TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 21/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2592/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2592 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
del Prefetto p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Perugia
Parte attrice
E
C.F.: , P.I.: , in Controparte_1 C.F._1 CP_2 P.IVA_2
persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Matteo Sinibaldi ed Eleonora Corsi
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.4.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Conclusioni per l'attrice: “previa sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, in
accoglimento della presente domanda di revocazione, accertare e dichiarare che la sentenza impugnata,
pagina 1 di 4 è stata pronunciata per effetto di errore di fatto e in violazione di altra statuizione resa tra le parti, e per
l'effetto, revocarla, con vittoria di spese;
Voglia, altresì, previa eventuale rimessione in termini ai fini del deposito documentale del doc. C –
preavviso di revoca maggio 2017, in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Spoleto
n.18/2021, depositata in data 16 giugno 2021, dichiarata la nullità e comunque l'erroneità della stessa,
respingersi, perché inammissibile ed infondata, l'opposizione proposta dalle parti appellate e per l'effetto
confermare integralmente l'ordinanza opposta. Con vittoria di spese, anche generali”.
Conclusioni per la convenuta: “In accoglimento delle argomentazioni esposte nel presente atto e
nel corso del giudizio, rigettare l'impugnazione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e
confermare la sentenza impugnata”.
*****
1. Parte attrice propone domanda di revocazione della sentenza d'appello pronunciata dall'intestato Tribunale avente n. 649/2022, ipotizzando la ricorrenza dei presupposti di cui al n. 4 ovvero al n. 5 dell'art. 395 c.p.c.
1.1. La sentenza sarebbe, in particolare, revocabile perché sarebbe stato supposto come inesistente un fatto, la notifica del preavviso di revoca legittimante la sanzione, la cui verità
sarebbe positivamente stabilita dagli atti: da questi ultimi risulterebbe, infatti, il preavviso di revoca legittimante la sanzione per l'emissione dell'assegno n. 4435845, mentre nella specie il
Tribunale avrebbe erroneamente ricercato, tra gli atti depositati, il preavviso di revoca legittimante la sanzione per l'emissione dei diversi assegni nn. 4435839 e 4435840.
1.2. La sentenza sarebbe, inoltre, contraria ad altra, avente n. 652/2022, pronunciata tra le medesime parti e costituente giudicato.
2. La revocazione è infondata per le ragioni indicate dai convenuti, che di seguito si condividono.
2.1. Non si ravvisano i presupposti applicativi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: la questione concernente la notifica del preavviso di revoca ha costituito proprio il punto controverso sul quale la sentenza impugnata ebbe a pronunciare, sicché esso non può integrare il “fatto”
oggetto di errore, che, in base al disposto della legge, non deve aver costituito “punto pagina 2 di 4 controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”; l'assenza di un valido preavviso di revoca che potesse legittimare l'emissione dell'ordinanza ingiunzione relativamente agli assegni nn. 4435839 e 4435840 è stata, infatti, motivo di opposizione sia in primo grado (cfr.
ricorso in opposizione primo grado, motivi n. 3-4, documentazione presente nel fascicolo d'appello), sia in grado di appello (cfr. pag. 5 ss. della comparsa di costituzione in appello),
tant'è che nella sentenza impugnata il Giudice dà atto di una “censura inerente al mancato preavviso di revoca al traente” (pag. 6 sentenza sub DOC. B, all. comparsa di costituzione e risposta).
2.2. La motivazione che precede è sufficiente a ritenere non integrato il presupposto di legge per la revocazione.
Ad abundantiam si osserva che l'attrice si duole non già della supposizione di inesistenza di un fatto esistente, per cui il preavviso di revoca ritenuto inesistente dal Giudice
dell'appello sarebbe stato in realtà presente nel proprio fascicolo, ma della circostanza che il
Giudice avrebbe dovuto considerare valido un diverso preavviso, riferito al diverso assegno n. 4435845, del tutto estraneo all'ordinanza ingiunzione opposta in primo grado
Si tratta, pertanto, della denuncia di un errore di diritto e non di un errore di fatto,
palesemente esorbitante dal mezzo di impugnazione azionato, vale a dire la revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c.
