine di esibizione dei documenti contrattuali in possesso della banca convenuta. La convenuta ha invece depositato la seconda e terza memoria, insistendo sulle proprie eccezioni.
All'esito del deposito delle istanze istruttorie, il G.i., respinta la richiesta ex art. 210 c.p.c., ritenuta irrilevante alla luce del riparto degli oneri di allegazione e di prova gravanti sulle parti, ha ammesso
CTU tecnico-contabile, nominando all'uopo il dott. Persona_1
3 Espletata la CTU, con ordinanza del 9 novembre 2023, il giudice istruttore ha rinviato la causa per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata, quindi, assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, antecedentemente alla istaurazione del giudizio, il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo per la mancata partecipazione della parte - invitata (cfr. verbale in atti). Controparte_3
Ragion per cui la condizione di procedibilità deve ritenersi integrata, fermo restando che l'omessa partecipazione personale o a mezzo di procuratore speciale, della parte chiamata in mediazione assume rilevanza ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4 bis d.lgs
28/2010.
Invero, la mera comunicazione fatta pervenire dalla banca all'organismo di mediazione (cfr. doc 3 prod. convenuta), recante le ragioni della mancata partecipazione all'incontro, non integra la partecipazione al procedimento di mediazione, né un giustificato motivo di assenza, dal momento che la stessa si limita ad eccepire la genericità della istanza stessa, tra l'altro non provata, e ragioni ostative all'eventuale accordo, rientranti nel merito della controversia. La parte invitata è invece comunque tenuta a presenziare al primo incontro, per recepire le informazioni che il mediatore è tenuto a dare circa la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e, poi, all'esito esprimere eventualmente il proprio dissenso, che solo in quella fase può essere considerato valido, perché consapevole, informato,
e, soprattutto motivato, quindi non confliggente con le finalità dell'istituto in questione.
2. In via ancora preliminare e in rito, occorre valutare l'ammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito e di rideterminazione del saldo avanzata dalla parte attrice e contestata dalla convenuta, perché proposta in pendenza di rapporto e in mancanza di contestuale azione di ripetizione.
Giova rilevare che, ove il rapporto bancario sia ancora in essere, il correntista non può proporre azione di ripetizione dell'indebito, ma potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui gli addebiti contra legem si basano, accertare l'effettivo saldo di conto corrente come depurato da tutti gli addebiti illegittimi e l'importo complessivo di essi, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli (cfr. Tribunale Benevento, sez. II, 24/01/2017, n. 103 ).
Pertanto, se da un lato l'attualità del rapporto di conto corrente al momento dell'introduzione del giudizio preclude radicalmente al correntista la possibilità di agire per la ripetizione delle somme che si assumono indebitamente riscosse dalla banca, rientra invece nei margini dell'ammissibilità l'eventuale azione di accertamento relativa alla liceità degli addebiti operati dalla banca (cfr. Cass. civ. n.
21646/2018).
4 L'accertamento negativo non è, dunque, subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto:
“l'interesse ad agire del cliente, in tal caso, trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli” (cfr. Corte appello Bari sez. II, 23/07/2019, n. 1653).
3. Rilevata l'ammissibilità della domanda e passando ad esaminare il merito della controversia, si osserva quanto segue.
Sul piano processuale, il correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito derivante dall'applicazione di clausole negoziali di cui denuncia la nullità è gravato dell'onere di allegare il contratto di conto corrente e i relativi estratti conto (cfr. Cassazione civile, 13/12/2019, n. 33009).
L'incompletezza della serie degli estratti conto si risolve in danno della parte che è onerata di fornirne la prova, salvo che questa sia in grado di colmare le lacune della documentazione, come nel caso in cui il tecnico attinga i dati mancanti dagli esami degli scalari e da operazioni di raccordo contabile, ottenendo un dato contabile sufficientemente attendibile e senza registrare significative alterazioni.
Viceversa, laddove la parte contesti la condotta della banca per aver applicato addebiti e interessi mai pattuiti o pattuiti in forma nulla (ad esempio, in mancanza di forma scritta ad substantiam), è pacifico che il correntista – partendo dal presupposto della mancanza di una valida pattuizione tra le parti – non sia tenuto a depositare il documento di cui asserisce a monte la mancanza o la nullità in toto, ribaltando così sulla convenuta l'onere della relativa prova dell'esistenza e della validità del corpo delle pattuizioni che essa intenda far valere in contrasto con la posizione difensiva dell'attore (cfr. Trib. Napoli, sent. n.
2245/2021).
Nel caso di specie, risulta incontestata tra le parti la accensione di un rapporto di c/c n.
00152/1000/00002666 intestato all'attrice, acceso in data 5.07.2007 – come si legge nella terza pagina del documento “modifica consensuale alle condizioni economiche” titolata “procedura di inserimento condizioni economiche” (cfr. doc 4 prod. attrice) - presso il (oggi ) filiale di Controparte_2 Controparte_3
Giugliano in Campania, pur non essendo prodotto in atti l'originario contratto.
