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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 5148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5148 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del GOP, dott. Josè Toscano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 10324 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione con decreto del 22.11.2025,
TRA
, C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._3
, C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._4
, C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_5 C.F._5
C.F.: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._6
C.F.: , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._7
C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_6 C.F._8
, C.F.: nato a [...] il [...], Parte_7 C.F._9
C.F.: , nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._10
C.F.: , nato a [...] il [...], Controparte_4 C.F._11
1 , C.F.: nato a [...] il [...], Parte_8 C.F._12
C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_9 C.F._13
, C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_10 C.F._14
, C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_11 C.F._15
C.F.: , nato a [...] il [...], CP_5 C.F._16
, C.F.: , nato a [...] il [...], rappresentati Parte_12 C.F._17
e difesi, anche disgiuntamente, giuste procure in calce al ricorso ex art. 281 undecies, dagli avvocati , C.F.: , p.e.c. Controparte_1 C.F._6 Email_1
, C.F.: , p.e.c. e Parte_11 C.F._18 Email_2 [...]
, C.F.: , fax n° 089253452 e p.e.c. CP_5 C.F._16
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo e Email_3
ai seguenti domicili digitali: e Email_1 Email_2
Email_3
RICORRENTI
E
, società costituita in Gran Bretagna con sede Controparte_6
legale in Londra - Luton - Hangar 89, Luton Airport Bedforshire LU2 9PF, Gran Bretagna, iscritta nel registro delle imprese di Varese con numero di iscrizione, C.F. e P.I. n° , in P.IVA_1
persona del preposto alla sede secondaria in Italia e procuratore speciale in Controparte_7
forza di procura depositata negli atti del notaio dr. di Milano in data 05.11.2008, rep. Per_1
n° 61216/13535, debitamente registrata e depositata nel registro delle imprese, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Castioni, C.F.: , giusta procura generale alle liti C.F._19
allegata alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciata in data 18.05.2020 a rogito del notaio con studio in Gallarate (Va) al Corso Sempione n° 9/A, rep. n° 18327 - racc. Persona_2
2 n° 10798, con dichiarazione resa di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relativi al presente giudizio all'indirizzo p.e.c. ed al numero di fax 0452050990, con Email_4
domicilio digitale alla p.e.c. di cui sopra,
RESISTENTE
AVENTE AD OGGETTO
Contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , , , CP_1 CP_2 Parte_6 Parte_7 Controparte_3 [...]
, , Controparte_4 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , concluso negativamente il tentativo di Parte_11 CP_5 Parte_12
conciliazione innanzi ad apposito organismo, con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del
31.12.2024, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno la Controparte_6
in persona del L.R.p.t., esponendo di avere acquistato dalla compagnia
[...]
aerea n° 17 biglietti aerei per complessivi euro 3.701,09, per il volo di andata con partenza prevista da AP il 27.06.2024 con destinazione Ibiza e per quello di ritorno con partenza prevista da Ibiza il 30.06.2024 con destinazione AP, numero di volo EJU4205. Ciò
dovendo recarsi ad Ibiza in occasione dei festeggiamenti antecedenti ai matrimoni di
[...]
e celebrati rispettivamente il 25.07.2024 ed il 29.09.2024; di Parte_1 Parte_2
avere prenotato per l'intera durata del viaggio, dal 27.06.2024 al 30.06.2024, una struttura alberghiera sita in Ibiza, l'Hotel Argos Ibiza, per la somma complessiva di euro 5.826,24; di
3 avere noleggiato, alcuni di loro - nello specifico , , Parte_4 Parte_11
, , , Controparte_8 CP_5 Parte_10 Controparte_1 Parte_1
e - per l'intera durata del soggiorno, due autovetture al rispettivo costo di euro Parte_5
119,20 ed euro 72,66. I ricorrenti significavano di essere giunti in orario all'aeroporto di
AP il giorno 27.06.2024 e, dopo aver superato i controlli di sicurezza e pochi minuti prima dell'imbarco, di essere stati informati tramite annuncio diffuso a mezzo altoparlanti della cancellazione del volo AP - Ibiza, n° delle ore 18:15; che Nume_1 Controparte_6
, nonostante gli affannosi tentativi di ottenere informazioni e aggiornamenti,
[...]
non solo non avesse fornito alcuna spiegazione in relazione ai motivi di cancellazione del volo ma nemmeno indicato una eventuale possibile riprogrammazione e/o messa a disposizione di un volo alternativo per raggiungere la destinazione di viaggio, tutto ciò in totale e grave spregio e violazione dei principi comunitari prescritti dal Regolamento CE n° 261/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, esso istituente, dalla sua approvazione avvenuta il
11.02.2024, regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;
quindi, di avere contattato il servizio clienti di senza, tuttavia, ottenere alcuna Controparte_6
soluzione alternativa per raggiungere la destinazione prefissata;
di essersi, infine, separati tra loro e, privati di qualsiasi assistenza e diritto, organizzati in autonomia per raggiungere l'isola mediterranea con soluzioni alternative e di non facile percorribilità, ciò sostenendo ulteriori e ingenti costi a proprie spese, come dettagliati nel primo atto difensivo. I ricorrenti deducevano,
inoltre, di avere diffidato la compagnia aerea, in data 15.07.2024, al pagamento della somma di euro 3.000,00 per ciascuno di loro a titolo di rimborso integrale sia dei biglietti aerei per la tratta AP - Ibiza del 27.06.2024, sia degli ulteriori costi sostenuti per raggiungere detta
4 destinazione, a titolo di rimborso della compensazione pecuniaria, prevista dall'art. 7 del
Regolamento CE n° 261/2004, oltre che a titolo di risarcimento del danno c.d. esistenziale.
, tuttavia, per come esposto dagli stessi, in data 26.07.2024, Controparte_6
avrebbe riscontrato tale diffida rigettando la richiesta di risarcimento del danno e di rimborso della compensazione pecuniaria prescritta dall'art. 7 del Regolamento CE n° 261/2004,
ritenendola non dovuta, ai sensi dell'art. 5 co. 3 di quest'ultimo, ed imputando la cancellazione del volo a circostanze eccezionali legate alla gestione del traffico aereo. I ricorrenti rappresentavano in narrazione di avere presentato istanza di conciliazione tramite
ConciliaWeb, ai sensi dell'art. 3 della delibera n° 21/2023 dell'Autorità di Regolazione dei
Trasporti, a seguito della quale si sarebbe aperta la procedura di conciliazione conclusasi negativamente. Argomentavano, in diritto, sostenendo la violazione del Regolamento del
Parlamento Europeo e del Consiglio n° 261/2004 ai sensi degli articoli 5, 7, 8, 9 del medesimo.
Ritenevano che dalle indicate norme derivasse l'obbligo per la compagnia aerea, in caso di cancellazione del volo, di offrire il rimborso integrale del prezzo del biglietto o, in alternativa,
di fornire un diverso volo a condizioni soddisfacenti per i passeggeri che, nel caso, avrebbero dovuto beneficiare di una adeguata assistenza durante il periodo di attesa del volo successivo.
Anticipavano le proprie richieste conclusive, ritenendo, in ragione di ciò, di avere diritto, al rimborso del prezzo integrale del biglietto nonché di tutti gli ulteriori costi sostenuti per raggiungere l'isola spagnola oltre che, a causa degli inadempimenti della Controparte_6
, alla compensazione pecuniaria, ai sensi del combinato disposto degli artt.
[...]
5 e 7 del Regolamento. Indicavano, a tal fine, la sentenza della Corte di Giustizia Europea,
CGUE, sez. VIII, n° 229/2022 del dicembre 2022. Al motivo n° II dell'atto introduttivo del giudizio, invocando la violazione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio,
5 n° 261/2004, nello specifico degli artt. 5, 7, 8, 9, 12, e la violazione di legge ex art. 1218 c.c.,
chiedevano, oltre al rimborso delle spese sostenute e alla compensazione pecuniaria, di essere risarciti per gli ulteriori danni subiti derivanti dalla cancellazione del volo, così come disposto dall'art.1218 c.c. Dettagliavano, pertanto, il danno patrimoniale, relativo alle spese vive sostenute per raggiungere la destinazione originaria, ed il danno non patrimoniale,
quest'ultimo individuato e descritto come danno esistenziale. Quanto al danno patrimoniale richiamavano quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n° C - 83/10 emessa in data 13.10.2011. Operavano una descrizione dettagliata dei danni subiti, distinguendo tra i passeggeri partiti da Roma, quelli partiti da Firenze, e l'unico passeggero a non avere proseguito il viaggio. Argomentavano, poi, in relazione al danno non patrimoniale, ritenendo di avere diritto al medesimo, ciò trovando, esso, fondamento giuridico nell'art. 12 e nell'art. 2059, comma 1, c.c., nel Regolamento CE n° 261/2004 e nella consolidata giurisprudenza unionale e nazionale. Riportavano, a tal fine, alcuni significativi passaggi degli arresti giurisprudenziali di merito delineanti la portata applicativa dell'art. 12
del Regolamento. Descrivevano il grave disagio subito a seguito della cancellazione del volo da parte di , comunicata pochi minuti prima dell'imbarco, CP_6 Controparte_6
quindi la situazione di panico e frustrazione collettiva aggravata dall'assenza di assistenza adeguata da parte della compagnia aerea. Spiegavano che la vissuta esperienza avesse privato loro della partecipazione piena e serena all'addio al celibato, un evento irripetibile che rappresentava la principale ragione del viaggio. Ritenevano che l'inadempimento della compagnia aerea fosse di particolare gravità e tale da determinare un danno significativo e meritevole di ristoro, in considerazione del disagio e della frustrazione subiti, a ciò
aggiungendo di avere perso l'occasione di vivere un'esperienza unica. Essi rassegnavano,
6 così, le seguenti conclusioni: voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione reietta, nel merito: in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità di
in relazione alla cancellazione del volo n° EJU4205 del Controparte_6
27.6.2024 (delle ore 18:00) per la tratta AP - Ibiza;
per l'effetto, condannare la società
convenuta: 1) al rimborso integrale dei biglietti aerei relativi al volo cancellato n° EJU4205
pari ad € 1.091,79, come dettagliato alla lettera A) della parte in “fatto”; 2) al risarcimento
del danno patrimoniale, corrispondente alle spese vive sostenute dai ricorrenti, come
documentato e dettagliato nel precedente paragrafo 2.1 e precisamente: nei confronti del
primo gruppo partito dall'aeroporto di Roma Fiumicino: € 3.662,20; nei confronti del
secondo gruppo partito dall'aeroporto di Firenze € 6.457,4; nei confronti Controparte_9
del Sig. che non ha potuto proseguire il viaggio: € 323,68; 1) al Parte_13
risarcimento del danno non patrimoniale, subito dai ricorrenti, quantificato come segue, oltre
interessi e rivalutazione monetaria: € 2.000,00 per ciascun passeggero ovvero, per un totale
di € 28.000,00 nella misura che sarà ritenuta equa e congrua dall'Ill.mo Giudicante;
€
3.500,00 per gli sposi Sig.ri e , per un totale di € 7.000,00, ovvero Parte_1 Parte_2
nella misura che sarà ritenuta equa e congrua dall'Ill.mo Giudicante;
€ 1.500,00 per il Sig.
ovvero nella misura che sarà ritenuta equa e congrua dall'Ill.mo Giudicante;
Parte_3
2) della compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 pari
ad € 250,00 cadauno per un totale di € 4.250,00; in via subordinata, condannare la società
convenuta: 1) al rimborso integrale dei biglietti aerei del volo cancellato n. EJU4205 pari ad
€ 1.091,79 e delle spese vive sostenute dai Ricorrenti;
2) al pagamento della compensazione
pecuniaria prevista dall'art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004, pari a € 250,00 per ciascun
passeggero; in via ulteriormente subordinata, determinare l'ammontare dovuto secondo
7 criteri di equità, considerando la gravità della situazione e il comportamento gravemente
inadempiente della compagnia in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, diritti CP_6
ed onorari di giudizio, oltre iva, c.p.a. e 15% per spese generali come per legge, da distrarsi
in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. Depositavano, in via istruttoria, i seguenti documenti: certificato anagrafico di matrimonio di;
certificato Parte_1
anagrafico di matrimonio di n° 17 biglietti acquistati dalla compagnia aerea Parte_2
Easy Jet Airline Company Limited per il volo n° EJU4205 per la tratta AP - Ibiza del
27.06.2024, con allegati anche i relativi biglietti acquistati dalla compagnia aerea Easy Jet
Airline Company Limited per il volo n° EJU4206 per la tratta Ibiza - AP del 30.06.2024;
prenotazione della struttura alberghiera Hotel Argos Ibiza per i giorni 27.06.2024 -
30.06.2024; prenotazione di , , Parte_4 Parte_11 Controparte_8
, , , e , CP_5 Parte_10 Controparte_1 Parte_1 Parte_5
per i giorni 27.06.2024 - 30.06.2024, di due autovetture da ritirare presso l'aeroporto di Ibiza
in data 27.06.2024 alle ore 21:00; telefonate effettuate al servizio clienti di Easy Jet Airline
Company Limited;
documentazione relativa ad altri passeggeri del medesimo volo AP -
Ibiza, n° EJU4205 del 27.06.2024; n° 5 biglietti aerei acquistati dai passeggeri partiti da Roma
per il volo Roma - Madrid, n° W46011 del 28.06.2024; n° 5 biglietti aerei acquistati dai passeggeri partiti da Roma per il volo Madrid - Ibiza, n° UX6025 del 28.06.2024;
documentazione dei passeggeri partiti da Roma relativa alle spese sostenute per raggiungere l'aeroporto di Roma - Fiumicino;
n° 11 biglietti aerei acquistati dai passeggeri partiti da
Firenze per il volo Firenze - Madrid, n° VY1500 del 28.06.2024; n° 11 biglietti aerei acquistati dai passeggeri partiti da Firenze per il volo Madrid - Ibiza, n° UX6025 del 28.06.2024; n° 3
contratti di noleggio di autovetture per raggiungere l'aeroporto di Firenze - CP_9
8 a nome di , e;
CP_9 Parte_4 Controparte_3 Parte_1
documentazione dei passeggeri partiti da Firenze relativa alle spese sostenute per raggiungere l'aeroporto di Firenze attinente a carburante, casello autostradale, vitto;
Controparte_9
termini e condizioni gold car;
n° 2 contratti di noleggio autovetture del 28.06.2024, con ritiro all'aeroporto di Ibiza per la restante durata del soggiorno, 28.06.2024 - 30.06.2024; atto di diffida del 15.07.2024; nota di riscontro della Easy Jet Airline Company Limited del
26.07.2024; art. 3 della Delibera n° 21/2023 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
verbale di mancato accordo della procedura conciliativa del 19.11.2024; Regolamento del
Parlamento Europeo e del Consiglio n° 261/2004; sentenza del T.A.R. Piemonte,
Sez. III, n° 1093 del 28.10.2024; sentenza della Corte di Giustizia Europea, sez. VIII, n° 229
del 02.12.2022; sentenza della Corte di Giustizia Europea C - 83/10 del 13.12.2011.
La causa veniva iscritta a ruolo il 31.12.2024, con l'attribuzione del n° 10324/2024 R.G. ed assegnata al giudice dr.ssa Maria Stefania Picece.
Il giudice, con decreto del 09.01.2025, visto il ricorso ex art. 281 - undecies c.p.c., fissava per la comparizione delle parti, l'udienza del giorno 13.05.2025, disponendone la trattazione scritta con successivo decreto del 09.04.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta del 03.05.2025 si costituiva in giudizio la
[...]
, in persona del delegato alla sede secondaria in Italia e procuratore Controparte_6
speciale deducendo, premessi i fatti, che nella giornata del 27.06.2024, Controparte_7
l'aeromobile preposto ad operare il volo per cui è causa avesse subito delle restrizioni al decollo nei settori immediatamente precedenti, EJU4198, EJU4151 ed EJU4152, che ne limitavano e ritardavano la partenza;
quindi, che il ritardo accumulato avrebbe determinato il superamento dell'orario di chiusura dell'aeroporto di AP Capodichino da parte del
9 velivolo, previsto alle ore 20.56 per gli arrivi. Rappresentava che, quale vettore, fosse stato costretto a cancellare gli ultimi due settori - EJU4205 AP - Ibiza, oggetto del reclamo, ed
EJU4206 Ibiza - AP - e di essersi immediatamente attivata per contenere al minimo i disagi cui sarebbero andati incontro i passeggeri e per fornire a loro l'assistenza prevista dal Reg. CE
n°261/04. Ciò in particolare, in ottemperanza alle previsioni del Regolamento, informando debitamente i passeggeri delle due alternative a loro disposizione, ovvero della possibilità di essere imbarcati gratuitamente su un altro volo successivo, c.d. riprotezione, o di ricevere il rimborso del biglietto non usufruito. Esponeva che, nonostante ciò, i ricorrenti avessero preferito riorganizzare in autonomia il trasporto verso la meta finale, senza comunicare alcuna decisione al vettore, quest'ultimo impossibilitato a riaccreditare le somme dei biglietti aerei non fruiti dai passeggeri sul medesimo strumento utilizzato per la prenotazione, una carta di credito di un'agenzia di viaggi;
quindi, di avere ricevuto una diffida dai ricorrenti il
15.07.2024 e di avere riscontrato la stessa il 26.07.2024 negando la debenza della compensazione pecuniaria per la sussistenza di una circostanza eccezionale, rendendosi comunque disponibile al rimborso di eventuali spese sostenute dai passeggeri in ragione della cancellazione, previa visione di idonei giustificativi. Ciò senza ottenere alcun riscontro da parte degli stessi, dai quali riceveva la notifica di una istanza di conciliazione presso il servizio conciliazioni ART. Significava di avere aderito all'incontro, quest'ultimo conclusosi con esito negativo. Eccepiva, in diritto ed in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale
di Salerno in favore del Tribunale di AP, essa legata al carattere internazionale della controversia, avendo sede, la società resistente, in un diverso Paese dell'Unione Europea.
Riteneva, in particolare, che, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, si dovesse fare riferimento ai criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n° 1215/2012 sulla
10 giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere in materia civile e commerciale. Precisava
come i criteri di collegamento individuati dal Regolamento n° 1215/2012 non fossero solo utili al fine di determinare la competenza giurisdizionale di uno Stato rispetto ad un altro,
bensì anche utilizzabili al fine di determinare la competenza di un ufficio giudiziale all'interno di un medesimo Stato, per come pure affermato dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza Color Drack del 03.05.2007, causa C - 386/05, nonché con la sentenza Rehder del
09.07.2009, causa C - 204/08. , intendendo la causa de quo Controparte_6
avere ad oggetto le obbligazioni di un contratto di prestazione di servizi, indicava l'art. 7,
punto 1, lett. b), secondo trattino, del Regolamento n° 1215/2012, quale riferimento normativo per determinare la competenza del giudice - esso riproducente pedissequamente la norma dell'art. 5, punto 1 lett. b), del Regolamento n° 44/2001 - il quale prevedeva espressamente che nel caso della prestazione di servizi sia competente a conoscere della relativa
controversia il giudice del luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o
avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. Citava, al riguardo, la pronuncia n° 204/2009 resa dalla sesta sezione della Corte di Giustizia della Comunità Europea in data
09.07.2009. Evidenziava che, nel caso di specie, l'odierna convenuta avesse il proprio domicilio a Londra, il luogo di partenza del volo fosse l'aeroporto di AP ed il luogo di destinazione l'aeroporto di Ibiza. Ciò con la conseguenza che l'unico giudice italiano competente a conoscere della presente controversia fosse il Tribunale di AP. Riteneva,
infine, non potersi invocare i criteri di competenza per i consumatori stabiliti dal Regolamento
n° 1215/2012 avendo l'odierna parte ricorrente stipulato con Controparte_6
un semplice contratto di trasporto aereo, esso non comprendente alcun servizio di
[...]
alloggio. Ciò escludendo, l'art. 17, comma 3, dell'indicato Regolamento, l'applicazione delle
11 disposizioni contenute nella sezione 4 del medesimo, dedicata appunto ai fori speciali a tutela dei consumatori, ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di
trasporto e di alloggio per un prezzo globale. Dissertava, al punto n° 2 della comparsa di costituzione e risposta, sull'assenza di responsabilità di in Controparte_6
relazione alla cancellazione del volo EJU4205 del 27.06.2024 e sulla non debenza della compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 5, co. III, Reg. CE n° 261/2004. Ciò ritenendo di non avere responsabilità alcuna in relazione alla cancellazione del volo esclusivamente attribuibile alle restrizioni del traffico aereo operate da Eurocontrol ed imposte all'aeromobile
OE - ING che avrebbe dovuto operare il volo in questione. Esponeva di essere tenuta a rispettare gli slot stabiliti da Eurocontrol, come le altre compagnie aeree, nelle situazioni in cui uno o più velivoli non fossero stati in grado di atterrare o di decollare per il verificarsi di circostanze indipendenti dalle medesime. Riteneva che la circostanza verificatasi avesse carattere eccezionale, sfuggendo al controllo del vettore aereo, e tale da escludere la responsabilità di quest'ultimo, come da excursus normativo e giurisprudenziale di cui all'indicato atto difensivo. Ribadiva la sua possibilità di avvalersi della prova liberatoria dell'inadempimento, anche nel caso in cui l'impossibilità della prestazione fosse riferibile a un volo precedente, citando al riguardo la sentenza n° 74/19 emessa dalla CGUE in data
11.06.2020. Sul danno patrimoniale richiesto e sulla proposta conciliativa ribadiva la propria disponibilità al risarcimento del danno patrimoniale, previa visione di idonea documentazione.
, alla luce di ciò ed al fine di comporre bonariamente la lite, Controparte_6
senza riconoscimento alcuno, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, co. 1, periodo II,
proponeva ai ricorrenti di conciliare la controversia offendo il pagamento dell'importo di euro
7.961,17 a titolo di risarcimento del danno. Contestava espressamente le ulteriori somme
12 richieste a titolo di risarcimento, con particolare riferimento alle spese sostenute per il pernottamento non usufruito dai passeggeri, nonché all'intero soggiorno non goduto dal solo passeggero così come al costo relativo al noleggio auto non fruito. Riteneva Parte_3
le pretese in questione infondate in quanto riferite a rapporti contrattuali del tutto autonomi e distinti rispetto al contratto di trasporto aereo intercorso tra le parti, non potendo inoltre qualificarsi come conseguenza immediata e diretta della cancellazione del volo oggetto di causa. Parimenti contestava la voce di danno relativa al noleggio di due autovetture presso
Ibiza per l'intera durata del soggiorno, trattandosi di spesa liberamente sostenuta dai passeggeri in vista della loro permanenza sull'isola e non riconducibile in via causale diretta alla soppressione del volo da parte di . Riteneva trattarsi di Controparte_6
costi derivanti da scelte discrezionali dei passeggeri, non necessitate né imposte dall'evento interruttivo, e che pertanto non potessero essere imputate alla compagnia aerea a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Escludeva tali spese dal novero di quelle rimborsabili, avendo i ricorrenti stipulato con la solo ed Controparte_6
esclusivamente un contratto di trasporto aereo, del tutto svincolato da qualsiasi ulteriore determinazione autonoma dei passeggeri. Sull'asserito e non provato danno non patrimoniale,
morale ed esistenziale, riteneva lo stesso non dovuto, esponendo che i ricorrenti non avessero allegato alcuna circostanza che potesse legittimare la pretesa azionata. Rassegnava, pertanto,
le seguenti conclusioni: voglia l'Ill.mo Giudice di Pace, rigettata ogni contraria istanza ed
eccezione: in via preliminare: dichiarare la carenza di competenza territoriale del Tribunale
di Salerno in favore del Tribunale di AP;
nel merito, rigettare le domande della ricorrente
in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata: accogliere le pretese di parte
ricorrente limitatamente alla proposta conciliativa in atti e rigettare nel resto. Con vittoria di
13 spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge. Con ampia riserva istruttoria.
Produceva in copia i seguenti documenti: schermate prenotazioni;
termini e condizioni di viaggio;
voli in successione dell'aeromobile targato OE - Controparte_6
ING; comunicazioni di Eurocontrol;
initial network plan;
daily list of regulations;
daily operations review;
post operations daily briefing;
eurocontrol ; report volo EJU4205 e CP_10
relativa traduzione di cortesia;
orari coprifuoco dell'aeroporto di AP;
p.e.c. di del CP_6
26.07.2024; verbale di mancato accordo ART;
sentenze relativa alla carenza di competenza territoriale;
lista circostanze eccezionali;
sentenza G.D.P. di Santa Maria Capua Vetere
n° 629/2024; sentenza della Corte di Cassazione sul danno non patrimoniale.
Il giudice, stante il proprio legittimo impedimento alla celebrazione dell'udienza fissata per il
13.05.2025, assegnava alle parti nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. sino alla data del
17.11.2025. La causa veniva assegnata in decisione, con decreto del 22.11.2025, dal magistrato a ciò delegato.
Occorre determinarsi, preliminarmente e nella eventualità di affrontare la questione nel merito, sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente con la comparsa di costituzione e risposta. È in base alle richieste formulate da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio che è possibile rinvenire i criteri per la determinazione della competenza che, quindi, può mutare in base alle stesse. Ciò premesso, nella fattispecie concreta, la domanda è articolata nel senso di accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
in relazione alla cancellazione del volo n° EJU4205 del 27.06.2024, Controparte_6
e chiedere la condanna della società convenuta al rimborso integrale dei biglietti aerei relativi al volo indicato, al risarcimento supplementare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento CE n° 261/2004, oltre che alla
14 compensazione pecuniaria forfettaria ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento. Nei
limiti in cui il risarcimento supplementare è disciplinato dalla Convenzione di Montreal del
28.05.1999 (sentenza CGUE del 13.10.2011 resa nel procedimento C - 83/2010, Persona_3
c. ), ne consegue che, in una controversia come quella di cui al presente
[...] CP_11
giudizio, sussistano due regimi di responsabilità del vettore aereo nei confronti dei passeggeri:
uno fondato sul Regolamento n° 261/2004, l'altro fondato sulla citata Convenzione di
Montreal. Da un lato vi è quella inerente al riconoscimento della compensazione pecuniaria intesa come l'indennizzo che la compagnia aerea deve pagare al passeggero nel caso di cancellazione o di ritardo prolungato del volo, esso corrisposto senza ricorrere ad una prova specifica del danno, presumendosi in automatico che la cancellazione o il ritardo aereo abbia causato disagi per il passeggero quali la perdita di tempo, il dover reperire un altro volo, il riorganizzare la vacanza, il prodigarsi nel conciliare gli impegni di lavoro o il rientro a casa.
In tal caso, per aver diritto all'indennizzo il passeggero deve solo provare la conclusione del contratto di trasporto, ossia di aver acquistato il biglietto, e la cancellazione o il ritardo prolungato del volo;
dall'altro vi è, invece, la richiesta di condanna al risarcimento del danno supplementare, esso inteso sia come danno patrimoniale, sia come danno non patrimoniale. In
tale caso, ovvio a significarlo, il viaggiatore può ottenere un risarcimento supplementare se riesce a dimostrare, a mezzo di documenti o prova testimoniale, di aver subito un danno in termini di spese vive o di mancato guadagno, o sotto forma di pregiudizio sofferto sotto il profilo morale o altro ad esso connesso. Definiti tali aspetti, permanendo nell'alveo della valutazione della sollevata eccezione di incompetenza territoriale, va subito detto che la Corte
di Giustizia UE, nella causa C 213/18 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ad essa proposta dal Tribunale ordinario di Roma con ordinanza del 26.02.2018, ai sensi
15 dell'articolo 267 TFUE, è stata chiamata a chiarire in che modo il giudice di uno Stato membro debba valutare la propria competenza qualora sia investito di un'azione diretta ad ottenere sia il rispetto dei diritti forfettari e standardizzati previsti dal combinato disposto degli artt. 5, 7 e
9 del Regolamento n° 261/2004, quindi disciplinati anche dal Regolamento UE n° 1215/2012,
sia il risarcimento del danno supplementare previsto dall'art. 12 del Reg. n° 261/2004, che opera un rinvio alla Convenzione di Montreal del 1999, in conseguenza della cancellazione o del ritardo del volo. La domanda di pronuncia pregiudiziale evoca l'intero quadro normativo di riferimento poiché vertente: sull'interpretazione dell'art. 33 della Convenzione di Montreal
per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, approvata a nome della Comunità Europea con decisione 2001/539/CE del Consiglio Europeo, del 05.04.2001;
sull'interpretazione del Regolamento CE n° 261/2004 del Parlamento e del Consiglio
Europeo, del 11.02.2004, istituente regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, che abroga il Regolamento CEE n° 295/91; infine, su quella del Regolamento UE n° 1215/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12.12.2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La Corte di Giustizia UE, nel determinarsi, ha dovuto affrontare due rilevanti questioni pregiudiziali:
1. se, qualora una parte, avendo subito il ritardo o la cancellazione di un volo, richieda congiuntamente, oltre alle indennità forfettarie e standardizzate di cui agli articoli 5, 7 e 9 del Regolamento n° 261/2004 anche il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 12 del medesimo, si debba applicare l'articolo 33 della Convenzione di Montreal,
oppure se la competenza giurisdizionale, sia internazionale che interna, sia comunque regolata dall'articolo 5 del Regolamento n° 44/2001, esso abrogato e sostituito dal Regolamento
16 n°1215/2012; 2. se, nella prima ipotesi di cui al quesito n° 1, l'articolo 33 della Convenzione
di Montreal si debba interpretare nel senso che esso disciplini soltanto il riparto della giurisdizione tra gli Stati, oppure nel senso che esso disciplini anche la competenza territoriale interna al singolo Stato. La Corte di Giustizia UE, trattando esse in maniera unitaria, ha precisato che, nei limiti in cui i diritti fondati sulle disposizioni del Regolamento n° 261/2004
e della Convenzione di Montreal rientrano in contesti normativi distinti, le norme sulla competenza internazionale previste da quest'ultima non sono applicabili alle domande presentate unicamente sulla base del Regolamento n° 261/2004, le quali devono essere esaminate alla luce del Regolamento n° 44/2001, come detto, attualmente sostituito dal n° 1215/2012; inoltre, che, l'articolo 67 e l'articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento
n° 1215/2012, consentono l'applicazione di norme sulla competenza giurisdizionale riguardanti materie particolari, tra cui il trasporto aereo, che sono contenute rispettivamente in atti dell'Unione o in convenzioni di cui gli Stati membri siano parti contraenti. Ha chiarito,
quindi, che il giudice nazionale in tali circostanze, per quanto attiene alle domande fondate sugli articoli 5, 7 e 9 del Regolamento n° 261/2004, per conoscere della controversia di cui è
investito deve verificare la propria competenza conformemente al Regolamento
n° 1215/2012. A tal riguardo, si rammenta che, al fine di potenziare la tutela giuridica delle persone residenti nell'Unione, permettendo al contempo all'attore d'identificare agevolmente il giudice che può adire ed al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato, le norme sulla competenza contenute nel Regolamento n° 1215/2012 si articolano attorno alla competenza di principio del foro del domicilio del convenuto, enunciata all'articolo 4 del medesimo e completata dalla previsione di fori alternativi (v., per analogia,
sentenza del 03.05.2007, Color Drack, procedimento C - 386/05). Così, la norma sulla
17 competenza del foro del domicilio del convenuto è completata, all'articolo 7, punto 1, del
Regolamento n° 1215/2012, da una norma sulla competenza speciale in materia contrattuale motivata dall'esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne. In applicazione di detta norma, una persona può essere convenuta anche dinanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
Inoltre, benché le disposizioni di cui alla sezione 4 del capo II del Regolamento n° 1215/2012,
concernente la competenza in materia di contratti conclusi da consumatori, introducano a loro volta una norma sulla competenza speciale in favore dei consumatori, si deve rilevare che l'articolo 17, paragrafo 3, di tale Regolamento, stabilisce che la sezione stessa non si applica
ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio
per un prezzo globale (sentenza della CGUE del 11.04.2019, C - 464/18, ZX c. . Nel CP_12
settore dei trasporti aerei emerge, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che la norma sulla competenza speciale in materia di fornitura di servizi prevista dall'articolo 7,
punto 1, lettera b), secondo trattino, del Regolamento n° 1215/2012, indica come competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria basata su un contratto di trasporto aereo di persone, a scelta dell'attore, il giudice nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell'aereo, quali indicati in tale contratto di trasporto (cfr., per analogia, sentenza CGUE, IV sez., del 09.07.2009, procedimento C - 204/08, c. Persona_4
Air Baltic Corporation;
sentenza CGUE, sez. III, del 11.07.2018, procedimento C - 88/17,
Zurich Insurance plc. contro ). Controparte_13 Controparte_14
Da quanto precede risulta quindi che l'articolo 7, punto 1, l'articolo 67 e l'articolo 71,
paragrafo 1, del Regolamento n° 1215/2012, nonché l'articolo 33 della Convenzione di
Montreal del 28.05.1999, devono essere interpretati nel senso che il giudice di uno Stato
18 membro investito di un'azione diretta ad ottenere sia il rispetto dei diritti forfettari e standardizzati previsti dal Regolamento n° 261/2004, sia il risarcimento di un danno supplementare rientrante nell'ambito di applicazione della Convenzione di Montreal, deve valutare la propria competenza, per il primo capo della domanda, alla luce dell'articolo 7,
punto 1, del Regolamento n° 1215/2012 e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell'articolo 33 di tale Convenzione. Sul punto, le sezioni unite civili della Cassazione,
pronunciando sulle questioni rimesse con l'ordinanza interlocutoria n° 20103 del 22.07.2024
e, in precedenza, dalla terza sezione civile con l'ordinanza interlocutoria n° 5614 del
01.03.2024, hanno affermato il seguente principio: conformemente a quanto statuito dalla
CGUE, sentenza del 07.11.2019, C - 213/18, la giurisdizione sulla domanda del passeggero
di compensazione per la cancellazione o il ritardo del volo aereo in forza del Regolamento
CE n° 261/2004 va determinata in base ai criteri del Regolamento UE n° 1215 del 2012 (c.d.
Bruxelles I bis) e, dunque, spetta al giudice del domicilio del convenuto o al giudice dei fori
alternativi dei luoghi di partenza o di arrivo dell'aereo, come indicati nel biglietto di
trasporto, senza che assumano rilievo le disposizioni in tema di contratti conclusi dai
consumatori, inapplicabili ex art. 17, par. 3, del citato Regolamento (CGUE, sentenza
11/4/2019, C-464/18); invece, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni
supplementari, si devono impiegare i criteri dell'art. 33 della Convenzione di Montreal del
28 maggio 1999 (applicabile soltanto ai trasporti aerei internazionali e, dunque, non ai voli
interni), che riguardano non solo la competenza giurisdizionale, ma anche la ripartizione
territoriale tra le autorità di ciascuno Stato. Con riferimento a quest'ultimo, in risposta al secondo quesito pregiudiziale, la Corte di Giustizia Ue ha statuito che esso disciplina, ai fini delle azioni di risarcimento del danno rientranti nell'ambito di applicazione di tale
19 Convenzione, non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale fra gli Stati che sono parti della medesima, ma anche la ripartizione della competenza territoriale fra le autorità
giurisdizionali di ciascuno di tali Stati. Dalla formulazione dell'articolo 33 della Convenzione
di Montreal emerge che esso consente all'attore di scegliere di convenire in giudizio il vettore aereo coinvolto, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore, della sede principale della sua attività, del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione del volo.
La Corte di Cassazione, VI sez. civ., con l'ordinanza n° 24632 del 05.11.2020, sul criterio del luogo in cui il vettore possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, ha precisato che, se un'agenzia è legittimata ad emettere un titolo di viaggio per conto di una compagnia aerea, essa deve essere considerata come un ticket office del vettore. Nella
fattispecie concreta è provato che i ricorrenti si siano rivolti ad un'agenzia di viaggi con sede in Salerno, per l'acquisto dei biglietti aerei per la tratta AP - Ibiza ed Ibiza - AP, che a sua volta ha effettuato l'acquisto tramite rete internet. Le circostanze in questione non sono state poste in contestazione da che, anticipando ogni Controparte_6
tentativo di parte ricorrente in tal senso, si è prodigata nell'affermare l'esclusione della competenza del foro del consumatore. Ciò a giusta ragione, non essendo stato provato l'esistenza di un contratto di trasporto prevedente prestazioni combinate di trasporto e di alloggio. Al contrario, dagli atti di causa, in particolare dall'allegato 4 al ricorso introduttivo,
si deduce che la prenotazione della struttura alberghiera sarebbe avvenuta separatamente dall'acquisto dei biglietti di volo e con ogni probabilità da parte di uno dei ricorrenti, CP_2
come si evince dall'indirizzo mail fornito al fine di ricevere la
[...] Email_5
conferma della stessa, oltre che dal nome dell'indicato ospite associato ad ogni camera. La
20 circostanza che un'agenzia di viaggi sia legittimata ad emettere un titolo di viaggio per conto di una compagnia aerea consente di ritenere, in base ad una comune presunzione semplice ex art. 2727 c.c., che quella agenzia sia stata autorizzata dal vettore all'emissione di biglietti, e rappresenti perciò un c.d. ticket office del vettore stesso, in virtù di un apposito accordo bilaterale, idoneo a qualificarlo come institore, mandatario od appaltatore di servizi del vettore aereo. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, per potere affermare che in Italia il vettore aereo possieda un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, per i fini di cui all'art. 33 della Convenzione di Montreal, è necessario che il vettore abbia in Italia una organizzazione propria, quale un c.d. ticket office oppure un soggetto a lui strettamente collegato contrattualmente, un institore ad esempio, per il tramite dei quali distribuisca i biglietti aerei (Cass, civ. sez. unite, sentenza n° 13689/2006 del 14.06.2006). Di norma l'agenzia di viaggi che effettui la vendita di biglietti di trasporto per conto di un vettore aereo conclude con questi un contratto di appalto di servizi (Cass. sez. II, sentenza n° 3504/97 del
23.04.1997). Invero, in teoria, l'agente di viaggi potrebbe avere agito anche quale mero intermediario, senza essere legato da alcun rapporto contrattuale al vettore aereo: ad esempio,
quale semplice agente o mero intermediario autorizzato alla vendita di biglietti in virtù di un accordo stipulato non col singolo vettore, ma con l'organizzazione dei vettori aerei (IATA),
secondo un clausolario prestabilito da quest'ultima (Sales Agency Agreement). Tuttavia, tali circostanze, in quanto idonee a vincere la presunzione semplice di cui si è detto, devono essere allegate e provate da chi vi abbia interesse (Cass. Cass, civ. sez. unite, sentenza n° 13689/2006
del 14.06.2006), il che nel caso di specie non è avvenuto. Il silenzio serbato dalla
[...]
su questa circostanza di fatto impone di presumere ex art. 2727 c.c. Controparte_6
che l'agente di viaggi tramite il quale gli odierni ricorrenti acquistarono i rispettivi biglietti
21 aerei fosse un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, ai sensi dell'art. 33, comma
1, della Convenzione di Montreal, e che, di conseguenza, competente per territorio a decidere sulla domanda di risarcimento del danno sia il Tribunale di Salerno, non già quale luogo dove
è stato concluso il contratto o di residenza del viaggiatore ma quale luogo dove il vettore aveva un'impresa per il tramite della quale venne stipulato il contratto. Nel caso di specie non viene in rilievo, ai fini della decisione, la giurisprudenza di legittimità, formatasi in tema di riparto della giurisdizione, secondo cui il luogo dove il vettore ha un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto deve identificarsi col luogo di residenza del passeggero quando il biglietto sia stato acquistato mediante la rete internet (Cass. civ., sez. unite, ordinanza n° 3561/2020
del 13.02.2020; Cass. civ., sez. unite, ordinanza n° 18257/2019 del 08.07.2019). La
giurisprudenza in questione, infatti, si è formata con riferimento all'ipotesi di acquisto diretto del biglietto da parte del viaggiatore e si fonda sull'assunto che solo in tal caso possa dirsi sussistente in Italia un'impresa del vettore, in quanto alcuna intermediazione materialmente individuabile si è verificata tra viaggiatore e vettore aereo, al contrario del sistema tradizionale di vendita che avveniva tendenzialmente mediante le agenzie di viaggio. Tanto premesso e considerato, rilevato che nella fattispecie concreta l'azione proposta dai ricorrenti ha ad oggetto quale domanda principale e di maggiore incidenza economica il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e, solo in via subordinata, la compensazione pecuniaria, ai fini della determinazione della competenza si applicheranno i criteri stabiliti dall'art. 33 della
Convenzione di Montreal. A ciò, pertanto, il Tribunale di Salerno, per quanto esposto relativamente agli indici di competenza, si ritiene territorialmente competente a giudicare sulle poste domande, in considerazione della vis attractiva del giudice competente per la domanda principale o più rilevante. Ciò vertendosi in ipotesi di connessione delle stesse, in quanto
22 originate dal medesimo evento di cancellazione del volo e proposte dai medesimi soggetti, e compiuta una valutazione di opportunità, essa non solo ispirata ai principi di economia processuale, che meglio si conciliano con il rito scelto per l'incardinato giudizio, ma anche finalizzata ad evitare una frammentazione dei contenziosi ed eventuali giudicati tra loro in contrasto. Addentrandosi nel merito della questione ed assumendo quale dato certo quello della cancellazione del volo, si rileva che l'art. 7 del Regolamento CE n° 261/2004 riconosce ai passeggeri il diritto alla compensazione pecuniaria pari ad euro 250 per tutte le tratte aeree,
inferiori o pari a 1500 chilometri, tra le quali certamente rientra quella del volo AP - Ibiza
operato dalla resistente. Tale compensazione non è dovuta, tuttavia, nei casi in cui il volo sia stato cancellato per circostanze di carattere eccezionale. La , Controparte_6
al riguardo, ha eccepito di non avere alcuna responsabilità in relazione alla cancellazione del volo, ritenendo essa esclusivamente attribuibile alle restrizioni del traffico aereo operate da
Eurocontrol ed imposte all'aeromobile OE - ING. Sul punto va chiarito che, in tema di trasporto aereo internazionale, ai sensi dell'art. 5, par. 3, del Regolamento CE n° 261/2004, il vettore aereo è liberato dall'obbligo di indennizzo in caso di cancellazione del volo laddove dimostri, a fronte del verificarsi di circostanze eccezionali che possono essere rappresentate da eventi esterni, l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare (Cass. civ., sent. n° 4261/2023). Rimangono a carico del vettore i danni determinati da causa ignota, mentre il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei all'organizzazione del trasporto, costituiscono causa non imputabile ex art. 1218 c.c. e portano ad escludere la responsabilità del medesimo se si dimostri di non essere riuscito ad impedire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del
23 trasporto. Si sottrae alla presunzione di responsabilità solamente il caso della cancellazione,
cui può essere equiparato il ritardo pari o superiore a tre ore, tempestivamente prevista e della quale sia stato dato avviso al passeggero nel rispetto dei termini di cui all'art. 5, comma 1, lett.
c, del Regolamento che, tuttavia, non fornisce la definizione di circostanza eccezionale. Esso
si limita, infatti, ad indicare, al n° 14 ed al n° 15, una serie di eventi che, sulla base di una valutazione da compiersi caso per caso, possono costituire circostanza eccezionale, tale da esonerare il vettore dall'obbligo della compensazione. È stato, quindi, provvidenziale l'intervento della giurisprudenza che ha indicato i presupposti necessari perché si possa ritenere integrata una circostanza c.d. eccezionale. È la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 31.01.2013, C - 12/11 a precisare che sono circostanze eccezionali Per_5
tutte quelle che sfuggono al controllo del vettore aereo, indipendentemente dalla loro natura
o gravità. Alla stregua degli esposti principi, l'onere probatorio ricadente sulla compagnia aerea e avente ad oggetto la dimostrazione della sussistenza di una causa di forza maggiore,
impeditiva dell'esatto adempimento della prestazione, è stato, nel caso di specie, assolto dal vettore aereo. , tramite i documenti prodotti, ha fornito la Controparte_6
prova che le restrizioni dei controllori di volo avessero reso impossibile o comunque non praticabile la realizzazione del volo AP - Ibiza, quindi che abbiano avuto un'incidenza diretta sullo stesso. D'allegato n° 3 alla comparsa di costituzione e risposta, denominato Crew
Route Z176 - 27JUN24, si evincono principalmente informazioni operative relative a una
pairing, ossia una rotazione dell'equipaggio, prevista per il 27 giugno 2024 in relazione ai voli che il mezzo airbus A 320 avrebbe dovuto effettuare nella medesima giornata. La
rotazione Z176, creata il giorno 08.04.2024, ha subito una variazione nel pomeriggio del
27.06.2024, restando effettuati solo i voli AP (NAP) IA (EFL) e IA (EFL)
24 AP (NAP). Dall'allegato 3a, denominato (U2) EasyJet 4198 - Historical Flight Status, si evince che il volo Nizza - AP, EJU/U2 4198 del 27 giugno 2024, sia partito con un'ora e
15 minuti di ritardo ed atterrato con un'ora e undici minuti di ritardo. La timeline mostra continui slittamenti dell'orario stimato. La sequenza degli aggiornamenti, time adjust, mostra che già dalle 07:49 del mattino vennero spostati gli orari stimati di arrivo e partenza, inoltre,
che, tra le 10:32 e le 12:14, le stime continuassero a peggiorare. Si pone in evidenza il dato per cui, alle 11:44, il volo è passato da scheduled ad active con partenza prevista alle ore
13:15, rispetto a quella iniziale delle ore 12:00. Lo stesso può dirsi per i voli successivi.
Ancora, dagli allegati 3b e 3c, prodotti dalla resistente, denominati rispettivamente (U2)
4151 Historical Flight Status e (U2) 4152 - Historical Flight Status, si evince CP_6 CP_6
che il volo AP - IA, U2/EJU 4151 del 27.06.2024, riportasse un ritardo in partenza di un'ora e 17 minuti e un ritardo in arrivo di un'ora ed undici minuti, e che il volo di ritorno
IA - AP, 4152 del medesimo giorno, avesse subito un fortissimo ritardo C.F._20
in partenza e in arrivo, superiore a 1 ora e 45 minuti. Quest'ultimo, in particolare,
immediatamente antecedente al volo AP - Ibiza, sarebbe dovuto partire da IA alle ore 17.15 ed arrivare a AP alle ore 17:14, mentre esso è invece partito alle 19:02 e giunto a destinazione alle 19:34. Anche in tal caso risultano vari aggiustamenti, nelle ore precedenti,
dell'Estimated Gate Departure e dell'Estimated Arrival, e progressivi ritardi. I documenti di cui agli allegati 3d e 3e, denominati rispettivamente (U2) 4205 - Historical Flight CP_6
Status del 27.06.2024 e (U2) 4206 e Historical Flight Status del 27.06.2024, CP_6
dimostrano che i voli in questione, AP - Ibiza ed Ibiza - AP, siano stati cancellati. La
timeline mostra un peggioramento continuo degli orari, sino a giungere alla cancellazione.
È particolarmente rilevante il documento di cui all'allegato 4 della comparsa di costituzione e
25 risposta, esso denominato Eurocontrol - NM NOP Notifications - Tactical Updates del 27
giugno 2024 e consistente in diverse comunicazioni inviate da Eurocontrol al vettore aereo nelle date del 26 e del 27 giugno 2024. Da esso si evincono tutte le condizioni della rete ATM
europea nella giornata del 27.06.2024, con impatti significativi su traffico, ritardi e capacità.
Le notifiche in questione riportano gravi perturbazioni meteo, dovute in particolare alla formazione di cumulonembi ed a situazioni di diffuso maltempo dalla Germania centrale fino a tutta l'Europa centrale ed orientale, condizione che ha determinato ritardi anche molto elevati e la cancellazione di voli in tutta Europa. Ciò essendo la rete di volo unica e tutti gli aeroporti in un qualche modo tra loro collegati. Risultano, quindi, restrizioni ATC in tutto il vecchio continente, oltre che delle situazioni ulteriori che certamente hanno concorso ad incidere sulla già particolare situazione venutasi a creare. Tra queste lo sciopero ATC in
Francia, problemi tecnici ai sistemi di gestione del flusso di rete (NMP) e nel sistema di flow
management (MUAC) dovuti all'altissimo volume di aggiornamenti. Il documento in questione contiene molteplici notifiche, esse segno di una giornata molto dinamica,
pesantemente impattata dal maltempo, certamente condizionata da aggiustamenti tattici nella programmazione dei voli e caratterizzata da criticità della rete. Anche gli ulteriori documenti prodotti dal resistente depongono in tal senso. L'all. 6 mostra tutte le regolazioni ATC, inerenti a slot, restrizioni di capacità e meteo, applicate nella giornata del 27.06.2024 in Europa, settore per settore e aeroporto per aeroporto. Da esso è possibile desumere che nella giornata indicata vi siano state moltissime restrizioni ATC in quasi tutta Europa. Il documento, infatti, contiene decine di regolazioni, molte delle quali dovute a temporali e condizioni di meteo severo (CB)
ed altre a capacità ridotta (ATC Capacity), interessanti, tra l'altro, anche l'area del sud Europa,
dei balcani e della Spagna. Esso dimostra, in buona sostanza, che la rete europea del traffico
26 aereo nella giornata indicata fosse senz'altro congestionata. L'all. 7, Daily Operations Review
27.06.2024, l'all'8, Eurocontrol - Post Operations Daily Briefing - 27.06.2024, e l'all. 9,
Eurocontrol NMIR - Oplog - EJU4205 - 27.06.2024, al pari dei precedenti, dimostrano che la giornata della quale si discute è stata una delle più critiche dell'estate 2024 e caratterizzata da centinaia di ritardi e decine di cancellazioni in un contesto di operatività complessivo fortemente compromesso. La compagnia aerea, convenuta in giudizio, ha dimostrato in definitiva che il volo AP - Ibiza è stato cancellato per circostanze di carattere eccezionale ed alla medesima non imputabili. Ciò per via delle moltissime restrizioni operate nella giornata del 27.06.2024 che hanno determinato ritardi e cancellazione dei voli, e considerata l'impossibilità di posticipare o programmare ulteriori voli anche in considerazione delle ulteriori restrizioni operative notturne dell'aeroporto di AP, determinanti il superamento,
da parte dello slot finale della curfew, ossia della fascia oraria in cui non erano consentiti i decolli e gli atterraggi (all. 11 alla comparsa di costituzione e risposta). La motivazione della cancellazione del volo era già stata fornita dalla compagnia aerea ai ricorrenti con la p.e.c. del
26.07.2024, formulata in risposta alla lettera di diffida del 15.07.2024 (all. 17 e 18 al ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.). Sulla scorta di ciò nessuna compensazione pecuniaria è, pertanto,
dovuta ai ricorrenti. Quanto al danno patrimoniale e non patrimoniale di cui è stato richiesto il risarcimento, si osserva quanto segue. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che, ai sensi dell'art. 12 del Reg. n° 261/2004, il riconoscimento della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del medesimo, non pregiudica il diritto del passeggero al risarcimento degli eventuali pregiudizi ulteriori subiti a causa del disservizio, sempre che ne sussistano i presupposti in conformità a diversa normativa nazionale o internazionale e, in specie, sulla base del fondamento normativo da rinvenirsi nella Convenzione di Montreal, in particolare gli articoli
27 19, 22 e 29, o nel diritto nazionale. La Corte di Giustizia UE ha chiarito, infatti, che da tali disposizioni risulta che il risarcimento concesso ai passeggeri aerei sulla base dell'art. 12 del
Regolamento n° 261/2004 è destinato a completare l'applicazione delle misure previste dal citato Regolamento, di modo che i passeggeri siano risarciti del danno complessivo subito a causa dell'inadempimento da parte del vettore aereo dei suoi obblighi contrattuali. Tale
disposizione consente quindi al giudice nazionale di condannare il vettore aereo a risarcire il danno occasionato ai passeggeri dall'inadempimento del contratto di trasporto sulla base di un fondamento giuridico diverso dal Regolamento n° 261/2004, vale a dire, segnatamente,
alle condizioni previste dalla Convenzione di Montreal o dal diritto nazionale. Quando un vettore viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 8 e 9 del Regolamento
n° 261/2004, i passeggeri aerei possono quindi legittimamente far valere un diritto al risarcimento sulla base degli elementi di cui ai citati articoli (CGUE sentenza n° 13.10.2011
Causa C-83/10). Il riconoscimento del risarcimento supplementare permane subordinato ai limiti fissati dall'ordinamento nazionale. Ciò comporta che è in ogni caso onere del danneggiato allegare e provare, anche con il ricorso alle presunzioni, lo specifico danno di conseguenza patito (Cass. civ., sez. III, sentenza n° 31233/2018 del 04.12.2018). In sintesi, il risarcimento supplementare può essere riconosciuto qualora il danno sia adeguatamente allegato e provato e il passeggero dimostri che l'ammontare di esso sia superiore all'importo riconosciuto a titolo di c.d. compensazione pecuniaria del danno da ritardo/cancellazione.
Infatti, nelle ipotesi di riconoscimento anche della compensazione pecuniaria, l'importo di quest'ultima viene di norma detratto dalla somma liquidata a titolo di risarcimento. Quanto
alla Convenzione di Montreal, la stessa stabilisce, agli artt. 19 e ss., il diritto del passeggero al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento del vettore, prevedendo
28 limiti risarcitori ed espressamente escludendo, all'art. 29, la possibilità di applicazione di danni punitivi. Infine, con riferimento al diritto nazionale, il Tribunale osserva che, in via generale, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale è regolato dagli artt. 1218 e 2697 c.c. oltre che dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta,
nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale tra esso e l'inadempimento totale o parziale;
ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (Cass. civ., Ss.Uu., sentenza n° 21678/2013 del 23.09.2013; Cass. civ. sez. 2,
sentenza n° 18125/2013 del 26.07.2013). Quanto precede deve essere coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c., in virtù
del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (Cass. civ.,
sez. VI, sentenza n° 14594/2012 del 21.08.2012). Tanto premesso, dagli atti di causa emerge una condotta della linea aerea non conforme al Regolamento comunitario n° 261/04, ciò non essendo stata fornito dalla stessa alcun tipo di informativa e di assistenza a terra ai passeggeri del volo AP - Ibiza, essi neppure messi in condizione di scegliere tra la c.d. riprotezione ed il rimborso del prezzo dei biglietti. Questo, nonostante risultino dei contatti tra la compagnia aerea ed i ricorrenti avvenuti in data 27.06.2024, dopo l'avvenuta cancellazione del volo (all. 6 al ricorso ex art. 281 undecies). Nella fattispecie concreta, la scelta dei passeggeri di regolarsi in autonomia per raggiungere la meta finale del viaggio, organizzando partenze da aeroporti differenti tra loro, è stata in un qualche modo obbligata dalla necessità
29 di raggiungere Ibiza in tempi ragionevoli rispetto a quelli originariamente previsti. Trattasi di una scelta non assunta in maniera consapevole dai ricorrenti dopo l'assolvimento degli obblighi di informativa e di assistenza da parte di ma Controparte_6
certamente necessitata proprio dall'inadempimento degli stessi. Non è ipotizzabile che, a fronte di un volo alternativo offerto dal vettore aereo a condizioni comparabili con quelle del volo cancellato o di un rimborso immediato del prezzo del trasporto con organizzazione di quello sostitutivo a propria cura e spese, i passeggeri avessero preferito affrontare un viaggio ben più complesso ed oneroso, adottando una soluzione di trasporto non solo più costosa ma certamente più scomoda e disagevole di quella in origine contrattualizzata. Ciò considerato lo scalo effettuato dagli stessi a Madrid e gli spostamenti compiuti per raggiungere i nuovi aeroporti di partenza. È proprio la condotta tenuta dai passeggeri ad essere conseguenza logica, quindi, a dimostrare che essi si sono trovati di fronte all'inadempimento degli obblighi contrattuali della compagnia aerea che, da parte sua, non ha provato ma solo assertivamente dichiarato di avervi adempiuto. Quanto detto ha certamente comportato per i passeggeri del volo AP - Ibiza un depauperamento del patrimonio assolutamente non prevedibile. Ad essi potrà, pertanto, essere riconosciuto un danno patrimoniale che tenga conto quantomeno delle spese di trasporto alternativo e degli spostamenti extra che sono stati costretti ad affrontare per raggiugere l'ambita destinazione. I ricorrenti, tra l'altro, hanno provato che ad altri passeggeri del volo AP - Ibiza è stato consentito dalla compagnia aerea un cambio di destinazione nella medesima giornata del 27.06.2025, effettuato sul numero di prenotazione associato al volo di andata AP - Ibiza EJU4205 (all. 7 al ricorso ex art. 281undecies c.p.c.).
La circostanza in questione ha indotto il Tribunale, peraltro, a ritenere irrilevante l'esperimento della prova delegata di richiesta dalla parte ricorrente. Lo stesso Persona_6
30 può dirsi in relazione agli ulteriori aspetti già chiariti della vicenda. Non potrà, invece, essere riconosciuto a loro il prezzo del biglietto acquistato, non utilizzato e mai rimborsato, con la sola eccezione del passeggero . Gli artt. 5 e ss. del Reg. n° 261/2004 Parte_3
prevedono infatti, in via alternativa, l'obbligazione del vettore di rimborso del biglietto ovvero di fornitura di trasporto sostitutivo. Questo significa che, se il vettore è inadempiente all'obbligazione di assistenza, il passeggero ha diritto al rimborso delle spese del trasporto sostitutivo ma non può ottenere anche il rimborso del prezzo del volo, perché tanto significa cumulare inammissibilmente i due rimedi e determinare una indebita locupletazione dei danneggiati, che si troverebbero ad effettuare un viaggio senza alcun costo, né di acquisto del biglietto del volo, né di spese per il trasporto sostitutivo. É dimostrato che , Parte_7
, e hanno acquistato Parte_12 Parte_2 Parte_8 Parte_9
i seguenti biglietti aerei per raggiungere Ibiza il giorno 28.06.2024: volo n° W46011, con partenza da Roma e arrivo a Madrid alle ore 08:45, del costo di euro 366,61 cadauno, per complessivi euro1.833,05; volo n° UX6025, con partenza da Madrid alle ore 12:50 ed arrivo ad Ibiza alle ore 14:05, del costo di euro 228,32 cadauno, per complessivi euro 1.143,60 (all.
