TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/10/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 418/2022;
promossa da:
(C.F. ), nato a [...] T.se (TO), il 26.03.1958 ed il sig. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Andrea Quinto Bertano giusta procura a margine dell'atto introduttivo
-parte attrice-
, nato a [...] il [...] residente in [...], AR (TO), c.f. Parte_3
, nato a [...] il [...] residente in [...] Parte_4
Turati 42, AR (TO), c.f. nato a [...] il C.F._4 CP_1
14.08.1966 residente in [...], AR (TO), c.f. , C.F._5 CP_2
, nato a [...] il [...] residente in [...], AR (TO), c.f.
[...]
nata a [...] il [...] residente in [...] Parte_5
Turati 50, AR (TO), c.f. e nato a [...] C.F._7 Parte_6
ES (TO) il 18.04.1970 residente in [...] B, AR (TO), c.f.
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giorgio VOLPATTO e Roberto MUO' C.F._8 giusta procura speciale allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuti –
Le RE , (c.f. ) residente in [...] C.F._9
44, (c.f. residente in [...] e Controparte_4 C.F._10
e ( ) residente in [...] CP_5 C.F._11
- convenute contumaci-
NO , nato a [...] il 7 febbraio '63, c.f. , e Controparte_6 C.F._12
nato a [...] il 7 novembre '57, c.f. , sia in proprio Controparte_7 C.F._13 che quali titolari e legali rappresentanti della Controparte_8 corrente in 10080 Rivara (TO), Via Busano 47, Registro imprese di Torino e partita iva
, rappresentati e difesi giusta procura 17 febbraio 2022 dall'avv. Danilo Pastore del P.IVA_1 foro di Ivrea
-co-convenuto-
nata a [...] il [...], residente in [...] (C.F. CP_9
) elettivamente domiciliata presso l'Avv. Andrea Quinto Bertano presso lo C.F._14
Studio in Favria (TO) via Cattaneo n. 6, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 14.06.2022
-terza chiamata-
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice
ACCERTATO il contrasto de lavori eseguiti con le norme urbanistiche vigenti presso il Comune di
AR da parte dei convenuti
- CONDANNARE i convenuti al ripristino dello stato quo ante dei luoghi oggetto di causa, come individuati in narrativa, previa CTU –
In subordine:
AUTORIZZARE gli attori all'esecuzione delle necessarie opere di ripristino, condannando i convenuti al pagamento delle relative spese, o al rimborso delle stesse.
Con il favore delle spese diritti ed onorari, anche di mediazione.
Mezzi istruttori riservati
Per la parte convenuta , , ; Pt_3 Pt_4 CP_1 CP_2 Pt_5 Parte_6
Dichiarata la nullità e comunque inefficacia della CTU eseguita dal Dott. per i motivi Per_1 individuati nel corso dello sviluppo esecutivo del progetto come indicati nelle presenti note, ed in conseguenza disporre la rinnovazione della CTU attraverso diverso Consulente del Giudice individuato tra gli esperti di ingegneria idraulica, anche previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti per la disamina dell'istanza ove ritenuto utile ovvero opportuno;
- In difetto, ribadita l'istanza di nullità e/o inefficacia della CTU eseguita dal Dott. per i Per_1 motivi indicati, si precisano le conclusioni richiamando integralmente quelle di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. datata 22.12.2022
Per i co-convenuti e Controparte_6 Controparte_7
Voglia l'adito Tribunale Ordinario di Ivrea, in persona del Giudice unico incaricato della trattazione dell'affare, disattesa ogni avversaria ragione, e in riforma delle ordinanze rese nel corso del giudizio, in rito anche in riforma dell'ordinanza 7 giugno '22 ✓ dichiarare nulla la citazione introduttiva del giudizio 27 gennaio '22 per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; ✓ dichiarare il difetto di giurisdizione trattandosi di questione devoluta al Giudice amministrativo, e segnatamente alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. per il Piemonte ai sensi dell'art. 133 c.p.a.; ✓ in subordine, dichiarare devoluta la controversia al Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte
d'Appello di Torino;
✓ dichiarare improcedibili le domande per mancato esperimento, oggettivo e soggettivo, della mediazione e/o negoziazione assistita;
in rito e in via istruttoria
✓ acquisire, previa modifica delle decisioni istruttorie, i fascicoli del sommario Tribunale di Ivrea
R.G. 2378/2013, soprattutto della relazione peritale completa di tutti gli allegati (calcoli idraulici, anche con riferimento alla strada), e del merito sempre Tribunale di Ivrea R.G. 4885/2015, sia per gli aspetti in ordine alla giurisdizione, che per il merito della lite;
✓ ordinare, previa modifica delle decisioni istruttorie, agli attori ex art. 210 c.p.c., in quanto già parti del sommario Tribunale di Ivrea R.G. 2378/2013, di produrre in giudizio i relativi atti, soprattutto la relazione peritale completa di tutti gli allegati (calcoli idraulici, anche con riferimento alla strada);
✓ disporre prova ex art. 281 ter c.p.c. alla luce di quanto emergente dalla documentazione in atti;
✓ in via subordinata residuale, ammettersi a prova contraria i co-convenuti NO
[...]
e nel caso di istruttoria testimoniale, con i testi indicati n memoria 8 CP_6 Controparte_7 febbraio '23;
✓ previa riforma delle ordinanze a fondamento dell'esperita attività peritale sin dall'ordinanza 11 agosto '23, comunque disattendendo l'esperita attività peritale, sia iniziale che quale supplemento, per le ragioni in atti con particolare riferimento alle note scritte 19 gennaio '24 oltre alla deduzione resa all'udienza del 5 giugno '24 per cui “… è impraticabile nel convogliare acque pubbliche verso un fondo di terzo estraneo e urbanizzato …”, e nel merito per le ragioni dedotte dal nominato
C.T.P. geometra nelle due osservazioni in atti, nonché disporsi, residualmente Controparte_10 ove d'uopo, C.T.U. finalizzata, funzionalmente all'accoglimento della domanda riconvenzionale di actio negatoria servitutis di scolo delle acque piovane superficiali non canalizzate, a descrivere le opere necessarie per conseguire un'adeguata raccolta e canalizzazione delle acque bianche superficiali all'interno dei loro fondi in AR ES (TO), meglio individuati al Foglio 14, particella 904, subalterno 6, per i coniugi e nonché al Foglio 14, particella 904, Pt_1 CP_9 subalterno 8 per e senza determinare alcuna conseguente servitù di scolo sul fondo dei Pt_2 co-convenuti medesimi;
CP_6 CP_7
✓ dichiarare inammissibile e/o respingere ogni diversa istanza istruttoria degli attori e della terza chiamata;
nel merito ✓ in via principale, dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque respingere le domande attoree;
✓ in via subordinata, limitare l'accoglimento delle domande attoree al giusto e provato, tenuto conto del determinante concorso colposo dei medesimi;
✓ dichiarare inammissibili, improponibili o comunque respingere le conclusioni tutte delle altre parti in lite, contrastanti con le ragioni addotte dai co-convenuti NO e Controparte_6 CP_7 nel merito – riconvenzionale
[...]
✓ previa eventuale separazione di cause ex art. 103, comma 2, c.p.c., integrato il contraddittorio nei confronti della coniuge comproprietaria in comunione dei beni , nata a [...]_9
(TO), il 15 agosto '64, c.f. , accertare e dichiarare che il fondo dei co- C.F._14 convenuti , nato a [...] il 7 febbraio '63, c.f. , e Controparte_6 C.F._12
nato a [...] il 7 novembre '57, c.f. , in AR Controparte_7 C.F._13
ES (TO), meglio individuato al Catasto Terreni, Foglio 14, mappale 244, non è fondo servente, per effetto dell'invocato accoglimento dell'actio negatoria servitutis di scolo delle acque piovane superficiali non canalizzate, rispetto ai fondi degli attori , nato a [...]_1
Torinese (TO) il 26 marzo '58, c.f. , coniugato in regime di comunione dei C.F._1 beni con , nata a [...], il 15 agosto '64, c.f. , e CP_9 C.F._14
, nato a [...] il 17 aprile '69, c.f. , sempre in Parte_2 C.F._2
AR ES (TO), meglio individuati al Foglio 14, particella 904, subalterno 6, per i coniugi
e nonché al Foglio 14, particella 904, subalterno 8 per Pt_1 CP_9 Pt_2
✓ per l'effetto dell'accoglimento dell'actio negatoria servitutis di scolo di acque superficiali che precede, dichiarare tenuti e condannare gli attori , nato a [...] il 26 Parte_1 marzo '58, c.f. , e , nato a [...] il 17 aprile '69, C.F._1 Parte_2
c.f. , nonché la coniuge , nata a [...], il 15 agosto C.F._2 CP_9
'64, c.f. , a provvedere a un'adeguata raccolta e canalizzazione delle acque C.F._14 bianche superficiali all'interno dei loro fondi in AR ES (TO), meglio individuati al Foglio
14, particella 904, subalterno 6, per i coniugi e nonché al Foglio 14, particella 904, Pt_1 CP_9 subalterno 8 per e senza determinare alcuna conseguente servitù di scolo sul fondo dei Pt_2 co-convenuti medesimi;
CP_6 CP_7
✓ dichiarare inammissibili, improponibili o comunque respingere le conclusioni tutte delle altre parti in lite, contrastanti con le ragioni addotte dai co-convenuti NO e Controparte_6 CP_7
[...]
5 in punto spese
✓ con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio tutti, Iva, Cpa e spese generali ex l.p.f., onorari e spese per attività stragiudiziale, onorari e spese di mediazione e/o negoziazione assistita, spese di consulenza tecnica anche di parte, il tutto secondo quanto documentato in giudizio ovvero con riferimento ai parametri di liquidazione, applicando la maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis,
D.M. 55/2014 per il deposito con modalità ipertestuali, oltre interessi sino al saldo e successive occorrende, ponendo a carico degli attori, e terza chiamata, il definitivo pagamento del contributo unificato nella misura dovuta ai sensi del Testo unico in materia di spese di giustizia.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 11.02.2022, ritualmente notificato, i sig. e , Parte_1 Parte_2 proprietari di unità immobiliari site in un complesso di villette a schiera in AR ES, via
Turati n. 40, hanno convenuto in giudizio i proprietari di fondi confinanti (distinti originariamente al
C.T al f. 14 mapp. 244 del Comune di AR), nonché i precedenti danti causa, deducendo che, in seguito di lavori di innalzamento del terreno e realizzazione di un muro di recinzione da parte dei convenuti, si sono verificati ripetuti allagamenti del piazzale antistante le loro proprietà, con conseguenti danni ai muri di recinzione e disagi all'utilizzo degli immobili.
Gli attori hanno evidenziato che i lavori eseguiti dai convenuti (proprietari dei mappali
1143,1144,1145,1147,1148,1149,1150 del F.14 del C.F. del Comune di AR) hanno alterato il naturale deflusso delle acque, aggravando la situazione delle aree urbanizzate esistenti, in violazione dell'art. 96 del Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 50 delle Norme di Attuazione del PRGC, che impongono l'invarianza idraulica e la corretta regimentazione delle acque meteoriche.
Più nel dettaglio parte attrice ha allegato che, prima degli interventi edilizi contestati, non si erano mai verificati fenomeni di allagamento, in quanto le acque meteoriche defluivano regolarmente tramite un tubo di scarico preesistente. I lavori eseguiti dai convenuti avrebbero invece alterato il naturale deflusso delle acque.
Nonostante i ripetuti tentativi di soluzione bonaria, nonché la realizzazione da parte dei convenuti di pozzi di scoli perdenti (cfr. doc. 3), il problema degli allagamenti non è stato risolto. Le consulenze tecniche di parte hanno confermato la sussistenza del nesso causale tra le opere realizzate e i danni lamentati dagli attori.
Sulla base di tali premesse, gli attori hanno chiesto:
- l'accertamento della violazione delle norme urbanistiche e regolamentari da parte dei convenuti;
- la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi “quo ante”, previa CTU;
- in subordine, l'autorizzazione all'esecuzione diretta delle opere di ripristino, con condanna dei convenuti al pagamento o rimborso delle relative spese.
Parte attrice ha, invocato, altresì la responsabilità dei proprietari del piazzale antistante i sigg.
e evidenziando come questi dovessero rispondere atteso che Controparte_6 Controparte_7
l'acqua piovana dalle proprietà degli altri convenuti confluiva proprio sul piazzale di loro proprietà.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.04.2022 si sono costituiti in giudizio i sigg. Pt_3
, , , , e
[...] Parte_4 CP_1 CP_2 Parte_5 Parte_6 contestando in fatto e in diritto le avverse domande e allegazioni. In via pregiudiziale, i convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la domanda attorea, volta all'accertamento del contrasto dei lavori eseguiti con le norme urbanistiche comunali e alla conseguente condanna al ripristino dello stato dei luoghi, attenga alla tutela di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, con conseguente competenza del giudice amministrativo (T.A.R. Piemonte) a decidere della presente controversia.
Sempre In via preliminare, è stata dedotta la nullità dell'atto di citazione per plurime violazioni dell'art. 163 c.p.c., tra cui l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, la mancata esposizione degli elementi di diritto posti a fondamento della stessa, l'omessa indicazione del codice fiscale dei convenuti e l'assenza dell'avvertimento sulle decadenze ex artt. 38 e 167 c.p.c. È stata altresì eccepita la nullità della domanda per indeterminatezza, non essendo riconducibile ad alcuna fattispecie giuridica tipica.
Nel merito, i convenuti hanno contestato la sussistenza dell'interesse ad agire in capo agli attori, rilevando come la domanda proposta non individui un diritto reale soggettivo leso, né risulti allegata una concreta lesione ai beni o ai diritti degli attori. È stato evidenziato che gli eventi di allagamento lamentati non si sono manifestati sulle proprietà degli attori, né producono effetti pregiudizievoli diretti sui loro beni.
È stato, altresì, rilevato che le relazioni tecniche prodotte dai convenuti escludono che vi sia stata impermeabilizzazione del suolo e che il principio di invarianza idraulica non sia applicabile al caso di specie, trattandosi di semplice riporto di terra su terra, senza realizzazione di nuove superfici impermeabilizzate. Non risulta, inoltre, esistente alcuna servitù di scolo a favore delle proprietà attoree.
Ciò posto e allegato, nel richiamare le eccezioni preliminari in rito, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Con ulteriore comparsa di costituzione e risposta del 22.04.2022 si sono costituiti in giudizio tempestivamente anche i sigg. e i quali hanno, altresì, formulato CP_11 Controparte_7 domanda riconvenzionale nei riguardi degli attori.
I sigg. e hanno svolto difese complanari rispetto a quelle formalizzati dai co- CP_6 CP_7 convenuti chiedendo: i) la declaratoria della nullità della citazione per violazione degli artt. 163 e
164 c.p.c. e ii) di dichiararsi in ogni caso il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda principale formulata dagli attori, rilevando come la controversia dovesse essere decisa o dal
Giudice amministrativo o dal Tribunale delle acque pubbliche.
Nel merito la difesa dei sigg. ha evidenziato come il parcheggio dei co-convenuti CP_6 CP_7 fosse sempre stato in ghiaia, con miglioramento idraulico. Ha, inoltre, evidenziato come i paventati allagamenti fossero dovuti alla mancata canalizzazione delle acque dalla Via Einaudi e non alle asserite opere realizzate, ritenendo comunque assorbente nella causazione dei danni un concorso di colpa negli attori per omessa e corretta impermeabilizzazione dei piani interrati. In via riconvenzionale i co-convenuti hanno chiesto, previa estensione del contraddittorio anche nei confronti del coniuge non proprietario in comunione legale del fondo in proprietà , di Controparte_8 accertarsi che il fondo dei co-convenuti e meglio individuato al Controparte_6 Controparte_7
Catasto Fabbricati del Comune di AR, Foglio 14, mappale 244, non costituisce fondo servente e, conseguentemente, la condanna degli attori alla canalizzazione delle acque nei propri fondi.
Il giudice, alla prima udienza, previa rituale verifica della notifica correttamente esperita della citazione nei riguardi di , e , ne ha dichiarato la Controparte_3 Controparte_4 CP_5 contumacia.
Con successivo provvedimento del 07.06.2022 il Giudice ha poi esteso il contraddittorio della controversia anche nei confronti del coniuge non proprietario , respingendo le CP_9 eccezioni preliminari in rito riguardanti le profilate ipotesi di nullità dell'atto di citazione, riservando in sentenza la disamina dell'eccezione pregiudiziale sollevata avente ad oggetto il difetto di giurisdizione.
La causa è stata, quindi, istruita con ampia acquisizione documentale, previa concessione dei termini di rito per il deposito delle memorie ex art. 183 co VI c.p.c. ed esperimento della CTU tecnica volta ad indagare i lamentati danni e le cause di detti fenomeni di allagamenti.
Tentata senza esito la conciliazione della lite, con plurime comparizioni delle parti e disposta infine un'integrazione della perizia, la causa è stata infine trattenuta a decisione previa precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.06.2025, tenutasi con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e coeva concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memoria di replica.
***
Preliminarmente, ritiene questo Giudice di respingere la richiesta delle parti all'ammissione delle istanze istruttorie riproposte in sede di conclusioni.
La causa risulta essere istruita per la decisione, non si ravvisano ragioni novitarie e/o elementi sopravvenuti per discostarsi dall'ordinanza istruttoria emessa dal Giudicante in data 11.08.2023 e in data 07.06.2022 provvedimento che ha deciso alcune questioni preliminari in rito.
Sempre in via preliminare si evidenzia che la controversia deve essere decisa unicamente sulla base delle allegazioni tempestivamente introdotte dalle parti nei limiti delle preclusioni istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. e tenuto conto delle domande tempestivamente formulate;
non saranno considerate le eccezioni e argomentazioni che sono state sviluppate tardivamente.
Sull'eccezione preliminare del difetto di giurisdizione avente ad oggetto la domanda di violazione e contrasto delle norme urbanistiche per i lavori eseguiti dai convenuti- eccezione di giurisdizione del
Tribunale delle acque pubbliche. Gli attori fondano la propria domanda su plurimi profili di violazione di norme di legge e regolamentari da parte dei convenuti.
In particolare, deducono la violazione dell'art. 96 del Regolamento Edilizio Comunale di AR
ES, il quale prescrive che, nei progetti e nell'esecuzione di opere che modifichino il suolo, debba essere prevista la corretta canalizzazione e il recapito delle acque meteoriche, in modo da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle aree scoperte adiacenti, secondo le vigenti disposizioni sulla permeabilità dei suoli. Gli attori richiamano altresì l'art. 50 delle Norme di
Attuazione del PRGC, che sancisce il principio dell'invarianza idraulica negli interventi di trasformazione territoriale, stabilendo che le soluzioni adottate per la regimentazione delle acque meteoriche su nuove superfici impermeabilizzate non devono in alcun modo aggravare la situazione sulle aree urbanizzate esistenti.
Sotto il profilo civilistico, gli attori sostengono che le opere realizzate dai convenuti – consistenti nell'innalzamento del terreno, nella costruzione di un muro di recinzione e nell'occlusione di un tubo di scolo – abbiano alterato il naturale deflusso delle acque meteoriche, determinando ricorrenti allagamenti e danni ai muri di recinzione delle proprietà attoree, arrecando un pregiudizio concreto e attuale ai fondi degli attori.
Ciò posto è da ritenere che sulla prima domanda difetti effettivamente la giurisdizione del g.o. non potendo il Giudice ordinario accertare eventuali profili di violazione di contrasto con le norme urbanistiche del PRGC e/o le norme tecniche attuative del Regolamento edilizio, involgendo tali aspetti -di pregnante rilevanza pubblicistica -questioni che sono certamente oggetto di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a.
L'eccezione è, dunque, fondata nei limiti che seguono.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, spetta infatti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), del d.lgs. 104/2010 (Codice del
Processo Amministrativo), ogni controversia avente ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti dell'amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, ivi compresi quelli relativi alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alla repressione degli abusi e all'applicazione delle relative sanzioni.
Ne consegue che il giudice ordinario non può pronunciarsi sui profili pubblicistici relativi all'accertamento della conformità delle opere alle norme urbanistiche e regolamentari, trattandosi di materia riservata alla giurisdizione amministrativa. Resta invece riservata alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulle domande aventi ad oggetto la tutela di diritti soggettivi o la tutela del diritto di proprietà (ovvero aspetti che involgono i rapporti fra i privati, sui quali non vi è potestà imperativa della p.a.).
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario limitatamente ai profili pubblicistici sopra indicati, con conseguente inammissibilità della domanda attorea nella parte in cui mira all'accertamento della violazione delle norme urbanistiche e regolamentari, restando riservata la cognizione sulle ulteriori domande di natura civilistica.
Non può essere invece accolta l'eccezione sollevata dai convenuti di devoluzione CP_6 CP_7 della presente controversia al Tribunale delle acque pubbliche.
In tema di eccezione di incompetenza funzionale a favore del Tribunale della Acque Pubbliche deve richiamarsi l'orientamento espresso della Suprema Corte, ormai granitica sul punto, che ha statuito che: “mentre il Tribunale delle Acque è competente a decidere R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 140 in tema di risarcimento danni che derivano da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione (e dunque da attività concrete da quest'ultima poste in essere), il Tribunale ordinario deve ritenersi competente a decidere R.D. 25 luglio 1904, n. 523, ex art. 2, allorché i danni di cui si chiede il risarcimento derivano da altri atti o fatti che possano avere relazione
(indiretta) col buon regime delle acque pubbliche ovvero con la loro difesa e conservazione (…)”
(cfr. ex multis Cass. n. 3245/2008; Cass. n. 18197/2021; Cass. n. 1066/2006). L'eccezione va dunque rigettata trattandosi qui sempre di opere realizzate da privati, che coinvolgono acque piovane e non propri e veri corsi d'acqua (ruscelli, torrenti, bacini idrici) che potrebbero in astratto radicare la competenza funzionale invocata.
Ciò posto è compito di questo Tribunale interrogarsi se la domanda prospettata da parte attrice sia ugualmente scrutinabile tenuto conto che viene lamentato un danno da allagamento ovvero al muro perimetrale della proprietà attorea;
petitum che va tuttavia ricondotto ad un istituto, previa riqualificazione della domanda posta.
Va, infatti, premesso che il giudice del merito, nell'indagine diretta all' an e alla portata delle domande formulate dalle parti, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono state trasfuse ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto e alla pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle domande dedotte e rappresentate dalla parte istante
(Cass. civ., sez. III, 19, Ottobre 2015, n. 21087; Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2017, n. Il 1900 2).
L'interpretazione delle domande – come, del resto, delle eccezioni delle parti – dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, con il solo limite che la traduzione non determini un vizio riconducibile alla violazione del principio fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Nel caso di specie i dedotti allagamenti possono essere ricondotti a danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. e i convenuti quali proprietari e custodi dei fondi modificati sono chiamati a rispondere dei danni cagionati dalle cose di cui hanno la custodia (in questo caso il terreno ove è stato effettuato il riporto del materiale con innalzamento di circa 80 cm e il muro di recinzione che è stato realizzato sui mappali 1143 e 1150 del F. 14).
Secondo questo Giudice la domanda sotto questo peculiare profilo è scrutinabile.
In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio iura novit curia , di cui all' articolo 113, comma 1, del Cpc , importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra petizione, di cui all' articolo 112 del Cpc , in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Cassazione civile, sez. lav., 17/09/2025, n. 25529.
Orbene, nel caso di specie (tenuto conto, peraltro, di un caso similare già esaminato dalla
Suprema Corte;
cfr. Cassazione civile sez. III, 20/05/2025, (ud. 03/03/2025, dep. 20/05/2025),
n.13377) la domanda di rimessione in pristino nei confronti dei proprietari di un'immobile, che pur a conoscenza dello stato del bene, suscettibile di dare luogo ai dedotti fenomeni di allagamento, non abbiano provveduto, nei periodi di rispettiva titolarità della situazione dominicale, a rimuovere le cause del mancato regolare deflusso delle acque va inquadrata correttamente nel paradigma normativo dell'art. 2043 c.c.- 20241 La Corte di legittimità (Cass. n. 2306 del 11/05/1978 Rv.
391709-01) ha, peraltro, già in passato, con orientamento consolidato affermato che la domanda di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non costituisce un elemento dal quale debba necessariamente dedursi la natura reale dell'azione proposta, potendo essa essere interpretata come richiesta di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica.
Nel caso di specie dal tenore complessivo degli atti di causa si evince che parte attrice lamenta -di fatto- i danni da allagamento e chiede la riduzione in pristino al fine di eliminare i paventati danni al muro perimetrale.
La fattispecie in esame appare, ad avviso di questo giudice, riconducibile proprio alla ipotesi contemplata dall'art. 2041 c.c., in quanto parte attrice ha documentato (e vi è conferma di tale assunto nella CTU) che i dedotti allagamenti siano correlati alla modifica dello stato dei luoghi realizzato sulle singole proprietà , , , , Pt_3 CP_3 Pt_4 CP_4 CP_1 CP_2 Parte_7
e . Parte_6
Orbene l'onere probatorio che incombe su chi intenda far valere la responsabilità da cose in custodia attiene all'esistenza oltre che del rapporto di custodia, consistente nella disponibilità giuridica e materiale della stessa che compete di regola al proprietario, il quale ha il potere-dovere di intervento su di essa, anche del rapporto eziologico tra cosa ed evento dannoso.
La natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone l'esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno, la cui prova deve essere fornita dal danneggiato mediante la dimostrazione delle condizioni potenzialmente lesive possedute dalla cosa, da valutarsi alla stregua della normale utilizzazione di essa;
la responsabilità è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.
Ed ancora: “In tema di responsabilità civile per danni ad immobili causati dall'invasione di acque piovane a seguito di allagamento della zona circostante, l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, sicché il custode è tenuto a dimostrare, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche”
Nella specie, è incontroverso che i convenuti abbiano realizzato le opere che determinano i prefati allagamenti (innalzamento del terreno e realizzazione del muro di confine) e dunque abbiano l'obbligo di custodia della cosa e debbano attivarsi affinché detti allagamenti non si debbano più verificare pro futuro con degrado e ammaloramento del muro di confine della proprietà attorea;
pacifico, appunto, il fatto che il danno da allagamento sia cagionato dai convenuti che hanno realizzato l'innalzamento del terreno con riporto di materiale e anche un muretto di confine sul mappale 244 F. 14, opere che -di fatto- bloccano il regolare deflusso delle acque.
Ciò posto tenuto conto delle risultanze emerse dalla CTU vi è evidenza che effettivamente le opere realizzate dai convenuti abbiano determinato un'alterazione dello stato dei luoghi che causa sistematici e non sporadici allagamenti nel piazzale antistante la proprietà attorea.
Per completezza e comprensione dell'indagine si riportano a stralcio le analisi compiute dal perito:
“Nel corso dell'accurato sopralluogo è emerso quanto segue: - i muri controterra del piano interrato della villetta del sig. non presentano segni di ammaloramento dovuti ad infiltrazioni d'acqua Pt_1 provenienti dal lato ovest rivolto al piazzale di proprietà dei sig.ri ; - il marciapiede Controparte_8 del piano terra della villetta dei sig.ri e si trova ad una quota rilevata di oltre 1.0 m Pt_1 Pt_2 rispetto alla quota media del limitrofo piazzale di proprietà dei sig.ri (Allegato n.2); - Parte_8 la sommità del muretto di recinzione/sostegno del terreno di pertinenza delle rispettive proprietà dei sig.ri e antistante il lato ovest si trova alla quota di circa + 60 cm rispetto alla Pt_1 Pt_2 quota media del limitrofo piazzale di proprietà dei sig.ri (Allegato n.2); - il suddetto Controparte_8 muretto presenta incipienti segni di ammaloramento (Allegato n. 1); - nel piazzale di proprietà dei sig.ri sono presenti n.2 pozzi perdenti (Allegato n.1 e Allegato n.2) realizzati in tempi Parte_8 diversi del diametro stimato in circa 1.0 m profondi rispettivamente 4.10 m e 3.50 m, il primo asciutto al fondo, il secondo con acqua a -3.20 m dal piano del piazzale;
- la leggera pendenza di via Einaudi (il primo tratto, con innesto da via Favria, avente andamento N-S e il secondo tratto con andamento O-E) indirizza le acque di ruscellamento superficiale in caso di pioggia, non assorbite dalle inadeguate caditoie presenti in asse alla pubblica strada, in direzione del piazzale di proprietà (Allegato n.1, Allegato n.2 e Allegato n.4); - la striscia di terreno di Parte_8 proprietà comune che delimita ad ovest i terreni di pertinenza delle villette dei resistenti, ove sono presenti dei passaggi carrai di accesso alle rispettive proprietà, ha leggera pendenza verso nord in direzione del piazzale di proprietà dei sig.ri (Allegato n.1, Allegato n.2 e Allegato Parte_8
n.4); - tutte le porzioni di terreno di pertinenza dei resistenti sono state rialzate rispetto alla quota originaria di un'altezza variabile da qualche decimetro a circa 80 cm ed hanno pendenza in direzione ovest, pertanto in direzione della suddetta fascia di terreno di proprietà comune e, conseguentemente in direzione del piazzale dei sig.ri (Allegato n.1, Allegato n.2 e Parte_8
Allegato n.4); - la porzione di terreno posta al confine sud delle villette a schiera (proprietà del sig.
) è stata anch'essa rilevata e attualmente ha pendenza verso nord in direzione della Parte_6 striscia di terreno comune, pertanto verso il piazzale dei sig.ri Allegato n.1, Allegato Parte_9
n.2 e Allegato n.4); - lungo la striscia di terreno comune e nella porzione di terreno della villetta
(proprietà del sig. ) posta al confine sud del complesso residenziale “a schiera”, non sono Parte_6 stati rilevati manufatti (varchi, canalette, tubazioni, ecc.) aventi funzione di smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale in caso di piogge (Allegato n.1); - sul tratto terminale di Via Turati è stata individuata una tubazione del diametro di 40 cm che assicura il drenaggio delle acque provenienti da nord in direzione di una canaletta posta sul lato ovest della citata via (Allegato n.1,
Allegato n.2 e Allegato n.4); - lungo la direttrice della suddetta canaletta, all'intersezione con la linea ferroviaria AR C.se- Pont C.se, è stata individuata una tubazione del diametro di 20 cm che drena le acque in una canaletta subparallela al lato nord della citata linea ferroviaria con direzione di smaltimento verso est in direzione della cunetta stradale di Via Sant'Anna (Allegato
n.1, Allegato n.2 e Allegato n.4”,
Ciò osservato il CTU ha concluso riferendo che: “La progressiva edificazione dell'area raggiungibile dall'attuale via Turati (edifici, rilevati, recinzioni, ecc.) ha modificato le linee di drenaggio originarie con una traslazione verso ovest (area al tempo non interessata dalle costruzioni) di fossi, canalette, ecc. aventi funzione di allontanamento e di smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale. La recente sopraelevazione della porzione di terreno dei resistenti, acquistata dai sig.ri , la realizzazione del muro di recinzione/contenimento sul lato Parte_8 nord e la chiusura del preesistente passaggio sul lato sud dell'appezzamento, ha determinato un vero e proprio “sbarramento” alle acque di ruscellamento superficiale che, non potendo distribuirsi sull'ampia area e defluire in direzione sud attraverso la tubazione occlusa, si concentrano nel piazzare della rimanente proprietà dei sig.ri raggiungendo battenti d'acqua crescenti Parte_8 in relazione all'entità delle piogge e, comunque, maggiori rispetto all'intervento di rialzo dell'appezzamento acquisito dai resistenti. 2. Le acque confluiscono attualmente in detto piazzale da via Einaudi (ovest), dalla proprietà (nord), dalla proprietà (est), Parte_8 Parte_9 dalla proprietà , e altri (sud). In quest'ultimo caso si registra una vera e propria Pt_3 Pt_4 inversione di direzione di deflusso delle acque rispetto a quella originaria a seguito del rialzo del terreno, della realizzazione del muretto di recinzione/contenimento al confine con il piazzale di proprietà e chiusura dell'unico punto di scarico sul lato sud.
3. Nel tentativo di Parte_8 risolvere la problematica, che rende temporaneamente impraticabile (in caso di forti piogge) il piazzale dei sig.ri ed evitare il progressivo ammaloramento dei muri di contenimento Parte_8 sia dei sig.ri (in fase incipiente), sia dei resistenti (in futuro), sono stati realizzati dei Parte_9 pozzi perdenti che si sono rivelati inadeguati a causa di una carenza di indagini preventive
(assenza di uno studio idrogeologico basato su prove in sito finalizzate ad accertare l'assetto litostratigrafico locale, il grado di assorbimento del sottosuolo e le soluzioni più appropriate nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti nazionali, regionali e comunali).
Peraltro, il CTU ha, altresì, chiarito (cfr. osservazioni delle parti del 15.01.2024) che l'impermeabilizzazione o parziale omessa impermeabilizzazione della proprietà attorea è del tutto trascurabile a fronte degli allagamenti che si verificano “…si tratta di superfici parzialmente impermeabilizzate (marmette in cls) il cui contributo di acqua in caso di piogge è del tutto trascurabile rispetto all'entità del fenomeno lamentato;
” evidenziando e confermando come il muretto di recinzione esterna degli attori abbia subito dei danni e ammaloramenti per questi continui fenomeni di allagamento: “il muretto di recinzione/sostegno di proprietà del sig. Pt_2 realizzato precedentemente, è in condizioni peggiori rispetto a quello del sig. - la porzione Pt_1 di terreno posta al confine sud delle villette a schiera (proprietà del sig. ) è stata Parte_6 anch'essa rilevata e attualmente ha pendenza verso nord in direzione della striscia di terreno comune, pertanto verso il piazzale dei sig.ri (Allegato n.1, Allegato n.2 e Allegato Parte_9
n.4); verso il piazzale dei sig.ri .” Parte_8
Ed ancora: “Analizzando le quote del rilievo plano-altimetrico (Allegato n.2) si osserva chiaramente che tutte le acque di ruscellamento superficiale della zona, nelle condizioni attuali, convergono nel piazzale antistante i fabbricati di proprietà dei sig.ri (Allegato n.4 – Corografia) e ivi Parte_8 ristagnano finché non vengono assorbiti dal sottosuolo (fenomeno che avviene molto lentamente).
