Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del
19 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 965/2020
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefania Dimasi, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto, giusta procura generale in atti
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione reddituale per maggiorazione sociale con integrazione al milione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2020 esponeva: Parte_1
- di aver inoltrato, in data 3 ottobre 2018, alla Sede provinciale dell' ., la domanda CP_1 di ricostituzione reddituale per altro per il riconoscimento dell'integrazione al milione ai sensi della normativa vigente in materia e successive modificazioni ed integrazioni, ossia l'art. 38, cc 1/6 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001- Finanziaria 2002;
- la locale sede dell' , con Nota del 3 settembre 2019, le aveva comunicato la CP_1 Per_1
riliquidazione della pensione n. 20070240 Cat. SO, decorrenza 1 ottobre 2014;
- aveva proposto riesame avverso la suddetta decisione al Comitato Provinciale dell' CP_1
in data 9 ottobre 2019 per la riliquidazione della prestazione richiesta, ossia il ricalcolo
Riteneva che i motivi addotti dall' per il rigetto della domanda erano infondati in CP_1
fatto ed in diritto.
Richiamava la normativa in materia, ossia l'art. 38, cc 1/6 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che prevedeva l'incremento fino al milione delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, che trovava applicazione per la pensione di tipo previdenziale, erogata dall'
[...]
. Controparte_2
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato il proprio diritto ad ottenere dall' , ricorrendone i presupposti ai sensi della legge 448/2001, il riconoscimento CP_1
della ricostituzione reddituale ai fini della maggiorazione sociale con integrazione al milione dalla data del 1 dicembre 2016 e, contestualmente, che l' venisse CP_1
condannato alla corresponsione del suddetto assegno, nella misura di legge, oltre che alla corresponsione del danno da ritardato pagamento e degli interessi di legge, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il CP_1 rigetto, con vittoria di spese, con esclusione dell'applicazione dell'art. 152 disp. att. cpc rilevando la pretestuosità della lite.
3.- L'udienza del 19 maggio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- La ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla ricostruzione reddituale per maggiorazione sociale con integrazione al milione a decorrere dall'1 dicembre 2016, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dalla legge n.
448 del 28 dicembre 2001.
Va rilevato che dalla documentazione in atti emerge che l' , con “Comunicazione di CP_1
Riliquidazione Pensione n. 20070240 Cat. SO, decorrenza 1 ottobre 2014” del 3 settembre 2019, ha ricalcolato la pensione a decorrere dall'1 novembre 2018 - ossia dal mese successivo a quello della presentazione della suddetta domanda – comprendendo la
“maggiorazione sociale” e la “maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge
448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)”, con conseguente riconoscimento della somma di euro 1.493,28 a titolo di arretrati per gli anni 2018 e 2019, nonché dell'importo mensile di 634,38 netti, a decorrere da ottobre 2019, a seguito del ricalcolo della pensione. Oggetto di controversia è il dies a quo di decorrenza dell'erogazione alla maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della legge n. 448/2001, in quanto che secondo la ricorrente esso dovrebbe coincidere con l'1 dicembre 2016, ossia dalla data di maturazione delle
992 settimane contributive, mentre secondo l' la prestazione decorre dal mese CP_1
successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Al fine di risolvere tale controversia, è necessario richiamare la normativa in materia.
In particolare, ai sensi dell'art. 38 commi da 1 a 6 della Legge del 29 dicembre 2001 n.
448 “1.A decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all ai sensi CP_1
dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo
2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5.L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
(9a) b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b),
l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione….”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 luglio 2020, n. 152, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, .. nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché
«ai soggetti di età superiore a diciotto anni»;”.
L'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, prevede che “1. Con effetto del 1 luglio
1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta,
a domanda, una maggiorazione sociale della pensioni nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che: a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
2. Con effetto dal 1 gennaio
1990 la misura della maggiorazione di cui al comma 1 è elevata a lire 80.000 mensili, per tredici mensilità.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero agli assegni familiari.
5. La maggiorazione sociale è posta a carico del Fondo sociale ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ( , al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.
6. CP_1
La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell territorialmente CP_1
competente.
7.In sede di prima applicazione l' è legittimato all'erogazione della CP_1
maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.
8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale.
9.La suddetta sanzione è comminata dall attraverso le proprie CP_1
sedi territorialmente competenti. 10.La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal 1 luglio 1988 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva al 1 luglio 1988.(...)”
Come ritenuto dal Tribunale di Tivoli con argomentazioni condivise da questo decidente,
“.. l'art. 38 della legge n. 448/2001 costituisce il fondamento normativo della maggiorazione sociale delle prestazioni previdenziali (primo comma) e di quelle assistenziali (quarto comma).
Tale normativa non detta una specifica disciplina delle concrete modalità di riconoscimento della maggiorazione, né prevede che la decorrenza del beneficio sia ancorata alla presentazione di una domanda. Tuttavia, seppure il citato art. 38 della legge n. 448/2001 nulla dica espressamente al riguardo, trattandosi di una previsione in grado di elevare l'importo della prestazione già in godimento ad un valore economico, deve ritenersi che, come tutti i trattamenti previdenziali ed assistenziali, la domanda amministrativa sia sempre necessaria.
Del resto, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche di cui alla legge n. 544/1988, richiamate dal comma 1 dell'art. 38 legge n. 448/2001, è espressamente prevista la necessità di presentazione di apposita domanda amministrativa dell'assicurato con conseguente decorrenza del beneficio dal primo giorno del mese successivo alla stessa
(art. 1 cit. legge. n. 544 del 1998).
Il successivo comma 4 dell'art. 38 legge n. 448/2001 ha esteso anche alle prestazioni assistenziali … il beneficio della maggiorazione già previsto al comma 1 con riferimento ai trattamenti pensionistici.
Un'interpretazione sistematica delle disposizioni richiamate consente di pervenire alla conclusione che anche per le prestazioni assistenziali è necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa.
Tale soluzione ermeneutica è coerente con la considerazione secondo cui la concessione della maggiorazione in questione è subordinata, sia per le prestazioni previdenziali sia per quelle assistenziali, al possesso di certe condizioni reddituali puntualmente descritte al comma 5 dell'art. 38 della legge 448/2001, il quale non solo prevede espressamente, a seconda dello stato civile (libero o coniugato) dell'assicurato, il mancato superamento di determinate e differenti soglie reddituali, ma soprattutto determina anche un meccanismo di parametrazione della stessa maggiorazione in base all'importo del reddito risultante”
( Tribunale Tivoli sez. lav., 26 maggio 2023, n.894).
Ne consegue che la maggiorazione sociale con incremento al milione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa da parte della , ossia Pt_1 dall' 1 novembre 2018, tenuto conto che la ricorrente ha presentato la domanda in data 3 ottobre 2018, così come riconosciuto dall' . CP_1
6.- In ragione di quanto esposto, che rendono superflua ogni ulteriore valutazione, il ricorso va, pertanto, rigettato.
7.- In presenza di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. da parte della ricorrente, quest'ultima viene esonerato dal pagamento delle spese giudiziali, non essendo state provate ragioni che ne escludono l'applicazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede: - rigetta il ricorso
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento.
Messina, 20 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Rosa Bonanzinga