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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/05/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente Relatore
dott.ssa Daniela Garufi Giudice
dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a ruolo con il numero R.G. 1932/2025 tra:
, con l'avv. Carlotta Barbetti Nervini;
Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. Giuseppina De Luca;
Controparte_1
resistente
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.05.2025 le parti hanno raggiunto un accordo sulla frequentazione genitori - figli, ovvero “Prima settimana: dal lunedì al mercoledì con la madre fino all'ingresso a scuola del giovedì o alle 9 in periodo o giorno non scolastico;
giovedì dall'uscita da scuola (o dalle 9 ove non via scuola) fino al sabato mattina alle 9 con il padre quando li riporterà presso la madre;
dal sabato fino al lunedì al rientro a scuola o ore 9 come sopra con la madre Seconda settimana: dal lunedì al mercoledì con il padre fino all'ingresso a scuola del giovedì o alle 9 in periodo o giorno non scolastico;
giovedì dall'uscita da scuola (o dalle 9 ove non via scuola) fino al sabato mattina alle 9 con la
pagina 1 di 7 madre quando li riporterà presso il padre;
dal sabato fino al lunedì al rientro a scuola o ore 9 come sopra con il padre. Per l'estate i figli staranno 15 giorni con ciascun genitore: per questo anno dal 27 luglio al 11 agosto mattina con la madre: alle ore 9 verranno riaccompagnati dal padre, che li terrà fino al 26 agosto mattina ore 9 quando li riporterà alla madre. Per le vacanze di Natale conferma delle condizioni di separazione, ossia una settimana ciascuno ad anni alterni ricomprendendo Natale o Capodanno;
per Pasqua tre giorni con ciascuno, ad anni alterni ricomprendendo Pasqua o Pasquetta. I genitori si accordano altresì nel senso che i figli potranno trascorrere 2 settimane nel periodo estivo delle vacanze scolastiche con i nonni paterni, con spese di viaggio a carico del padre
(periodo da concordare entro il 15 maggio di ogni anno).
Le parti hanno quindi precisato conclusioni parzialmente congiunte: per il ricorrente “conclude per il recepimento delle condizioni che precedono;
sotto il profilo economico conclude chiedendo che sia disposto il mantenimento diretto per le spese ordinarie, e ripartizione al 50% delle spese straordinarie, e ripartizione in parti uguali dell'assegno unico, in quanto in tal modo il padre avrebbe liquidità residua disponibile mensile di € 1.260 e la madre di € 1.180, divario congruo tenuto conto che la madre occupa l'appartamento e ben potrebbe ampliare l'orario lavorativo lavorando part-time”; per la resistente “conclude per il recepimento delle condizioni che precedono per la frequentazione;
per il mantenimento chiede un contributo di € 250 a bambino, considerati i tempi paritetici e spese straordinarie al 50%, AU da dividere al 50% tra i genitori, visto il divario economico tra le parti”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso regolarmente notificato ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
, celebrato il 21.8.2005 a EI (NA), dal quale sono nati i figli minori Controparte_1
(19.3.2013) e (17.6.2014). Ha rappresentato che il Tribunale di Per_1 Persona_2
Firenze con Decreto n. 4534/2029 del 19.06.2029 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso ma che da allora si sarebbe verificato il mutamento delle condizioni economiche di entrambe le parti, nonché la quantità e modalità dei compiti di cura svolti dalle stesse rispetto all'accordo di pagina 2 di 7 separazione, legittimando così le attuali domande riguardanti la prole, in particolare sulla collocazione prevalente dei minori presso il padre ed il mantenimento diretto degli stessi.
