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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17742 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. ssa Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 41884 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione all'udienza del
TRA
con gli avv. ti FERRANTE GIUSEPPE e MASTRANGELI RITA;
Parte_1
Attore
E
con gli avv. ti GUELFO LUCA CRISTIANO e SIBONA MASSIMO;
Controparte_1
Convenuta OGGETTO: concorrenza sleale e contraffazione disegno
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 25 giugno 2025 tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e
conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva, innanzi a Parte_1
questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “1)Confermare Controparte_1
1 l'Ordinanza Cautelare datata 20/04/2021 emessa dal Tribunale di Roma -Sezione Specializzata in
Materia di Impresa- nella persona del Giudice Dott. Fausto Basile, nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. e art. 120, comma 6 bis, c.p.i. con R.G. n. 27024/2020, depositata il 26/4/2021 e
comunicata in pari data 26/4/2021, e per l'effetto dichiarare la totale inesistenza della
contraffazione nella realizzazione e trasformazione della vettura Porsche Panamera in carro
funebre dalla rispetto ai modelli e/o disegni depositati e/o registrati Controparte_2
con i nn. 003032259-0001, 003032259-0002, 003032259-0003 e 003032259-0004 in data
17/03/2016 della Soc.tà tutti riportati nella diffida a firma di quest'ultima del Controparte_1
31/1/2019 prodotta in atti, per avere la predetta Porsche Panamera realizzata dalla
[...]
forme e caratteristiche tecniche e volumetriche del tutto difformi rispetto ai modelli Parte_1
depositati della come accertato e dichiarato dalla CTU Tecnica espletata nel corso Controparte_1
della fase cautelare con R.G. n. 27024/2020, con ordine e/o autorizzazione alla stessa Soc.tà
di ripristino e/o riattivazione di tutti i propri siti digitali e di tutte le foto Parte_1
negli stessi siti pubblicate;
2)condannare la Soc.tà in persona del Suo legale rapp.te Controparte_1
pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Soc. a Controparte_2
seguito della presente vicenda da quantificarsi in complessivi Euro 421.671,00, di cui Euro
321.671,00 per danni patrimoniali nel periodo anni 2019 e 2020 rispetto all'anno 2018 posto a
riferimento, come meglio determinato in premessa, ed Euro 100.000,00 per danni non
patrimoniali, morali, all'immagine, all'assetto aziendale e commerciale della istante
[...]
oltre gli ulteriori danni maturati e maturandi da determinarsi e quantificarsi in Controparte_2
corso di giudizio, e/o comunque nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia,
somme tutte da determinarsi, quantificarsi e liquidarsi anche in via equitativa. Il tutto con vittoria
di spese e compensi professionali di causa”.
In particolare, parte attrice sosteneva:
- di aver realizzato in maniera del tutto autonoma ed artigianale un carro funebre su modello
Porsche Panamera definitivamente completato alla fine dell'anno 2019 (collaudata il
9/12/2019 e immatricolato il 20/12/2019);
2 - che nel febbraio 2019, quando i lavori di trasformazione della vettura Porsche Panamera
erano già abbondantemente avanzati, aveva ricevuto lettera di diffida a firma della Soc.tà di avvenuta violazione e/o contraffazione di modelli e disegni dalla stessa Controparte_1
registrati (registrazione n. 003032259 del 17/3/2016);
- che, a seguito di altre diffide, in data 16/4/2020 e 25/5/2020 aveva ricevuto nota con la quale
Facebook comunicava l'intervenuta rimozione e disabilitazione del contenuto pubblicitario operato dalla stessa con oscuramento di tutti i siti commerciali a seguito e per effetto della segnalazione formulata da parte della Soc.tà Alea Italia S.r.l. in quanto avente contenuto che viola i diritti di proprietà intellettuale aziendale;
- di aver, pertanto, agito a seguito del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. chiedendo l'accertamento negativo della contraffazione e/o violazione dei diritti di privativa in relazione alla trasformazione della suddetta vettura;
- che il giudizio cautelare si era concluso, anche a seguito di espletamento di CTU, con l'accoglimento della propria domanda avvenuto con Ordinanza del 26.04.2021 la quale aveva accertato “l'insussistenza della contraffazione da parte della vettura Porsche Panamera
realizzata e trasformata in carro funebre dalla rispetto ai modelli Parte_1
comunitari 003032259-0001, 003032259-0002, 003032259-0003 e 003032259-0004 registrati in data 17/3/2016 dalla resistente e che la predetta ordinanza era, poi, stata Controparte_1
confermata in sede di reclamo con l'ordinanza dell'11.05.2021;
Alla luce di ciò, parte attrice chiedeva la conferma dell'accertamento negativo della contraffazione e la condanna della al risarcimento dei danni quantificati in complessivi euro Controparte_1
421.671,00, di cui Euro 321.671,00 per danni patrimoniali derivanti dalla diminuzione dei ricavi commerciali nel periodo 2019 e 2020 rispetto all'anno 2018 posto a riferimento, ed euro
100.000,00 per danni non patrimoniali, morali e all'immagine in ragione dal blocco della commercializzazione e della pubblicizzazione dei propri prodotti.
Si costituiva in giudizio che resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone Controparte_1
il rigetto.
3 Respinte le istanze istruttorie delle parti, la causa, all'udienza del 25 giugno 2025, tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Nel merito, la domanda è limitatamente fondata come di seguito specificato.
Riguardo alla domanda di conferma di quanto accertato nella fase cautelare circa la mancanza di contraffazione della vettura Porsche Panamera realizzata e trasformata in carro funebre dalla rispetto ai modelli comunitari 003032259-0001, 003032259-0002, Parte_1
003032259-0003 e 003032259-0004 registrati in data 17/3/2016 dalla resistente va Controparte_1
osservato che, in materia di disegni e modelli comunitari, la disciplina di riferimento è l'art. 10 del
Reg. (CE) 12/12/2001, n. 6/2002, il quale stabilisce che: “la protezione conferita da un disegno o
modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore
informato un'impressione generale diversa. Nell'accertare l'estensione della protezione si prende in
considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello”.
Sul punto, e in particolare sul requisito del carattere di individualità e sul margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello sia lo stesso Regolamento dell'Unione Europea (cfr.
considerando n. 14) che la giurisprudenza nazionale evidenziano che, al fine di conferire al disegno o al modello il carattere di individualità posto a fondamento della tutela, deve essere valutato se il prodotto asseritamente contraffattorio susciti o meno nel c.d. utilizzatore informato un'impressione generale differente rispetto a quella determinata dal modello o disegno registrato,
sulla base della combinazione delle caratteristiche estetiche e tenendo conto del settore merceologico più o meno affollato da prodotti simili (cfr. Cass., I, 29.10.2020, n. 23975; Trib.
Roma, XVII, 19.11.2019, n. 22320).
Secondo la giurisprudenza prevalente tale analisi deve essere svolta attraverso un giudizio sintetico condotto alla stregua dell'impressione globale che il modello fornisce all'utilizzatore in base all'insieme delle forme e non della mera sommatoria dei singoli particolari che lo
4 caratterizzano, tralasciando la rilevanza degli elementi banali e comuni a tutti i modelli del settore e facendo riferimento al criterio dell'utilizzatore informato rappresentato da un soggetto che, pur non possedendo le competenze proprie di un esperto di settore, non è neppure un mero consumatore privo di specifiche conoscenze ma una figura intermedia che utilizza il prodotto e ne conosce lo specifico mercato in cui opera il modello registrato, così potendo identificare i prodotti in contraffazione e distinguerne con adeguata attenzione, derivante dal suo interesse per i prodotti in questione, le forme nel loro complesso (cfr. Trib. Roma, XVII, 19.06.2020, n. 8876; Trib.
Firenze, 15.03.2016; Trib. Firenze 06.03.2020, n. 682; Trib. Milano 22.11.2017, n. 11766; Trib.
Napoli, ord. 24.12.2013).
Tali principi generali sono stati correttamente presi in considerazione anche in fase cautelare all'esito della quale anche tenendo conto dell'espletata CTU svolta mediante l'applicazione del criterio dell'impressione globale dal punto di vista dell'utilizzatore medio, è stata esclusa l'interferenza della vettura di parte ricorrente rispetto all'ambito di protezione dei quattro modelli registrati della resistente (cfr. Ordinanza del Tribunale di Roma del 20 aprile 2021 e conclusioni
CTU allegate al fascicolo di parte attrice).
