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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/06/2024, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19 giugno 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2992/2022 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Lo Leggio, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Migliorino, giusta procura in atti,
-resistente-
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
-contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 6.11.2022, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229005104061000 e gli avvisi di addebito n. 59120160001038957000, n.
59120160002511286000, n. 59120180000725046000 e n. 59120180001363110000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità e/o l'annullabilità per inesistenza della notifica degli atti presupposti, per insussistenza della pretesa previdenziale nonché per intervenuta prescrizione dei contributi medesimi. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1
tardività della stessa e chiedendone, nel merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio , deducendo variamente Controparte_2
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio la , della CP_3
quale va pertanto dichiarata la contumacia.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza.
_________________________
Preliminarmente, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente,
l'intimazione di pagamento qui impugnata, nel richiamare gli avvisi di addebito ad essa presupposti, non contiene alcun riferimento al verbale unico di accertamento e notificazione n.
2017008295/DDL del 10/05/2018, con la conseguenza che le deduzioni prospettate in ricorso con riguardo al suddetto verbale ispettivo risultano inconferenti rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Tanto premesso, non appare condivisibile l'eccepita inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata in quanto inviata da un indirizzo pec del concessionario che non risulta inserito nei pubblici elenchi, in quanto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 16 gennaio 2023, n. 982) ha “ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo pec (…) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (…), circostanza – questa della diversità degli indirizzi pec – peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.
1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. (…). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' , come presente nei pubblici registri (…) ma da uno diverso (…), relativamente al CP_2 quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall' ”. Controparte_2 Ciò detto, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59120160001038957000, n. 59120160002511286000, n. 59120180000725046000 e n.
59120180001363110000, in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. 46/1999.
Sul punto, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d. lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5 d.lgs. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito). Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto.
Segnatamente, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dall' si evince che i CP_1
suindicati avvisi di addebito sono stati notificati rispettivamente il 7.07.2016, il 16.01.2017, il
13.07.2018 e il 6.10.2018 e pertanto – tenuto conto, con riguardo agli avvisi di addebito n.
59120160001038957000 e n. 59120160002511286000, anche del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza OV (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) – si ritiene che il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalle suddette date sia stato ritualmente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120229005104061000 (18.10.2022).
Con precipuo riguardo agli avvisi di ricevimento degli avvisi di addebito n.
59120160001038957000, n. 59120180000725046000 e n. 59120180001363110000, va altresì precisato che se da un lato, ad avviso della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 27 maggio 2011
n. 11708) “la cartella esattoriale” – ma il medesimo principio vale per l'avviso di addebito - “può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.
2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”, dall'altro, secondo la medesima giurisprudenza
(cfr. Cass. 14 marzo 2018, n. 6220), “la formulazione dell'art. 221 c.p.c., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale essa sia stata proposta è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente per dilatare i tempi di decisione del processo (…), in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo”. Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi come – a fronte dell'onere, gravante sulla querelante, di indicare, a pena di nullità insanabile (e, quindi, di inammissibilità della querela), gli elementi e le prove della falsità – la società ricorrente abbia denunciato la falsità degli avvisi di ricevimento, deducendo che “le sottoscrizioni ivi presenti non sono riferibili al legale rappresentante, sig.ra (…) né ad altra persona Parte_2 incaricata (ad es. dipendente)”, ma non abbia rappresentato specificamente le ragioni addotte a sostegno dell'asserita falsità dei suddetti atti né tantomeno fornito prova piena ed inconfutabile del fatto che le firme apposte non corrispondano a verità.
In particolare, la parte ricorrente non ha allegato alcuna circostanza atta a spiegare come mai il ricevente l'atto, identificato quale destinatario dello stesso, non corrisponda al rappresentante legale o ad altra persona incaricata, essendosi limitata a sostenere in modo oltremodo generico che la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento non sia riconducibile ad alcuno di essi;
ne consegue che la querela di falso in esame – in quanto fondata unicamente sulla asserita divergenza tra la firma apposta sulle cartoline di ricevimento e la sottoscrizione inserita, peraltro, nella procura dal solo rappresentante legale - non può inficiare la piena prova dell'attestazione del pubblico ufficiale circa la dichiarazione resa dalla persona che ha ricevuto l'atto ed indicativa della sua identità personale.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, le spese di lite vanno compensate per metà, mentre per il resto seguono la soccombenza.
La contumacia di esime dal pronunciamento sulle spese nei suoi confronti. CP_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' e di CP_1 Controparte_2
, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 2.400,00 euro (1.200,00 euro
[...]
ciascuna) per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge;
nulla sulle spese nei confronti di . CP_3
Così deciso in Agrigento, il 19 giugno 2024 Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19 giugno 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2992/2022 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Lo Leggio, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Migliorino, giusta procura in atti,
-resistente-
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
-contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 6.11.2022, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229005104061000 e gli avvisi di addebito n. 59120160001038957000, n.