Ha concluso chiedendo, in via temporanea ed urgente, di disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli, portandolo a € 150,00 per ciascun figlio, regolamentare la frequentazione che sarebbe stata di prassi fino al mese di gennaio 2025, in via definitiva, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di regolamentare la collocazione dei figli ed il diritto di visita così come indicato nel ricorso, revocare l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento dei figli a carico del padre e stabilire il mantenimento diretto, che l'Assegno Unico sia percepito interamente dal padre o in ipotesi al 50% tra i genitori con efficacia ex nunc.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita nel giudizio la Controparte_1
quale ha contestato tutto quanto dedotto dal ricorrente ritenendolo infondato in fatto ed in diritto. Ha chiesto, quindi, al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre, l'assegnazione alla stessa della casa familiare di Campi Bisenzio, la regolamentazione del diritto di visita del padre così come indicato nella comparsa di risposta, porre a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario dei figli indicato nella complessiva somma di € 760,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie e,
CP_ infine, disporre la suddivisione a metà tra i genitori dell'assegno unico erogato dall' per i minori.
3. Depositata dal ricorrente la memoria ex art. 473 bis 17 c. 1, all'udienza del 07.07 2025 sono comparsi innanzi alla Giudice le parti ed i rispettivi difensori. La Presidente ha interpellato il ricorrente e la resistente sulle rispettive condizioni economiche e, all'esito della discussione orale, ha invitato i genitori a valutare un calendario condiviso di frequentazione. Le parti, quindi, hanno riferito alla Giudice di aver raggiunto un accordo tra loro in merito alla frequentazione genitori-figli ed hanno poi concluso come sopra riportato.
La Presidente ha rimesso la causa al Tribunale per la decisione.
4. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in
pagina 3 di 7 giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti da parte ricorrente, il
Tribunale di Firenze, con decreto del 18.06.2019, pubblicato in data 19.06.2019, aveva omologato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (05.02.2025), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente
(avvenuta in data 30.05.2019), ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre cinque anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
5. Quanto alla frequentazione dei minori, fermo l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, la cessazione può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli (19.3.2013) e Per_1
(17.6.2014) e nel rispetto del principio di bigenitorialità. Persona_2
6. Il Tribunale è, invece, chiamato a pronunciarsi sulle questioni economiche atteso che il ricorrente ha chiesto disporsi il “mantenimento diretto per le spese ordinarie, e ripartizione al 50% delle spese straordinarie, e ripartizione in parti uguali dell'assegno unico”, mentre la resistente ha chiesto “un contributo di € 250 a bambino, considerati i tempi paritetici e spese straordinarie al 50%, AU da dividere al 50% tra i genitori, visto il divario economico tra le parti”.
Il Collegio rileva che il padre ha dichiarato di avere un reddito netto mensile di € 1.850,00 e che con gli straordinari può arrivare a € 1.950,00/2.000,00, ma non sempre, di non avere pagina 4 di 7 altri immobili oltre alla casa dove abita la resistente e a quella in cui abita attualmente lo stesso ricorrente, di avere due conti correnti, uno dedicato al mutuo presso Unicredit Banca, dal 2020, e uno con ING (saldo al 31.12.2024 € 1.758,56 Giacenza media annua 2024 €
1.395,50). Ha allegato documentazione relativa ai redditi, in particolare Modello 730/2022
(redditi 2021) da cui si rileva un reddito da lavoro dipendente di € 31.973,00, Modello
730/2023 (Redditi 2022) da cui si rileva un reddito da lavoro dipendente di € 32.012,00 e
Modello 730/2024 (redditi 2023) con indicazione di un reddito da lavoro dipendente di €
33.251,00, e buste paga recenti (Gennaio 2025 di € 2.094,04, Febbraio 2025 di € 2.005,38,
Marzo 2025 di € 1.917,94). Sostiene un rateo mensile per il mutuo della casa pari ad €
399,80, ed altro rateo mensile di circa € 240,00 per un finanziamento ED (fino a gennaio 2029), oltre esborsi mensili per utenze, eventuali spese straordinarie dell'abitazione occupata dalla resistente ma di proprietà del ricorrente (per l'acquisto di tale immobile il ha contribuito per € 35.000,00, la per € 45.000,00), e spese ordinarie per la Pt_1 CP_1 propria casa (circa € 60,00 al mese per spese condominiali), oltre utenze. Attualmente corrisponde il mantenimento per i figli (€ 610,00 mensili come da estratto conto) e CP_ percepisce per intero l'assegno unico erogato dall' per i minori (€ 467,00). La madre ha, invece, dichiarato di lavorare part-time per 4 ore e di percepire circa € 720,00 al mese, importo che può aumentare un po' in caso di aumento delle ore lavorate (si rileva, ad esempio, dalla copia estratto conto prodotta dalla resistente che lo stipendio di agosto 2024
è stato di € 1.451,00, luglio 2024 di € 893,00, giugno 2024 di € 1.126,00, gli stipendi precedenti invece si quantificano in circa € 600,00/650,00 mensili), oltre tredicesima e quattordicesima mensilità. Ha allegato ultime dichiarazioni dei redditi (Modello 730/2024 con redditi da lavoro dipendente di € 10.336,00, Modello 730/2023 con redditi da lavoro dipendente di € 10.293,00, CU 2021 con indicazione di reddito da lavoro dipendente di €
1.043,59), movimentazione ed estratto conto al 30.09.2024 Banco Posta (€ 552,00 saldo).