In argomento la giurisprudenza ritiene che “non deve trattarsi di un errore di valutazione, ma di un errore nella percezione, non errore di giudizio, ma errore su un fatto non controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, come quando venga ritenuto inesistente un fatto decisivo, che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato” (cfr. Cass. 41683/2021).
2.3. Inoltre l'errore di diritto eccepito dall'attrice è smentito dalla documentazione in atti,
da cui risulta che l'ordinanza ingiunzione opposta in quel giudizio attiene all'emissione proprio degli assegni assegni nn. 4435839 e 4435840 (doc. n. 2, all. atto di citazione,
denominato ricorso in appello, in cui è contenuta la comparsa di costituzione e risposta depositata dall'attrice in primo grado, alla quale è allegata l'ordinanza in giudizio), e non pagina 3 di 4 all'emissione del diverso assegno n. 4435845; in relazione agli assegni nn. 4435839 e 4435840
non vi è alcun preavviso di revoca (cfr. doc. all. da parte attrice).
3. Non si ravvisano, d'altra parte, i presupposti applicativi dell'art. 395, n. 5, c.p.c.: in primo luogo la sentenza con cui quella oggetto di revocazione, avente n. 649/2022, sarebbe in contrasto reca il n. 652/2022; già tale dato esclude la ricorrenza del requisito di legge costituito dal carattere antecedente della prima sentenza rispetto a quella oggetto di revocazione;
peraltro la sentenza n. 652/2022, ancorché pronunciata tra le medesime parti, non ha un oggetto sovrapponibile alla sentenza n. 649/2022, in questa sede gravata, perché attiene all'opposizione per ordinanza ingiunzione concernente l'irregolare emissione dei diversi assegni n. 4435831, 4435832, 4435845, 4435846, 4435848 e n. 0109257686.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore, della semplicità della controversia e del mancato svolgimento, da parte della convenuta, di attività relativa alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge la revocazione;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, liquidate in
€ 852,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 20.5.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2592 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
del Prefetto p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Perugia
Parte attrice
E
C.F.: , P.I.: , in Controparte_1 C.F._1 CP_2 P.IVA_2
persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Matteo Sinibaldi ed Eleonora Corsi
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.4.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Conclusioni per l'attrice: “previa sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, in
accoglimento della presente domanda di revocazione, accertare e dichiarare che la sentenza impugnata,
pagina 1 di 4 è stata pronunciata per effetto di errore di fatto e in violazione di altra statuizione resa tra le parti, e per
l'effetto, revocarla, con vittoria di spese;
Voglia, altresì, previa eventuale rimessione in termini ai fini del deposito documentale del doc. C –
preavviso di revoca maggio 2017, in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Spoleto
n.18/2021, depositata in data 16 giugno 2021, dichiarata la nullità e comunque l'erroneità della stessa,
respingersi, perché inammissibile ed infondata, l'opposizione proposta dalle parti appellate e per l'effetto
confermare integralmente l'ordinanza opposta. Con vittoria di spese, anche generali”.
Conclusioni per la convenuta: “In accoglimento delle argomentazioni esposte nel presente atto e
nel corso del giudizio, rigettare l'impugnazione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e
confermare la sentenza impugnata”.
*****
1. Parte attrice propone domanda di revocazione della sentenza d'appello pronunciata dall'intestato Tribunale avente n. 649/2022, ipotizzando la ricorrenza dei presupposti di cui al n. 4 ovvero al n. 5 dell'art. 395 c.p.c.
1.1. La sentenza sarebbe, in particolare, revocabile perché sarebbe stato supposto come inesistente un fatto, la notifica del preavviso di revoca legittimante la sanzione, la cui verità
sarebbe positivamente stabilita dagli atti: da questi ultimi risulterebbe, infatti, il preavviso di revoca legittimante la sanzione per l'emissione dell'assegno n. 4435845, mentre nella specie il
Tribunale avrebbe erroneamente ricercato, tra gli atti depositati, il preavviso di revoca legittimante la sanzione per l'emissione dei diversi assegni nn. 4435839 e 4435840.