Ciò posto, l'accertamento relativo all'insussistenza della contraffazione oggetto di causa, anche in ragione della mancata prospettazione di nuovi elementi di valutazione rispetto alla fase cautelare da parte della convenuta la quale ha contestato in maniera puntuale solo le domande risarcitorie,
deve essere confermato.
Passando all'analisi delle domande risarcitorie va, invece, osservato quanto segue.
In relazione alle fattispecie di contraffazione come quella in esame, nelle quali non sussiste un contratto tra le parti per regolare le modalità di utilizzazione dei modelli dal quale possa discendere inadempimento – sia in generale riguardo alla concorrenza sleale che, seppur tipizzata dall'art. 2598 c.c., non va considerata una categoria di danno a sé stante – il regime di responsabilità applicabile è quello previsto per le ipotesi di illecito extracontrattuale che, ai sensi dell'art. 2043 c.c., non sono produttive in via automatica di un danno e lo stesso per poter trovare risarcimento deve essere adeguatamente dimostrato fornendo la prova della condotta,
dell'evento, del dolo o della colpa, del danno conseguenza, del nesso di causalità materiale tra
5 condotta ed evento e del nesso di causalità giuridica tra evento e pregiudizio economico subìto (ex
multis Cass., civ., sent. n. 16294/12).
Nel caso in esame parte attrice non ha fornito la prova dell'effettiva sussistenza del pregiudizio economico asseritamente subìto e, soprattutto, dell'eventuale nesso di causalità tra la condotta della che avrebbe, di fatto, neutralizzato l'attività pubblicitaria, e l'evento dannoso Controparte_1
sia nei termini patrimoniali che non patrimoniali.
Sul punto, infatti, la ha specificato di voler richiedere il risarcimento del Parte_1
danno patrimoniale, e non patrimoniale, in relazione al periodo intercorrente tra il 2019 e il 2020
prendendo come parametro, per verificare la riduzione delle entrate commerciali dalle vendite,
l'anno 2018.
Orbene, va evidenziato che la controversia in esame ruota attorno alla trasformazione della vettura Porsche Panamera in carro funebre – riguardo alla quale è stata accertata la mancanza di contraffazione rispetto ai modelli comunitari 003032259-0001, 003032259-0002, 003032259-0003
e 003032259-0004 registrati in data 17/3/2016 dalla resistente – avvenuta, come Controparte_1
dedotto anche dall'attrice, alla fine dell'anno 2019 (cfr. certificato di collaudo del 9/12/2019 e di
immatricolazione del 20/12/2019 in atti) e all'illegittimo comportamento della convenuta la quale ne avrebbe impedito la commercializzazione nel periodo compreso tra il 16/4/2020 e 25/5/2020
(data di comunicazione della rimozione delle pubblicità da parte di Facebook) e l'11.05.2021, data di emissione dell'ordinanza di definizione del giudizio di reclamo cautelare con la quale è stata definitivamente accertata la mancanza di contraffazione e la possibilità, quindi, di riprendere la pubblicizzazione del prodotto.
Ne deriva che, innanzitutto, è erronea e priva di fondamento la scelta di considerare come parametro per calcolare la presunta diminuzione patrimoniale l'anno 2018 in quanto in quel momento non era ancora utilizzabile l'autovettura oggetto di causa posto che la costruzione/trasformazione della stessa è terminata alla fine del 2019 e l'immatricolazione è
avvenuta nel dicembre del medesimo anno.
In secondo luogo, non potendo essere utilizzata prima del 2020, l'autovettura non poteva essere oggetto di alcuna attività di commercializzazione o pubblicizzazione incidente sui ricavi da vendite
6 commerciali della per l'anno 2019 che, infatti, come emerge dall'analisi dei bilanci Parte_1
depositati, risultano addirittura aumentati nell'anno 2020 nonostante venga lamentata l'interruzione dell'attività di pubblicizzazione a partire dal mese di aprile 2020 (rimozione foto e annunci pubblicitari su Facebook).
Inoltre, l'evento dal quale sarebbero derivate le asserite conseguenze dannose, in mancanza di specifiche allegazioni dell'attrice, deve essere verosimilmente ricondotto e circoscritto, come già
evidenziato, al periodo compreso tra la condotta abusiva della convenuta culminata con la rimozione delle pubblicità del 16/4/2020 e 25/5/2020 e la data nella quale è stata accertata la mancanza di contraffazione dell'11.05.2021 con l'evidente conseguenza dell'impossibilità di indagare possibili conseguenze dannose per l'anno 2019 e per i mesi del 2020 precedenti all'interruzione della pubblicità.
Alla luce di quanto esposto risultano insussistenti, in quanto non dimostrati, sia il danno
CP_ conseguenza lamentato sia e, in particolare, il nesso di causalità tra la condotta della e l'asserito pregiudizio economico posto che, da un lato, la rimozione delle pubblicità non può,
evidentemente, avere effetti retroattivi ad un momento (il 2019) nel quale l'autovettura non era ancora esistente/utilizzabile e, dall'altro, non è stata efficacemente dimostrata l'incidenza di tale condotta neppure riguardo ai momenti successivi (i mesi del 2020 successivi alla rimozione) nei quali, peraltro, si è avuto un incremento di ricavi da vendite commerciali rispetto al 2019 (cfr.
differenza ricavi commerciali nel confronto dei bilanci 2019/2020 in doc. 3 nota di deposito del
10.11.21 parte attrice).
Ne consegue l'accoglimento della domanda nei soli limiti dell'accertamento negativo della contraffazione e il rigetto della domanda di risarcimento dei danni.
Il limitato accoglimento della domanda suggerisce la compensazione delle spese per 1/3.
La condanna alla restante quota di 2/3, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa,
nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
7 - conferma l'ordinanza cautelare del 26.04.2021 n. 8057/2021 (R.G. 27024/20) ed accerta l'inesistenza della contraffazione nella realizzazione e trasformazione della vettura Porsche
Panamera in carro funebre dalla rispetto ai modelli e/o disegni Controparte_2
depositati e/o registrati con i nn. 003032259-0001, 003032259-0002, 003032259-0003 e
003032259-0004 in data 17/03/2016 della Soc.tà Alea Italia S.r.l.;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta da
Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti per la quota di 1/3.
- condanna alla rifusione di 2/3 delle spese di giudizio sostenute Parte_1
da quota che liquida in complessivi € 15.046,19 per compenso professionale, Controparte_1
oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi Giuseppe Di Salvo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. ssa Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 41884 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione all'udienza del
TRA
con gli avv. ti FERRANTE GIUSEPPE e MASTRANGELI RITA;
Parte_1
Attore
E
con gli avv. ti GUELFO LUCA CRISTIANO e SIBONA MASSIMO;
Controparte_1
Convenuta OGGETTO: concorrenza sleale e contraffazione disegno
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 25 giugno 2025 tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e
conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva, innanzi a Parte_1
questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “1)Confermare Controparte_1
1 l'Ordinanza Cautelare datata 20/04/2021 emessa dal Tribunale di Roma -Sezione Specializzata in
Materia di Impresa- nella persona del Giudice Dott. Fausto Basile, nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. e art. 120, comma 6 bis, c.p.i. con R.G. n. 27024/2020, depositata il 26/4/2021 e
comunicata in pari data 26/4/2021, e per l'effetto dichiarare la totale inesistenza della
contraffazione nella realizzazione e trasformazione della vettura Porsche Panamera in carro
funebre dalla rispetto ai modelli e/o disegni depositati e/o registrati Controparte_2
con i nn. 003032259-0001, 003032259-0002, 003032259-0003 e 003032259-0004 in data
17/03/2016 della Soc.tà tutti riportati nella diffida a firma di quest'ultima del Controparte_1
31/1/2019 prodotta in atti, per avere la predetta Porsche Panamera realizzata dalla
[...]
forme e caratteristiche tecniche e volumetriche del tutto difformi rispetto ai modelli Parte_1
depositati della come accertato e dichiarato dalla CTU Tecnica espletata nel corso Controparte_1
della fase cautelare con R.G. n. 27024/2020, con ordine e/o autorizzazione alla stessa Soc.tà
di ripristino e/o riattivazione di tutti i propri siti digitali e di tutte le foto Parte_1
negli stessi siti pubblicate;
2)condannare la Soc.tà in persona del Suo legale rapp.te Controparte_1
pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Soc. a Controparte_2
seguito della presente vicenda da quantificarsi in complessivi Euro 421.671,00, di cui Euro
321.671,00 per danni patrimoniali nel periodo anni 2019 e 2020 rispetto all'anno 2018 posto a
riferimento, come meglio determinato in premessa, ed Euro 100.000,00 per danni non
patrimoniali, morali, all'immagine, all'assetto aziendale e commerciale della istante
[...]
oltre gli ulteriori danni maturati e maturandi da determinarsi e quantificarsi in Controparte_2
corso di giudizio, e/o comunque nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia,
somme tutte da determinarsi, quantificarsi e liquidarsi anche in via equitativa. Il tutto con vittoria
di spese e compensi professionali di causa”.
