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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 784/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 784/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANZONI MONICA LUISA,
e
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. FABBRI Parte_2 C.F._2
GIAN LUCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente,
Sentenza n. 1580/2024 pubblicata in data 28/10/2024 dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento RG n. 1085/2023
pagina 1 di 3 - viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) e vivranno separati nel reciproco rispetto, Parte_1 Parte_2 libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove vorrà.
2) Nulla disporre circa affido, collocazione e calendario di frequentazione del figlio
nato a [...] il [...], maggiorenne e occupato a Persona_1 tempo determinato;
ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto del figlio, con ripartizione al 50% per ciascun genitore delle spese straordinarie previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/9/2019, da intendersi qui interamente richiamato.
3) Nulla disporre a titolo di alimenti/mantenimento, essendo, e Parte_1
, economicamente autosufficienti e in grado di provvedere Parte_2 autonomamente a sé stessi sotto il profilo economico.
4) Assegnazione definitiva a della casa già coniugale della quale è Parte_2 proprietario esclusivo in Sassuolo, Via De Amicis n.19.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi del figlio maggiorenne, attualmente occupato con contratto di lavoro a tempo determinato, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle pagina 2 di 3 parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SASSUOLO il 07/05/2005 fra , nata a Parte_1
SCANDIANO (RE) il 15/12/1975 e , nato a [...] il Parte_2
06/11/1957 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SASSUOLO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2005 Atto n.15 Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21/5/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 784/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANZONI MONICA LUISA,
e
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. FABBRI Parte_2 C.F._2
GIAN LUCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente,
Sentenza n. 1580/2024 pubblicata in data 28/10/2024 dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento RG n. 1085/2023
pagina 1 di 3 - viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) e vivranno separati nel reciproco rispetto, Parte_1 Parte_2 libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove vorrà.
2) Nulla disporre circa affido, collocazione e calendario di frequentazione del figlio
nato a [...] il [...], maggiorenne e occupato a Persona_1 tempo determinato;
ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto del figlio, con ripartizione al 50% per ciascun genitore delle spese straordinarie previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/9/2019, da intendersi qui interamente richiamato.
3) Nulla disporre a titolo di alimenti/mantenimento, essendo, e Parte_1
, economicamente autosufficienti e in grado di provvedere Parte_2 autonomamente a sé stessi sotto il profilo economico.
4) Assegnazione definitiva a della casa già coniugale della quale è Parte_2 proprietario esclusivo in Sassuolo, Via De Amicis n.19.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi del figlio maggiorenne, attualmente occupato con contratto di lavoro a tempo determinato, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle pagina 2 di 3 parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SASSUOLO il 07/05/2005 fra , nata a Parte_1
SCANDIANO (RE) il 15/12/1975 e , nato a [...] il Parte_2
06/11/1957 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SASSUOLO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2005 Atto n.15 Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21/5/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3