Sostiene il pagamento di rate mensili pari ad € 160,00 a causa di un accertamento dell'agenzia delle entrate, oltre esborsi mensili per le necessità dei figli ed utenze. Non è proprietaria di immobili e non sostiene oneri abitativi (mutuo o locazione).
Preso atto di quanto sopra ed all'esito della valutazione della documentazione prodotta in giudizio, premesso che, dati tempi di frequentazione sostanzialmente paritari genitori-figli, va considerato che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli quando pagina 5 di 7 collocati presso di sé. Tuttavia si ravvisa disparità economica e sperequazione tra oneri e risorse tra i genitori tali da escludere eguale capacità di ciascun genitore di contribuire in via diretta al mantenimento ordinario dei figli minori, essendo il padre dotato di maggiori complessive risorse. Considerata la fruizione da parte della moglie con i figli della casa coniugale per la quale il padre paga il mutuo come sopra indicato, il Collegio ritiene necessario che il padre contribuisca al mantenimento ordinario dei figli minori mediante il versamento alla madre entro il giorno 05 del mese della somma complessiva di € 380, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Il Collegio ritiene che tale importo sia proporzionato alle attuali esigenze dei figli ed alle risorse economiche del padre e della madre e che possa garantire una funzione di riequilibrio, volta ad assicurare ai figli un livello di vita omogeneo con entrambi i genitori. Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le
Linee Guida del CNF del 2017. Quanto all'assegno unico il Tribunale dispone che, in ragione della frequentazione paritetica, venga percepito per metà da ciascun genitore.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio per la metà, ponendosi il residuo a carico del ricorrente, maggiormente soccombente in punto di contribuzione economica.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a EI (NA) in data
21.8.2005 da nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Controparte_1
PO (NA) il 30.3.1976, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EI
(NA) al n. 180, parte II, serie A, anno 2005;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone quanto alla frequentazione genitori - figli in conformità all'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 07.05.2025 le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 6 di 7 - dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli minori quando questi sono collocati presso di loro;
- pone a carico del padre il versamento della somma complessiva di € 380,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e Per_1 Persona_2
oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per i figli minori così come indicate dalle
Linee Guida CNF 2017 siano ripartite al 50 % tra i genitori;
CP_
- dispone che l'Assegno Unico erogato dall' per i minori sia percepito da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio per la metà e condanna Parte_1
a rifondere a la residua metà, liquidata in € 3.600, oltre spese
[...] Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21.05.2025.
La Presidente est. dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente Relatore
dott.ssa Daniela Garufi Giudice
dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a ruolo con il numero R.G. 1932/2025 tra:
, con l'avv. Carlotta Barbetti Nervini;
Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. Giuseppina De Luca;
Controparte_1
resistente
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.05.2025 le parti hanno raggiunto un accordo sulla frequentazione genitori - figli, ovvero “Prima settimana: dal lunedì al mercoledì con la madre fino all'ingresso a scuola del giovedì o alle 9 in periodo o giorno non scolastico;
giovedì dall'uscita da scuola (o dalle 9 ove non via scuola) fino al sabato mattina alle 9 con il padre quando li riporterà presso la madre;
dal sabato fino al lunedì al rientro a scuola o ore 9 come sopra con la madre Seconda settimana: dal lunedì al mercoledì con il padre fino all'ingresso a scuola del giovedì o alle 9 in periodo o giorno non scolastico;
giovedì dall'uscita da scuola (o dalle 9 ove non via scuola) fino al sabato mattina alle 9 con la
pagina 1 di 7 madre quando li riporterà presso il padre;
dal sabato fino al lunedì al rientro a scuola o ore 9 come sopra con il padre. Per l'estate i figli staranno 15 giorni con ciascun genitore: per questo anno dal 27 luglio al 11 agosto mattina con la madre: alle ore 9 verranno riaccompagnati dal padre, che li terrà fino al 26 agosto mattina ore 9 quando li riporterà alla madre. Per le vacanze di Natale conferma delle condizioni di separazione, ossia una settimana ciascuno ad anni alterni ricomprendendo Natale o Capodanno;
per Pasqua tre giorni con ciascuno, ad anni alterni ricomprendendo Pasqua o Pasquetta. I genitori si accordano altresì nel senso che i figli potranno trascorrere 2 settimane nel periodo estivo delle vacanze scolastiche con i nonni paterni, con spese di viaggio a carico del padre
(periodo da concordare entro il 15 maggio di ogni anno).
Le parti hanno quindi precisato conclusioni parzialmente congiunte: per il ricorrente “conclude per il recepimento delle condizioni che precedono;
sotto il profilo economico conclude chiedendo che sia disposto il mantenimento diretto per le spese ordinarie, e ripartizione al 50% delle spese straordinarie, e ripartizione in parti uguali dell'assegno unico, in quanto in tal modo il padre avrebbe liquidità residua disponibile mensile di € 1.260 e la madre di € 1.180, divario congruo tenuto conto che la madre occupa l'appartamento e ben potrebbe ampliare l'orario lavorativo lavorando part-time”; per la resistente “conclude per il recepimento delle condizioni che precedono per la frequentazione;
per il mantenimento chiede un contributo di € 250 a bambino, considerati i tempi paritetici e spese straordinarie al 50%, AU da dividere al 50% tra i genitori, visto il divario economico tra le parti”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso regolarmente notificato ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
, celebrato il 21.8.2005 a EI (NA), dal quale sono nati i figli minori Controparte_1
(19.3.2013) e (17.6.2014). Ha rappresentato che il Tribunale di Per_1 Persona_2
Firenze con Decreto n. 4534/2029 del 19.06.2029 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso ma che da allora si sarebbe verificato il mutamento delle condizioni economiche di entrambe le parti, nonché la quantità e modalità dei compiti di cura svolti dalle stesse rispetto all'accordo di pagina 2 di 7 separazione, legittimando così le attuali domande riguardanti la prole, in particolare sulla collocazione prevalente dei minori presso il padre ed il mantenimento diretto degli stessi.
Ha concluso chiedendo, in via temporanea ed urgente, di disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli, portandolo a € 150,00 per ciascun figlio, regolamentare la frequentazione che sarebbe stata di prassi fino al mese di gennaio 2025, in via definitiva, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di regolamentare la collocazione dei figli ed il diritto di visita così come indicato nel ricorso, revocare l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento dei figli a carico del padre e stabilire il mantenimento diretto, che l'Assegno Unico sia percepito interamente dal padre o in ipotesi al 50% tra i genitori con efficacia ex nunc.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita nel giudizio la Controparte_1
quale ha contestato tutto quanto dedotto dal ricorrente ritenendolo infondato in fatto ed in diritto. Ha chiesto, quindi, al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre, l'assegnazione alla stessa della casa familiare di Campi Bisenzio, la regolamentazione del diritto di visita del padre così come indicato nella comparsa di risposta, porre a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario dei figli indicato nella complessiva somma di € 760,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie e,
CP_ infine, disporre la suddivisione a metà tra i genitori dell'assegno unico erogato dall' per i minori.
