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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/10/2025, n. 13590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13590 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41223/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 41223/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Mariangela Stasi, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23.08.1979;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 , chiedeva la pronuncia Parte_1 della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore (Roma, 17.05.2016), nato dalla relazione more uxorio con Per_1 [...]
, deducendo, a fondamento della domanda, il venir meno dei CP_1 presupposti alla base della convivenza, interrotta già nel gennaio del 2024.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di disciplinare i rapporti tra le parti ed il figlio minorenne, in particolare, il versamento da parte del resistente del contributo al mantenimento del figlio nella misura di Euro 350,00, con rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, CP_1
che veniva, pertanto, dichiarato contumace.
[...]
All'udienza del 08.09.2025 dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente, la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso, ribadendo le richieste ivi formulate. Il Giudice, invitata la parte alla discussione orale, rimetteva la decisione al Collegio.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente, attesa la mancata costituzione del resistente che non è comparso in udienza e nulla ha opposto in ordine alle istanze formulate dalla . Pt_1
Letta la documentazione prodotta agli atti occorre disporsi l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre. Il dovrà corrispondere Per_1 CP_1 alla l'importo mensile di euro 350,00, così come richiesto dalla stessa, per Pt_1 il mantenimento del figlio . Tale importo è determinato tenendo in Per_1 considerazione l'assenza di elementi suscettibili di indicare quale sia l'effettiva e reale professione svolta dal resistente (cfr. dichiarazioni della ricorrente rese all'udienza del 08.09.2025) e il reddito da quest'ultimo percepito, nonché avuto riguardo alle disponibilità economiche della ricorrente, la quale percepisce un reddito mensile pari ad Euro 1.100,00 e sostiene, al tempo stesso, un canone di locazione per l'immobile in cui vive con il figlio, pari ad Euro 450,00 mensili comprensivo delle utenze.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio . Per_1
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 41223/2024, così dispone:
- Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1 madre;
il padre potrà tenere il figlio con sé previo accordo con la madre.
- determina in euro 350,00 mensili il contributo dovuto da Controparte_1
a per il mantenimento del figlio minore da corrispondere Parte_1 Per_1 alla stessa presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
- dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio;
Per_1
- spese irripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
11.09.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 41223/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Mariangela Stasi, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23.08.1979;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 , chiedeva la pronuncia Parte_1 della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore (Roma, 17.05.2016), nato dalla relazione more uxorio con Per_1 [...]
, deducendo, a fondamento della domanda, il venir meno dei CP_1 presupposti alla base della convivenza, interrotta già nel gennaio del 2024.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di disciplinare i rapporti tra le parti ed il figlio minorenne, in particolare, il versamento da parte del resistente del contributo al mantenimento del figlio nella misura di Euro 350,00, con rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, CP_1
che veniva, pertanto, dichiarato contumace.
[...]
All'udienza del 08.09.2025 dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente, la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso, ribadendo le richieste ivi formulate. Il Giudice, invitata la parte alla discussione orale, rimetteva la decisione al Collegio.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente, attesa la mancata costituzione del resistente che non è comparso in udienza e nulla ha opposto in ordine alle istanze formulate dalla . Pt_1
Letta la documentazione prodotta agli atti occorre disporsi l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre. Il dovrà corrispondere Per_1 CP_1 alla l'importo mensile di euro 350,00, così come richiesto dalla stessa, per Pt_1 il mantenimento del figlio . Tale importo è determinato tenendo in Per_1 considerazione l'assenza di elementi suscettibili di indicare quale sia l'effettiva e reale professione svolta dal resistente (cfr. dichiarazioni della ricorrente rese all'udienza del 08.09.2025) e il reddito da quest'ultimo percepito, nonché avuto riguardo alle disponibilità economiche della ricorrente, la quale percepisce un reddito mensile pari ad Euro 1.100,00 e sostiene, al tempo stesso, un canone di locazione per l'immobile in cui vive con il figlio, pari ad Euro 450,00 mensili comprensivo delle utenze.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio . Per_1
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 41223/2024, così dispone:
- Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1 madre;
il padre potrà tenere il figlio con sé previo accordo con la madre.
- determina in euro 350,00 mensili il contributo dovuto da Controparte_1
a per il mantenimento del figlio minore da corrispondere Parte_1 Per_1 alla stessa presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
- dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio;
Per_1
- spese irripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
11.09.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi