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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Filippo
Marasà, lette le conclusioni formulate dalle parti nelle note scritte depositate dalle parti per la trattazione dell'udienza del 18/9/2025 nella modalità di cui all'art 127 ter, comma 1, c.p.c., ha emesso, mediante contestuale deposito telematico di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5004 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
, in persona dell'Assessore
[...]
pro-tempore (P.IVA ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Palermo;
– opponente –
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna P.IVA_2
MA AR, giusta procura allegata in atti;
– opposta –
******
1 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Palermo n. 1297/2020 del 21-25 febbraio 2020;
- condanna l' Parte_1
al pagamento, in favore
[...]
dell' , delle spese del giudizio nella Parte_2
misura di euro 4.659,00, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A.
nella misura legalmente dovuta.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta dall'
[...]
avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1297/2020 emesso dal Tribunale di Palermo il 21-25
febbraio 2020 per il pagamento, in favore dell' Parte_2
, della somma di euro 47.499,90, oltre interessi sino al
[...]
soddisfo e spese del procedimento monitorio, a titolo di primo acconto per l'avvio del progetto formativo n. ID 235 C.I.P.
2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0203 ammesso con (ed all'uopo elencato nel) D.D.G. n. 6045 dell'11.10.2016 al finanziamento dell'importo complessivo di euro 94.999,80 a valere sull'Avviso 4/2015
relativo alla “Realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e
formazione professionale seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015-
2016 – Programma Operativo della Sicilia – Fondo Sociale Europeo 2014-
2 2020”) approvato con il precedente D.D.G. n. 8193 del 2.11.2015.
L'ingiunzione di pagamento della suddetta somma di denaro veniva domandata da in virtù dell'art. 15 del predetto Parte_2
Avviso 4/2015, intitolato “Flussi Finanziari”, secondo cui l'Assessorato
Regionale era tenuto a versare all'ente di formazione un primo acconto pari al 50% del costo pubblico ammissibile a seguito dell'effettivo avvio del progetto.
Nell'introdurre il presente giudizio, l'opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per: l'incompletezza della domanda di pagamento della prima anticipazione;
l'irregolarità della situazione contributiva dell'ente di formazione risultante dal Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) al 4.7.2018; l'invalidità della polizza fideiussoria, a copertura della prima anticipazione, stipulata tra e la Finworld S.p.A. (a causa dell'intervenuto Parte_2
fallimento di quest'ultima società), successivamente sostituita da un'ulteriore garanzia fideiussoria trasmessa dall'odierna opposta all'amministrazione regionale con nota prot. n. 8185 del 24.1.2019;
l'inadempimento degli obblighi di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico relativi alla procedura di finanziamento;
motivo, quest'ultimo, per il quale, con nota prot. n. 71693 del 3.7.2019, il Servizio III – Gestione del
Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale dell'Assessorato
opponente avviava il procedimento di revoca del finanziamento oggetto di causa. L'opponente ha inoltre eccepito l'infondatezza della pretesa avversaria richiamando il D.D.G. n. 4440 del 3.9.2019 (in ordine al quale il TAR Sicilia – Palermo rigettava l'istanza cautelare dell'associazione
3 opposta con ordinanza n. 1110/2019, poi confermata dal Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la con ordinanza n. Parte_1
108/2020) con cui lo stesso Assessorato aveva revocato il D.D.G. n. 3828
del 13.7.2016, ossia il provvedimento di accreditamento dell'
[...]
per lo svolgimento dell'attività di formazione ed Parte_2
orientamento professionale nella Regione . Parte_1
Pertanto, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l' , Parte_2
eccepita in via preliminare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione, ha nel merito chiesto il rigetto dell'opposizione per la sua totale infondatezza, deducendo in particolare che con D.D.S. n. 3354 del
26.7.2018 l'Assessorato opponente, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, aveva già trattenuto le somme da versare a titolo di contributi previdenziali ed assicurativi come risultanti dal DURC e deducendo, altresì, di avere adempiuto, a conclusione del progetto formativo di cui all'Avviso 4/2015, agli obblighi di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, caricando i dati necessari sulla piattaforma digitale “Sistema Caronte”.
