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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/08/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 99/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gaetano CAMPO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 21 febbraio 2023 da:
Controparte_1
ente di diritto pubblico, con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro1tempore, agli effetti della presente causa rappresentato ed assistito dall'avv. SERGIO SICA ( t – Email_1
) in virtù di mandato generale alle liti del 23.1.2023 n. 37590 C.F._1
di Rep. Notaio di Roma Persona_1
- appellante - contro
(c.f. Controparte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] e residente in [...], Via Giuseppe 2
Verdi n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Rondello (c.f.
– PEC: , C.F._3 Email_2
giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 III co. cpc, inserita nella medesima busta telematica contenente il presente atto, da intendersi in calce al medesimo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Padova, Piazzale Stazione
n. 6, indicando per comunicazioni di rito l'utenza fax : 049.606669 e il sopraindicato indirizzo di posta elettronica certificata;
-appellato-
Oggetto: Riforma della sentenza n. 24/2023 del Tribunale di Rovigo.
In punto: Opposizione a avviso di addebito.
Causa trattata all'udienza del 18-2-2015.
CONCLUSIONI:
Conclusioni dell'appellante: in totale riforma della impugnata sentenza n. 24/23 del Tribunale di Rovigo, codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia respingere, perché infondato in fatto ed in diritto, il ricorso proposto da Con vittoria di spese, Controparte_2
competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata:
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa In via principale:
- Rigettarsi l'Appello proposto dall' in quanto destituito di qualsivoglia CP_1
fondamento giuridico e fattuale per tutti i motivi sopra dedotti e, per l'effetto, confermarsi l'impugnata Sentenza di primo grado che ha annullato l'atto impositivo dell' - CP_1
- Rigettarsi e/o dichiararsi inammissibili e/o prescritte le azioni e domande tutte formulate dall'appellante per i motivi dedotti in narrativa, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'appellata in primo grado;
3
In ogni caso : Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo.
Con sentenza n. 24/2023, il Tribunale di Rovigo, con funzioni di giudice del lavoro, ha accolto l'opposizione ad avviso di addebito proposta da CP_2 nei confronti dell' in merito al pagamento della somma di €
[...] CP_1
6.416,44 a titolo di contributi alla Gestione Separata, di cui all'art. 2 comma 26 l.
335/1995, per l'anno 2015.
La sentenza di primo grado ha accolto l'eccezione di prescrizione del credito azionato ed ha accertato che la nota di addebito era stata notificata all'opponente il 20.1.2022, oltre il quinquennio previsto dall'art. 9 l. 335/1995 a far data non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, avvenuta il 22.9.2016, ma dal termine per il versamento dei contributi eccedenti il minimale, che, per il 2015, era fissato al 6.7.2015.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dall' CP_1
L'istituto previdenziale ha censurato la sentenza nella parte in cui ha individuato nel 6.7.2015 e non nel 6.7.2016 il termine per il pagamento dei contributi nella misura eccedente il minimale, per cui, considerando la sospensione stabilita dall'art. 37 comma 2 D.L. 18/2020 e poi dall'art. 11 comma 9 D.L. 183/2020, la notifica della nota di addebito, avvenuta il 20.1.2022, deve ritenersi tempestiva.
Quanto al merito, ha ribadito che rientrano nella gestione separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale un'attività di lavoro autonomo, non sottoposti a specifica contribuzione. In questa prospettiva, il credito contributivo discende dalla dichiarazione dei redditi dell'appellata, in particolare da quanto risultante dalla compilazione del quadro RE-Redditi di lavoro autonomo, derivante dall'esercizio di arti e professioni. Nel caso in esame, la ricorrente risulta aver aperto partita IVA per l'attività di sostegno alle imprese, ha dichiarato redditi da attività professionale, desunti dal quadro RR e dichiarato l'obbligo contributivo nella Gestione Separata, reddito riportato nel rigo RE23.
L'appellata, ritualmente costituita in grado di appello, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. 4
In merito al motivo di appello, ha richiamato la circolare n. 120 del CP_1
12.6.2015, che ha individuato le scadenze per il versamento dei contributi eccedenti il minimale, in modo corrispondente a quelle per il pagamento delle imposte sui redditi. In particolare, per il versamento in unica soluzione la data di riferimento era il 16.7.2015, con conseguente prescrizione del diritto contributivo azionato dall' CP_1
Ha quindi contestato di poter essere ricompresa tra i soggetti debitori dei contributi alla Gestione Separata, dal momento che la propria attività di mera percezione di canoni di locazione, non può essere considerata professione abituale. Ha quindi richiamato le difese svolte nel giudizio di primo grado.
La causa è stata decisa nel presente grado di giudizio all'udienza del 3 luglio 2025.
Motivi della decisione.
1.1 L'unico motivo di impugnazione investe il capo della sentenza di primo grado che ha accolto l'eccezione di prescrizione del credito contributivo dell' CP_1
Per valutare la fondatezza dell'appello occorre individuare esattamente il dies a quo del termine prescrizionale.
La sentenza di primo grado richiama l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, accolto anche da questa Corte, con la sentenza n. 519/2022.
La decorrenza della prescrizione dei contributi in questione dalla scadenza del termine per il loro pagamento è principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 13463/2017; Cass. 27950/2018; Cass. 5413/202).
