CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 25/02/2026, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2908/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12766/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U9120250004602471 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2149/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti dell'Ufficio di Segreteria della CGT di 1° grado di
Roma, l'atto U9120250004602471 notificato il 27.5.25 per regolarizzazione del CUT di € 1.038,75 relativo al ricorso RGR 12248/24. Il ricorso era stato proposto contro una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, indicando un reddito inferiore ad € 5.000,00 con invocazione dei requisiti di cui all'art. 76 del
Dpr n. 115/02 e la normativa di settore. La richiesta di gratuito patrocinio veniva respinta l 25.3.2025 con decreto notificato il 26.5.25 e con ricorso RGR 10382/25, pendente, veniva chiesto il riesame del provvedimento di rigetto. Allegava documentazione a sostegno.
Parte resistente insisteva per la debenza del CUT liquidato sulla base del provvedimento di iscrizione ipotecaria e sulle 13 cartelle sottese, essendo stato omesso il versamento del CUT. Richiamava un prospetto di calcolo posto a pag. 2 delle controdeduzioni, sostenendo la genericità delle deduzioni difensive di Parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso. Allegava invito al pagamento, giurisprduenza e nota spese.
Con memoria depositata il 16.2.2026, Parte ricorrente rinunciava al ricorso, attesa la sentenza della
Cassazione a SS.UU. n. 20929/25, pubblicata il 23.7.25, allegata alla memoria, che aveva sancito la giurisdizione del G.O. per le questioni attinenti al gratuito patrocinio. Chiedeva la compensazione delle spese di lite ed allegava ulteriore documentazione.
All'udienza del 24.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, vista la rinuncia al ricorso depositata il 16.2.2026 dalla contribuente, basata sulla citata recente giurisprudenza di Cassazione a Sezioni Unite, invocata ed allegata in atti, con assorbimento delle altre questioni, dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/92.
La Corte compensa le spese, data l'invocazione di recente giursprudenza da parte della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e compensa le spese.
Il Giudice Monocratico
IO Cuppone
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12766/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U9120250004602471 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2149/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti dell'Ufficio di Segreteria della CGT di 1° grado di
Roma, l'atto U9120250004602471 notificato il 27.5.25 per regolarizzazione del CUT di € 1.038,75 relativo al ricorso RGR 12248/24. Il ricorso era stato proposto contro una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, indicando un reddito inferiore ad € 5.000,00 con invocazione dei requisiti di cui all'art. 76 del
Dpr n. 115/02 e la normativa di settore. La richiesta di gratuito patrocinio veniva respinta l 25.3.2025 con decreto notificato il 26.5.25 e con ricorso RGR 10382/25, pendente, veniva chiesto il riesame del provvedimento di rigetto. Allegava documentazione a sostegno.
Parte resistente insisteva per la debenza del CUT liquidato sulla base del provvedimento di iscrizione ipotecaria e sulle 13 cartelle sottese, essendo stato omesso il versamento del CUT. Richiamava un prospetto di calcolo posto a pag. 2 delle controdeduzioni, sostenendo la genericità delle deduzioni difensive di Parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso. Allegava invito al pagamento, giurisprduenza e nota spese.
Con memoria depositata il 16.2.2026, Parte ricorrente rinunciava al ricorso, attesa la sentenza della
Cassazione a SS.UU. n. 20929/25, pubblicata il 23.7.25, allegata alla memoria, che aveva sancito la giurisdizione del G.O. per le questioni attinenti al gratuito patrocinio. Chiedeva la compensazione delle spese di lite ed allegava ulteriore documentazione.
All'udienza del 24.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, vista la rinuncia al ricorso depositata il 16.2.2026 dalla contribuente, basata sulla citata recente giurisprudenza di Cassazione a Sezioni Unite, invocata ed allegata in atti, con assorbimento delle altre questioni, dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/92.
La Corte compensa le spese, data l'invocazione di recente giursprudenza da parte della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e compensa le spese.
Il Giudice Monocratico
IO Cuppone