8 e 9 al ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.). Allo stesso modo sono stati dimostrati in parte i costi ulteriori di viaggio sostenuti dai medesimi per raggiungere il nuovo aeroporto di partenza di Roma Fiumicino, pari ad euro 99,00 circa. È stata fornita la prova dei costi sostenuti da
Con
, , , Parte_4 Controparte_3 Parte_6 Parte_11
, , , , Controparte_8 CP_5 Parte_10 Controparte_1 Parte_1
e , inerenti ai voli aerei di trasporto alternativo utilizzati ed alle CP_2 Parte_5
spese connesse al viaggio per raggiungere l'aeroporto di partenza: volo n° VY1500, con partenza da Firenze ed arrivo a Madrid alle ore 9:20, del costo di euro 141,99 cadauno, per
31 complessivi euro 1.561,89; volo n° UX6025, con partenza da Madrid alle ore 12:50 ed arrivo ad Ibiza alle ore 14:05, del costo di euro 228,68 cadauno, per complessivi euro 2.515,52; i costi per il noleggio delle auto per un totale di euro 350,23 (103,85 + 124,31 + 122,079) e quelli legati al pagamento delle spese autostradali (euro 37,10 + 37,10 + 36,20), del carburante
(euro 65,00) e del ristoro (euro 104,51), esse pure documentate (allegati da 11 a 14 del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.). Nessun costo in merito ha sostenuto che, a seguito Parte_3
della cancellazione del volo, non ha raggiunto Ibiza, ragione per la quale va riconosciuto ad esso il solo importo corrispondente al costo del biglietto di andata e ritorno non rimborsato,
pari ad euro 218,00 circa. Possono essere, altresì, riconosciute ai ricorrenti le spese legate alla mancata fruizione del primo pernottamento presso l'Hotel Argos di Ibiza in considerazione del fatto che tra gli obblighi di assistenza della compagnia aerea, ai sensi dell'art. 9 del
Regolamento CE n° 261/2004, vi è anche quello di garantire ai passeggeri rimasti a terra, ed in attesa di poter prendere un nuovo volo, la sistemazione in albergo, il trasporto verso lo stesso, oltre che il consumo di pasti e bevande.
Considerato che
il costo dell'albergo prescelto per numero 3 notti ammontava ad euro 5.423,26, va riconosciuto a n° 16 ricorrenti l'importo di 1/3 della somma indicata, divisa per il numero di ospiti, indicati nella prenotazione effettuata nel numero di 18, pari a complessivi euro 1.606,93 circa. Va riconosciuta, al riguardo, a , la somma di euro 301,30 inerente al numero di 3 pernotti non Parte_3
usufruiti presso la indicata struttura ricettiva. Non sono riconosciute le ulteriori spese sostenute dai ricorrenti presso l'Isola, incluse quelle di noleggio, esse derivanti dall'organizzazione autonoma dei ricorrenti ed inerenti a rapporti contrattuali autonomi e distinti rispetto al contratto di trasporto aereo intercorso tra le parti e non qualificabili come conseguenza immediata e diretta della cancellazione del volo. Trattasi di costi legati a scelte
32 che i passeggeri hanno adottato in totale autonomia ed autodeterminazione in funzione del loro soggiorno ad Ibiza, comunque svoltosi nei giorni successivi al 27.06.2024.
Quanto al danno non patrimoniale, la Cassazione ha chiarito sul punto che il fondamento
normativo per il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante da violazione degli
obblighi di assistenza a terra dei passeggeri non può reperirsi direttamente nella fonte
sovranazionale, e in particolare né nell'art. 9, né nell'art. 12 del Regolamento UE n° 261 del
2004, ma deve farsi riferimento alla Convenzione di Montreal del 1999 se applicabile o,
comunque, alle norme dell'ordinamento interno e ai limiti da questo fissati al risarcimento
stesso. E quindi, laddove come nella specie, il passeggero con volo cancellato o lungamente
ritardato, soggetto a una prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia
aerea non gli abbia prestato l'assistenza prescritta dall'art. 9 del Regolamento UE n° 261 del
2004, la sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal disagio
subito a causa della mancata assistenza va incontro ai limiti interni alla risarcibilità del
danno non patrimoniale, fissati da Cass. S.U. n° 26972 del 2008; di conseguenza essa deve
escludersi, non essendo neppure ipotizzata né ipotizzabile una ipotesi di reato, non rientrando
in una ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile espressamente prevista dalla legge,
interna o sovranazionale, e non essendo riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della
persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 10.06.2015, n°
12088). La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che, sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è, tuttavia,
risarcibile, anche quando non sussista un fatto - reato, né ricorra alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, alle seguenti condizioni: l'interesse leso deve avere rilevanza costituzionale;
la lesione dell'interesse sia
33 grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; il danno non deve essere futile, ossia non deve consistere in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n°
21415/2014 del 10.10.2014). Ebbene, pur ammettendo che il diritto di circolare liberamente in territorio europeo, per ragioni di svago o altro, abbia rilevanza costituzionale, deve rilevarsi che i ricorrenti non hanno provato di aver patito, a causa della suddetta cancellazione del volo,
pregiudizi tali che non siano consistiti in meri disagi e che abbiano superato la soglia di normale tollerabilità, della gravità della lesione del bene giuridico tutelato e della serietà del danno. Ciò ancor più in ragione del danno non patrimoniale lamentato, danno esistenziale,
esso comunemente definibile come il danno arrecato all'esistenza, cioè quel danno ancora più
grave che si traduce in un peggioramento della qualità della vita e delle relazioni, nella lesione delle attività realizzatrici della persona umana e che, di certo, è riconoscibile in fattispecie senz'altro diverse da quelle di cui al presente giudizio. È la stessa parte ricorrente a riferire di un disagio, seppure grave, a seguito della cancellazione del volo da parte di Per tale CP_6
ragione, non sussistendo i requisiti della gravità dell'offesa e della serietà del danno, tra l'altro non provato, andrà rigettata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dai ricorrenti.
Con riferimento alle spese di lite, l'ordinanza n° 15857/2019, emessa dalla seconda sezione della Corte di Cassazione in data 12.06.2019, stabilisce un importante principio in materia di liquidazione delle spese processuali, quello per cui nei giudizi civili aventi ad oggetto la
richiesta di pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico della parte
soccombente deve essere effettuata avendo riguardo alla somma concretamente attribuita alla
parte vincitrice, il c.d. decisum, piuttosto che a quella originariamente domandata nell'atto
34 introduttivo del giudizio, c.d. petitum. Questo orientamento giurisprudenziale si basa sull'interpretazione dell'articolo 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con il D.M. n° 55 del 2014. Il provvedimento chiarisce che il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese segue l'esito della lite, non l'ammontare della richiesta iniziale,
quando la domanda viene accolta solo in parte. Esse seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo che segue, nella misura dei valori medi di cui al D.M. n°
55/2014, come modificato dal D.M. n° 37/2018 e da ultimo aggiornato con D.M. n° 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del GOP dr. Josè Toscano,
pronunciando in via definitiva nel giudizio iscritto al n° 10324 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni contraria, istanza, difesa ed eccezione, così decide:
- rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale eccepita dalla parte resistente e dichiara la propria competenza a decidere il giudizio;
- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali avanzata dalla parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la , in persona del suo Controparte_6
L.R.p.t., a corrispondere, per come esposto in parte motiva:
a , , e Parte_7 Parte_12 Parte_2 Parte_8 Parte_9
la somma complessiva di euro 3.578,10;
[...]
a , , , Parte_4 Controparte_3 Parte_6 Parte_11 [...]
, , , , Controparte_8 CP_5 Parte_10 Controparte_1 Parte_1
e , la somma complessiva di euro 5.818,28; CP_2 Parte_5
a la somma complessiva di euro 519,30; Parte_3
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata dalla parte ricorrente;
35 - rigetta la domanda di compensazione pecuniaria ed ogni altra avanzata da parte ricorrente;
- condanna la , in persona del suo L.r.p.t., alla refusione Controparte_6
delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi
5.077,00 euro per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e c.p.a. al 4%, iva se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno, lì 16 dicembre 2025.
Il GOP
dott. Josè Toscano
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