Risulta, inoltre, versato in atti un modulo contrattuale denominato “Conto Businessinsieme Contratto di servizi bancari (conto corrente, servizi aggiuntivi)” con allegato documento di sintesi, riferito al conto corrente n. 00152/1000/00002666 del 09.02.2016, recante le condizioni regolatrici del rapporto di conto corrente, sottoscritto dalla parte attrice (cfr. doc.7 prod. attorea), nonché gli estratti conto relativi al rapporto in esame a far data dal 31.03.2011 al 31.12.2020, in serie ininterrotta, per cui il ricalcolo del saldo non potrà che basarsi su tale arco temporale.
5 Ed ancora risulta prodotto in atti un contratto di apertura di credito in conto corrente, sottoscritto in data 3.06.2010 (all.to 4 produzione attorea), con riepilogo di tutte le condizioni economiche e la concessione di un fido, i documenti denominati “integrazione contrattuale inerente la/le concessione/i di apertura di credito sul conto corrente n. 00152/1000/00002666” succedutisi negli anni, recanti esclusivamente le modifiche successivamente intervenute nell'importo dell'affidamento (cfr. doc.ti nn. 3
a 7 prod. convenuta), nonché il “Contratto Quadro di affidamento di Breve Termine n.
09365/9000/00023097 / DOCUMENTO DI SINTESI DEL 01.02.2016” datato 01.02.2016 recante le principali condizioni economiche intervenute nell'affidamento (cfr. doc.
4.1 prod. attorea).
Va, preliminarmente, chiarito che le pattuizioni contenute nel contratto di apertura di credito in conto corrente hanno ampia efficacia sostitutiva e di formalizzazione (cd. efficacia sostitutiva dei patti di eventuali affidamenti rispetto alle previsioni di un conto corrente ordinario), per la semplice ragione che, in generale, le pattuizioni del conto non possono mai prevalere su quelle contenute nel contratto di apertura di credito per le ragioni che di seguito si espongono.
Innanzitutto, il contratto di conto corrente non va confuso con il contratto di apertura di credito, in quanto il primo è un contratto tramite il quale la banca svolge un vero e proprio servizio di cassa in favore del cliente e tale servizio rappresenta il contenuto tipico del predetto contratto. Esistono, poi, altri contratti collegati sul piano funzionale al conto corrente, come il conto anticipi ed i contratti di concessione di credito. Tuttavia, mentre il conto anticipi fatture è mero sottoconto privo di autonomia, che può seguire le medesime pattuizioni del conto corrente su cui le fatture vengono girocontate
(mancanza di autonomia che ha escluso ogni verifica dei conti anticipi in questo giudizio), lo stesso non può dirsi per l'apertura di credito, che è negozio strutturalmente autonomo e che, quindi, necessita di adeguata formalizzazione contrattuale. Pertanto, in presenza di apertura di credito, il relativo contratto sarà il contratto principale rispetto al conto corrente che diviene di mero appoggio.
Il contratto di apertura di credito, quindi, deve rivestire forma scritta “ad substantiam” ex art. 117 TUB,
a pena di nullità. E fra gli elementi essenziali del citato contratto vi è, necessariamente, l'importo della linea di credito concessa e gli interessi.
Orbene, tornando alla disamina della documentazione contrattuale prodotta in atti, si rileva che il tasso di interesse creditore risulta pattuito unicamente nel documento denominato “Conto Business insieme
Contratto di servizi bancari (conto corrente, servizi aggiuntivi)” del 09.02.2016 (nella misura dello 0,0100%).
Va dunque evidenziato che l'art. 117 TUB, al comma 4, prevede che “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”; dall'inosservanza di tale disposizione discende, ai sensi del settimo comma del medesimo articolo,
l'applicazione del tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e
6 per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
Pertanto, questo tribunale ritiene corretto il ricalcolo del saggio di interesse creditore sulla base di quanto disposto dall'art. 117 co. 7 TUB, come effettuato dal nominato consulente nel proprio elaborato sub allegato 5 della perizia, al quale si ritiene di aderire pienamente, atteso che l'iter logico seguito dal consulente appare coerente e non sussistono motivi per dubitare della correttezza del procedimento applicato.
Per quanto concerne il tasso di interesse debitore, invece, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, risulta regolarmente pattuito già a far data del 3.06.2010 (cfr doc. 4 prod. attrice), tuttavia come
è emerso dall'analisi degli estratti conto in atti, la banca convenuta ha conteggiato interessi passivi solo a far data dal 15.11.2012, limitatamente ai numeri entro i limiti dell'affidamento pro-tempore vigente, poiché fino alla data indicata il conto corrente in esame è stato in attivo.
Orbene si ritiene corretta la operazione effettuata dal Consulente tecnico nominato di rideterminazione degli interessi passivi con applicazione dei tassi pattuiti, tenendo conto di eventuali variazioni favorevoli al correntista (dal 16.11.2012 al 17.09.2015), con l'epurazione degli importi illegittimamente addebitati in base a successive variazioni sfavorevoli, non pattuite.
4.In merito alla capitalizzazione degli interessi, invece, va rilevato che a partire dall'1.10.2016 la materia
è stata regolata dalla Delibera CICR del 3.8.2016, emanata in attuazione del testo attualmente in vigore dell'art. 120, comma 2 TUB, come novellato dall'art. 17 bis del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 2016, n. 49.