Con ordinanza dell'11.1.2021 veniva accolta la richiesta di
[...]
di concessione della provvisoria esecuzione del decreto Parte_2
ingiuntivo opposto.
La causa, istruita in via documentale, è stata rinviata all'udienza odierna – svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art 127 ter,
4 comma 1, c.p.c. (introdotto dal D.lgs. n. 149/2022 ed in vigore dal
01.01.2023) – all'esito del deposito delle quali è stata definita con decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
******
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, va in primo luogo disattesa l'eccezione preliminare, sollevata dall'Associazione opposta, di nullità della citazione per indeterminatezza del suo contenuto.
Sul punto, premesso che, sulla scorta del dettato normativo dell'art. 164, comma 4, c.p.c., la citazione è nulla solo se vengono omessi o risultano assolutamente incerti il petitum, ovvero la determinazione della cosa oggetto della domanda, e la causa petendi, ovvero l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n.
11751/2013), la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “la
nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.,
può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero
contenuto dell'atto” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 8077/2012) e, nello specifico, “La nullità della citazione per totale omissione o assoluta
incertezza dell'oggetto della domanda – ai sensi dell'art. 164 c.p.c. – non
ricorre quando il “petitum” e la “causa petendi” siano comunque
individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del
giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le
conclusioni” (Cass. Civ., Sez. I, n. 16910/2009; conforme Cass. Civ., Sez.
III, n. 11751/2013).
Orbene, nel caso di specie, le doglianze di parte opponente, di cui parte opposta eccepisce la genericità, non risultano assolutamente incerte
5 e non sono dunque tali da determinare la nullità dell'intero atto di citazione, considerato che in tale scritto introduttivo l'amministrazione opponente lamenta l'inadempimento di controparte per non avere quest'ultima trasmesso la documentazione necessaria all'erogazione della prima anticipazione, per l'asserito perdurare dell'irregolarità contributiva dell'associazione opposta (DURC negativo) e per non avere la stessa ottemperato agli obblighi di monitoraggio relativi alla procedura di finanziamento, ed al contempo chiede la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Pertanto, considerato che dall'esame complessivo dell'atto di citazione risultano agevolmente individuabili sia il petitum che gli elementi di fatto
(ossia la causa petendi) e di diritto della domanda, l'eccezione di nullità
del medesimo atto di citazione formulata dall'opposta deve essere respinta.
L'eccezione in discorso è infondata anche considerato che parte opposta, in sede di costituzione in giudizio, è risultata in grado di contestare nel merito i motivi di opposizione, che risultano dunque formulati in modo da consentire alla controparte di apprestare adeguate difese (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. II, n. 1681/2015).
Nel merito, va in primo luogo osservato che l'incompletezza della richiesta di volta al pagamento della prima Parte_2
anticipazione del finanziamento, così come eccepita dall'Assessorato
opponente, non costituisce una causa impeditiva dell'obbligazione di pagamento fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.
6 Infatti, è lo stesso Assessorato ad affermare, in atto di opposizione, che l' inviava la richiesta di pagamento della prima Parte_2
anticipazione con nota prot. 22178 del 5.4.2018 – dunque in epoca ben anteriore alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuta in data 12.2.2020 – omettendo (inizialmente) di allegare solo la polizza fideiussoria a garanzia della richiesta anticipazione. Tuttavia, come di seguito parimenti esposto in atto di opposizione, l' Parte_2
(a seguito del fallimento di Finworld S.p.A. che le aveva rilasciato
[...]
la prima polizza, risultata per tale motivo invalida), successivamente colmava la predetta lacuna documentale, trasmettendo all'amministrazione regionale una nuova valida polizza fideiussoria (a completamento della documentazione già inviata) che veniva ricevuta da quest'ultima in data 24.1.2019 (con conferma della veridicità della medesima polizza da parte della compagnia emittente in data 26.2.2019),
dunque anche in questo caso in un periodo ben antecedente alla proposizione dell'azione monitoria.