Il battente che le acque raggiungono su detto piazzale è funzione dall'entità delle piogge. Si stima che in caso di piogge intense e prolungate il battente d'acqua possa raggiungere i 50/60 cm superando talora la sommità del muretto che delimita le proprietà dei sig.ri Parte_9
L'anomalo innalzamento delle acque nel piazzale di proprietà dei sig.ri è causato Parte_9 dal fatto che prima del rialzo del terreno le acque si distribuivano su un'ampia superficie permeabile (prato) e quelle in eccesso defluivano verso sud attraverso la citata tubazione (occlusa durante le operazioni di rialzo). Ad oggi, le acque di ruscellamento superficiale della zona convergono nel piazzale (semipermeabile) di proprietà dei sig.ri e non hanno altra Parte_9 possibilità di defluire se non per assorbimento nel sottosuolo. La realizzazione, in tempi diversi, di due pozzi disperdenti nel piazzale, in grado di accumulare complessivamente circa 10 metri cubi
d'acqua, se pur apprezzabile, non ha migliorato la situazione in quanto il sottosuolo non è in grado di assorbire “in tempo reale” i rilevanti volumi d'acqua provenienti dalle zone circostanti in caso di forti piogge, stimati in circa 300 metri cubi. (cfr. pagina 8 della CTU). Da qui discende che i convenuti -tutti proprietari dei mappali distinti al Catasto Fabbricati del
Comune di AR ai nn. 1143,1144, 1145,1146,1147,1148,1149, 1150 del F.14 del Comune di
AR devono essere, dunque, condannati in solido a ripristinare lo status quo ante garantendo il regolare deflusso delle acque di ruscellamento superficiale. La domanda viene ad essere inquadrata come forma di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.
Le soluzioni prospettate dal CTU volte a garantire il totale ripristino della situazione precedente non paiono predicabili e facilmente attuabili, ma residua certamente la possibilità – che di fatto è
l'unica praticabile in assenza di coinvolgimento della proprietà di terzi - di ripristinare il regolare deflusso delle acque con la mera creazione di pozzetti nella zona comune (soluzione prospettata nell'integrazione di perizia quale opzione n.1).
In particolare, il CTU nella relazione integrativa ha chiarito che le soluzioni praticabili sono alternativamente essenzialmente due:
1 - Realizzazione di uno o più pozzi drenanti nella striscia di terreno di proprietà comune utilizzata come strada d'accesso dal cortile;
Parte_8
2 - Ripristino della linea di deflusso preesistente mediante la realizzazione di una trincea drenante nella striscia di terreno di proprietà comune utilizzata come strada d'accesso e con sbocco nell'originaria tubazione presente al confine con la limitrofa proprietà del sig. . Parte_10
Ha altresì precisato che la risoluzione della problematica sollevata dalle parti ricorrenti potrà avvenire mediante l'esecuzione delle seguenti opere facenti parte della seconda opzione proposta dal CTU, favorevolmente condivisa dai CTP e parti presenti all'incontro del 02/10/2024, ovvero:
a. Realizzazione di n.2 griglie e canalette sottostanti per intercettare e smaltire le acque provenienti rispettivamente da via Einaudi, dalla strada privata di servizio dell'attività produttiva di proprietà , convergenti nel cortile di proprietà degli stessi ove si accumulano Parte_8 causando i danni lamentati dai ricorrenti;
b. Formazione di una trincea drenate (con accumulo d'acqua) per tutta la lunghezza della strada comune fino all'imbocco della tubazione preesistente nel muro di confine tra la proprietà del sig.
e il sig. ; Parte_6 Pt_10
c. Ripristino della funzionalità della tubazione preesistente nel muro di confine con il sig. , Pt_10 al momento occluso dai materiali utilizzati per il rialzo del terreno, in modo di garantire il deflusso delle acque di ruscellamento superficiale in qualsiasi condizione;
d. Regolarizzazione della pendenza del cortile di proprietà per favorire lo Parte_8 smaltimento delle acque in direzione della trincea drenante.
Le caratteristiche tecniche dei suddetti manufatti sono dettagliati nel progetto redatto dall'Ing.
a cui si rimanda (Allegato n.2 – Progetto preliminare, Allegato n.
3 - Relazione tecnica e Persona_2 di calcolo preliminare). Evidentemente solo la prima soluzione che non coinvolge la proprietà di terzi appare attuabile, non potendosi disporre un'esecuzione in forma specifica che implichi l'apertura di varchi di scolo su sedimi di soggetti terzi, estranei al presente giudizio.
La soluzione n.1 appare l'unica percorribile.
La predetta soluzione appare quella di minor impatto anche per le proprietà, tenuto conto delle evidenze emerse sempre nel corso della CTU, la perizia ha infatti chiarito che “l fenomeno degli allagamenti del piazzale di proprietà dei sig.ri , l'innalzamento del livello d'acqua in Parte_8 esso, in relazione all'intensità e durata delle piogge, e il lento assorbimento delle acque nel sottosuolo è un dato di fatto e non necessità di calcoli o prove. Si ribadisce che in caso di piogge di normale intensità i pozzi assorbenti realizzati nella rimanente porzione di part. 244 (piazzale) sono in grado di assorbire le acque provenienti da tutte le zone circostanti, ma non in caso di piogge intense e prolungate, tantomeno in occasione delle “bombe d'acqua” (deposito del 15.01.2024).
Le soluzioni cui giunge il CTU appaiono congruamente motivate e questo Giudice non ritiene vi siano gli estremi per disporre un rinnovo della CTU, né evidenze di profilata nullità della CTU come invocato dalle parti convenute.
Va fatta, dunque, applicazione dell'orientamento di giurisprudenza secondo cui il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte (cfr. da ultimo Cass.
1815/2015).
Sulla domanda di riduzione in pristino e sulle rispettive responsabilità
Per quanto riguarda l'attribuzione dei costi di ripristino si esclude che li stessi debbano gravare sui convenuti che non hanno alterato lo stato dei luoghi creando manufatti che impediscono il regolare deflusso delle acque.
Nessuna responsabilità può essere, quindi, ascritta alle parti e CP_11 Controparte_7 che sono proprietari del piazzale ove confluiscono le acque di ruscellamento, tenuto conto che non hanno realizzato opere che hanno modificato lo stato dei luoghi e subiscono passivamente l'afflusso delle acque proveniente dai fondi dei co-conevnuti e dagli attori.
Giova, in questo senso, ragionare nei termini della giurisprudenza sviluppatesi per l'allagamento su fondo intercluso applicabile nel caso di specie in via analogica ancorché non si possa parlare letteralmente di “fondo intercluso”.
Ed infatti il piazzale dei co-convenuti e si allaga con i fenomeni atmosferici di CP_6 CP_7 abbondanti precipitazioni ma subisce, di fatto, il deflusso delle acque dalle proprietà sia dei convenuti, sia degli attori. Pertanto, i proprietari del piazzale e non possono essere ritenuti responsabili di CP_6 CP_7 alcunché non avendo questi alterato lo stato dei luoghi, né provveduto ad innalzare la recinzione di contenimento sul lato ovest che di fatto blocca il deflusso delle acque.
Sulla domanda in via riconvenzionale di accertamento dell'assenza di una servitù di scolo a carico del fondo e CP_7 CP_6
Ai sensi dell'art. 913 c.c. “Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.”
Nel caso di specie vi è evidenza che il deflusso delle acque nel piazzale di proprietà e CP_7 erivi proprio a causa di opere dell'uomo che hanno alterato il regolare ruscellamento delle CP_6 acque. A pagina 11 della CTU, il perito ha chiarito che: “Le acque confluiscono attualmente in detto piazzale da via Einaudi (ovest), dalla proprietà (nord), dalla proprietà Parte_8 Parte_9
(est), dalla proprietà , e altri (sud). In quest'ultimo caso si registra una vera e propria Pt_3 Pt_4 inversione di direzione di deflusso delle acque rispetto a quella originaria a seguito del rialzo del terreno, della realizzazione del muretto di recinzione/contenimento al confine con il piazzale di proprietà e chiusura dell'unico punto di scarico sul lato sud.” Parte_8
La legge, nel richiamato art. 913 c.c., impone tuttavia al proprietario del fondo superiore il divieto di ogni manufatto che modifichi il deflusso naturale delle acque e legittima, quindi, il proprietario del fondo inferiore ad agire per il ripristino dello stato naturale dei luoghi. Il Codice, però, non vieta al proprietario di eseguire qualsiasi costruzione in grado di modificare il deflusso delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo.
Nel caso di specie, ad avviso di questo Giudice, non è possibile ritenere provato l'esistenza a monte dei presupposti per la negatoria servitutis, non essendo identificabile un vero e proprio fondo superiore e fondo inferiore, dal momento che le acque piovane provengono da tutte le proprietà e non già solo da quella attorea, quale presupposto per ritenere applicabile in astratto la domanda di accertamento negativo della servitù di scolo.
D'altra parte, la giurisprudenza di merito ancorché abbia chiarito che “Tra le acque indicate nell'articolo in esame vanno comprese quelle piovane, anche se provenienti da fondi superiori non contigui” (cfr. Tribunale Avellino, 19/02/2018, n.303) pare escludere il caso in cui sostanzialmente il deflusso delle acque arrivi da plurimi terreni circostanti e non sia identificabile un vero e proprio fondo superiore e fondo inferiore.
Per tale dirimente ragione la domanda va dunque rigettata. Le spese di lite
In ragione della oggettiva controvertibilità della questione, della complessità della vicenda in esame, delle plurime domande contrapposte svolte dalle parti, talune accolte e altre rigettate (la domanda principale attorea correlata alla violazione della normativa urbanistica è stata implicitamente rigettata per carenza di giurisdizione, la domanda riconvenzionale di negatoria servitutis svolta dai co-convenuti è stata rigettata) si stima congruo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, con separato decreto, gravano definitivamente, pro quota, a carico delle varie parti processuali unitariamente intese, ivi inclusa la terza chiamata, tenuto conto che la perizia è stata essenziale per chiarire la fondatezza o meno delle domande prospettate dalle parti e finanche della domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta
, cui è seguito l'estensione del contraddittorio. CP_6 CP_7
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti: in parziale accoglimento della domanda attorea:
ACCERTA che i danni da allagamento al muro perimetrale di proprietà attorea e Parte_1
, siti in AR c.se, via Turati nn. 36 e 40 sono causati dalle proprietà dei Parte_2 convenuti c.f. , c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
c.f. , c.f. C.F._4 CP_1 C.F._5 CP_2
c.f. e c.f. C.F._6 Parte_5 C.F._7 Parte_6
, c.f. C.F._8 Controparte_4 C.F._15 Controparte_3
c.f. e c.f. ) e, per l'effetto, C.F._9 CP_5 C.F._11
CONDANNA i convenuti, in solido fra loro, c.f. , Parte_3 C.F._3 Pt_4
c.f. c.f. ,
[...] C.F._4 CP_1 C.F._5 CP_2
, c.f. c.f. ,
[...] C.F._6 Parte_5 C.F._7 Parte_6
c.f. e c.f.
[...] C.F._8 Controparte_4 C.F._10 [...]
c.f. e c.f. al ripristino CP_3 C.F._9 CP_5 C.F._11 dello stato dei luoghi con realizzazione di uno o più pozzi drenanti nella striscia di terreno di proprietà comune utilizzata come strada d'accesso dal cortile nei limiti di cui in parte Parte_8 motiva;
RIGETTA la domanda riconvenzionale svolta dai sigg. c.f. CP_11
, e c.f. , sia in proprio che quali C.F._12 Controparte_7 C.F._13 titolari e legali rappresentanti della e Controparte_8 Controparte_7
COMPENSA integralmente le spese di lite;
PONE le spese di CTU, pro quota, definitivamente a carico delle varie parti processuali unitariamente intese;
RIGETTA e ritiene assorbita ogni e diversa domanda formulata dalle parti.
