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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, u. c., c. p. c.
nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
c.f. , nato il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avv. Gaetano D'Urso;
CONTRO
c.f. , nata il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'avv. Francesca Grigorio;
***
Ragioni di fatto e di diritto.
All'udienza dell'11 aprile 2025, la domanda di scioglimento parziale della comunione ereditaria è stata abbandonata da parte attrice, e parte convenuta si è limitata a insistere per la refusione delle spese di lite in proprio favore, previa valutazione della soccombenza virtuale.
Inizialmente parte attrice aveva chiesto lo scioglimento dell'intero compendio ereditario pervenuto ad attore e convenuta a causa della morte dei genitori, asseritamente secondo le norme della successione legittima. Parte convenuta si era (tempestivamente) costituita aderendo alla domanda divisoria, ma per quote diverse, eccependo la sussistenza di titoli testamentari comportanti quote diverse. A questo punto, parte ricorrente non ha contestato i titoli testamentari, e ha insistito nella chiesta divisione, chiedendo di tener conto della quota di riserva dell'attore quale legittimario.
1 In esito alla riserva assunta alla prima udienza, dichiarata la tardività delle difese di parte attrice, parte attrice è stata onerata di depositare i documenti comunque necessari per la divisione.
All'udienza successiva, il procuratore di parte attrice ha fatto constare “di non avere potuto produrre i chiesti titoli edilizi e catastali;
donde dichiara di rinunziare alla divisione degli immobili con costruzioni e di limitare la propria domanda di divisione al solo terreno di Biancavilla, facendo riserva di produrre la documentazione inerente al detto terreno, nel quale insiste un fabbricato rurale”. Ma all'udienza dell'11 aprile u. sc., il (nuovo) procuratore di parte convenuta “… consultata la propria assistita, [ha] dichiara[to] di opporsi alla divisione parziale e chiede porsi la causa in decisione con vittoria di spese e compensi”.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va qui giusto richiamata Cassazione civile sez. II, 08/04/2016, n.6931, secondo cui “il principio di universalità della divisione non è assoluto e inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse. In definitiva, la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse”.
Sulla inaccoglibilità della domanda di divisione in difetto della documentazione necessaria alla cd. commerciabilità dei beni, va invece qui richiamata (in quanto da ritenersi sul punto qui integralmente riportata e trascritta) la motivazione dell'ordinanza istruttoria del 29 maggio 2024.
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
Abbandonata la domanda di divisione (parziale) da parte attrice, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 Ove detta domanda non fosse stata abbandonata, essa sarebbe stata certamente disattesa, avendo parte convenuta fatto opposizione ad una divisione parziale.
Tuttavia anche la divisione dell'intero compendio ereditario, sia pure secondo le diverse (e non contestate) quote prospettate da parte convenuta, non avrebbe potuto essere pronunziata, in difetto dei documenti di cui all'ordinanza del 29 maggio 2024.
Ne consegue che le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. t. m.
Dichiara cessata la materia del contendere, compensa integralmente le spese di lite.
Catania, 14 aprile 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, u. c., c. p. c.
nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
c.f. , nato il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avv. Gaetano D'Urso;
CONTRO
c.f. , nata il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'avv. Francesca Grigorio;
***
Ragioni di fatto e di diritto.
All'udienza dell'11 aprile 2025, la domanda di scioglimento parziale della comunione ereditaria è stata abbandonata da parte attrice, e parte convenuta si è limitata a insistere per la refusione delle spese di lite in proprio favore, previa valutazione della soccombenza virtuale.
Inizialmente parte attrice aveva chiesto lo scioglimento dell'intero compendio ereditario pervenuto ad attore e convenuta a causa della morte dei genitori, asseritamente secondo le norme della successione legittima. Parte convenuta si era (tempestivamente) costituita aderendo alla domanda divisoria, ma per quote diverse, eccependo la sussistenza di titoli testamentari comportanti quote diverse. A questo punto, parte ricorrente non ha contestato i titoli testamentari, e ha insistito nella chiesta divisione, chiedendo di tener conto della quota di riserva dell'attore quale legittimario.
1 In esito alla riserva assunta alla prima udienza, dichiarata la tardività delle difese di parte attrice, parte attrice è stata onerata di depositare i documenti comunque necessari per la divisione.
All'udienza successiva, il procuratore di parte attrice ha fatto constare “di non avere potuto produrre i chiesti titoli edilizi e catastali;
donde dichiara di rinunziare alla divisione degli immobili con costruzioni e di limitare la propria domanda di divisione al solo terreno di Biancavilla, facendo riserva di produrre la documentazione inerente al detto terreno, nel quale insiste un fabbricato rurale”. Ma all'udienza dell'11 aprile u. sc., il (nuovo) procuratore di parte convenuta “… consultata la propria assistita, [ha] dichiara[to] di opporsi alla divisione parziale e chiede porsi la causa in decisione con vittoria di spese e compensi”.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va qui giusto richiamata Cassazione civile sez. II, 08/04/2016, n.6931, secondo cui “il principio di universalità della divisione non è assoluto e inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse. In definitiva, la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse”.
Sulla inaccoglibilità della domanda di divisione in difetto della documentazione necessaria alla cd. commerciabilità dei beni, va invece qui richiamata (in quanto da ritenersi sul punto qui integralmente riportata e trascritta) la motivazione dell'ordinanza istruttoria del 29 maggio 2024.
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
Abbandonata la domanda di divisione (parziale) da parte attrice, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 Ove detta domanda non fosse stata abbandonata, essa sarebbe stata certamente disattesa, avendo parte convenuta fatto opposizione ad una divisione parziale.
Tuttavia anche la divisione dell'intero compendio ereditario, sia pure secondo le diverse (e non contestate) quote prospettate da parte convenuta, non avrebbe potuto essere pronunziata, in difetto dei documenti di cui all'ordinanza del 29 maggio 2024.
Ne consegue che le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. t. m.
Dichiara cessata la materia del contendere, compensa integralmente le spese di lite.
Catania, 14 aprile 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente.
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