L'art. 4 della Delibera CICR disciplina in particolare i criteri di calcolo e di riscossione degli interessi stabilendo che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e divengono esigibili il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (commi
3 e 4). È inoltre previsto che il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata e considerata sorte capitale e diventa quindi produttiva di ulteriori interessi;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo (comma 5).
A decorrere dall'01.10.2016, data prevista per l'applicazione della delibera da parte degli intermediari, la capitalizzazione degli interessi è diventata pertanto legittima, ma solo con periodicità annuale, e purché previamente autorizzata dal cliente.
7 Nel caso di specie, come rilevato dal CTU, tale capitalizzazione risulta pattuita solo in data
01/09.02.2016 e con periodicità trimestrale, e pertanto, rilevato che non vi sono stati adeguamenti al novellato articolo 120 TUB, le somme addebitate per tali voci sono state espunte.
Si ritiene ugualmente corretta l'epurazione delle commissioni di disponibilità immediata fondi - conteggiate dalla banca nella misura dello 0,500 % dell'importo affidato – perché applicate fino al
18.09.2015 in assenza di valida convenzione scritta.
Le stesse, invero, risultano pattuite solo a far data dal 18.09.2015, con la “Modifica consensuale di condizioni economiche” relativa all'apertura di credito in conto corrente n. 00152/1000/00002666, pertanto da tale data (e nella misura indicata) è corretto conteggiarle.
La commissione di massimo scoperto, invece, non risulta mai applicata al rapporto in esame.
5. E' appena il caso di rilevare come parte attrice non ha eccepito nulla in merito alla violazione della normativa antiusura in riferimento ai tassi di interesse applicati al rapporto in esame, dichiarandolo espressamente nella I memoria istruttoria depositata ex art. 183 cpc, laddove si legge testualmente
“…l'attrice non ha mosso alcuna contestazione all'istituto di credito convenuto in merito alla violazione della normativa antiusura”, ed invero la stessa non ha allegato elementi di fatto a sostegno di tale eccezione. Pertanto, al
CTU nominato non è stato formulato alcun quesito teso alla verifica della eventuale usurarietà dei tassi applicati al rapporto in esame, essendo quindi irrilevante che nella richiesta di CTU, contenuta nella II memoria istruttoria ex art. 183 cpc, l'attrice abbia proposto quesiti riguardanti tale esame.
Alla luce di tutto quanto esposto, risulta corretta la rielaborazione del saldo finale di conto corrente n.
1000/2666 effettuata dal consulente, il quale ha provveduto: 1) alla ricostruzione dei movimenti dal
31.03.2011 al 31.12.2020 (essendo versati in atti i relativi estratti conto); 2) al ricalcolo interessi attivi ai tassi BOT dal 31.03.2011 al 08.02.2016 ed al tasso pattuito (0,0100%) per il periodo successivo;
3) al ricalcolo degli interessi passivi (tasso debitore nominale annuo, entro ed oltre fido) ai tassi pattuiti, tenendo conto delle variazioni favorevoli al correntista;
4) alla espunzione della capitalizzazione degli interessi;
5) alla espunzione delle commissioni disponibilità immediata fondi fino al 18.09.2015; 6) alla espunzione del canone mensile fino al 09.02.2016 ed applicazione per il periodo successivo nei limiti dell'importo pattuito.
Applicando la suesposta metodologia, con la sola variazione dell'applicazione dei tassi BOT per il ricalcolo degli interessi attivi, il saldo finale di conto corrente n. 1000/2666, alla data del 31.12.2020, ammonta ad euro 73.658,45 (invece che ad euro 88.805,08) a debito della correntista.
6. Non merita, invece, accoglimento l'eccezione di prescrizione della domanda formulata dall'istituto di credito, per i motivi che seguono.
8 Con l'azione di rettifica del saldo - esperibile anche in conto aperto, avendo il correntista sempre interesse a ripristinare le condizioni legali nel rapporto - l'attore ottiene una nuova rappresentazione dell'andamento del conto. Secondo la Suprema Corte, “… non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. L'annotazione nel conto altro non è che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorchè il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile” (cfr. Cass. Civ. n. 3858/21:).
Ferma l'imprescrittibilità, quindi, dell'azione di accertamento negativo ex art. 1422 c.c., la banca eccepisce, altresì, la prescrizione delle rimesse solutorie intervenute nel corso del rapporto, onde paralizzare la pretesa attrice nell'ipotesi in cui il saldo risultasse positivo o il correntista provvedesse a chiudere il conto pagando il saldo negativo.
Ciò posto, in linea di principio, al fine di stabilire se un versamento abbia comportato l'effetto di estinguere la posta addebitata dalla banca a titolo di competenza dichiarata nulla, occorre previamente individuare il reale passivo del correntista (c.d. saldo rettificato) e verificare se questo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso al netto delle poste nulle, considerando che “ove sia stato proprio l'addebito per interessi, già depurati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art.
