Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1204/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1204/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 26.06.2024, congiuntamente da:
(codice fiscale ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.09.1977, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Amadori ed elettivamente domiciliata in Pistoia (PT), via Cino da Pistoia n. 31, giusta procura in atti;
e
(codice fiscale , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14.09.1958, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Pretelli ed elettivamente domiciliato in Quarrata (PT), Piazza Risorgimento n. 36, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 26.06.2024, e Parte_1 Pt_2 esponevano di aver contratto matrimonio in data 12.12.2016 in
[...]
Pistoia (PT).
Le parti evidenziavano che, a causa di un deterioramento dei rapporti personali, di fatto, non veniva mai intrapresa alcuna convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano congiuntamente la pronuncia della separazione personale degli stessi, alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto di seguito indicato:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) l'abitazione sita in via San Sebastiano, 26, Pistoia, rimane assegnata al
Sig. Parte_2
3) i coniugi rinunciano reciprocamente l'uno al mantenimento dell'altro;
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 29.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme -invero neppure iniziata in concreto-, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra di loro.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi in accoglimento della domanda congiunta.
La causa va del resto rimessa sul ruolo in ordine alla contestuale domanda di divorzio onde consentirne la procedibilità.
2 3.
Il Tribunale, ritenuto d'altra parte equo l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso, richiamandosi le condizioni sopra riportate.
4.
Nulla sulle spese trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(PN) l'11.09.1977 e nato a [...] il [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 12.12.2016 in Pistoia (PT), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 150, P. 1, anno 2016);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 09.01.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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