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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 10/02/2026, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2031/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: CHIANESE DORIANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3593/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio N. 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473048 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473048 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473048 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473048 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473048 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1184/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento per omessa dichiarazione della tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) ANNI 2019-2023 n. 112401473048, notificata in data 20/11/2024 di € 1.622,00.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione per l'anno 2019 e per l'anno 2023 eccepiva che essendo, in servizio presso l'Arma dei Carabinieri nel Reparto Scorte, era proprietario dell'immobile in Roma Indirizzo_2 oggetto dell'avviso di accertamento ma da maggio 2019 non vi abitava, nè vi aveva trasferito la residenza tanto è vero che lo stesso era residente in [...] alla Indirizzo_1. Peraltro, spesso per ragioni di servizio dormiva presso gli alloggi della Caserma dei Carabinieri.
Lo stesso affermava che per il personale dell'Arma dei Carabinieri, inoltre, non è obbligatorio trasferire la propria residenza nell'immobile acquistato anche se nell'atto di compravendita era stata dichiarata essere la prima casa, si era avvalso dell' agevolazione riconosciuta ex lege, più nello specifico dall'articolo 66, comma 1, della legge n. 342/2000.
Sia pur tempestivamente chiamata in giudizio, Roma TA non si costituiva.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico osserva che parte ricorrente ha offerto la prova di essere in servizio presso l'arma dei Carabinieri e che lo stesso non risiedeva presso l'abitazione per la quale viene chiesto il versamento della TARI. Purtuttavia non vi è una norma che preveda l'esenzione dal versamento della imposta e la norma invocata da parte ricorrente di cui all'articolo 66, comma 1, della legge n. 342/2000 attiene all'accensione di mutui e non le esenzioni dai versamenti di TARI e TEFA.
Di conseguenza, parte ricorrente deve versare l'imposta riferita alle annualità dal 2019 al 2023, vistal a regolare notifica dell'atto impugnato da parte del Comune di Roma e nei termini di legge.
Peraltro, il Regolamento TARI, all'art. 29 prevede l'esenzione dal versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per locali inagibili/inabitabili o privi di tutte le utenze attive di servizi di rete e non arredate e per usufruire di questa esenzione occorre presentare una dichiarazione.
Parte ricorrente non ha offerto la prova di aver inviato a Roma TA dichiarazioni e comunicazioni necessarie per avere l'esenzione dal versamento del tributo.
Tanto premesso la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Nulla per le spese vista la mancata costituzione di parte resistente pur chiamata tempestivamente e ritualmente.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Nulla per le spese
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: CHIANESE DORIANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3593/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio N. 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473048 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473048 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473048 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473048 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473048 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1184/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento per omessa dichiarazione della tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) ANNI 2019-2023 n. 112401473048, notificata in data 20/11/2024 di € 1.622,00.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione per l'anno 2019 e per l'anno 2023 eccepiva che essendo, in servizio presso l'Arma dei Carabinieri nel Reparto Scorte, era proprietario dell'immobile in Roma Indirizzo_2 oggetto dell'avviso di accertamento ma da maggio 2019 non vi abitava, nè vi aveva trasferito la residenza tanto è vero che lo stesso era residente in [...] alla Indirizzo_1. Peraltro, spesso per ragioni di servizio dormiva presso gli alloggi della Caserma dei Carabinieri.
Lo stesso affermava che per il personale dell'Arma dei Carabinieri, inoltre, non è obbligatorio trasferire la propria residenza nell'immobile acquistato anche se nell'atto di compravendita era stata dichiarata essere la prima casa, si era avvalso dell' agevolazione riconosciuta ex lege, più nello specifico dall'articolo 66, comma 1, della legge n. 342/2000.
Sia pur tempestivamente chiamata in giudizio, Roma TA non si costituiva.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico osserva che parte ricorrente ha offerto la prova di essere in servizio presso l'arma dei Carabinieri e che lo stesso non risiedeva presso l'abitazione per la quale viene chiesto il versamento della TARI. Purtuttavia non vi è una norma che preveda l'esenzione dal versamento della imposta e la norma invocata da parte ricorrente di cui all'articolo 66, comma 1, della legge n. 342/2000 attiene all'accensione di mutui e non le esenzioni dai versamenti di TARI e TEFA.
Di conseguenza, parte ricorrente deve versare l'imposta riferita alle annualità dal 2019 al 2023, vistal a regolare notifica dell'atto impugnato da parte del Comune di Roma e nei termini di legge.
Peraltro, il Regolamento TARI, all'art. 29 prevede l'esenzione dal versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per locali inagibili/inabitabili o privi di tutte le utenze attive di servizi di rete e non arredate e per usufruire di questa esenzione occorre presentare una dichiarazione.
Parte ricorrente non ha offerto la prova di aver inviato a Roma TA dichiarazioni e comunicazioni necessarie per avere l'esenzione dal versamento del tributo.
Tanto premesso la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Nulla per le spese vista la mancata costituzione di parte resistente pur chiamata tempestivamente e ritualmente.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Nulla per le spese