1194 c. 2 c.c. limitatamente a questa parte. Nel caso invece in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una funzione ripristinatoria della provvista e non potrà provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 c. 2 c.c. difettando l'indefettibile presupposto del pagamento” (Cass. Civ. n. 3858/21; v. anche n.
9141/20 e n. 18815/22).
Al riguardo va altresì precisato che, secondo consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, la banca convenuta non è onerata della specifica individuazione delle rimesse solutorie che ritiene prescritte, per cui il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente (S.U. cit.).
Fermo quanto fin qui dedotto, va tuttavia rilevato che, nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca non ha alcun risvolto pratico.
Come correttamente individuato, infatti, dal consulente tecnico nominato, l'atto interruttivo della prescrizione, coincidente con il deposito dell'istanza di mediazione, è del 26.03.2021.
Orbene, siccome la verifica deve essere effettuata avuto riguardo alle rimesse rinvenute sul conto corrente nel periodo anteriore al decennio, la ricostruzione del conto corrente n. 1000/2666 è stata 9 effettuata a far data dal 31.03.2011 (data del primo estratto conto prodotto in giudizio) e, quindi, per il periodo successivo al decennio.
In definitiva, la domanda va accolta nei termini che seguono.
Le spese vanno poste a carico di parte soccombente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta del valore dichiarato della lite, ai valori medi.
Le spese di CTU sono state separatamente liquidate con decreto del 9/11/2023 e vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
La convenuta va condannata, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma Controparte_5
4 bis d.lgs 28/2010 per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatorio, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona della dr.ssa Margherita Lojodice, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 12935 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
-Accerta e dichiara che il saldo contabile del rapporto di cc 1000/2666, alla data del 31.12.2020, era pari ad € 73.658,45 a debito del correntista;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore di parte attrice, che qui si liquidano in euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e CPA ed IVA, se dovute, come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
- Condanna, altresì, la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato 518,00 quale somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, così come disposto dall'art. 8, comma 4bis, d.lgs. n. 28/2010.
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di Controparte_3
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 03 febbraio 2025.
Il Giudice monocratico
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R. g. n. 12935/2021
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile - in persona della dott.ssa Margherita Lojodice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12935 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto accertamento saldo di conto corrente, e vertente
TRA
(C.F. ), con sede legale in Napoli alla via Via S. G. Parte_1 P.IVA_1
Maggiore Pignatelli 15, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Pietro Gaeta (c. f. ) e dall'Avv. Paolo Cantelmo (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliati per quanto possa occorrere, ex art. 82 R.D. n. C.F._2
37/1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli nord, pec: Email_1
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ATTRICE
E
con sede legale in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 quale società incorporante il in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria De Chiara (CF: ), elettivamente C.F._3 domiciliati per quanto possa occorrere, ex art. 82 R.D. n. 37/1934, presso la cancelleria del Tribunale di
Napoli nord, p.e.c.: Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 novembre 2021 ed iscritto a ruolo il 3 dicembre
2021, la ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato tribunale, la Parte_1 [...]
al fine di sentir dichiarare la nullità delle condizioni economiche applicate nell'ambito del CP_3 rapporto di conto corrente n. 1000/2666 intercorso tra le parti, per insussistenza della forma scritta del relativo contratto, con accertamento dell'illegittimità delle somme contabilizzate per interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto ed altre commissioni non dovute e la conseguente rideterminazione dell'esatto saldo contabile.
1 A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto:
- di aver acceso dall'anno 2007, presso l'istituto di credito oggi Banca Intesa San Paolo Controparte_2
(agenzia n. 66152 – filiale Napoli di Giugliano in Campania), un conto corrente bancario, CP_4 recante n. 1000/2666 (cfr. doc. n. 3 prod. attrice), ancora in essere;
- che su tale conto è stata concessa un'apertura di credito dall'anno 2010, inizialmente per euro
20.000,00, aumentati negli anni fino ad euro 100.000,00, come da ultima modifica delle condizioni economiche del 24.02.2020 (cfr. doc. n. 4 prod. attrice);
- che al fine di effettuare una verifica del saldo effettivo del conto, sospettando addebiti illegittimi contabilizzati in danno della quest'ultima ha richiesto alla Banca, con missiva inviata via Parte_1
p.e.c. il 2 marzo 2021 (cfr. doc. n.5 prod. attrice), ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D. Lgs.
385/1993, tutta la documentazione relativa al rapporto in essere, tra cui gli estratti conto, il contratto di conto corrente e quello di apertura del credito, che secondo la prospettazione di parte attrice non le sarebbero stati mai consegnati;
- che con diversa missiva inviata per p.e.c. del 2 marzo 2021, a mezzo dei suoi procuratori, parte attrice ha al contempo costituito in mora la Banca richiedendo la restituzione di tutti gli importi illegittimamente addebitati e fatto salvo il maggior danno;
- che la banca, mediante p.e.c. del 19 aprile 2021, in risposta alla richiesta menzionata, ha provveduto a fornire, tra la documentazione inviata, solo parte degli estratti conto inerenti il rapporto in essere, nonché un documento di sintesi del rapporto di conto corrente datato 9 febbraio 2016, omettendo di produrre in particolare la copia del contratto originario di accensione del conto corrente, mentre, in riferimento al contratto di apertura di credito, l'istituto di credito, solo a seguito di specifica richiesta inviata dalla correntista, con p.e.c. del 8 giugno 2021, ha successivamente fornito un documento di sintesi e le modifiche economiche succedutesi nel tempo, ma non il contratto originario.