1.2. La sentenza sarebbe, inoltre, contraria ad altra, avente n. 652/2022, pronunciata tra le medesime parti e costituente giudicato.
2. La revocazione è infondata per le ragioni indicate dai convenuti, che di seguito si condividono.
2.1. Non si ravvisano i presupposti applicativi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: la questione concernente la notifica del preavviso di revoca ha costituito proprio il punto controverso sul quale la sentenza impugnata ebbe a pronunciare, sicché esso non può integrare il “fatto”
oggetto di errore, che, in base al disposto della legge, non deve aver costituito “punto pagina 2 di 4 controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”; l'assenza di un valido preavviso di revoca che potesse legittimare l'emissione dell'ordinanza ingiunzione relativamente agli assegni nn. 4435839 e 4435840 è stata, infatti, motivo di opposizione sia in primo grado (cfr.
ricorso in opposizione primo grado, motivi n. 3-4, documentazione presente nel fascicolo d'appello), sia in grado di appello (cfr. pag. 5 ss. della comparsa di costituzione in appello),
tant'è che nella sentenza impugnata il Giudice dà atto di una “censura inerente al mancato preavviso di revoca al traente” (pag. 6 sentenza sub DOC. B, all. comparsa di costituzione e risposta).
2.2. La motivazione che precede è sufficiente a ritenere non integrato il presupposto di legge per la revocazione.
Ad abundantiam si osserva che l'attrice si duole non già della supposizione di inesistenza di un fatto esistente, per cui il preavviso di revoca ritenuto inesistente dal Giudice
dell'appello sarebbe stato in realtà presente nel proprio fascicolo, ma della circostanza che il
Giudice avrebbe dovuto considerare valido un diverso preavviso, riferito al diverso assegno n. 4435845, del tutto estraneo all'ordinanza ingiunzione opposta in primo grado
Si tratta, pertanto, della denuncia di un errore di diritto e non di un errore di fatto,
palesemente esorbitante dal mezzo di impugnazione azionato, vale a dire la revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c.
In argomento la giurisprudenza ritiene che “non deve trattarsi di un errore di valutazione, ma di un errore nella percezione, non errore di giudizio, ma errore su un fatto non controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, come quando venga ritenuto inesistente un fatto decisivo, che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato” (cfr. Cass. 41683/2021).
2.3. Inoltre l'errore di diritto eccepito dall'attrice è smentito dalla documentazione in atti,
da cui risulta che l'ordinanza ingiunzione opposta in quel giudizio attiene all'emissione proprio degli assegni assegni nn. 4435839 e 4435840 (doc. n. 2, all. atto di citazione,
denominato ricorso in appello, in cui è contenuta la comparsa di costituzione e risposta depositata dall'attrice in primo grado, alla quale è allegata l'ordinanza in giudizio), e non pagina 3 di 4 all'emissione del diverso assegno n. 4435845; in relazione agli assegni nn. 4435839 e 4435840
non vi è alcun preavviso di revoca (cfr. doc. all. da parte attrice).
3. Non si ravvisano, d'altra parte, i presupposti applicativi dell'art. 395, n. 5, c.p.c.: in primo luogo la sentenza con cui quella oggetto di revocazione, avente n. 649/2022, sarebbe in contrasto reca il n. 652/2022; già tale dato esclude la ricorrenza del requisito di legge costituito dal carattere antecedente della prima sentenza rispetto a quella oggetto di revocazione;
peraltro la sentenza n. 652/2022, ancorché pronunciata tra le medesime parti, non ha un oggetto sovrapponibile alla sentenza n. 649/2022, in questa sede gravata, perché attiene all'opposizione per ordinanza ingiunzione concernente l'irregolare emissione dei diversi assegni n. 4435831, 4435832, 4435845, 4435846, 4435848 e n. 0109257686.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore, della semplicità della controversia e del mancato svolgimento, da parte della convenuta, di attività relativa alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge la revocazione;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, liquidate in
€ 852,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 20.5.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 4 di 4