Si tratta a questo punto di verificare il termine per il pagamento alla Gestione separata dei contributi eccedenti il minimale contributivo.
In questo senso, mentre la sentenza individua questo termine nel 6 luglio 2015,
l' sostiene invece che questo termine vada collocato al 6 luglio 2016. CP_1
L'appellata richiama in proposito la circolare dell' n. 120 del 12 giugno 2015. CP_1
La circolare è riferita alla compilazione del quadro RR del modello Unico 2015 e alla riscossione dei contributi dovuti a saldo 2014 e in acconto 2015.
Al punto 3, la circolare si esprime in questo modo “i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno entro il 16 giugno 2015 o il 16 luglio 2015 5
(per i versamenti a saldo per anno di imposta 2014 e primo acconto per l'anno 2015) ed entro il 30 novembre 2015 (secondo acconto 2015).
I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta – saldo 2014 e primo acconto
2015 – nel periodo tra il 17 giugno e il 16 luglio 2015 devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall'art.
17, comma 1, DPR 435/2001 modificato dall'art. 2, decreto legge 63/2002 convertito con modificazioni nella legge 112/2002, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.”
Deve quindi escludersi che il termine per il pagamento dei contributi eccedenti il minimale contributivo sia disciplinato dalla circolare richiamata dall'appellata, che, per quanto attiene ai contributi del 2015, si riferisce esclusivamente al pagamento degli acconti, fissato in due rate, con scadenza il 16 luglio per il primo acconto e il 30 novembre 2015 per il secondo.
La stessa circolare, infatti, ancora il termine di pagamento dei contributi a quello previsto per il pagamento dell'imposta sui redditi. Nel caso in esame, quindi, il termine va individuato nel 16 giugno 2016, che è quello fissato per il pagamento del saldo dei contributi dovuti per l'anno precedente.
1.2. Le considerazioni che precedono portano quindi a ritenere fondato l'appello proposto dall' e a escludere che l'estinzione del credito azionato per CP_1 prescrizione.
2.1. Occorre a questo punto esaminare il merito della pretesa creditoria dell'istituto previdenziale.
In particolare, l' valorizza la compilazione da parte dell'appellata del quadro CP_1
RR, inserito nella dichiarazione dei redditi del 2016. Infatti, nella sezione II del quadro RR, l'appellata ha indicato un reddito pari a € 17.740,00.
Va tuttavia rilevato che l'unico reddito percepito dall'appellata è costituito dai canoni di locazione, circostanza questa non contestata.
L'efficacia confessoria che l' trae dalla compilazione di questo quadro è CP_1 tuttavia esclusa dall'inserimento nella sezione II del codice 5, riferito ai redditi derivanti da attività professionali dichiarati nei quadri RE, RH e LM. Anche prescindendo dalla correttezza dell'inserimento del codice ai fini fiscali, sul piano della valutazione della dichiarazione e della sua efficacia confessoria, questo 6
inserimento vale a “neutralizzare” gli effetti della dichiarazione ai fini contributivi, come peraltro ammesso dall' a pag. 6 del ricorso in appello. CP_1
In sostanza, la provenienza del reddito da un contratto di locazione non consente di riconoscere l'esercizio di un'attività professionale assoggettata all'obbligo contributivo oggetto di causa.
In proposito, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 1 co. 203
l. 662/1996 che dispone l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, dei soggetti che, tra gli altri, abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
L'art. 1 della l. 1397/60, come sostituito dall'art. 29 l. 160/75, prevede l'obbligatorietà di tale assicurazione per i titolari di piccole imprese commerciali che, con l'assunzione della piena responsabilità di impresa e di tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione, partecipino personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, disposizione applicabile, per effetto dell'art. 3 comma 11
l. 45/1986 anche ai soci delle società in nome collettivo o in accomandita semplice.
Nel caso di specie, non vi è alcun elemento che consenta di qualificare come commerciale l'attività svolta dall'appellata.
In questo senso, la natura imprenditoriale dell'attività consegue alla predisposizione di un'organizzazione di una struttura economica con un'autonoma capacità produttiva. In questo senso “Ai fini di accertare la ricorrenza della qualità di piccolo imprenditore occorre valutare alcuni criteri tra cui l'attività svolta, il capitale impiegato, l'entità dell'impresa, il numero dei lavoratori, l'entità e qualità della produzione, i finanziamenti ottenuti e tutti quegli elementi atti a verificare se l'attività venga svolta con la prevalenza del lavoro dell'imprenditore e della propria famiglia" (cfr. Cass. n.
5685/2015).
Con specifico riferimento allo svolgimento di attività esclusivamente diretta a percepire canoni di locazione la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "La società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini 7
previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare" (Cass. 126/2018).
Le considerazioni che precedono portano quindi a ritenere la fondatezza dell'opposizione, dal momento che l'unica attività svolta dall'appellata, costituita dal percepimento di canoni di locazione, non può considerarsi né commerciale né professionale.
La sentenza di primo grado va quindi confermata con diversa motivazione.
2.2. Quanto al regime delle spese processuali, vanno liquidate con riferimento ai minimi previsti dal DM 55/2014, in considerazione del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa:
1) Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l' alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 962,00 per compensi, oltre al contributo forfetario di cui all'art. 2 DM 10 marzo n. 2014 n.55, IVA e
CPA.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 3 luglio 2025.
Il Presidente rel.