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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/04/2025, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18745 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. CAPUOZZO ROSA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. RICCIO ANNA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/09/2024 la sig.ra premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con il resistente a POZZUOLI, in data 04/03/2019; che dal matrimonio era nato un figlio: il 21.04.2024; Per_1
che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta insopportabile e non sussistendo più la comunione materiale e spirituale dei coniugi, chiedeva l'assegnazione della casa familiare, l'affido condiviso del minore, con collocamento presso la madre, e la previsione
1 a carico del padre di un assegno a titolo di mantenimento del figlio di € 300,00 oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis e s.s. c.p.c.
All'udienza del 14/01/2025 si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 18/02/2025, innanzi al giudice relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo:
a) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
b) in particolare, la Sig.ra continuerà ad abitare la casa coniugale Parte_1
sita in Quarto (NA) alla Via Viviani n. 2; mentre il Sig. , si impegnerà a trasferire altrove la propria residenza, con CP_1
l'ulteriore impegno di liberare la casa coniugale dai propri effetti personali, quanto prima dal momento della sottoscrizione del presente accordo;
c) il minore sarà affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione familiare con la madre, sita in Quarto alla Via Viviani n.2;
d) a titolo di mantenimento del figlio minore, il sig. verserà alla sig.ra CP_1
un congruo assegno mensile pari ad euro 300,00 oltre il rimborso del 50% delle spese Parte_1 straordinarie scolastiche, mediche e sportive e il 100% dell'assegno unico alla madre che si occuperà in prevalenza del minore;
e) il diritto di visita del padre, relativo agli incontri settimanali ed ai week end in base al principio di alternanza, viene determinato secondo le esigenze del minore, nonché secondo gli eventuali impegni lavorativi dei genitori;
dunque, il diritto di visita è così regolato
- il padre potrà tenere con sé il minore fino al compimento dei tre anni dello stesso;
il lunedì, mercoledì e venerdì ed il sabato dalle 16.00 alle 20.00. Dai tre anni in poi il padre potrà vedere il minore il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 20.00 e week end alternato da sabato mattina alle 11.00 fino alla domenica alle 20.00;
e.1) le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore. - Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori
- le vacanze estive: i genitori potranno tenere con sé i minori 15 giorni cadauno consecutivi, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da
2 entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
Raccolte le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva nei seguenti termini: “ritenuto che l'accordo intervenuto tra le parti non prevede l'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento, che il Tribunale, allo stato e salvo modifiche sul punto, rigetti l'accordo.”
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
In merito al rilievo del P.M., va preliminarmente evidenziato che, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'aggiornamento dell'assegno è implicito poiché volto a preservare la funzione assistenziale, anche in mancanza di un'espressa indicazione. Pertanto, sebbene la rivalutazione monetaria non sia stata specificatamente menzionata nell'accordo, va considerata implicita per garantire che l'assegno continui a soddisfare i bisogni dei figli nel tempo.
Poiché i patti, così come interpretati, non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme agli interessi del minore.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di cui all'accordo delle parti così come interpretato in CP_1
3 motivazione ovvero con l'applicazione della rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di POZZUOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 15, parte
I, S., Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2019).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025.
Il Presidente rel.
Raffaele Sdino
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