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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/07/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 1.07.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
(C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
, (C.F. , C.F._10 Parte_11 C.F._11 Pt_12
(C.F. ), , (C.F. e
[...] C.F._12 Parte_13 C.F._13
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Parte_14 C.F._14
GIANNINI
RICORRENTI
E
pagina 1 di 4 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
Campobasso, presso cui è domiciliato ex lege
Controparte_2
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.07.2024, i ricorrenti evocavano in giudizio la e la CP_2 CP_1
chiedendo di accertare l'illegittimità della sospensione dell'efficacia dell' e
[...] CP_3 dell'erogazione delle corrispondenti indennità, disposte con Decreto del Commissario ad acta n. 64/2019 del 15.5.2019 e applicate da nei confronti degli odierni ricorrenti dal mese CP_2 di maggio 2019 fino all'attualità; per l'effetto, disapplicato il decreto commissariale n. 64/2019 del 15.5.2019 e tutti gli atti conseguenti, condannare l , in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme indebitamente non corrisposte, a titolo di indennità ex artt. 28 ADR 2007, maggiorate di interessi di mora e rivalutazione, come di seguito indicato:
€ 6.303,60, € 2.325,60, € Parte_1 Parte_2 Parte_3
6.058,80, € 4.528,80, € 3.162,00, € Parte_4 Parte_5 Parte_6
4.630,80, € 3.631,20, € 6.079,20, Parte_7 Parte_8 Parte_9
€ 5.281,90, € 8.466,00, € 5.467,20, Parte_10 Parte_11 Parte_12
€ 4.814,40, € 6.324,00 e € 10.220,40; Parte_13 Parte_14 condannare, altresì, l , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_2 favore dei ricorrenti delle somme indebitamente non corrisposte, a titolo di indennità ex artt.
28 e 29 ADR 2007, maggiorate di interessi di mora e rivalutazione, delle somme maturate in relazione ai mesi di attività, prestati da ciascun ricorrente, successivi ai periodi oggetto di conteggi analitici allegati al presente ricorso e sino al soddisfo;
Si costituiva la , chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere, per le ragioni indicate in comparsa di risposta, che si devono intendere richiamate.
____
pagina 2 di 4 Risulta cessata la materia del contendere, dato che parte ricorrente ha documentato che è intervenuta transazione tra i ricorrenti e la , come si evince dalla nota dirigenziale n. CP_2
224 del 30.06.2025, in cui si attesta che il Direttore Amministrativo dell in data CP_2
4/06/2025 aveva autorizzato l'accettazione della proposta formulata dall'Avv. Francesco
Giannini con nota prot. 65318 del 28/05/2025.
Come noto, la cessazione della materia del contendere è una pronuncia attraverso la quale il
Giudice dà atto della avvenuta insorgenza di una o più circostanze che hanno fatto venire meno le ragioni del giudizio, in quanto la parte interessata ha già ottenuto quanto richiesto con l'azione giudiziale o comunque è venuto meno l'interesse a ottenere il richiesto provvedimento, come verificatosi nel caso in esame. La pronuncia è quindi ricollegata direttamente ad una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che si concretizza quando interviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto o l'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile o giuridicamente apprezzabile.
La cessazione della materia del contendere si ha quindi per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310 -
01).
Si segnala che l'intervenuta transazione con è idonea a determinare la complessiva CP_2 cessazione della materia anche con la , non residuando alcun concreto CP_1 interesse della parte resistente indicata ad una pronuncia di merito, anche perché da ultimo, come menzionato della nota 224 del 30.06.2025 e nella stessa comparsa di costituzione della
, con DCA del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai CP_1 disavanzi del settore sanitario n. 9/2025 del 22/01/2025 è stato revocato il DCA 64/2019 del
15.05.2019 e sono state ripristinate le indennità previste agli artt. 28 e 29 dell'ADR del 2007.
Quanto al regime delle spese processuali, esse, come espressamente richiesto dalle parti costituite, devono essere nel caso in esame integralmente compensate tra le parti. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI:
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2.compensa le spese processuali tra tutte le parti.