In particolare, parte attrice sosteneva:
- di aver realizzato in maniera del tutto autonoma ed artigianale un carro funebre su modello
Porsche Panamera definitivamente completato alla fine dell'anno 2019 (collaudata il
9/12/2019 e immatricolato il 20/12/2019);
2 - che nel febbraio 2019, quando i lavori di trasformazione della vettura Porsche Panamera
erano già abbondantemente avanzati, aveva ricevuto lettera di diffida a firma della Soc.tà di avvenuta violazione e/o contraffazione di modelli e disegni dalla stessa Controparte_1
registrati (registrazione n. 003032259 del 17/3/2016);
- che, a seguito di altre diffide, in data 16/4/2020 e 25/5/2020 aveva ricevuto nota con la quale
Facebook comunicava l'intervenuta rimozione e disabilitazione del contenuto pubblicitario operato dalla stessa con oscuramento di tutti i siti commerciali a seguito e per effetto della segnalazione formulata da parte della Soc.tà Alea Italia S.r.l. in quanto avente contenuto che viola i diritti di proprietà intellettuale aziendale;
- di aver, pertanto, agito a seguito del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. chiedendo l'accertamento negativo della contraffazione e/o violazione dei diritti di privativa in relazione alla trasformazione della suddetta vettura;
- che il giudizio cautelare si era concluso, anche a seguito di espletamento di CTU, con l'accoglimento della propria domanda avvenuto con Ordinanza del 26.04.2021 la quale aveva accertato “l'insussistenza della contraffazione da parte della vettura Porsche Panamera
realizzata e trasformata in carro funebre dalla rispetto ai modelli Parte_1
comunitari 003032259-0001, 003032259-0002, 003032259-0003 e 003032259-0004 registrati in data 17/3/2016 dalla resistente e che la predetta ordinanza era, poi, stata Controparte_1
confermata in sede di reclamo con l'ordinanza dell'11.05.2021;
Alla luce di ciò, parte attrice chiedeva la conferma dell'accertamento negativo della contraffazione e la condanna della al risarcimento dei danni quantificati in complessivi euro Controparte_1
421.671,00, di cui Euro 321.671,00 per danni patrimoniali derivanti dalla diminuzione dei ricavi commerciali nel periodo 2019 e 2020 rispetto all'anno 2018 posto a riferimento, ed euro
100.000,00 per danni non patrimoniali, morali e all'immagine in ragione dal blocco della commercializzazione e della pubblicizzazione dei propri prodotti.
Si costituiva in giudizio che resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone Controparte_1
il rigetto.
3 Respinte le istanze istruttorie delle parti, la causa, all'udienza del 25 giugno 2025, tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Nel merito, la domanda è limitatamente fondata come di seguito specificato.
Riguardo alla domanda di conferma di quanto accertato nella fase cautelare circa la mancanza di contraffazione della vettura Porsche Panamera realizzata e trasformata in carro funebre dalla rispetto ai modelli comunitari 003032259-0001, 003032259-0002, Parte_1
003032259-0003 e 003032259-0004 registrati in data 17/3/2016 dalla resistente va Controparte_1
osservato che, in materia di disegni e modelli comunitari, la disciplina di riferimento è l'art. 10 del
Reg. (CE) 12/12/2001, n. 6/2002, il quale stabilisce che: “la protezione conferita da un disegno o
modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore
informato un'impressione generale diversa. Nell'accertare l'estensione della protezione si prende in
considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello”.
Sul punto, e in particolare sul requisito del carattere di individualità e sul margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello sia lo stesso Regolamento dell'Unione Europea (cfr.
considerando n. 14) che la giurisprudenza nazionale evidenziano che, al fine di conferire al disegno o al modello il carattere di individualità posto a fondamento della tutela, deve essere valutato se il prodotto asseritamente contraffattorio susciti o meno nel c.d. utilizzatore informato un'impressione generale differente rispetto a quella determinata dal modello o disegno registrato,
sulla base della combinazione delle caratteristiche estetiche e tenendo conto del settore merceologico più o meno affollato da prodotti simili (cfr. Cass., I, 29.10.2020, n. 23975; Trib.
Roma, XVII, 19.11.2019, n. 22320).
Secondo la giurisprudenza prevalente tale analisi deve essere svolta attraverso un giudizio sintetico condotto alla stregua dell'impressione globale che il modello fornisce all'utilizzatore in base all'insieme delle forme e non della mera sommatoria dei singoli particolari che lo
4 caratterizzano, tralasciando la rilevanza degli elementi banali e comuni a tutti i modelli del settore e facendo riferimento al criterio dell'utilizzatore informato rappresentato da un soggetto che, pur non possedendo le competenze proprie di un esperto di settore, non è neppure un mero consumatore privo di specifiche conoscenze ma una figura intermedia che utilizza il prodotto e ne conosce lo specifico mercato in cui opera il modello registrato, così potendo identificare i prodotti in contraffazione e distinguerne con adeguata attenzione, derivante dal suo interesse per i prodotti in questione, le forme nel loro complesso (cfr. Trib. Roma, XVII, 19.06.2020, n. 8876; Trib.
Firenze, 15.03.2016; Trib. Firenze 06.03.2020, n. 682; Trib. Milano 22.11.2017, n. 11766; Trib.
Napoli, ord. 24.12.2013).
Tali principi generali sono stati correttamente presi in considerazione anche in fase cautelare all'esito della quale anche tenendo conto dell'espletata CTU svolta mediante l'applicazione del criterio dell'impressione globale dal punto di vista dell'utilizzatore medio, è stata esclusa l'interferenza della vettura di parte ricorrente rispetto all'ambito di protezione dei quattro modelli registrati della resistente (cfr. Ordinanza del Tribunale di Roma del 20 aprile 2021 e conclusioni
CTU allegate al fascicolo di parte attrice).
Ciò posto, l'accertamento relativo all'insussistenza della contraffazione oggetto di causa, anche in ragione della mancata prospettazione di nuovi elementi di valutazione rispetto alla fase cautelare da parte della convenuta la quale ha contestato in maniera puntuale solo le domande risarcitorie,
deve essere confermato.
Passando all'analisi delle domande risarcitorie va, invece, osservato quanto segue.
In relazione alle fattispecie di contraffazione come quella in esame, nelle quali non sussiste un contratto tra le parti per regolare le modalità di utilizzazione dei modelli dal quale possa discendere inadempimento – sia in generale riguardo alla concorrenza sleale che, seppur tipizzata dall'art. 2598 c.c., non va considerata una categoria di danno a sé stante – il regime di responsabilità applicabile è quello previsto per le ipotesi di illecito extracontrattuale che, ai sensi dell'art. 2043 c.c., non sono produttive in via automatica di un danno e lo stesso per poter trovare risarcimento deve essere adeguatamente dimostrato fornendo la prova della condotta,
dell'evento, del dolo o della colpa, del danno conseguenza, del nesso di causalità materiale tra
5 condotta ed evento e del nesso di causalità giuridica tra evento e pregiudizio economico subìto (ex
multis Cass., civ., sent. n. 16294/12).
Nel caso in esame parte attrice non ha fornito la prova dell'effettiva sussistenza del pregiudizio economico asseritamente subìto e, soprattutto, dell'eventuale nesso di causalità tra la condotta della che avrebbe, di fatto, neutralizzato l'attività pubblicitaria, e l'evento dannoso Controparte_1
sia nei termini patrimoniali che non patrimoniali.
Sul punto, infatti, la ha specificato di voler richiedere il risarcimento del Parte_1
danno patrimoniale, e non patrimoniale, in relazione al periodo intercorrente tra il 2019 e il 2020
prendendo come parametro, per verificare la riduzione delle entrate commerciali dalle vendite,
l'anno 2018.
Orbene, va evidenziato che la controversia in esame ruota attorno alla trasformazione della vettura Porsche Panamera in carro funebre – riguardo alla quale è stata accertata la mancanza di contraffazione rispetto ai modelli comunitari 003032259-0001, 003032259-0002, 003032259-0003
e 003032259-0004 registrati in data 17/3/2016 dalla resistente – avvenuta, come Controparte_1
dedotto anche dall'attrice, alla fine dell'anno 2019 (cfr. certificato di collaudo del 9/12/2019 e di
immatricolazione del 20/12/2019 in atti) e all'illegittimo comportamento della convenuta la quale ne avrebbe impedito la commercializzazione nel periodo compreso tra il 16/4/2020 e 25/5/2020
(data di comunicazione della rimozione delle pubblicità da parte di Facebook) e l'11.05.2021, data di emissione dell'ordinanza di definizione del giudizio di reclamo cautelare con la quale è stata definitivamente accertata la mancanza di contraffazione e la possibilità, quindi, di riprendere la pubblicizzazione del prodotto.
Ne deriva che, innanzitutto, è erronea e priva di fondamento la scelta di considerare come parametro per calcolare la presunta diminuzione patrimoniale l'anno 2018 in quanto in quel momento non era ancora utilizzabile l'autovettura oggetto di causa posto che la costruzione/trasformazione della stessa è terminata alla fine del 2019 e l'immatricolazione è
avvenuta nel dicembre del medesimo anno.
In secondo luogo, non potendo essere utilizzata prima del 2020, l'autovettura non poteva essere oggetto di alcuna attività di commercializzazione o pubblicizzazione incidente sui ricavi da vendite
6 commerciali della per l'anno 2019 che, infatti, come emerge dall'analisi dei bilanci Parte_1
depositati, risultano addirittura aumentati nell'anno 2020 nonostante venga lamentata l'interruzione dell'attività di pubblicizzazione a partire dal mese di aprile 2020 (rimozione foto e annunci pubblicitari su Facebook).
Inoltre, l'evento dal quale sarebbero derivate le asserite conseguenze dannose, in mancanza di specifiche allegazioni dell'attrice, deve essere verosimilmente ricondotto e circoscritto, come già
evidenziato, al periodo compreso tra la condotta abusiva della convenuta culminata con la rimozione delle pubblicità del 16/4/2020 e 25/5/2020 e la data nella quale è stata accertata la mancanza di contraffazione dell'11.05.2021 con l'evidente conseguenza dell'impossibilità di indagare possibili conseguenze dannose per l'anno 2019 e per i mesi del 2020 precedenti all'interruzione della pubblicità.
Alla luce di quanto esposto risultano insussistenti, in quanto non dimostrati, sia il danno
CP_ conseguenza lamentato sia e, in particolare, il nesso di causalità tra la condotta della e l'asserito pregiudizio economico posto che, da un lato, la rimozione delle pubblicità non può,
evidentemente, avere effetti retroattivi ad un momento (il 2019) nel quale l'autovettura non era ancora esistente/utilizzabile e, dall'altro, non è stata efficacemente dimostrata l'incidenza di tale condotta neppure riguardo ai momenti successivi (i mesi del 2020 successivi alla rimozione) nei quali, peraltro, si è avuto un incremento di ricavi da vendite commerciali rispetto al 2019 (cfr.
differenza ricavi commerciali nel confronto dei bilanci 2019/2020 in doc. 3 nota di deposito del
10.11.21 parte attrice).
Ne consegue l'accoglimento della domanda nei soli limiti dell'accertamento negativo della contraffazione e il rigetto della domanda di risarcimento dei danni.
Il limitato accoglimento della domanda suggerisce la compensazione delle spese per 1/3.
La condanna alla restante quota di 2/3, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa,
nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
7 - conferma l'ordinanza cautelare del 26.04.2021 n. 8057/2021 (R.G. 27024/20) ed accerta l'inesistenza della contraffazione nella realizzazione e trasformazione della vettura Porsche
Panamera in carro funebre dalla rispetto ai modelli e/o disegni Controparte_2
depositati e/o registrati con i nn. 003032259-0001, 003032259-0002, 003032259-0003 e
003032259-0004 in data 17/03/2016 della Soc.tà Alea Italia S.r.l.;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta da
Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti per la quota di 1/3.
- condanna alla rifusione di 2/3 delle spese di giudizio sostenute Parte_1
da quota che liquida in complessivi € 15.046,19 per compenso professionale, Controparte_1
oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi Giuseppe Di Salvo
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