Inoltre, i documenti ritenuti dall'Assessorato necessari per il pagamento della prima anticipazione - ossia la dichiarazione di avvio del corso di formazione, il progetto esecutivo dello stesso, la valida polizza fideiussoria e la comunicazione dei dati necessari per l'acquisizione dell'informativa antimafia (cfr. primo cpv. di pag. 4 dell'atto di opposizione) - sono stati prodotti da anche nel Parte_2
presente giudizio.
Con riferimento all'eccezione basata sulla situazione di irregolarità
contributiva di , il Tribunale osserva quanto Parte_2
7 segue. Dal D.U.R.C. prodotto in giudizio dall'Assessorato Regionale (cfr.
doc. “ALL. 10 DURC negativo 04072018” allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) emerge un'iniziale situazione di irregolarità contributiva dell'odierna opposta nella misura complessiva di euro 34.713,93, poi ridottasi ad euro 27.582,29 per effetto di quanto successivamente comunicato all'Assessorato Regionale da e CP_2
con note del 18.7.2018 del 19.7.2019. CP_3
Orbene, in considerazione della suddetta irregolarità contributiva,
l'amministrazione regionale esercitava il potere sostitutivo di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, versando quindi ad ed la CP_2 CP_3
complessiva somma di euro 27.582,29 (di cui euro 21.230,83 in favore del primo ed euro 6.351,46 in favore del secondo istituto) al momento in cui, con D.D.S. n. 3354 del 26.7.2018, liquidava le anticipazioni spettanti ad per lo svolgimento di altri corsi di formazione Parte_2
(finanziati con i D.D.G. n. 2060/2015, n. 7274/2015, n. 6432/2016, n.
7318/2016 - diversi dal D.D.G. n. 6045 dell'11.10.2016 che finanziava il progetto formativo oggetto del presente giudizio - e specificatamente indicati nel summenzionato provvedimento di liquidazione D.D.S. n. 3354 del 26.7.2018). Tali circostanze risultano dalle premesse (cfr. pagg. da 8 a
11) e dall'art. 5 (cfr. pagg. 13 e 14) dell'anzidetto D.D.S. n. 3354 del
26.7.2018. Deve pertanto escludersi che l'irregolarità contributiva risultante dal D.U.R.C. al 4.7.2018 configuri una causa estintiva o impeditiva del credito ingiunto con il provvedimento monitorio oggetto di opposizione, in quanto l'Assessorato Regionale aveva già trattenuto l'importo complessivo della suddetta irregolarità contributiva
8 scomputandolo dai crediti vantati verso lo stesso dall'associazione opposta a titolo di anticipazioni dovute per l'avvio di altri corsi di formazione. Pertanto, la pretesa azionata in via monitoria da
[...]
non viene compromessa dall'eccezione in questione – che Parte_2
va quindi respinta – considerato che l'odierno opponente non ha provato un'ulteriore situazione di irregolarità contributiva dell'associazione opposta alla data del 24.1.2019 in cui la stessa, facendo pervenire all'Assessorato Regionale una nuova (valida) polizza fideiussoria,
completava la documentazione (già trasmessa in precedenza) a corredo della richiesta di pagamento della prima anticipazione per l'avvio del progetto formativo oggetto di causa ed acquisiva definitivamente il diritto al pagamento medesimo.
Neppure l'eccezione di mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio rappresenta una circostanza impeditiva della pretesa azionata in via monitoria dall'odierna opposta
Sul punto, va infatti rilevato che con D.D.G. n. 28 del 10.8.2020
l'Assessorato “VISTA la nota prot. n. 46759 del 17/07/2020 del Servizio
VII-Rendicontazione, Monitoraggio e Controllo di 1° livello degli interventi a
valere su Fondi Strutturali di Investimento Europei, con cui il Dirigente
responsabile comunica che l'Ente gestore ha provveduto al Parte_2
caricamento dei dati esclusivamente fisici e che pertanto si è potuto
procedere alla validazione degli stessi” e “CONSIDERATO che sono venute
meno le ragioni determinanti la violazione delle disposizioni relative alla
gestione e rendicontazione delle attività formative e orientative in relazione
al sistema contabile di cui all'art. 15, comma 3, lettera h), del D.P.Reg. n.
9 25/2015”, ha disposto la revoca del precedente D.D.G. n. 4440 del
3.9.2019 con cui lo stesso Assessorato aveva in precedenza revocato il provvedimento di accreditamento definitivo dell'associazione per lo svolgimento delle attività formative, ritenendo non più sussistente la contestata pregressa violazione delle disposizioni relative alla gestione e rendicontazione dell'attività di formazione ed orientamento professionale
(cfr. “DDS 28_2020 riaccreditamento” allegato da parte opposta alla nota di deposito del 21.10.2020 e “ALL. 19 DDG n. 4440 del 03092019”
allegato da parte opponente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). Al riguardo, va peraltro evidenziato che il D.D.G. n. 6045
dell'11.10.2016, con il quale l'amministrazione regionale aveva ammesso a finanziamento il progetto formativo oggetto di causa, non è mai stato revocato ed è quindi rimasto valido ed efficace anche alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Inoltre, proprio alla luce del D.D.G. n. 28 del 10.8.2020 che ha revocato il precedente del D.D.G. n. 4440 del 3.9.2019, è del pari infondata l'eccezione dell'amministrazione regionale di infondatezza della pretesa creditoria basata su quest'ultimo provvedimento revocato.
Ne consegue la fondatezza sostanziale della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'Associazione opposta per il pagamento della somma di euro 47.499,90 a titolo di prima anticipazione (pari al 50% dell'intero importo del finanziamento per l'avvio del progetto formativo n. ID 235
C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0203 rientrante nell'Avviso
4/2015.
10 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta dall'Assessorato Regionale deve essere rigettata.
In virtù del principio della soccombenza, l'Assessorato opponente va condannato al pagamento, in favore dell'Associazione opposta, delle spese del giudizio che si liquidano nella misura di euro 4.659,00 (oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge), secondo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.i., in ragione del valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva svolta dalla medesima opposta.
Infine, avuto riguardo al tenore dei motivi di opposizione non ricorrono i presupposti per accogliere la richiesta dell'opposta di condanna dell'Assessorato opponente ex art. 96 c.p.c..
Palermo, 19/9/2025. Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
11
Marasà, lette le conclusioni formulate dalle parti nelle note scritte depositate dalle parti per la trattazione dell'udienza del 18/9/2025 nella modalità di cui all'art 127 ter, comma 1, c.p.c., ha emesso, mediante contestuale deposito telematico di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5004 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
, in persona dell'Assessore
[...]
pro-tempore (P.IVA ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Palermo;
– opponente –
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna P.IVA_2
MA AR, giusta procura allegata in atti;
– opposta –
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1 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Palermo n. 1297/2020 del 21-25 febbraio 2020;
- condanna l' Parte_1
al pagamento, in favore
[...]
dell' , delle spese del giudizio nella Parte_2
misura di euro 4.659,00, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A.
nella misura legalmente dovuta.
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MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta dall'
[...]
avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1297/2020 emesso dal Tribunale di Palermo il 21-25
febbraio 2020 per il pagamento, in favore dell' Parte_2
, della somma di euro 47.499,90, oltre interessi sino al
[...]
soddisfo e spese del procedimento monitorio, a titolo di primo acconto per l'avvio del progetto formativo n. ID 235 C.I.P.
2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0203 ammesso con (ed all'uopo elencato nel) D.D.G. n. 6045 dell'11.10.2016 al finanziamento dell'importo complessivo di euro 94.999,80 a valere sull'Avviso 4/2015
relativo alla “Realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e
formazione professionale seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015-
2016 – Programma Operativo della Sicilia – Fondo Sociale Europeo 2014-
2 2020”) approvato con il precedente D.D.G. n. 8193 del 2.11.2015.
L'ingiunzione di pagamento della suddetta somma di denaro veniva domandata da in virtù dell'art. 15 del predetto Parte_2
Avviso 4/2015, intitolato “Flussi Finanziari”, secondo cui l'Assessorato
Regionale era tenuto a versare all'ente di formazione un primo acconto pari al 50% del costo pubblico ammissibile a seguito dell'effettivo avvio del progetto.
Nell'introdurre il presente giudizio, l'opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per: l'incompletezza della domanda di pagamento della prima anticipazione;
l'irregolarità della situazione contributiva dell'ente di formazione risultante dal Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) al 4.7.2018; l'invalidità della polizza fideiussoria, a copertura della prima anticipazione, stipulata tra e la Finworld S.p.A. (a causa dell'intervenuto Parte_2
fallimento di quest'ultima società), successivamente sostituita da un'ulteriore garanzia fideiussoria trasmessa dall'odierna opposta all'amministrazione regionale con nota prot. n. 8185 del 24.1.2019;
l'inadempimento degli obblighi di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico relativi alla procedura di finanziamento;
motivo, quest'ultimo, per il quale, con nota prot. n. 71693 del 3.7.2019, il Servizio III – Gestione del
Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale dell'Assessorato
opponente avviava il procedimento di revoca del finanziamento oggetto di causa. L'opponente ha inoltre eccepito l'infondatezza della pretesa avversaria richiamando il D.D.G. n. 4440 del 3.9.2019 (in ordine al quale il TAR Sicilia – Palermo rigettava l'istanza cautelare dell'associazione
3 opposta con ordinanza n. 1110/2019, poi confermata dal Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la con ordinanza n. Parte_1
108/2020) con cui lo stesso Assessorato aveva revocato il D.D.G. n. 3828
del 13.7.2016, ossia il provvedimento di accreditamento dell'
[...]
per lo svolgimento dell'attività di formazione ed Parte_2
orientamento professionale nella Regione . Parte_1
Pertanto, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l' , Parte_2
eccepita in via preliminare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione, ha nel merito chiesto il rigetto dell'opposizione per la sua totale infondatezza, deducendo in particolare che con D.D.S. n. 3354 del
26.7.2018 l'Assessorato opponente, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, aveva già trattenuto le somme da versare a titolo di contributi previdenziali ed assicurativi come risultanti dal DURC e deducendo, altresì, di avere adempiuto, a conclusione del progetto formativo di cui all'Avviso 4/2015, agli obblighi di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, caricando i dati necessari sulla piattaforma digitale “Sistema Caronte”.
Con ordinanza dell'11.1.2021 veniva accolta la richiesta di
[...]
di concessione della provvisoria esecuzione del decreto Parte_2
ingiuntivo opposto.
La causa, istruita in via documentale, è stata rinviata all'udienza odierna – svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art 127 ter,
4 comma 1, c.p.c. (introdotto dal D.lgs. n. 149/2022 ed in vigore dal
01.01.2023) – all'esito del deposito delle quali è stata definita con decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
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Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, va in primo luogo disattesa l'eccezione preliminare, sollevata dall'Associazione opposta, di nullità della citazione per indeterminatezza del suo contenuto.
Sul punto, premesso che, sulla scorta del dettato normativo dell'art. 164, comma 4, c.p.c., la citazione è nulla solo se vengono omessi o risultano assolutamente incerti il petitum, ovvero la determinazione della cosa oggetto della domanda, e la causa petendi, ovvero l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n.
11751/2013), la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “la
nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.,
può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero
contenuto dell'atto” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 8077/2012) e, nello specifico, “La nullità della citazione per totale omissione o assoluta
incertezza dell'oggetto della domanda – ai sensi dell'art. 164 c.p.c. – non
ricorre quando il “petitum” e la “causa petendi” siano comunque
individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del
giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le
conclusioni” (Cass. Civ., Sez. I, n. 16910/2009; conforme Cass. Civ., Sez.
III, n. 11751/2013).
Orbene, nel caso di specie, le doglianze di parte opponente, di cui parte opposta eccepisce la genericità, non risultano assolutamente incerte
5 e non sono dunque tali da determinare la nullità dell'intero atto di citazione, considerato che in tale scritto introduttivo l'amministrazione opponente lamenta l'inadempimento di controparte per non avere quest'ultima trasmesso la documentazione necessaria all'erogazione della prima anticipazione, per l'asserito perdurare dell'irregolarità contributiva dell'associazione opposta (DURC negativo) e per non avere la stessa ottemperato agli obblighi di monitoraggio relativi alla procedura di finanziamento, ed al contempo chiede la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Pertanto, considerato che dall'esame complessivo dell'atto di citazione risultano agevolmente individuabili sia il petitum che gli elementi di fatto
(ossia la causa petendi) e di diritto della domanda, l'eccezione di nullità
del medesimo atto di citazione formulata dall'opposta deve essere respinta.
L'eccezione in discorso è infondata anche considerato che parte opposta, in sede di costituzione in giudizio, è risultata in grado di contestare nel merito i motivi di opposizione, che risultano dunque formulati in modo da consentire alla controparte di apprestare adeguate difese (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. II, n. 1681/2015).
Nel merito, va in primo luogo osservato che l'incompletezza della richiesta di volta al pagamento della prima Parte_2
anticipazione del finanziamento, così come eccepita dall'Assessorato
opponente, non costituisce una causa impeditiva dell'obbligazione di pagamento fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.
6 Infatti, è lo stesso Assessorato ad affermare, in atto di opposizione, che l' inviava la richiesta di pagamento della prima Parte_2
anticipazione con nota prot. 22178 del 5.4.2018 – dunque in epoca ben anteriore alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuta in data 12.2.2020 – omettendo (inizialmente) di allegare solo la polizza fideiussoria a garanzia della richiesta anticipazione. Tuttavia, come di seguito parimenti esposto in atto di opposizione, l' Parte_2
(a seguito del fallimento di Finworld S.p.A. che le aveva rilasciato
[...]
la prima polizza, risultata per tale motivo invalida), successivamente colmava la predetta lacuna documentale, trasmettendo all'amministrazione regionale una nuova valida polizza fideiussoria (a completamento della documentazione già inviata) che veniva ricevuta da quest'ultima in data 24.1.2019 (con conferma della veridicità della medesima polizza da parte della compagnia emittente in data 26.2.2019),
dunque anche in questo caso in un periodo ben antecedente alla proposizione dell'azione monitoria.
Inoltre, i documenti ritenuti dall'Assessorato necessari per il pagamento della prima anticipazione - ossia la dichiarazione di avvio del corso di formazione, il progetto esecutivo dello stesso, la valida polizza fideiussoria e la comunicazione dei dati necessari per l'acquisizione dell'informativa antimafia (cfr. primo cpv. di pag. 4 dell'atto di opposizione) - sono stati prodotti da anche nel Parte_2
presente giudizio.
Con riferimento all'eccezione basata sulla situazione di irregolarità
contributiva di , il Tribunale osserva quanto Parte_2
7 segue. Dal D.U.R.C. prodotto in giudizio dall'Assessorato Regionale (cfr.
doc. “ALL. 10 DURC negativo 04072018” allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) emerge un'iniziale situazione di irregolarità contributiva dell'odierna opposta nella misura complessiva di euro 34.713,93, poi ridottasi ad euro 27.582,29 per effetto di quanto successivamente comunicato all'Assessorato Regionale da e CP_2
con note del 18.7.2018 del 19.7.2019. CP_3
Orbene, in considerazione della suddetta irregolarità contributiva,
l'amministrazione regionale esercitava il potere sostitutivo di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, versando quindi ad ed la CP_2 CP_3
complessiva somma di euro 27.582,29 (di cui euro 21.230,83 in favore del primo ed euro 6.351,46 in favore del secondo istituto) al momento in cui, con D.D.S. n. 3354 del 26.7.2018, liquidava le anticipazioni spettanti ad per lo svolgimento di altri corsi di formazione Parte_2
(finanziati con i D.D.G. n. 2060/2015, n. 7274/2015, n. 6432/2016, n.