Alla luce di quanto esposto ha rassegnato quindi le seguenti testuali conclusioni: “1) accertare e dichiarare, la nullità ed inefficacia, per quanto esposto in narrativa (violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 cod. civ., dell'art. 117 TUB, in combinato disposto con l'art. 119 TUB) dei contratti di conto corrente e di apertura credito e di ogni altro rapporto in essere con la Banca e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e l'illegittimità di ogni addebito in conto corrente per interessi ultralegali, usurarietà del TEG, commissioni di massimo scoperto, commissioni CIV e DIF ed equipollenti e, pertanto, applicare in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, cod. civ., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2) accertare e dichiarare la violazione da parte della Banca Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
3) accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di nullità dei contratti di contocorrente e di apertura credito nonché dell'inefficacia e dell'illegittimità degli addebiti in conto corrente, 2 l'esatto ed effettivo saldo contabile del conto corrente in esame e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esatto dare - avere tra le parti;
4) in via subordinata, condannare, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. quivi formulata o se la Banca non ottemperi all'ordine del giudice, la convenuta alla consegna delle copie dei contratti di conto corrente, di apertura di credito, degli estratti conto mancanti, dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi e all'esito accertare e dichiarare per il detto conto corrente la nullità/illegittimità/mancata doppia sottoscrizione o mancata sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi, gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari, la c.m.s., la commissione per l'affidamento, la commissione mancanza fondi, la commissione disponibilità fondi e commissioni equipollenti;
5) in ogni caso, accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del conto corrente per cui è causa e di formazione degli estratti conto, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche ultralegali non pattuite/illegittime/nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la c.m.s., la commissione disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per
l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tale modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;
6) con riserva di domanda di ripetizione dell'indebito nei successivi termini processuali. 7) condannare la Banca al pagamento delle spese e delle competenze professionali, del presente procedimento, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
”.
Con comparsa del 14 febbraio 2022 si è costituita in giudizio la che ha Controparte_3 contestato in fatto e diritto le avverse deduzioni, eccependo in via preliminare la inammissibilità della domanda attorea: perché avente ad oggetto un conto corrente ancora in essere al momento della notifica dell'atto di citazione;
per essere stata proposta in via autonoma, e non quale elemento costitutivo del diritto alla ripetizione dell'indebito; per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc. La convenuta ha poi eccepito la prescrizione di tutte le rimesse risalenti ad oltre il decennio precedente alla data di notifica della istanza di mediazione, ha insistito sulla piena legittimità del suo operato, chiedendo nel merito il rigetto della domanda attorea.
All'udienza cartolare del 10 marzo 2021, il giudice, rilevato il regolare esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c.
Parte attrice ha depositato le tre memorie istruttorie, insistendo in particolare sulla richiesta di Ctu tecnico-contabile e quella ex art. 210 c.p.c., al fine di ottenere l'ordine di esibizione dei documenti contrattuali in possesso della banca convenuta. La convenuta ha invece depositato la seconda e terza memoria, insistendo sulle proprie eccezioni.
All'esito del deposito delle istanze istruttorie, il G.i., respinta la richiesta ex art. 210 c.p.c., ritenuta irrilevante alla luce del riparto degli oneri di allegazione e di prova gravanti sulle parti, ha ammesso
CTU tecnico-contabile, nominando all'uopo il dott. Persona_1
3 Espletata la CTU, con ordinanza del 9 novembre 2023, il giudice istruttore ha rinviato la causa per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata, quindi, assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, antecedentemente alla istaurazione del giudizio, il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo per la mancata partecipazione della parte - invitata (cfr. verbale in atti). Controparte_3
Ragion per cui la condizione di procedibilità deve ritenersi integrata, fermo restando che l'omessa partecipazione personale o a mezzo di procuratore speciale, della parte chiamata in mediazione assume rilevanza ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4 bis d.lgs
28/2010.
Invero, la mera comunicazione fatta pervenire dalla banca all'organismo di mediazione (cfr. doc 3 prod. convenuta), recante le ragioni della mancata partecipazione all'incontro, non integra la partecipazione al procedimento di mediazione, né un giustificato motivo di assenza, dal momento che la stessa si limita ad eccepire la genericità della istanza stessa, tra l'altro non provata, e ragioni ostative all'eventuale accordo, rientranti nel merito della controversia. La parte invitata è invece comunque tenuta a presenziare al primo incontro, per recepire le informazioni che il mediatore è tenuto a dare circa la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e, poi, all'esito esprimere eventualmente il proprio dissenso, che solo in quella fase può essere considerato valido, perché consapevole, informato,
e, soprattutto motivato, quindi non confliggente con le finalità dell'istituto in questione.
2. In via ancora preliminare e in rito, occorre valutare l'ammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito e di rideterminazione del saldo avanzata dalla parte attrice e contestata dalla convenuta, perché proposta in pendenza di rapporto e in mancanza di contestuale azione di ripetizione.