Campobasso, 23 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 1.07.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
(C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
, (C.F. , C.F._10 Parte_11 C.F._11 Pt_12
(C.F. ), , (C.F. e
[...] C.F._12 Parte_13 C.F._13
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Parte_14 C.F._14
GIANNINI
RICORRENTI
E
pagina 1 di 4 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
Campobasso, presso cui è domiciliato ex lege
Controparte_2
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.07.2024, i ricorrenti evocavano in giudizio la e la CP_2 CP_1
chiedendo di accertare l'illegittimità della sospensione dell'efficacia dell' e
[...] CP_3 dell'erogazione delle corrispondenti indennità, disposte con Decreto del Commissario ad acta n. 64/2019 del 15.5.2019 e applicate da nei confronti degli odierni ricorrenti dal mese CP_2 di maggio 2019 fino all'attualità; per l'effetto, disapplicato il decreto commissariale n. 64/2019 del 15.5.2019 e tutti gli atti conseguenti, condannare l , in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme indebitamente non corrisposte, a titolo di indennità ex artt. 28 ADR 2007, maggiorate di interessi di mora e rivalutazione, come di seguito indicato:
€ 6.303,60, € 2.325,60, € Parte_1 Parte_2 Parte_3
6.058,80, € 4.528,80, € 3.162,00, € Parte_4 Parte_5 Parte_6
4.630,80, € 3.631,20, € 6.079,20, Parte_7 Parte_8 Parte_9
€ 5.281,90, € 8.466,00, € 5.467,20, Parte_10 Parte_11 Parte_12
€ 4.814,40, € 6.324,00 e € 10.220,40; Parte_13 Parte_14 condannare, altresì, l , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_2 favore dei ricorrenti delle somme indebitamente non corrisposte, a titolo di indennità ex artt.
28 e 29 ADR 2007, maggiorate di interessi di mora e rivalutazione, delle somme maturate in relazione ai mesi di attività, prestati da ciascun ricorrente, successivi ai periodi oggetto di conteggi analitici allegati al presente ricorso e sino al soddisfo;
Si costituiva la , chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere, per le ragioni indicate in comparsa di risposta, che si devono intendere richiamate.
____
pagina 2 di 4 Risulta cessata la materia del contendere, dato che parte ricorrente ha documentato che è intervenuta transazione tra i ricorrenti e la , come si evince dalla nota dirigenziale n. CP_2
224 del 30.06.2025, in cui si attesta che il Direttore Amministrativo dell in data CP_2
4/06/2025 aveva autorizzato l'accettazione della proposta formulata dall'Avv. Francesco
Giannini con nota prot. 65318 del 28/05/2025.
Come noto, la cessazione della materia del contendere è una pronuncia attraverso la quale il
Giudice dà atto della avvenuta insorgenza di una o più circostanze che hanno fatto venire meno le ragioni del giudizio, in quanto la parte interessata ha già ottenuto quanto richiesto con l'azione giudiziale o comunque è venuto meno l'interesse a ottenere il richiesto provvedimento, come verificatosi nel caso in esame. La pronuncia è quindi ricollegata direttamente ad una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che si concretizza quando interviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto o l'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile o giuridicamente apprezzabile.
La cessazione della materia del contendere si ha quindi per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310 -
01).
Si segnala che l'intervenuta transazione con è idonea a determinare la complessiva CP_2 cessazione della materia anche con la , non residuando alcun concreto CP_1 interesse della parte resistente indicata ad una pronuncia di merito, anche perché da ultimo, come menzionato della nota 224 del 30.06.2025 e nella stessa comparsa di costituzione della
, con DCA del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai CP_1 disavanzi del settore sanitario n. 9/2025 del 22/01/2025 è stato revocato il DCA 64/2019 del
15.05.2019 e sono state ripristinate le indennità previste agli artt. 28 e 29 dell'ADR del 2007.
Quanto al regime delle spese processuali, esse, come espressamente richiesto dalle parti costituite, devono essere nel caso in esame integralmente compensate tra le parti. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI:
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2.compensa le spese processuali tra tutte le parti.
Campobasso, 23 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 4 di 4