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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5562/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a LA ER (CE) il 13/01/1966 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. RUSCIANO GUIDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30/04/2024 l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame.
CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato Persona_1 nella fase dell'ATP.
1 Disposta la sostituzione dell'udienza del 18.3.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note delle parti con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia).
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (v.
CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile
(cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che:
“……In conclusione si può ritenere il Sig. invalido nella misura Parte_1 dell'82%, dunque bisognevole dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, pertanto dal 20/04/2023 e revisione nell'Aprile 2026).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
2 Il ricorso va, pertanto, accolto dichiarando il ricorrente invalido al 82 % a decorrere dalla domanda amministrativa, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti.
CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
CP_ Le spese di lite delle due fasi del giudizio seguono la regola della soccombenza dell' e vanno liquidate come da separato decreto.
CP_ Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara invalido Parte_1
al 82% a partire dalla domanda amministrativa;
CP_ Condanna l al pagamento delle spese di lite delle due fasi che liquida in euro
3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione al
Procuratore antistatario;
pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 19/03/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5562/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a LA ER (CE) il 13/01/1966 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. RUSCIANO GUIDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30/04/2024 l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame.
CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato Persona_1 nella fase dell'ATP.
1 Disposta la sostituzione dell'udienza del 18.3.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note delle parti con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia).
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (v.
CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile
(cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che:
“……In conclusione si può ritenere il Sig. invalido nella misura Parte_1 dell'82%, dunque bisognevole dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, pertanto dal 20/04/2023 e revisione nell'Aprile 2026).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
2 Il ricorso va, pertanto, accolto dichiarando il ricorrente invalido al 82 % a decorrere dalla domanda amministrativa, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti.
CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
CP_ Le spese di lite delle due fasi del giudizio seguono la regola della soccombenza dell' e vanno liquidate come da separato decreto.
CP_ Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara invalido Parte_1
al 82% a partire dalla domanda amministrativa;
CP_ Condanna l al pagamento delle spese di lite delle due fasi che liquida in euro
3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione al
Procuratore antistatario;
pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 19/03/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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