Giova rilevare che, ove il rapporto bancario sia ancora in essere, il correntista non può proporre azione di ripetizione dell'indebito, ma potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui gli addebiti contra legem si basano, accertare l'effettivo saldo di conto corrente come depurato da tutti gli addebiti illegittimi e l'importo complessivo di essi, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli (cfr. Tribunale Benevento, sez. II, 24/01/2017, n. 103 ).
Pertanto, se da un lato l'attualità del rapporto di conto corrente al momento dell'introduzione del giudizio preclude radicalmente al correntista la possibilità di agire per la ripetizione delle somme che si assumono indebitamente riscosse dalla banca, rientra invece nei margini dell'ammissibilità l'eventuale azione di accertamento relativa alla liceità degli addebiti operati dalla banca (cfr. Cass. civ. n.
21646/2018).
4 L'accertamento negativo non è, dunque, subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto:
“l'interesse ad agire del cliente, in tal caso, trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli” (cfr. Corte appello Bari sez. II, 23/07/2019, n. 1653).
3. Rilevata l'ammissibilità della domanda e passando ad esaminare il merito della controversia, si osserva quanto segue.
Sul piano processuale, il correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito derivante dall'applicazione di clausole negoziali di cui denuncia la nullità è gravato dell'onere di allegare il contratto di conto corrente e i relativi estratti conto (cfr. Cassazione civile, 13/12/2019, n. 33009).
L'incompletezza della serie degli estratti conto si risolve in danno della parte che è onerata di fornirne la prova, salvo che questa sia in grado di colmare le lacune della documentazione, come nel caso in cui il tecnico attinga i dati mancanti dagli esami degli scalari e da operazioni di raccordo contabile, ottenendo un dato contabile sufficientemente attendibile e senza registrare significative alterazioni.
Viceversa, laddove la parte contesti la condotta della banca per aver applicato addebiti e interessi mai pattuiti o pattuiti in forma nulla (ad esempio, in mancanza di forma scritta ad substantiam), è pacifico che il correntista – partendo dal presupposto della mancanza di una valida pattuizione tra le parti – non sia tenuto a depositare il documento di cui asserisce a monte la mancanza o la nullità in toto, ribaltando così sulla convenuta l'onere della relativa prova dell'esistenza e della validità del corpo delle pattuizioni che essa intenda far valere in contrasto con la posizione difensiva dell'attore (cfr. Trib. Napoli, sent. n.
2245/2021).
Nel caso di specie, risulta incontestata tra le parti la accensione di un rapporto di c/c n.
00152/1000/00002666 intestato all'attrice, acceso in data 5.07.2007 – come si legge nella terza pagina del documento “modifica consensuale alle condizioni economiche” titolata “procedura di inserimento condizioni economiche” (cfr. doc 4 prod. attrice) - presso il (oggi ) filiale di Controparte_2 Controparte_3
Giugliano in Campania, pur non essendo prodotto in atti l'originario contratto.
Risulta, inoltre, versato in atti un modulo contrattuale denominato “Conto Businessinsieme Contratto di servizi bancari (conto corrente, servizi aggiuntivi)” con allegato documento di sintesi, riferito al conto corrente n. 00152/1000/00002666 del 09.02.2016, recante le condizioni regolatrici del rapporto di conto corrente, sottoscritto dalla parte attrice (cfr. doc.7 prod. attorea), nonché gli estratti conto relativi al rapporto in esame a far data dal 31.03.2011 al 31.12.2020, in serie ininterrotta, per cui il ricalcolo del saldo non potrà che basarsi su tale arco temporale.
5 Ed ancora risulta prodotto in atti un contratto di apertura di credito in conto corrente, sottoscritto in data 3.06.2010 (all.to 4 produzione attorea), con riepilogo di tutte le condizioni economiche e la concessione di un fido, i documenti denominati “integrazione contrattuale inerente la/le concessione/i di apertura di credito sul conto corrente n. 00152/1000/00002666” succedutisi negli anni, recanti esclusivamente le modifiche successivamente intervenute nell'importo dell'affidamento (cfr. doc.ti nn. 3
a 7 prod. convenuta), nonché il “Contratto Quadro di affidamento di Breve Termine n.
09365/9000/00023097 / DOCUMENTO DI SINTESI DEL 01.02.2016” datato 01.02.2016 recante le principali condizioni economiche intervenute nell'affidamento (cfr. doc.
4.1 prod. attorea).
Va, preliminarmente, chiarito che le pattuizioni contenute nel contratto di apertura di credito in conto corrente hanno ampia efficacia sostitutiva e di formalizzazione (cd. efficacia sostitutiva dei patti di eventuali affidamenti rispetto alle previsioni di un conto corrente ordinario), per la semplice ragione che, in generale, le pattuizioni del conto non possono mai prevalere su quelle contenute nel contratto di apertura di credito per le ragioni che di seguito si espongono.
Innanzitutto, il contratto di conto corrente non va confuso con il contratto di apertura di credito, in quanto il primo è un contratto tramite il quale la banca svolge un vero e proprio servizio di cassa in favore del cliente e tale servizio rappresenta il contenuto tipico del predetto contratto. Esistono, poi, altri contratti collegati sul piano funzionale al conto corrente, come il conto anticipi ed i contratti di concessione di credito. Tuttavia, mentre il conto anticipi fatture è mero sottoconto privo di autonomia, che può seguire le medesime pattuizioni del conto corrente su cui le fatture vengono girocontate
(mancanza di autonomia che ha escluso ogni verifica dei conti anticipi in questo giudizio), lo stesso non può dirsi per l'apertura di credito, che è negozio strutturalmente autonomo e che, quindi, necessita di adeguata formalizzazione contrattuale. Pertanto, in presenza di apertura di credito, il relativo contratto sarà il contratto principale rispetto al conto corrente che diviene di mero appoggio.
Il contratto di apertura di credito, quindi, deve rivestire forma scritta “ad substantiam” ex art. 117 TUB,
a pena di nullità. E fra gli elementi essenziali del citato contratto vi è, necessariamente, l'importo della linea di credito concessa e gli interessi.
Orbene, tornando alla disamina della documentazione contrattuale prodotta in atti, si rileva che il tasso di interesse creditore risulta pattuito unicamente nel documento denominato “Conto Business insieme
Contratto di servizi bancari (conto corrente, servizi aggiuntivi)” del 09.02.2016 (nella misura dello 0,0100%).
Va dunque evidenziato che l'art. 117 TUB, al comma 4, prevede che “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”; dall'inosservanza di tale disposizione discende, ai sensi del settimo comma del medesimo articolo,
l'applicazione del tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e
6 per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
Pertanto, questo tribunale ritiene corretto il ricalcolo del saggio di interesse creditore sulla base di quanto disposto dall'art. 117 co. 7 TUB, come effettuato dal nominato consulente nel proprio elaborato sub allegato 5 della perizia, al quale si ritiene di aderire pienamente, atteso che l'iter logico seguito dal consulente appare coerente e non sussistono motivi per dubitare della correttezza del procedimento applicato.
Per quanto concerne il tasso di interesse debitore, invece, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, risulta regolarmente pattuito già a far data del 3.06.2010 (cfr doc. 4 prod. attrice), tuttavia come
è emerso dall'analisi degli estratti conto in atti, la banca convenuta ha conteggiato interessi passivi solo a far data dal 15.11.2012, limitatamente ai numeri entro i limiti dell'affidamento pro-tempore vigente, poiché fino alla data indicata il conto corrente in esame è stato in attivo.
Orbene si ritiene corretta la operazione effettuata dal Consulente tecnico nominato di rideterminazione degli interessi passivi con applicazione dei tassi pattuiti, tenendo conto di eventuali variazioni favorevoli al correntista (dal 16.11.2012 al 17.09.2015), con l'epurazione degli importi illegittimamente addebitati in base a successive variazioni sfavorevoli, non pattuite.
4.In merito alla capitalizzazione degli interessi, invece, va rilevato che a partire dall'1.10.2016 la materia
è stata regolata dalla Delibera CICR del 3.8.2016, emanata in attuazione del testo attualmente in vigore dell'art. 120, comma 2 TUB, come novellato dall'art. 17 bis del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 2016, n. 49.
L'art. 4 della Delibera CICR disciplina in particolare i criteri di calcolo e di riscossione degli interessi stabilendo che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e divengono esigibili il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (commi
3 e 4). È inoltre previsto che il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata e considerata sorte capitale e diventa quindi produttiva di ulteriori interessi;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo (comma 5).
A decorrere dall'01.10.2016, data prevista per l'applicazione della delibera da parte degli intermediari, la capitalizzazione degli interessi è diventata pertanto legittima, ma solo con periodicità annuale, e purché previamente autorizzata dal cliente.
7 Nel caso di specie, come rilevato dal CTU, tale capitalizzazione risulta pattuita solo in data
01/09.02.2016 e con periodicità trimestrale, e pertanto, rilevato che non vi sono stati adeguamenti al novellato articolo 120 TUB, le somme addebitate per tali voci sono state espunte.
Si ritiene ugualmente corretta l'epurazione delle commissioni di disponibilità immediata fondi - conteggiate dalla banca nella misura dello 0,500 % dell'importo affidato – perché applicate fino al
18.09.2015 in assenza di valida convenzione scritta.
Le stesse, invero, risultano pattuite solo a far data dal 18.09.2015, con la “Modifica consensuale di condizioni economiche” relativa all'apertura di credito in conto corrente n. 00152/1000/00002666, pertanto da tale data (e nella misura indicata) è corretto conteggiarle.
La commissione di massimo scoperto, invece, non risulta mai applicata al rapporto in esame.
