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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 11/02/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 490/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2010/2021 depositato il 02/09/2021
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Vx
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 437/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 04/03/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920040055202792000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti e conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ADER impugnava la sentenza 437/2021 della locale C.T.P. per i motivi ribaditi nel ricorso, concludendo per l'accoglimento del gravame con vittoria delle spese.
Ritualmente notificati, l'ADE e il contribuente rimanevano intimati.
All'odierna udienza l'appellante si è riportato alla produzione documentale e ai propri scritti e conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
A) Il contribuente impugnava, con esclusivo riferimento alla cartella 05920040055202792000,
l'intimazione di pagamento 05920189005590567000, sostenendo che la cartella non gli fosse mai stata notificata con conseguente decadenza dell'esattore dall'esercizio della pretesa e, comunque, eccependo la prescrizione.
B) Costituendosi, l'ADER deduceva che:
- la cartella era stata validamente notificata il 3.5.2005 senza essere mai opposta;
- la prescrizione era stata già interrotta con la notifica il 6.7.2016 del precedente avviso di intimazione
05920169003657017000, anch'esso mai opposto e che riguardava anche la predetta cartella (cfr. la copia dell'intimazione versata in atti).
C) La produzione documentale attesta ancora senza ombra di dubbio le tempestive e valide notifiche della prefata cartella esattoriale e dell'intimazione 05920169003657017000 - come già osservato atti mai opposti - il che esclude la decadenza dall'esercizio della pretesa e anche la prescrizione del credito.
Spese del grado irripetibili considerando che se la documentazione, già nella disponibilità dell'ADER, fosse stata depositata in primo grado, avrebbe escluso la necessità di proporre il gravame.
P.Q.M.
in riforma della gravata sentenza, accoglie l'appello dell'ADER.
Spese del grado irripetibili.
Lecce, 9.2.2026
il Presidente est.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2010/2021 depositato il 02/09/2021
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Vx
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 437/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 04/03/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920040055202792000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti e conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ADER impugnava la sentenza 437/2021 della locale C.T.P. per i motivi ribaditi nel ricorso, concludendo per l'accoglimento del gravame con vittoria delle spese.
Ritualmente notificati, l'ADE e il contribuente rimanevano intimati.
All'odierna udienza l'appellante si è riportato alla produzione documentale e ai propri scritti e conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
A) Il contribuente impugnava, con esclusivo riferimento alla cartella 05920040055202792000,
l'intimazione di pagamento 05920189005590567000, sostenendo che la cartella non gli fosse mai stata notificata con conseguente decadenza dell'esattore dall'esercizio della pretesa e, comunque, eccependo la prescrizione.
B) Costituendosi, l'ADER deduceva che:
- la cartella era stata validamente notificata il 3.5.2005 senza essere mai opposta;
- la prescrizione era stata già interrotta con la notifica il 6.7.2016 del precedente avviso di intimazione
05920169003657017000, anch'esso mai opposto e che riguardava anche la predetta cartella (cfr. la copia dell'intimazione versata in atti).
C) La produzione documentale attesta ancora senza ombra di dubbio le tempestive e valide notifiche della prefata cartella esattoriale e dell'intimazione 05920169003657017000 - come già osservato atti mai opposti - il che esclude la decadenza dall'esercizio della pretesa e anche la prescrizione del credito.
Spese del grado irripetibili considerando che se la documentazione, già nella disponibilità dell'ADER, fosse stata depositata in primo grado, avrebbe escluso la necessità di proporre il gravame.
P.Q.M.
in riforma della gravata sentenza, accoglie l'appello dell'ADER.
Spese del grado irripetibili.
Lecce, 9.2.2026
il Presidente est.