Così deciso in Ivrea 27.10.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 418/2022;
promossa da:
(C.F. ), nato a [...] T.se (TO), il 26.03.1958 ed il sig. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Andrea Quinto Bertano giusta procura a margine dell'atto introduttivo
-parte attrice-
, nato a [...] il [...] residente in [...], AR (TO), c.f. Parte_3
, nato a [...] il [...] residente in [...] Parte_4
Turati 42, AR (TO), c.f. nato a [...] il C.F._4 CP_1
14.08.1966 residente in [...], AR (TO), c.f. , C.F._5 CP_2
, nato a [...] il [...] residente in [...], AR (TO), c.f.
[...]
nata a [...] il [...] residente in [...] Parte_5
Turati 50, AR (TO), c.f. e nato a [...] C.F._7 Parte_6
ES (TO) il 18.04.1970 residente in [...] B, AR (TO), c.f.
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giorgio VOLPATTO e Roberto MUO' C.F._8 giusta procura speciale allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuti –
Le RE , (c.f. ) residente in [...] C.F._9
44, (c.f. residente in [...] e Controparte_4 C.F._10
e ( ) residente in [...] CP_5 C.F._11
- convenute contumaci-
NO , nato a [...] il 7 febbraio '63, c.f. , e Controparte_6 C.F._12
nato a [...] il 7 novembre '57, c.f. , sia in proprio Controparte_7 C.F._13 che quali titolari e legali rappresentanti della Controparte_8 corrente in 10080 Rivara (TO), Via Busano 47, Registro imprese di Torino e partita iva
, rappresentati e difesi giusta procura 17 febbraio 2022 dall'avv. Danilo Pastore del P.IVA_1 foro di Ivrea
-co-convenuto-
nata a [...] il [...], residente in [...] (C.F. CP_9
) elettivamente domiciliata presso l'Avv. Andrea Quinto Bertano presso lo C.F._14
Studio in Favria (TO) via Cattaneo n. 6, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 14.06.2022
-terza chiamata-
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice
ACCERTATO il contrasto de lavori eseguiti con le norme urbanistiche vigenti presso il Comune di
AR da parte dei convenuti
- CONDANNARE i convenuti al ripristino dello stato quo ante dei luoghi oggetto di causa, come individuati in narrativa, previa CTU –
In subordine:
AUTORIZZARE gli attori all'esecuzione delle necessarie opere di ripristino, condannando i convenuti al pagamento delle relative spese, o al rimborso delle stesse.
Con il favore delle spese diritti ed onorari, anche di mediazione.
Mezzi istruttori riservati
Per la parte convenuta , , ; Pt_3 Pt_4 CP_1 CP_2 Pt_5 Parte_6
Dichiarata la nullità e comunque inefficacia della CTU eseguita dal Dott. per i motivi Per_1 individuati nel corso dello sviluppo esecutivo del progetto come indicati nelle presenti note, ed in conseguenza disporre la rinnovazione della CTU attraverso diverso Consulente del Giudice individuato tra gli esperti di ingegneria idraulica, anche previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti per la disamina dell'istanza ove ritenuto utile ovvero opportuno;
- In difetto, ribadita l'istanza di nullità e/o inefficacia della CTU eseguita dal Dott. per i Per_1 motivi indicati, si precisano le conclusioni richiamando integralmente quelle di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. datata 22.12.2022
Per i co-convenuti e Controparte_6 Controparte_7
Voglia l'adito Tribunale Ordinario di Ivrea, in persona del Giudice unico incaricato della trattazione dell'affare, disattesa ogni avversaria ragione, e in riforma delle ordinanze rese nel corso del giudizio, in rito anche in riforma dell'ordinanza 7 giugno '22 ✓ dichiarare nulla la citazione introduttiva del giudizio 27 gennaio '22 per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; ✓ dichiarare il difetto di giurisdizione trattandosi di questione devoluta al Giudice amministrativo, e segnatamente alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. per il Piemonte ai sensi dell'art. 133 c.p.a.; ✓ in subordine, dichiarare devoluta la controversia al Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte
d'Appello di Torino;
✓ dichiarare improcedibili le domande per mancato esperimento, oggettivo e soggettivo, della mediazione e/o negoziazione assistita;
in rito e in via istruttoria
✓ acquisire, previa modifica delle decisioni istruttorie, i fascicoli del sommario Tribunale di Ivrea
R.G. 2378/2013, soprattutto della relazione peritale completa di tutti gli allegati (calcoli idraulici, anche con riferimento alla strada), e del merito sempre Tribunale di Ivrea R.G. 4885/2015, sia per gli aspetti in ordine alla giurisdizione, che per il merito della lite;
✓ ordinare, previa modifica delle decisioni istruttorie, agli attori ex art. 210 c.p.c., in quanto già parti del sommario Tribunale di Ivrea R.G. 2378/2013, di produrre in giudizio i relativi atti, soprattutto la relazione peritale completa di tutti gli allegati (calcoli idraulici, anche con riferimento alla strada);
✓ disporre prova ex art. 281 ter c.p.c. alla luce di quanto emergente dalla documentazione in atti;
✓ in via subordinata residuale, ammettersi a prova contraria i co-convenuti NO
[...]
e nel caso di istruttoria testimoniale, con i testi indicati n memoria 8 CP_6 Controparte_7 febbraio '23;
✓ previa riforma delle ordinanze a fondamento dell'esperita attività peritale sin dall'ordinanza 11 agosto '23, comunque disattendendo l'esperita attività peritale, sia iniziale che quale supplemento, per le ragioni in atti con particolare riferimento alle note scritte 19 gennaio '24 oltre alla deduzione resa all'udienza del 5 giugno '24 per cui “… è impraticabile nel convogliare acque pubbliche verso un fondo di terzo estraneo e urbanizzato …”, e nel merito per le ragioni dedotte dal nominato
C.T.P. geometra nelle due osservazioni in atti, nonché disporsi, residualmente Controparte_10 ove d'uopo, C.T.U. finalizzata, funzionalmente all'accoglimento della domanda riconvenzionale di actio negatoria servitutis di scolo delle acque piovane superficiali non canalizzate, a descrivere le opere necessarie per conseguire un'adeguata raccolta e canalizzazione delle acque bianche superficiali all'interno dei loro fondi in AR ES (TO), meglio individuati al Foglio 14, particella 904, subalterno 6, per i coniugi e nonché al Foglio 14, particella 904, Pt_1 CP_9 subalterno 8 per e senza determinare alcuna conseguente servitù di scolo sul fondo dei Pt_2 co-convenuti medesimi;
CP_6 CP_7
✓ dichiarare inammissibile e/o respingere ogni diversa istanza istruttoria degli attori e della terza chiamata;
nel merito ✓ in via principale, dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque respingere le domande attoree;
✓ in via subordinata, limitare l'accoglimento delle domande attoree al giusto e provato, tenuto conto del determinante concorso colposo dei medesimi;
✓ dichiarare inammissibili, improponibili o comunque respingere le conclusioni tutte delle altre parti in lite, contrastanti con le ragioni addotte dai co-convenuti NO e Controparte_6 CP_7 nel merito – riconvenzionale
[...]
✓ previa eventuale separazione di cause ex art. 103, comma 2, c.p.c., integrato il contraddittorio nei confronti della coniuge comproprietaria in comunione dei beni , nata a [...]_9
(TO), il 15 agosto '64, c.f. , accertare e dichiarare che il fondo dei co- C.F._14 convenuti , nato a [...] il 7 febbraio '63, c.f. , e Controparte_6 C.F._12
nato a [...] il 7 novembre '57, c.f. , in AR Controparte_7 C.F._13
ES (TO), meglio individuato al Catasto Terreni, Foglio 14, mappale 244, non è fondo servente, per effetto dell'invocato accoglimento dell'actio negatoria servitutis di scolo delle acque piovane superficiali non canalizzate, rispetto ai fondi degli attori , nato a [...]_1
Torinese (TO) il 26 marzo '58, c.f. , coniugato in regime di comunione dei C.F._1 beni con , nata a [...], il 15 agosto '64, c.f. , e CP_9 C.F._14
, nato a [...] il 17 aprile '69, c.f. , sempre in Parte_2 C.F._2
AR ES (TO), meglio individuati al Foglio 14, particella 904, subalterno 6, per i coniugi
e nonché al Foglio 14, particella 904, subalterno 8 per Pt_1 CP_9 Pt_2
✓ per l'effetto dell'accoglimento dell'actio negatoria servitutis di scolo di acque superficiali che precede, dichiarare tenuti e condannare gli attori , nato a [...] il 26 Parte_1 marzo '58, c.f. , e , nato a [...] il 17 aprile '69, C.F._1 Parte_2
c.f. , nonché la coniuge , nata a [...], il 15 agosto C.F._2 CP_9
'64, c.f. , a provvedere a un'adeguata raccolta e canalizzazione delle acque C.F._14 bianche superficiali all'interno dei loro fondi in AR ES (TO), meglio individuati al Foglio
14, particella 904, subalterno 6, per i coniugi e nonché al Foglio 14, particella 904, Pt_1 CP_9 subalterno 8 per e senza determinare alcuna conseguente servitù di scolo sul fondo dei Pt_2 co-convenuti medesimi;
CP_6 CP_7
✓ dichiarare inammissibili, improponibili o comunque respingere le conclusioni tutte delle altre parti in lite, contrastanti con le ragioni addotte dai co-convenuti NO e Controparte_6 CP_7
[...]
5 in punto spese
✓ con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio tutti, Iva, Cpa e spese generali ex l.p.f., onorari e spese per attività stragiudiziale, onorari e spese di mediazione e/o negoziazione assistita, spese di consulenza tecnica anche di parte, il tutto secondo quanto documentato in giudizio ovvero con riferimento ai parametri di liquidazione, applicando la maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis,
D.M. 55/2014 per il deposito con modalità ipertestuali, oltre interessi sino al saldo e successive occorrende, ponendo a carico degli attori, e terza chiamata, il definitivo pagamento del contributo unificato nella misura dovuta ai sensi del Testo unico in materia di spese di giustizia.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 11.02.2022, ritualmente notificato, i sig. e , Parte_1 Parte_2 proprietari di unità immobiliari site in un complesso di villette a schiera in AR ES, via
Turati n. 40, hanno convenuto in giudizio i proprietari di fondi confinanti (distinti originariamente al
C.T al f. 14 mapp. 244 del Comune di AR), nonché i precedenti danti causa, deducendo che, in seguito di lavori di innalzamento del terreno e realizzazione di un muro di recinzione da parte dei convenuti, si sono verificati ripetuti allagamenti del piazzale antistante le loro proprietà, con conseguenti danni ai muri di recinzione e disagi all'utilizzo degli immobili.
Gli attori hanno evidenziato che i lavori eseguiti dai convenuti (proprietari dei mappali
1143,1144,1145,1147,1148,1149,1150 del F.14 del C.F. del Comune di AR) hanno alterato il naturale deflusso delle acque, aggravando la situazione delle aree urbanizzate esistenti, in violazione dell'art. 96 del Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 50 delle Norme di Attuazione del PRGC, che impongono l'invarianza idraulica e la corretta regimentazione delle acque meteoriche.
Più nel dettaglio parte attrice ha allegato che, prima degli interventi edilizi contestati, non si erano mai verificati fenomeni di allagamento, in quanto le acque meteoriche defluivano regolarmente tramite un tubo di scarico preesistente. I lavori eseguiti dai convenuti avrebbero invece alterato il naturale deflusso delle acque.
Nonostante i ripetuti tentativi di soluzione bonaria, nonché la realizzazione da parte dei convenuti di pozzi di scoli perdenti (cfr. doc. 3), il problema degli allagamenti non è stato risolto. Le consulenze tecniche di parte hanno confermato la sussistenza del nesso causale tra le opere realizzate e i danni lamentati dagli attori.
Sulla base di tali premesse, gli attori hanno chiesto:
- l'accertamento della violazione delle norme urbanistiche e regolamentari da parte dei convenuti;
- la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi “quo ante”, previa CTU;
- in subordine, l'autorizzazione all'esecuzione diretta delle opere di ripristino, con condanna dei convenuti al pagamento o rimborso delle relative spese.
Parte attrice ha, invocato, altresì la responsabilità dei proprietari del piazzale antistante i sigg.
e evidenziando come questi dovessero rispondere atteso che Controparte_6 Controparte_7
l'acqua piovana dalle proprietà degli altri convenuti confluiva proprio sul piazzale di loro proprietà.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.04.2022 si sono costituiti in giudizio i sigg. Pt_3
, , , , e
[...] Parte_4 CP_1 CP_2 Parte_5 Parte_6 contestando in fatto e in diritto le avverse domande e allegazioni. In via pregiudiziale, i convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la domanda attorea, volta all'accertamento del contrasto dei lavori eseguiti con le norme urbanistiche comunali e alla conseguente condanna al ripristino dello stato dei luoghi, attenga alla tutela di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, con conseguente competenza del giudice amministrativo (T.A.R. Piemonte) a decidere della presente controversia.
Sempre In via preliminare, è stata dedotta la nullità dell'atto di citazione per plurime violazioni dell'art. 163 c.p.c., tra cui l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, la mancata esposizione degli elementi di diritto posti a fondamento della stessa, l'omessa indicazione del codice fiscale dei convenuti e l'assenza dell'avvertimento sulle decadenze ex artt. 38 e 167 c.p.c. È stata altresì eccepita la nullità della domanda per indeterminatezza, non essendo riconducibile ad alcuna fattispecie giuridica tipica.
Nel merito, i convenuti hanno contestato la sussistenza dell'interesse ad agire in capo agli attori, rilevando come la domanda proposta non individui un diritto reale soggettivo leso, né risulti allegata una concreta lesione ai beni o ai diritti degli attori. È stato evidenziato che gli eventi di allagamento lamentati non si sono manifestati sulle proprietà degli attori, né producono effetti pregiudizievoli diretti sui loro beni.
È stato, altresì, rilevato che le relazioni tecniche prodotte dai convenuti escludono che vi sia stata impermeabilizzazione del suolo e che il principio di invarianza idraulica non sia applicabile al caso di specie, trattandosi di semplice riporto di terra su terra, senza realizzazione di nuove superfici impermeabilizzate. Non risulta, inoltre, esistente alcuna servitù di scolo a favore delle proprietà attoree.
Ciò posto e allegato, nel richiamare le eccezioni preliminari in rito, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Con ulteriore comparsa di costituzione e risposta del 22.04.2022 si sono costituiti in giudizio tempestivamente anche i sigg. e i quali hanno, altresì, formulato CP_11 Controparte_7 domanda riconvenzionale nei riguardi degli attori.
I sigg. e hanno svolto difese complanari rispetto a quelle formalizzati dai co- CP_6 CP_7 convenuti chiedendo: i) la declaratoria della nullità della citazione per violazione degli artt. 163 e
164 c.p.c. e ii) di dichiararsi in ogni caso il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda principale formulata dagli attori, rilevando come la controversia dovesse essere decisa o dal
Giudice amministrativo o dal Tribunale delle acque pubbliche.
Nel merito la difesa dei sigg. ha evidenziato come il parcheggio dei co-convenuti CP_6 CP_7 fosse sempre stato in ghiaia, con miglioramento idraulico. Ha, inoltre, evidenziato come i paventati allagamenti fossero dovuti alla mancata canalizzazione delle acque dalla Via Einaudi e non alle asserite opere realizzate, ritenendo comunque assorbente nella causazione dei danni un concorso di colpa negli attori per omessa e corretta impermeabilizzazione dei piani interrati. In via riconvenzionale i co-convenuti hanno chiesto, previa estensione del contraddittorio anche nei confronti del coniuge non proprietario in comunione legale del fondo in proprietà , di Controparte_8 accertarsi che il fondo dei co-convenuti e meglio individuato al Controparte_6 Controparte_7
Catasto Fabbricati del Comune di AR, Foglio 14, mappale 244, non costituisce fondo servente e, conseguentemente, la condanna degli attori alla canalizzazione delle acque nei propri fondi.
Il giudice, alla prima udienza, previa rituale verifica della notifica correttamente esperita della citazione nei riguardi di , e , ne ha dichiarato la Controparte_3 Controparte_4 CP_5 contumacia.
Con successivo provvedimento del 07.06.2022 il Giudice ha poi esteso il contraddittorio della controversia anche nei confronti del coniuge non proprietario , respingendo le CP_9 eccezioni preliminari in rito riguardanti le profilate ipotesi di nullità dell'atto di citazione, riservando in sentenza la disamina dell'eccezione pregiudiziale sollevata avente ad oggetto il difetto di giurisdizione.
La causa è stata, quindi, istruita con ampia acquisizione documentale, previa concessione dei termini di rito per il deposito delle memorie ex art. 183 co VI c.p.c. ed esperimento della CTU tecnica volta ad indagare i lamentati danni e le cause di detti fenomeni di allagamenti.
Tentata senza esito la conciliazione della lite, con plurime comparizioni delle parti e disposta infine un'integrazione della perizia, la causa è stata infine trattenuta a decisione previa precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.06.2025, tenutasi con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e coeva concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memoria di replica.
***
Preliminarmente, ritiene questo Giudice di respingere la richiesta delle parti all'ammissione delle istanze istruttorie riproposte in sede di conclusioni.
La causa risulta essere istruita per la decisione, non si ravvisano ragioni novitarie e/o elementi sopravvenuti per discostarsi dall'ordinanza istruttoria emessa dal Giudicante in data 11.08.2023 e in data 07.06.2022 provvedimento che ha deciso alcune questioni preliminari in rito.
Sempre in via preliminare si evidenzia che la controversia deve essere decisa unicamente sulla base delle allegazioni tempestivamente introdotte dalle parti nei limiti delle preclusioni istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. e tenuto conto delle domande tempestivamente formulate;
non saranno considerate le eccezioni e argomentazioni che sono state sviluppate tardivamente.
Sull'eccezione preliminare del difetto di giurisdizione avente ad oggetto la domanda di violazione e contrasto delle norme urbanistiche per i lavori eseguiti dai convenuti- eccezione di giurisdizione del
Tribunale delle acque pubbliche. Gli attori fondano la propria domanda su plurimi profili di violazione di norme di legge e regolamentari da parte dei convenuti.
In particolare, deducono la violazione dell'art. 96 del Regolamento Edilizio Comunale di AR
ES, il quale prescrive che, nei progetti e nell'esecuzione di opere che modifichino il suolo, debba essere prevista la corretta canalizzazione e il recapito delle acque meteoriche, in modo da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle aree scoperte adiacenti, secondo le vigenti disposizioni sulla permeabilità dei suoli. Gli attori richiamano altresì l'art. 50 delle Norme di
Attuazione del PRGC, che sancisce il principio dell'invarianza idraulica negli interventi di trasformazione territoriale, stabilendo che le soluzioni adottate per la regimentazione delle acque meteoriche su nuove superfici impermeabilizzate non devono in alcun modo aggravare la situazione sulle aree urbanizzate esistenti.
Sotto il profilo civilistico, gli attori sostengono che le opere realizzate dai convenuti – consistenti nell'innalzamento del terreno, nella costruzione di un muro di recinzione e nell'occlusione di un tubo di scolo – abbiano alterato il naturale deflusso delle acque meteoriche, determinando ricorrenti allagamenti e danni ai muri di recinzione delle proprietà attoree, arrecando un pregiudizio concreto e attuale ai fondi degli attori.
Ciò posto è da ritenere che sulla prima domanda difetti effettivamente la giurisdizione del g.o. non potendo il Giudice ordinario accertare eventuali profili di violazione di contrasto con le norme urbanistiche del PRGC e/o le norme tecniche attuative del Regolamento edilizio, involgendo tali aspetti -di pregnante rilevanza pubblicistica -questioni che sono certamente oggetto di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a.
L'eccezione è, dunque, fondata nei limiti che seguono.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, spetta infatti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), del d.lgs. 104/2010 (Codice del
Processo Amministrativo), ogni controversia avente ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti dell'amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, ivi compresi quelli relativi alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alla repressione degli abusi e all'applicazione delle relative sanzioni.
Ne consegue che il giudice ordinario non può pronunciarsi sui profili pubblicistici relativi all'accertamento della conformità delle opere alle norme urbanistiche e regolamentari, trattandosi di materia riservata alla giurisdizione amministrativa. Resta invece riservata alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulle domande aventi ad oggetto la tutela di diritti soggettivi o la tutela del diritto di proprietà (ovvero aspetti che involgono i rapporti fra i privati, sui quali non vi è potestà imperativa della p.a.).
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario limitatamente ai profili pubblicistici sopra indicati, con conseguente inammissibilità della domanda attorea nella parte in cui mira all'accertamento della violazione delle norme urbanistiche e regolamentari, restando riservata la cognizione sulle ulteriori domande di natura civilistica.
Non può essere invece accolta l'eccezione sollevata dai convenuti di devoluzione CP_6 CP_7 della presente controversia al Tribunale delle acque pubbliche.
In tema di eccezione di incompetenza funzionale a favore del Tribunale della Acque Pubbliche deve richiamarsi l'orientamento espresso della Suprema Corte, ormai granitica sul punto, che ha statuito che: “mentre il Tribunale delle Acque è competente a decidere R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 140 in tema di risarcimento danni che derivano da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione (e dunque da attività concrete da quest'ultima poste in essere), il Tribunale ordinario deve ritenersi competente a decidere R.D. 25 luglio 1904, n. 523, ex art. 2, allorché i danni di cui si chiede il risarcimento derivano da altri atti o fatti che possano avere relazione
(indiretta) col buon regime delle acque pubbliche ovvero con la loro difesa e conservazione (…)”
(cfr. ex multis Cass. n. 3245/2008; Cass. n. 18197/2021; Cass. n. 1066/2006). L'eccezione va dunque rigettata trattandosi qui sempre di opere realizzate da privati, che coinvolgono acque piovane e non propri e veri corsi d'acqua (ruscelli, torrenti, bacini idrici) che potrebbero in astratto radicare la competenza funzionale invocata.
Ciò posto è compito di questo Tribunale interrogarsi se la domanda prospettata da parte attrice sia ugualmente scrutinabile tenuto conto che viene lamentato un danno da allagamento ovvero al muro perimetrale della proprietà attorea;
petitum che va tuttavia ricondotto ad un istituto, previa riqualificazione della domanda posta.
Va, infatti, premesso che il giudice del merito, nell'indagine diretta all' an e alla portata delle domande formulate dalle parti, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono state trasfuse ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto e alla pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle domande dedotte e rappresentate dalla parte istante
(Cass. civ., sez. III, 19, Ottobre 2015, n. 21087; Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2017, n. Il 1900 2).
L'interpretazione delle domande – come, del resto, delle eccezioni delle parti – dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, con il solo limite che la traduzione non determini un vizio riconducibile alla violazione del principio fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Nel caso di specie i dedotti allagamenti possono essere ricondotti a danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. e i convenuti quali proprietari e custodi dei fondi modificati sono chiamati a rispondere dei danni cagionati dalle cose di cui hanno la custodia (in questo caso il terreno ove è stato effettuato il riporto del materiale con innalzamento di circa 80 cm e il muro di recinzione che è stato realizzato sui mappali 1143 e 1150 del F. 14).
Secondo questo Giudice la domanda sotto questo peculiare profilo è scrutinabile.
In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio iura novit curia , di cui all' articolo 113, comma 1, del Cpc , importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra petizione, di cui all' articolo 112 del Cpc , in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Cassazione civile, sez. lav., 17/09/2025, n. 25529.
Orbene, nel caso di specie (tenuto conto, peraltro, di un caso similare già esaminato dalla
Suprema Corte;
cfr. Cassazione civile sez. III, 20/05/2025, (ud. 03/03/2025, dep. 20/05/2025),
n.13377) la domanda di rimessione in pristino nei confronti dei proprietari di un'immobile, che pur a conoscenza dello stato del bene, suscettibile di dare luogo ai dedotti fenomeni di allagamento, non abbiano provveduto, nei periodi di rispettiva titolarità della situazione dominicale, a rimuovere le cause del mancato regolare deflusso delle acque va inquadrata correttamente nel paradigma normativo dell'art. 2043 c.c.- 20241 La Corte di legittimità (Cass. n. 2306 del 11/05/1978 Rv.
391709-01) ha, peraltro, già in passato, con orientamento consolidato affermato che la domanda di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non costituisce un elemento dal quale debba necessariamente dedursi la natura reale dell'azione proposta, potendo essa essere interpretata come richiesta di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica.
Nel caso di specie dal tenore complessivo degli atti di causa si evince che parte attrice lamenta -di fatto- i danni da allagamento e chiede la riduzione in pristino al fine di eliminare i paventati danni al muro perimetrale.
La fattispecie in esame appare, ad avviso di questo giudice, riconducibile proprio alla ipotesi contemplata dall'art. 2041 c.c., in quanto parte attrice ha documentato (e vi è conferma di tale assunto nella CTU) che i dedotti allagamenti siano correlati alla modifica dello stato dei luoghi realizzato sulle singole proprietà , , , , Pt_3 CP_3 Pt_4 CP_4 CP_1 CP_2 Parte_7
e . Parte_6
Orbene l'onere probatorio che incombe su chi intenda far valere la responsabilità da cose in custodia attiene all'esistenza oltre che del rapporto di custodia, consistente nella disponibilità giuridica e materiale della stessa che compete di regola al proprietario, il quale ha il potere-dovere di intervento su di essa, anche del rapporto eziologico tra cosa ed evento dannoso.
La natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone l'esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno, la cui prova deve essere fornita dal danneggiato mediante la dimostrazione delle condizioni potenzialmente lesive possedute dalla cosa, da valutarsi alla stregua della normale utilizzazione di essa;
la responsabilità è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.
Ed ancora: “In tema di responsabilità civile per danni ad immobili causati dall'invasione di acque piovane a seguito di allagamento della zona circostante, l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, sicché il custode è tenuto a dimostrare, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche”
Nella specie, è incontroverso che i convenuti abbiano realizzato le opere che determinano i prefati allagamenti (innalzamento del terreno e realizzazione del muro di confine) e dunque abbiano l'obbligo di custodia della cosa e debbano attivarsi affinché detti allagamenti non si debbano più verificare pro futuro con degrado e ammaloramento del muro di confine della proprietà attorea;
pacifico, appunto, il fatto che il danno da allagamento sia cagionato dai convenuti che hanno realizzato l'innalzamento del terreno con riporto di materiale e anche un muretto di confine sul mappale 244 F. 14, opere che -di fatto- bloccano il regolare deflusso delle acque.
Ciò posto tenuto conto delle risultanze emerse dalla CTU vi è evidenza che effettivamente le opere realizzate dai convenuti abbiano determinato un'alterazione dello stato dei luoghi che causa sistematici e non sporadici allagamenti nel piazzale antistante la proprietà attorea.
Per completezza e comprensione dell'indagine si riportano a stralcio le analisi compiute dal perito:
“Nel corso dell'accurato sopralluogo è emerso quanto segue: - i muri controterra del piano interrato della villetta del sig. non presentano segni di ammaloramento dovuti ad infiltrazioni d'acqua Pt_1 provenienti dal lato ovest rivolto al piazzale di proprietà dei sig.ri ; - il marciapiede Controparte_8 del piano terra della villetta dei sig.ri e si trova ad una quota rilevata di oltre 1.0 m Pt_1 Pt_2 rispetto alla quota media del limitrofo piazzale di proprietà dei sig.ri (Allegato n.2); - Parte_8 la sommità del muretto di recinzione/sostegno del terreno di pertinenza delle rispettive proprietà dei sig.ri e antistante il lato ovest si trova alla quota di circa + 60 cm rispetto alla Pt_1 Pt_2 quota media del limitrofo piazzale di proprietà dei sig.ri (Allegato n.2); - il suddetto Controparte_8 muretto presenta incipienti segni di ammaloramento (Allegato n. 1); - nel piazzale di proprietà dei sig.ri sono presenti n.2 pozzi perdenti (Allegato n.1 e Allegato n.2) realizzati in tempi Parte_8 diversi del diametro stimato in circa 1.0 m profondi rispettivamente 4.10 m e 3.50 m, il primo asciutto al fondo, il secondo con acqua a -3.20 m dal piano del piazzale;
- la leggera pendenza di via Einaudi (il primo tratto, con innesto da via Favria, avente andamento N-S e il secondo tratto con andamento O-E) indirizza le acque di ruscellamento superficiale in caso di pioggia, non assorbite dalle inadeguate caditoie presenti in asse alla pubblica strada, in direzione del piazzale di proprietà (Allegato n.1, Allegato n.2 e Allegato n.4); - la striscia di terreno di Parte_8 proprietà comune che delimita ad ovest i terreni di pertinenza delle villette dei resistenti, ove sono presenti dei passaggi carrai di accesso alle rispettive proprietà, ha leggera pendenza verso nord in direzione del piazzale di proprietà dei sig.ri (Allegato n.1, Allegato n.2 e Allegato Parte_8
n.4); - tutte le porzioni di terreno di pertinenza dei resistenti sono state rialzate rispetto alla quota originaria di un'altezza variabile da qualche decimetro a circa 80 cm ed hanno pendenza in direzione ovest, pertanto in direzione della suddetta fascia di terreno di proprietà comune e, conseguentemente in direzione del piazzale dei sig.ri (Allegato n.1, Allegato n.2 e Parte_8
Allegato n.4); - la porzione di terreno posta al confine sud delle villette a schiera (proprietà del sig.
) è stata anch'essa rilevata e attualmente ha pendenza verso nord in direzione della Parte_6 striscia di terreno comune, pertanto verso il piazzale dei sig.ri Allegato n.1, Allegato Parte_9
n.2 e Allegato n.4); - lungo la striscia di terreno comune e nella porzione di terreno della villetta
(proprietà del sig. ) posta al confine sud del complesso residenziale “a schiera”, non sono Parte_6 stati rilevati manufatti (varchi, canalette, tubazioni, ecc.) aventi funzione di smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale in caso di piogge (Allegato n.1); - sul tratto terminale di Via Turati è stata individuata una tubazione del diametro di 40 cm che assicura il drenaggio delle acque provenienti da nord in direzione di una canaletta posta sul lato ovest della citata via (Allegato n.1,
Allegato n.2 e Allegato n.4); - lungo la direttrice della suddetta canaletta, all'intersezione con la linea ferroviaria AR C.se- Pont C.se, è stata individuata una tubazione del diametro di 20 cm che drena le acque in una canaletta subparallela al lato nord della citata linea ferroviaria con direzione di smaltimento verso est in direzione della cunetta stradale di Via Sant'Anna (Allegato
n.1, Allegato n.2 e Allegato n.4”,
Ciò osservato il CTU ha concluso riferendo che: “La progressiva edificazione dell'area raggiungibile dall'attuale via Turati (edifici, rilevati, recinzioni, ecc.) ha modificato le linee di drenaggio originarie con una traslazione verso ovest (area al tempo non interessata dalle costruzioni) di fossi, canalette, ecc. aventi funzione di allontanamento e di smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale. La recente sopraelevazione della porzione di terreno dei resistenti, acquistata dai sig.ri , la realizzazione del muro di recinzione/contenimento sul lato Parte_8 nord e la chiusura del preesistente passaggio sul lato sud dell'appezzamento, ha determinato un vero e proprio “sbarramento” alle acque di ruscellamento superficiale che, non potendo distribuirsi sull'ampia area e defluire in direzione sud attraverso la tubazione occlusa, si concentrano nel piazzare della rimanente proprietà dei sig.ri raggiungendo battenti d'acqua crescenti Parte_8 in relazione all'entità delle piogge e, comunque, maggiori rispetto all'intervento di rialzo dell'appezzamento acquisito dai resistenti. 2. Le acque confluiscono attualmente in detto piazzale da via Einaudi (ovest), dalla proprietà (nord), dalla proprietà (est), Parte_8 Parte_9 dalla proprietà , e altri (sud). In quest'ultimo caso si registra una vera e propria Pt_3 Pt_4 inversione di direzione di deflusso delle acque rispetto a quella originaria a seguito del rialzo del terreno, della realizzazione del muretto di recinzione/contenimento al confine con il piazzale di proprietà e chiusura dell'unico punto di scarico sul lato sud.
3. Nel tentativo di Parte_8 risolvere la problematica, che rende temporaneamente impraticabile (in caso di forti piogge) il piazzale dei sig.ri ed evitare il progressivo ammaloramento dei muri di contenimento Parte_8 sia dei sig.ri (in fase incipiente), sia dei resistenti (in futuro), sono stati realizzati dei Parte_9 pozzi perdenti che si sono rivelati inadeguati a causa di una carenza di indagini preventive
(assenza di uno studio idrogeologico basato su prove in sito finalizzate ad accertare l'assetto litostratigrafico locale, il grado di assorbimento del sottosuolo e le soluzioni più appropriate nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti nazionali, regionali e comunali).
Peraltro, il CTU ha, altresì, chiarito (cfr. osservazioni delle parti del 15.01.2024) che l'impermeabilizzazione o parziale omessa impermeabilizzazione della proprietà attorea è del tutto trascurabile a fronte degli allagamenti che si verificano “…si tratta di superfici parzialmente impermeabilizzate (marmette in cls) il cui contributo di acqua in caso di piogge è del tutto trascurabile rispetto all'entità del fenomeno lamentato;
” evidenziando e confermando come il muretto di recinzione esterna degli attori abbia subito dei danni e ammaloramenti per questi continui fenomeni di allagamento: “il muretto di recinzione/sostegno di proprietà del sig. Pt_2 realizzato precedentemente, è in condizioni peggiori rispetto a quello del sig. - la porzione Pt_1 di terreno posta al confine sud delle villette a schiera (proprietà del sig. ) è stata Parte_6 anch'essa rilevata e attualmente ha pendenza verso nord in direzione della striscia di terreno comune, pertanto verso il piazzale dei sig.ri (Allegato n.1, Allegato n.2 e Allegato Parte_9
n.4); verso il piazzale dei sig.ri .” Parte_8
Ed ancora: “Analizzando le quote del rilievo plano-altimetrico (Allegato n.2) si osserva chiaramente che tutte le acque di ruscellamento superficiale della zona, nelle condizioni attuali, convergono nel piazzale antistante i fabbricati di proprietà dei sig.ri (Allegato n.4 – Corografia) e ivi Parte_8 ristagnano finché non vengono assorbiti dal sottosuolo (fenomeno che avviene molto lentamente).
Il battente che le acque raggiungono su detto piazzale è funzione dall'entità delle piogge. Si stima che in caso di piogge intense e prolungate il battente d'acqua possa raggiungere i 50/60 cm superando talora la sommità del muretto che delimita le proprietà dei sig.ri Parte_9
L'anomalo innalzamento delle acque nel piazzale di proprietà dei sig.ri è causato Parte_9 dal fatto che prima del rialzo del terreno le acque si distribuivano su un'ampia superficie permeabile (prato) e quelle in eccesso defluivano verso sud attraverso la citata tubazione (occlusa durante le operazioni di rialzo). Ad oggi, le acque di ruscellamento superficiale della zona convergono nel piazzale (semipermeabile) di proprietà dei sig.ri e non hanno altra Parte_9 possibilità di defluire se non per assorbimento nel sottosuolo. La realizzazione, in tempi diversi, di due pozzi disperdenti nel piazzale, in grado di accumulare complessivamente circa 10 metri cubi
d'acqua, se pur apprezzabile, non ha migliorato la situazione in quanto il sottosuolo non è in grado di assorbire “in tempo reale” i rilevanti volumi d'acqua provenienti dalle zone circostanti in caso di forti piogge, stimati in circa 300 metri cubi. (cfr. pagina 8 della CTU). Da qui discende che i convenuti -tutti proprietari dei mappali distinti al Catasto Fabbricati del
Comune di AR ai nn. 1143,1144, 1145,1146,1147,1148,1149, 1150 del F.14 del Comune di
AR devono essere, dunque, condannati in solido a ripristinare lo status quo ante garantendo il regolare deflusso delle acque di ruscellamento superficiale. La domanda viene ad essere inquadrata come forma di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.
Le soluzioni prospettate dal CTU volte a garantire il totale ripristino della situazione precedente non paiono predicabili e facilmente attuabili, ma residua certamente la possibilità – che di fatto è
l'unica praticabile in assenza di coinvolgimento della proprietà di terzi - di ripristinare il regolare deflusso delle acque con la mera creazione di pozzetti nella zona comune (soluzione prospettata nell'integrazione di perizia quale opzione n.1).
In particolare, il CTU nella relazione integrativa ha chiarito che le soluzioni praticabili sono alternativamente essenzialmente due:
1 - Realizzazione di uno o più pozzi drenanti nella striscia di terreno di proprietà comune utilizzata come strada d'accesso dal cortile;
Parte_8
2 - Ripristino della linea di deflusso preesistente mediante la realizzazione di una trincea drenante nella striscia di terreno di proprietà comune utilizzata come strada d'accesso e con sbocco nell'originaria tubazione presente al confine con la limitrofa proprietà del sig. . Parte_10
Ha altresì precisato che la risoluzione della problematica sollevata dalle parti ricorrenti potrà avvenire mediante l'esecuzione delle seguenti opere facenti parte della seconda opzione proposta dal CTU, favorevolmente condivisa dai CTP e parti presenti all'incontro del 02/10/2024, ovvero:
a. Realizzazione di n.2 griglie e canalette sottostanti per intercettare e smaltire le acque provenienti rispettivamente da via Einaudi, dalla strada privata di servizio dell'attività produttiva di proprietà , convergenti nel cortile di proprietà degli stessi ove si accumulano Parte_8 causando i danni lamentati dai ricorrenti;
b. Formazione di una trincea drenate (con accumulo d'acqua) per tutta la lunghezza della strada comune fino all'imbocco della tubazione preesistente nel muro di confine tra la proprietà del sig.
e il sig. ; Parte_6 Pt_10
c. Ripristino della funzionalità della tubazione preesistente nel muro di confine con il sig. , Pt_10 al momento occluso dai materiali utilizzati per il rialzo del terreno, in modo di garantire il deflusso delle acque di ruscellamento superficiale in qualsiasi condizione;
d. Regolarizzazione della pendenza del cortile di proprietà per favorire lo Parte_8 smaltimento delle acque in direzione della trincea drenante.
Le caratteristiche tecniche dei suddetti manufatti sono dettagliati nel progetto redatto dall'Ing.
a cui si rimanda (Allegato n.2 – Progetto preliminare, Allegato n.
3 - Relazione tecnica e Persona_2 di calcolo preliminare). Evidentemente solo la prima soluzione che non coinvolge la proprietà di terzi appare attuabile, non potendosi disporre un'esecuzione in forma specifica che implichi l'apertura di varchi di scolo su sedimi di soggetti terzi, estranei al presente giudizio.
La soluzione n.1 appare l'unica percorribile.
La predetta soluzione appare quella di minor impatto anche per le proprietà, tenuto conto delle evidenze emerse sempre nel corso della CTU, la perizia ha infatti chiarito che “l fenomeno degli allagamenti del piazzale di proprietà dei sig.ri , l'innalzamento del livello d'acqua in Parte_8 esso, in relazione all'intensità e durata delle piogge, e il lento assorbimento delle acque nel sottosuolo è un dato di fatto e non necessità di calcoli o prove. Si ribadisce che in caso di piogge di normale intensità i pozzi assorbenti realizzati nella rimanente porzione di part. 244 (piazzale) sono in grado di assorbire le acque provenienti da tutte le zone circostanti, ma non in caso di piogge intense e prolungate, tantomeno in occasione delle “bombe d'acqua” (deposito del 15.01.2024).
Le soluzioni cui giunge il CTU appaiono congruamente motivate e questo Giudice non ritiene vi siano gli estremi per disporre un rinnovo della CTU, né evidenze di profilata nullità della CTU come invocato dalle parti convenute.
Va fatta, dunque, applicazione dell'orientamento di giurisprudenza secondo cui il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte (cfr. da ultimo Cass.
1815/2015).
Sulla domanda di riduzione in pristino e sulle rispettive responsabilità
Per quanto riguarda l'attribuzione dei costi di ripristino si esclude che li stessi debbano gravare sui convenuti che non hanno alterato lo stato dei luoghi creando manufatti che impediscono il regolare deflusso delle acque.
Nessuna responsabilità può essere, quindi, ascritta alle parti e CP_11 Controparte_7 che sono proprietari del piazzale ove confluiscono le acque di ruscellamento, tenuto conto che non hanno realizzato opere che hanno modificato lo stato dei luoghi e subiscono passivamente l'afflusso delle acque proveniente dai fondi dei co-conevnuti e dagli attori.
Giova, in questo senso, ragionare nei termini della giurisprudenza sviluppatesi per l'allagamento su fondo intercluso applicabile nel caso di specie in via analogica ancorché non si possa parlare letteralmente di “fondo intercluso”.
Ed infatti il piazzale dei co-convenuti e si allaga con i fenomeni atmosferici di CP_6 CP_7 abbondanti precipitazioni ma subisce, di fatto, il deflusso delle acque dalle proprietà sia dei convenuti, sia degli attori. Pertanto, i proprietari del piazzale e non possono essere ritenuti responsabili di CP_6 CP_7 alcunché non avendo questi alterato lo stato dei luoghi, né provveduto ad innalzare la recinzione di contenimento sul lato ovest che di fatto blocca il deflusso delle acque.
Sulla domanda in via riconvenzionale di accertamento dell'assenza di una servitù di scolo a carico del fondo e CP_7 CP_6
Ai sensi dell'art. 913 c.c. “Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.”
Nel caso di specie vi è evidenza che il deflusso delle acque nel piazzale di proprietà e CP_7 erivi proprio a causa di opere dell'uomo che hanno alterato il regolare ruscellamento delle CP_6 acque. A pagina 11 della CTU, il perito ha chiarito che: “Le acque confluiscono attualmente in detto piazzale da via Einaudi (ovest), dalla proprietà (nord), dalla proprietà Parte_8 Parte_9
(est), dalla proprietà , e altri (sud). In quest'ultimo caso si registra una vera e propria Pt_3 Pt_4 inversione di direzione di deflusso delle acque rispetto a quella originaria a seguito del rialzo del terreno, della realizzazione del muretto di recinzione/contenimento al confine con il piazzale di proprietà e chiusura dell'unico punto di scarico sul lato sud.” Parte_8
La legge, nel richiamato art. 913 c.c., impone tuttavia al proprietario del fondo superiore il divieto di ogni manufatto che modifichi il deflusso naturale delle acque e legittima, quindi, il proprietario del fondo inferiore ad agire per il ripristino dello stato naturale dei luoghi. Il Codice, però, non vieta al proprietario di eseguire qualsiasi costruzione in grado di modificare il deflusso delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo.
Nel caso di specie, ad avviso di questo Giudice, non è possibile ritenere provato l'esistenza a monte dei presupposti per la negatoria servitutis, non essendo identificabile un vero e proprio fondo superiore e fondo inferiore, dal momento che le acque piovane provengono da tutte le proprietà e non già solo da quella attorea, quale presupposto per ritenere applicabile in astratto la domanda di accertamento negativo della servitù di scolo.
D'altra parte, la giurisprudenza di merito ancorché abbia chiarito che “Tra le acque indicate nell'articolo in esame vanno comprese quelle piovane, anche se provenienti da fondi superiori non contigui” (cfr. Tribunale Avellino, 19/02/2018, n.303) pare escludere il caso in cui sostanzialmente il deflusso delle acque arrivi da plurimi terreni circostanti e non sia identificabile un vero e proprio fondo superiore e fondo inferiore.
Per tale dirimente ragione la domanda va dunque rigettata. Le spese di lite
In ragione della oggettiva controvertibilità della questione, della complessità della vicenda in esame, delle plurime domande contrapposte svolte dalle parti, talune accolte e altre rigettate (la domanda principale attorea correlata alla violazione della normativa urbanistica è stata implicitamente rigettata per carenza di giurisdizione, la domanda riconvenzionale di negatoria servitutis svolta dai co-convenuti è stata rigettata) si stima congruo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, con separato decreto, gravano definitivamente, pro quota, a carico delle varie parti processuali unitariamente intese, ivi inclusa la terza chiamata, tenuto conto che la perizia è stata essenziale per chiarire la fondatezza o meno delle domande prospettate dalle parti e finanche della domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta
, cui è seguito l'estensione del contraddittorio. CP_6 CP_7
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti: in parziale accoglimento della domanda attorea:
ACCERTA che i danni da allagamento al muro perimetrale di proprietà attorea e Parte_1
, siti in AR c.se, via Turati nn. 36 e 40 sono causati dalle proprietà dei Parte_2 convenuti c.f. , c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
c.f. , c.f. C.F._4 CP_1 C.F._5 CP_2
c.f. e c.f. C.F._6 Parte_5 C.F._7 Parte_6
, c.f. C.F._8 Controparte_4 C.F._15 Controparte_3
c.f. e c.f. ) e, per l'effetto, C.F._9 CP_5 C.F._11
CONDANNA i convenuti, in solido fra loro, c.f. , Parte_3 C.F._3 Pt_4
c.f. c.f. ,
[...] C.F._4 CP_1 C.F._5 CP_2
, c.f. c.f. ,
[...] C.F._6 Parte_5 C.F._7 Parte_6
c.f. e c.f.
[...] C.F._8 Controparte_4 C.F._10 [...]
c.f. e c.f. al ripristino CP_3 C.F._9 CP_5 C.F._11 dello stato dei luoghi con realizzazione di uno o più pozzi drenanti nella striscia di terreno di proprietà comune utilizzata come strada d'accesso dal cortile nei limiti di cui in parte Parte_8 motiva;
RIGETTA la domanda riconvenzionale svolta dai sigg. c.f. CP_11
, e c.f. , sia in proprio che quali C.F._12 Controparte_7 C.F._13 titolari e legali rappresentanti della e Controparte_8 Controparte_7
COMPENSA integralmente le spese di lite;
PONE le spese di CTU, pro quota, definitivamente a carico delle varie parti processuali unitariamente intese;
RIGETTA e ritiene assorbita ogni e diversa domanda formulata dalle parti.
Così deciso in Ivrea 27.10.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)