7318/2016 - diversi dal D.D.G. n. 6045 dell'11.10.2016 che finanziava il progetto formativo oggetto del presente giudizio - e specificatamente indicati nel summenzionato provvedimento di liquidazione D.D.S. n. 3354 del 26.7.2018). Tali circostanze risultano dalle premesse (cfr. pagg. da 8 a
11) e dall'art. 5 (cfr. pagg. 13 e 14) dell'anzidetto D.D.S. n. 3354 del
26.7.2018. Deve pertanto escludersi che l'irregolarità contributiva risultante dal D.U.R.C. al 4.7.2018 configuri una causa estintiva o impeditiva del credito ingiunto con il provvedimento monitorio oggetto di opposizione, in quanto l'Assessorato Regionale aveva già trattenuto l'importo complessivo della suddetta irregolarità contributiva
8 scomputandolo dai crediti vantati verso lo stesso dall'associazione opposta a titolo di anticipazioni dovute per l'avvio di altri corsi di formazione. Pertanto, la pretesa azionata in via monitoria da
[...]
non viene compromessa dall'eccezione in questione – che Parte_2
va quindi respinta – considerato che l'odierno opponente non ha provato un'ulteriore situazione di irregolarità contributiva dell'associazione opposta alla data del 24.1.2019 in cui la stessa, facendo pervenire all'Assessorato Regionale una nuova (valida) polizza fideiussoria,
completava la documentazione (già trasmessa in precedenza) a corredo della richiesta di pagamento della prima anticipazione per l'avvio del progetto formativo oggetto di causa ed acquisiva definitivamente il diritto al pagamento medesimo.
Neppure l'eccezione di mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio rappresenta una circostanza impeditiva della pretesa azionata in via monitoria dall'odierna opposta
Sul punto, va infatti rilevato che con D.D.G. n. 28 del 10.8.2020
l'Assessorato “VISTA la nota prot. n. 46759 del 17/07/2020 del Servizio
VII-Rendicontazione, Monitoraggio e Controllo di 1° livello degli interventi a
valere su Fondi Strutturali di Investimento Europei, con cui il Dirigente
responsabile comunica che l'Ente gestore ha provveduto al Parte_2
caricamento dei dati esclusivamente fisici e che pertanto si è potuto
procedere alla validazione degli stessi” e “CONSIDERATO che sono venute
meno le ragioni determinanti la violazione delle disposizioni relative alla
gestione e rendicontazione delle attività formative e orientative in relazione
al sistema contabile di cui all'art. 15, comma 3, lettera h), del D.P.Reg. n.
9 25/2015”, ha disposto la revoca del precedente D.D.G. n. 4440 del
3.9.2019 con cui lo stesso Assessorato aveva in precedenza revocato il provvedimento di accreditamento definitivo dell'associazione per lo svolgimento delle attività formative, ritenendo non più sussistente la contestata pregressa violazione delle disposizioni relative alla gestione e rendicontazione dell'attività di formazione ed orientamento professionale
(cfr. “DDS 28_2020 riaccreditamento” allegato da parte opposta alla nota di deposito del 21.10.2020 e “ALL. 19 DDG n. 4440 del 03092019”
allegato da parte opponente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). Al riguardo, va peraltro evidenziato che il D.D.G. n. 6045
dell'11.10.2016, con il quale l'amministrazione regionale aveva ammesso a finanziamento il progetto formativo oggetto di causa, non è mai stato revocato ed è quindi rimasto valido ed efficace anche alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Inoltre, proprio alla luce del D.D.G. n. 28 del 10.8.2020 che ha revocato il precedente del D.D.G. n. 4440 del 3.9.2019, è del pari infondata l'eccezione dell'amministrazione regionale di infondatezza della pretesa creditoria basata su quest'ultimo provvedimento revocato.
Ne consegue la fondatezza sostanziale della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'Associazione opposta per il pagamento della somma di euro 47.499,90 a titolo di prima anticipazione (pari al 50% dell'intero importo del finanziamento per l'avvio del progetto formativo n. ID 235
C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0203 rientrante nell'Avviso
4/2015.
10 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta dall'Assessorato Regionale deve essere rigettata.
In virtù del principio della soccombenza, l'Assessorato opponente va condannato al pagamento, in favore dell'Associazione opposta, delle spese del giudizio che si liquidano nella misura di euro 4.659,00 (oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge), secondo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.i., in ragione del valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva svolta dalla medesima opposta.
Infine, avuto riguardo al tenore dei motivi di opposizione non ricorrono i presupposti per accogliere la richiesta dell'opposta di condanna dell'Assessorato opponente ex art. 96 c.p.c..
Palermo, 19/9/2025. Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
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