5. E' appena il caso di rilevare come parte attrice non ha eccepito nulla in merito alla violazione della normativa antiusura in riferimento ai tassi di interesse applicati al rapporto in esame, dichiarandolo espressamente nella I memoria istruttoria depositata ex art. 183 cpc, laddove si legge testualmente
“…l'attrice non ha mosso alcuna contestazione all'istituto di credito convenuto in merito alla violazione della normativa antiusura”, ed invero la stessa non ha allegato elementi di fatto a sostegno di tale eccezione. Pertanto, al
CTU nominato non è stato formulato alcun quesito teso alla verifica della eventuale usurarietà dei tassi applicati al rapporto in esame, essendo quindi irrilevante che nella richiesta di CTU, contenuta nella II memoria istruttoria ex art. 183 cpc, l'attrice abbia proposto quesiti riguardanti tale esame.
Alla luce di tutto quanto esposto, risulta corretta la rielaborazione del saldo finale di conto corrente n.
1000/2666 effettuata dal consulente, il quale ha provveduto: 1) alla ricostruzione dei movimenti dal
31.03.2011 al 31.12.2020 (essendo versati in atti i relativi estratti conto); 2) al ricalcolo interessi attivi ai tassi BOT dal 31.03.2011 al 08.02.2016 ed al tasso pattuito (0,0100%) per il periodo successivo;
3) al ricalcolo degli interessi passivi (tasso debitore nominale annuo, entro ed oltre fido) ai tassi pattuiti, tenendo conto delle variazioni favorevoli al correntista;
4) alla espunzione della capitalizzazione degli interessi;
5) alla espunzione delle commissioni disponibilità immediata fondi fino al 18.09.2015; 6) alla espunzione del canone mensile fino al 09.02.2016 ed applicazione per il periodo successivo nei limiti dell'importo pattuito.
Applicando la suesposta metodologia, con la sola variazione dell'applicazione dei tassi BOT per il ricalcolo degli interessi attivi, il saldo finale di conto corrente n. 1000/2666, alla data del 31.12.2020, ammonta ad euro 73.658,45 (invece che ad euro 88.805,08) a debito della correntista.
6. Non merita, invece, accoglimento l'eccezione di prescrizione della domanda formulata dall'istituto di credito, per i motivi che seguono.
8 Con l'azione di rettifica del saldo - esperibile anche in conto aperto, avendo il correntista sempre interesse a ripristinare le condizioni legali nel rapporto - l'attore ottiene una nuova rappresentazione dell'andamento del conto. Secondo la Suprema Corte, “… non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. L'annotazione nel conto altro non è che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorchè il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile” (cfr. Cass. Civ. n. 3858/21:).
Ferma l'imprescrittibilità, quindi, dell'azione di accertamento negativo ex art. 1422 c.c., la banca eccepisce, altresì, la prescrizione delle rimesse solutorie intervenute nel corso del rapporto, onde paralizzare la pretesa attrice nell'ipotesi in cui il saldo risultasse positivo o il correntista provvedesse a chiudere il conto pagando il saldo negativo.
Ciò posto, in linea di principio, al fine di stabilire se un versamento abbia comportato l'effetto di estinguere la posta addebitata dalla banca a titolo di competenza dichiarata nulla, occorre previamente individuare il reale passivo del correntista (c.d. saldo rettificato) e verificare se questo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso al netto delle poste nulle, considerando che “ove sia stato proprio l'addebito per interessi, già depurati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art.
1194 c. 2 c.c. limitatamente a questa parte. Nel caso invece in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una funzione ripristinatoria della provvista e non potrà provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 c. 2 c.c. difettando l'indefettibile presupposto del pagamento” (Cass. Civ. n. 3858/21; v. anche n.
9141/20 e n. 18815/22).
Al riguardo va altresì precisato che, secondo consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, la banca convenuta non è onerata della specifica individuazione delle rimesse solutorie che ritiene prescritte, per cui il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente (S.U. cit.).
Fermo quanto fin qui dedotto, va tuttavia rilevato che, nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca non ha alcun risvolto pratico.
Come correttamente individuato, infatti, dal consulente tecnico nominato, l'atto interruttivo della prescrizione, coincidente con il deposito dell'istanza di mediazione, è del 26.03.2021.
Orbene, siccome la verifica deve essere effettuata avuto riguardo alle rimesse rinvenute sul conto corrente nel periodo anteriore al decennio, la ricostruzione del conto corrente n. 1000/2666 è stata 9 effettuata a far data dal 31.03.2011 (data del primo estratto conto prodotto in giudizio) e, quindi, per il periodo successivo al decennio.
In definitiva, la domanda va accolta nei termini che seguono.
Le spese vanno poste a carico di parte soccombente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta del valore dichiarato della lite, ai valori medi.
Le spese di CTU sono state separatamente liquidate con decreto del 9/11/2023 e vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
La convenuta va condannata, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma Controparte_5
4 bis d.lgs 28/2010 per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatorio, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona della dr.ssa Margherita Lojodice, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 12935 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
-Accerta e dichiara che il saldo contabile del rapporto di cc 1000/2666, alla data del 31.12.2020, era pari ad € 73.658,45 a debito del correntista;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore di parte attrice, che qui si liquidano in euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e CPA ed IVA, se dovute, come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
- Condanna, altresì, la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato 518,00 quale somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, così come disposto dall'art. 8, comma 4bis, d.lgs. n. 28/2010.
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di Controparte_3
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 03 febbraio 2025.
Il Giudice monocratico
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