59120160002511286000, n. 59120180000725046000 e n. 59120180001363110000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità e/o l'annullabilità per inesistenza della notifica degli atti presupposti, per insussistenza della pretesa previdenziale nonché per intervenuta prescrizione dei contributi medesimi. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1
tardività della stessa e chiedendone, nel merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio , deducendo variamente Controparte_2
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio la , della CP_3
quale va pertanto dichiarata la contumacia.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza.
_________________________
Preliminarmente, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente,
l'intimazione di pagamento qui impugnata, nel richiamare gli avvisi di addebito ad essa presupposti, non contiene alcun riferimento al verbale unico di accertamento e notificazione n.
2017008295/DDL del 10/05/2018, con la conseguenza che le deduzioni prospettate in ricorso con riguardo al suddetto verbale ispettivo risultano inconferenti rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Tanto premesso, non appare condivisibile l'eccepita inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata in quanto inviata da un indirizzo pec del concessionario che non risulta inserito nei pubblici elenchi, in quanto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 16 gennaio 2023, n. 982) ha “ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo pec (…) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (…), circostanza – questa della diversità degli indirizzi pec – peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.
1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. (…). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' , come presente nei pubblici registri (…) ma da uno diverso (…), relativamente al CP_2 quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall' ”. Controparte_2 Ciò detto, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59120160001038957000, n. 59120160002511286000, n. 59120180000725046000 e n.
59120180001363110000, in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. 46/1999.
Sul punto, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d. lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5 d.lgs. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito). Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto.
Segnatamente, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dall' si evince che i CP_1
suindicati avvisi di addebito sono stati notificati rispettivamente il 7.07.2016, il 16.01.2017, il
13.07.2018 e il 6.10.2018 e pertanto – tenuto conto, con riguardo agli avvisi di addebito n.
59120160001038957000 e n. 59120160002511286000, anche del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza OV (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) – si ritiene che il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalle suddette date sia stato ritualmente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120229005104061000 (18.10.2022).
Con precipuo riguardo agli avvisi di ricevimento degli avvisi di addebito n.
59120160001038957000, n. 59120180000725046000 e n. 59120180001363110000, va altresì precisato che se da un lato, ad avviso della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 27 maggio 2011
n. 11708) “la cartella esattoriale” – ma il medesimo principio vale per l'avviso di addebito - “può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.
2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”, dall'altro, secondo la medesima giurisprudenza
(cfr. Cass. 14 marzo 2018, n. 6220), “la formulazione dell'art. 221 c.p.c., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale essa sia stata proposta è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente per dilatare i tempi di decisione del processo (…), in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo”. Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi come – a fronte dell'onere, gravante sulla querelante, di indicare, a pena di nullità insanabile (e, quindi, di inammissibilità della querela), gli elementi e le prove della falsità – la società ricorrente abbia denunciato la falsità degli avvisi di ricevimento, deducendo che “le sottoscrizioni ivi presenti non sono riferibili al legale rappresentante, sig.ra (…) né ad altra persona Parte_2 incaricata (ad es. dipendente)”, ma non abbia rappresentato specificamente le ragioni addotte a sostegno dell'asserita falsità dei suddetti atti né tantomeno fornito prova piena ed inconfutabile del fatto che le firme apposte non corrispondano a verità.
In particolare, la parte ricorrente non ha allegato alcuna circostanza atta a spiegare come mai il ricevente l'atto, identificato quale destinatario dello stesso, non corrisponda al rappresentante legale o ad altra persona incaricata, essendosi limitata a sostenere in modo oltremodo generico che la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento non sia riconducibile ad alcuno di essi;
ne consegue che la querela di falso in esame – in quanto fondata unicamente sulla asserita divergenza tra la firma apposta sulle cartoline di ricevimento e la sottoscrizione inserita, peraltro, nella procura dal solo rappresentante legale - non può inficiare la piena prova dell'attestazione del pubblico ufficiale circa la dichiarazione resa dalla persona che ha ricevuto l'atto ed indicativa della sua identità personale.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, le spese di lite vanno compensate per metà, mentre per il resto seguono la soccombenza.
La contumacia di esime dal pronunciamento sulle spese nei suoi confronti. CP_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' e di CP_1 Controparte_2
, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 2.400,00 euro (1.200,00 euro
[...]
ciascuna) per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge;
nulla sulle spese nei confronti di . CP_3
Così deciso in Agrigento, il 19 giugno 2024 Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo