CASS
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2024, n. 25659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25659 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da MB DR (CUI 005YVJL), nato a [...] il [...]; ZA IA (CUI 05G45BC), nata a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa in data 24.01.2023 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Epidendio, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IA ZA limitatamente alla misura di sicurezza personale della libertà vigilata e di annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DR MB limitatamente all'aumento di pena per la continuazione relativo al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; lette le conclusioni dell'avvocato Giuseppe Marletta, nell'interesse del MB, e dell'avvocato Antonino Salvo, nell'interesse della ZA, che hanno insistito Penale Sent. Sez. 6 Num. 25659 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 10/04/2024 per chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, decidendo in sede di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Catania emessa in data 9 dicembre 2020, disposto dalla Seconda sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 18245 del 24 marzo 2022, in riforma della sentenza pronunciata in data 7 marzo 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, fra gli altri, nei confronti di DR MB e IA ZA e appellata dai medesimi, riconosciute ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena: - per DR MB in diciassette anni di reclusione, già ridotta per il rito;
- per IA ZA in due anni, otto mesi di reclusione ed euro 5.334,00 di multa, già ridotta per il rito, e ha rideterminato la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata nella misura di un anno. 2. Gli avvocati Giuseppe Marletta, nell'interesse del MB, e Antonino Salvo, nell'interesse della ZA, hanno presentato ricorso avverso tale sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento. 3. L'avvocato Giuseppe Marletta, nell'interesse del MB, ha dedotto due motivi. 3.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'inosservanza del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e l'erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. Il difensore premette che la Seconda sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 18245 del 24 marzo 2022, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti del MB limitatamente al riconoscimento del vincolo della continuazione con reati precedentemente giudicati, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. La Corte di appello di Catania ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati nel presente processo e quelli giudicati dalla sentenza n. 2528 del 2018 emessa dalla Corte di appello di Catania in data 20 luglio 2018 e divenuta irrevocabile in data 14 dicembre 2018. Il difensore rileva che, tuttavia, la Corte di appello mentre per la continuazione con il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. si è conformata alla precedente valutazione, per la continuazione con il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ha applicato un aumento di pena di due anni di reclusione, che è doppio rispetto a quello applicato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale 2 ,V di Catania. La Corte di appello, dunque, nel rideterminare l'aumento di pena per tale delitto, avrebbe violato il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in quanto avrebbe irrogato una pena per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 superiore a quella inflitta nella sentenza di primo grado. 3.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. in relazione all'aumento di pena disposto per la continuazione e la mancanza di motivazione sul punto. La Corte di appello, nel rideterminare in sede di rinvio l'aumento di pena per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in misura doppia rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, infatti, non avrebbe motivato questa statuizione. 4. L'avvocato Antonino Salvo, nell'interesse della ZA, ha dedotto due motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'inosservanza dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata in violazione del divieto di reformatio in peius. Il difensore rileva che la ricorrente è stata condannata nel giudizio di primo grado alla pena di dodici anni di reclusione ed euro 40.000 di multa, in quanto ritenuta responsabile del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e che tale sentenza ha applicato, ai sensi dell'art. 230 cod. pen, all'imputata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni. La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa in data 9 gennaio 2020, ha, tuttavia, riformato la sentenza di primo grado, assolvendo la Zannpaglione dal reato associativo, e ha rideterminando la pena irrogata nei confronti della stessa in quattro anni di reclusione ed euro 8.000,00 di multa;
la Corte di appello ha, inoltre, revocato, solo per la predetta, la misura di sicurezza della libertà vigilata. La Seconda sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 18245 del 24 marzo 2022, ha annullato la sentenza di secondo grado emessa nei confronti della ZA «limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto». Il Giudice del rinvio, dunque, ha violato il disposto dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., in quanto ha applicato nuovamente alla ZA una misura di sicurezza già revocata dalla precedente sentenza di appello. 4.2. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 203 cod. pen., con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, che è stata applicata nel giudizio di rinvio, benché revocata nel giudizio di 3 secondo grado. La Corte di appello di Catania, infatti, avrebbe applicato la misura di sicurezza in violazione di legge e illogicamente, in quanto la ZA sarebbe risultata estranea al contesto dell'associazione dedita al narcotraffico per cui si è proceduto ed è stata ritenuta responsabile solo del delitto di cui all'art. 73, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La Corte di appello, peraltro, non avrebbe fornito alcuna motivazione della permanente pericolosità sociale della ZA per fatti di reato accaduti dal novembre 2011 al gennaio 2012. 5. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 21 marzo 2024, il Procuratore generale MA Epidendio, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dalla ZA limitatamente alla misura di sicurezza personale della libertà vigilata e di annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti del MB limitatamente all'aumento di pena per la continuazione relativo al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. L'avvocato Antonino Salvo in data 22 marzo 2024, con conclusioni scritte depositate in data 29 marzo 2024, ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto dalla ZA. L'avvocato Giuseppe Marletta, con conclusioni scritte depositate in data 29 marzo 2024, ha insistito per l'accoglimento del ricorso proposto dal MB. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. L'avvocato Giuseppe Marletta, con il primo motivo proposto nell'interesse del MB, ha censurato l'inosservanza del divieto di reformatio in peius e l'erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. 3. Il motivo è infondato. La Seconda Sezione penale, nella sentenza n. 18245 del 24 marzo 2022 (a pag. 36), ha statuito che «La Corte [di appello] non ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati in questo procedimento e quelli per i quali il ricorrente è stato condannato in altra sede con la sentenza prodotta agli atti ed allegata al ricorso. La motivazione non è convincente sul piano logico- ricostruttivo e la questione merita un nuovo esame di merito posto che nella diversa sede giudiziaria il ricorrente rispondeva, come in parte anche oggi, di reati 4 in materia di stupefacenti commessi in periodo non distante dall'odierna incolpazione, sempre commessi nell'ambito delle vicende delittuose legate al clan Cappello e per effetto della sua vicinanza al coimputato Strano Santo, rilevabile, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, sia in questo che nel diverso procedimento». La Corte di cassazione ha, dunque, disposto l'annullamento della «sentenza impugnata nei confronti di MB DR limitatamente al riconoscimento del vincolo della continuazione con reati precedentemente giudicati, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto». La Corte di appello di Catania, nel rideterminare la pena per il CA, ha ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 74 d.P.R., giudicato nel processo definito con la sentenza n. 2528/18 della Corte di appello di Catania, e non già il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicato nel presente processo. Non è stato, dunque, violato il divieto di reformatio in peius, nel giudizio di rinvio, in quanto, per effetto del riconoscimento della continuazione c.d. esterna, è mutato il reato base per l'applicazione della disciplina della continuazione. Secondo le Sezioni unite, infatti, non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01). 4. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. in relazione all'aumento di pena disposto per la continuazione e la mancanza di motivazione sul punto. 5. Il motivo è fondato. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; conf. Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549 - 01). Nella motivazione le Sezioni unite hanno precisato che il grado di intensità della motivazione richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, 5 che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. La Corte di appello di Catania, tuttavia, non ha fatto buon governo di tali principi, in quanto non ha motivato la misura dell'aumento di pena inflitto e, in particolare, il sensibile scostamento di pena operato rispetto alla sentenza di primo grado. 6. L'avvocato Antonino Salvo, con il primo motivo proposto nell'interesse della ZA, ha dedotto l'inosservanza dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata in violazione del divieto di reformatio in peius. 7. Il motivo è fondato. La Corte di appello ha, infatti, disposto la riduzione ad anni uno della misura di sicurezza della libertà vigilata, che è stata revocata con la sentenza di appello, non annullata sul punto. L'accoglimento del motivo non può, peraltro, essere escluso del provvedimento di correzione dell'errore materiale medio tempore disposto dalla Corte di appello. A pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata, infatti, la Corte di appello ha preannunciato la correzione di errore materiale del dispositivo in relazione alla disposta riduzione della libertà vigilata e, con provvedimento adottato in data 11 aprile 2023, ha disposto la correzione, come da annotazione in calce alla sentenza medesima. La statuizione sulla rideterminazione della durata della libertà vigilata, tuttavia, non può essere ricondotta a un mero errore materiale, consistente nel mancato rilievo della già avvenuta revoca, ma costituisca un provvedimento di ripristino della misura di sicurezza espressione di valutazione discrezionale, adottato in violazione di legge e non emendabile, dunque, con la procedura della correzione di errore materiale. Deve, pertanto, ritenersi attuale e permanente l'interesse della ricorrente all'annullamento senza rinvio della sentenza nella parte in cui ha disposto la misura della libertà vigilata. L'accoglimento di tale motivo, in ragione della propria valenza assorbente, esime dal delibare le ulteriori censure proposte dalla ricorrente. 8. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di DR CA limitatamente all'aumento di pena per continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per 6 IA limitatamente alla nuovo giudizio sul punto, e senza rinvio nei confronti di IA ZA limitatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata, che elimina.