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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 04/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 15085 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. TAFFURI LUIGI e TAMMARO IOVINE, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA FERRARECCE N. 13 81100 CASERTA, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 01/12/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , per sentir dichiarare la nullità della pretesa di ripetizione, di cui CP_1 alle comunicazioni pervenute in data 30.10.2023 e 08.11.2023 per una somma complessiva di euro 1.043,81 per il recupero di indennità di malattia e maternità – disoccupazione agricola relativa al periodo gennaio e febbraio 2005; Si costituiva l che resisteva al ricorso, concludendo per il rigetto. CP_1
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc;
il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
La domanda è fondata e, come tale, va accolta.
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno 1
ritenuto che
spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). La stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_2 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”. Nella specie, la missiva indirizzata alla parte ricorrente dall' contiene il chiaro CP_1 riferimento alla rioccupazione del ricorrente. L'onere della prova della spettanza del percepito ricadeva, pertanto, sul titolare della prestazione. È preliminare, però, accertare la prescrizione del diritto di ripetizione della somma che l' asserisce essere indebita. CP_1
Il ricorrente ha espressamente formulato tale eccezione. La stessa è fondata. L'Istituto creditore, infatti, ha provato la sussistenza di atti interruttivi precedenti alla missiva del 30.10.2023 e del 8.11.2023 con una serie di atti notificati nell'arco dell'anno 2012; la prescrizione è pertanto ripresa a maturare per oltre un decennio, sino agli atti impugnati nel 2023. In tale data era maturato il termine decennale decorrente dalla data di notifica degli atti interruttivi. Deve pertanto essere accolto il ricorso con accertamento della prescrizione del diritto a ripetere le somme indebite. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell' CP_1
a ripetere le somme di cui alla missiva del 30.10.2023 e del 8.11.2023; b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si CP_1 liquidano in complessivi € 1200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati anticipatari Si comunichi Aversa, 04/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 04/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 15085 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. TAFFURI LUIGI e TAMMARO IOVINE, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA FERRARECCE N. 13 81100 CASERTA, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 01/12/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , per sentir dichiarare la nullità della pretesa di ripetizione, di cui CP_1 alle comunicazioni pervenute in data 30.10.2023 e 08.11.2023 per una somma complessiva di euro 1.043,81 per il recupero di indennità di malattia e maternità – disoccupazione agricola relativa al periodo gennaio e febbraio 2005; Si costituiva l che resisteva al ricorso, concludendo per il rigetto. CP_1
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc;
il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
La domanda è fondata e, come tale, va accolta.
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno 1
ritenuto che
spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). La stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_2 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”. Nella specie, la missiva indirizzata alla parte ricorrente dall' contiene il chiaro CP_1 riferimento alla rioccupazione del ricorrente. L'onere della prova della spettanza del percepito ricadeva, pertanto, sul titolare della prestazione. È preliminare, però, accertare la prescrizione del diritto di ripetizione della somma che l' asserisce essere indebita. CP_1
Il ricorrente ha espressamente formulato tale eccezione. La stessa è fondata. L'Istituto creditore, infatti, ha provato la sussistenza di atti interruttivi precedenti alla missiva del 30.10.2023 e del 8.11.2023 con una serie di atti notificati nell'arco dell'anno 2012; la prescrizione è pertanto ripresa a maturare per oltre un decennio, sino agli atti impugnati nel 2023. In tale data era maturato il termine decennale decorrente dalla data di notifica degli atti interruttivi. Deve pertanto essere accolto il ricorso con accertamento della prescrizione del diritto a ripetere le somme indebite. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell' CP_1
a ripetere le somme di cui alla missiva del 30.10.2023 e del 8.11.2023; b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si CP_1 liquidano in complessivi € 1200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati anticipatari Si comunichi Aversa, 04/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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