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MB DR limitatamente all'aumento di pena per continuazione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ZA misura di sicurezza della libertà vigilata, che elimina. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Epidendio, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IA ZA limitatamente alla misura di sicurezza personale della libertà vigilata e di annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DR MB limitatamente all'aumento di pena per la continuazione relativo al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; lette le conclusioni dell'avvocato Giuseppe Marletta, nell'interesse del MB, e dell'avvocato Antonino Salvo, nell'interesse della ZA, che hanno insistito Penale Sent. Sez. 6 Num. 25659 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 10/04/2024 per chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, decidendo in sede di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Catania emessa in data 9 dicembre 2020, disposto dalla Seconda sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 18245 del 24 marzo 2022, in riforma della sentenza pronunciata in data 7 marzo 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, fra gli altri, nei confronti di DR MB e IA ZA e appellata dai medesimi, riconosciute ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena: - per DR MB in diciassette anni di reclusione, già ridotta per il rito;
- per IA ZA in due anni, otto mesi di reclusione ed euro 5.334,00 di multa, già ridotta per il rito, e ha rideterminato la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata nella misura di un anno. 2. Gli avvocati Giuseppe Marletta, nell'interesse del MB, e Antonino Salvo, nell'interesse della ZA, hanno presentato ricorso avverso tale sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento. 3. L'avvocato Giuseppe Marletta, nell'interesse del MB, ha dedotto due motivi. 3.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'inosservanza del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e l'erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. Il difensore premette che la Seconda sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 18245 del 24 marzo 2022, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti del MB limitatamente al riconoscimento del vincolo della continuazione con reati precedentemente giudicati, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. La Corte di appello di Catania ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati nel presente processo e quelli giudicati dalla sentenza n. 2528 del 2018 emessa dalla Corte di appello di Catania in data 20 luglio 2018 e divenuta irrevocabile in data 14 dicembre 2018. Il difensore rileva che, tuttavia, la Corte di appello mentre per la continuazione con il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. si è conformata alla precedente valutazione, per la continuazione con il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ha applicato un aumento di pena di due anni di reclusione, che è doppio rispetto a quello applicato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale 2 ,V di Catania. La Corte di appello, dunque, nel rideterminare l'aumento di pena per tale delitto, avrebbe violato il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in quanto avrebbe irrogato una pena per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 superiore a quella inflitta nella sentenza di primo grado. 3.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. in relazione all'aumento di pena disposto per la continuazione e la mancanza di motivazione sul punto. La Corte di appello, nel rideterminare in sede di rinvio l'aumento di pena per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in misura doppia rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, infatti, non avrebbe motivato questa statuizione. 4. L'avvocato Antonino Salvo, nell'interesse della ZA, ha dedotto due motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'inosservanza dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata in violazione del divieto di reformatio in peius. Il difensore rileva che la ricorrente è stata condannata nel giudizio di primo grado alla pena di dodici anni di reclusione ed euro 40.000 di multa, in quanto ritenuta responsabile del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e che tale sentenza ha applicato, ai sensi dell'art. 230 cod. pen, all'imputata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni. La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa in data 9 gennaio 2020, ha, tuttavia, riformato la sentenza di primo grado, assolvendo la Zannpaglione dal reato associativo, e ha rideterminando la pena irrogata nei confronti della stessa in quattro anni di reclusione ed euro 8.000,00 di multa;
la Corte di appello ha, inoltre, revocato, solo per la predetta, la misura di sicurezza della libertà vigilata. La Seconda sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 18245 del 24 marzo 2022, ha annullato la sentenza di secondo grado emessa nei confronti della ZA «limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto». Il Giudice del rinvio, dunque, ha violato il disposto dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., in quanto ha applicato nuovamente alla ZA una misura di sicurezza già revocata dalla precedente sentenza di appello. 4.2. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 203 cod. pen., con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, che è stata applicata nel giudizio di rinvio, benché revocata nel giudizio di 3 secondo grado. La Corte di appello di Catania, infatti, avrebbe applicato la misura di sicurezza in violazione di legge e illogicamente, in quanto la ZA sarebbe risultata estranea al contesto dell'associazione dedita al narcotraffico per cui si è proceduto ed è stata ritenuta responsabile solo del delitto di cui all'art. 73, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La Corte di appello, peraltro, non avrebbe fornito alcuna motivazione della permanente pericolosità sociale della ZA per fatti di reato accaduti dal novembre 2011 al gennaio 2012. 5. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 21 marzo 2024, il Procuratore generale MA Epidendio, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dalla ZA limitatamente alla misura di sicurezza personale della libertà vigilata e di annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti del MB limitatamente all'aumento di pena per la continuazione relativo al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. L'avvocato Antonino Salvo in data 22 marzo 2024, con conclusioni scritte depositate in data 29 marzo 2024, ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto dalla ZA. L'avvocato Giuseppe Marletta, con conclusioni scritte depositate in data 29 marzo 2024, ha insistito per l'accoglimento del ricorso proposto dal MB. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. L'avvocato Giuseppe Marletta, con il primo motivo proposto nell'interesse del MB, ha censurato l'inosservanza del divieto di reformatio in peius e l'erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. 3. Il motivo è infondato. La Seconda Sezione penale, nella sentenza n. 18245 del 24 marzo 2022 (a pag. 36), ha statuito che «La Corte [di appello] non ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati in questo procedimento e quelli per i quali il ricorrente è stato condannato in altra sede con la sentenza prodotta agli atti ed allegata al ricorso. La motivazione non è convincente sul piano logico- ricostruttivo e la questione merita un nuovo esame di merito posto che nella diversa sede giudiziaria il ricorrente rispondeva, come in parte anche oggi, di reati 4 in materia di stupefacenti commessi in periodo non distante dall'odierna incolpazione, sempre commessi nell'ambito delle vicende delittuose legate al clan Cappello e per effetto della sua vicinanza al coimputato Strano Santo, rilevabile, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, sia in questo che nel diverso procedimento». La Corte di cassazione ha, dunque, disposto l'annullamento della «sentenza impugnata nei confronti di MB DR limitatamente al riconoscimento del vincolo della continuazione con reati precedentemente giudicati, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto». La Corte di appello di Catania, nel rideterminare la pena per il CA, ha ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 74 d.P.R., giudicato nel processo definito con la sentenza n. 2528/18 della Corte di appello di Catania, e non già il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicato nel presente processo. Non è stato, dunque, violato il divieto di reformatio in peius, nel giudizio di rinvio, in quanto, per effetto del riconoscimento della continuazione c.d. esterna, è mutato il reato base per l'applicazione della disciplina della continuazione. Secondo le Sezioni unite, infatti, non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01). 4. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. in relazione all'aumento di pena disposto per la continuazione e la mancanza di motivazione sul punto. 5. Il motivo è fondato. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; conf. Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549 - 01). Nella motivazione le Sezioni unite hanno precisato che il grado di intensità della motivazione richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, 5 che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. La Corte di appello di Catania, tuttavia, non ha fatto buon governo di tali principi, in quanto non ha motivato la misura dell'aumento di pena inflitto e, in particolare, il sensibile scostamento di pena operato rispetto alla sentenza di primo grado. 6. L'avvocato Antonino Salvo, con il primo motivo proposto nell'interesse della ZA, ha dedotto l'inosservanza dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata in violazione del divieto di reformatio in peius. 7. Il motivo è fondato. La Corte di appello ha, infatti, disposto la riduzione ad anni uno della misura di sicurezza della libertà vigilata, che è stata revocata con la sentenza di appello, non annullata sul punto. L'accoglimento del motivo non può, peraltro, essere escluso del provvedimento di correzione dell'errore materiale medio tempore disposto dalla Corte di appello. A pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata, infatti, la Corte di appello ha preannunciato la correzione di errore materiale del dispositivo in relazione alla disposta riduzione della libertà vigilata e, con provvedimento adottato in data 11 aprile 2023, ha disposto la correzione, come da annotazione in calce alla sentenza medesima. La statuizione sulla rideterminazione della durata della libertà vigilata, tuttavia, non può essere ricondotta a un mero errore materiale, consistente nel mancato rilievo della già avvenuta revoca, ma costituisca un provvedimento di ripristino della misura di sicurezza espressione di valutazione discrezionale, adottato in violazione di legge e non emendabile, dunque, con la procedura della correzione di errore materiale. Deve, pertanto, ritenersi attuale e permanente l'interesse della ricorrente all'annullamento senza rinvio della sentenza nella parte in cui ha disposto la misura della libertà vigilata. L'accoglimento di tale motivo, in ragione della propria valenza assorbente, esime dal delibare le ulteriori censure proposte dalla ricorrente. 8. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di DR CA limitatamente all'aumento di pena per continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per 6 IA limitatamente alla nuovo giudizio sul punto, e senza rinvio nei confronti di IA ZA limitatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata, che elimina.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MB DR limitatamente all'aumento di pena per continuazione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ZA misura di sicurezza della libertà vigilata, che elimina. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.