3. Depositata dal ricorrente la memoria ex art. 473 bis 17 c. 1, all'udienza del 07.07 2025 sono comparsi innanzi alla Giudice le parti ed i rispettivi difensori. La Presidente ha interpellato il ricorrente e la resistente sulle rispettive condizioni economiche e, all'esito della discussione orale, ha invitato i genitori a valutare un calendario condiviso di frequentazione. Le parti, quindi, hanno riferito alla Giudice di aver raggiunto un accordo tra loro in merito alla frequentazione genitori-figli ed hanno poi concluso come sopra riportato.
La Presidente ha rimesso la causa al Tribunale per la decisione.
4. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in
pagina 3 di 7 giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti da parte ricorrente, il
Tribunale di Firenze, con decreto del 18.06.2019, pubblicato in data 19.06.2019, aveva omologato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (05.02.2025), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente
(avvenuta in data 30.05.2019), ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre cinque anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
5. Quanto alla frequentazione dei minori, fermo l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, la cessazione può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli (19.3.2013) e Per_1
(17.6.2014) e nel rispetto del principio di bigenitorialità. Persona_2
6. Il Tribunale è, invece, chiamato a pronunciarsi sulle questioni economiche atteso che il ricorrente ha chiesto disporsi il “mantenimento diretto per le spese ordinarie, e ripartizione al 50% delle spese straordinarie, e ripartizione in parti uguali dell'assegno unico”, mentre la resistente ha chiesto “un contributo di € 250 a bambino, considerati i tempi paritetici e spese straordinarie al 50%, AU da dividere al 50% tra i genitori, visto il divario economico tra le parti”.
Il Collegio rileva che il padre ha dichiarato di avere un reddito netto mensile di € 1.850,00 e che con gli straordinari può arrivare a € 1.950,00/2.000,00, ma non sempre, di non avere pagina 4 di 7 altri immobili oltre alla casa dove abita la resistente e a quella in cui abita attualmente lo stesso ricorrente, di avere due conti correnti, uno dedicato al mutuo presso Unicredit Banca, dal 2020, e uno con ING (saldo al 31.12.2024 € 1.758,56 Giacenza media annua 2024 €
1.395,50). Ha allegato documentazione relativa ai redditi, in particolare Modello 730/2022
(redditi 2021) da cui si rileva un reddito da lavoro dipendente di € 31.973,00, Modello
730/2023 (Redditi 2022) da cui si rileva un reddito da lavoro dipendente di € 32.012,00 e
Modello 730/2024 (redditi 2023) con indicazione di un reddito da lavoro dipendente di €
33.251,00, e buste paga recenti (Gennaio 2025 di € 2.094,04, Febbraio 2025 di € 2.005,38,
Marzo 2025 di € 1.917,94). Sostiene un rateo mensile per il mutuo della casa pari ad €
399,80, ed altro rateo mensile di circa € 240,00 per un finanziamento ED (fino a gennaio 2029), oltre esborsi mensili per utenze, eventuali spese straordinarie dell'abitazione occupata dalla resistente ma di proprietà del ricorrente (per l'acquisto di tale immobile il ha contribuito per € 35.000,00, la per € 45.000,00), e spese ordinarie per la Pt_1 CP_1 propria casa (circa € 60,00 al mese per spese condominiali), oltre utenze. Attualmente corrisponde il mantenimento per i figli (€ 610,00 mensili come da estratto conto) e CP_ percepisce per intero l'assegno unico erogato dall' per i minori (€ 467,00). La madre ha, invece, dichiarato di lavorare part-time per 4 ore e di percepire circa € 720,00 al mese, importo che può aumentare un po' in caso di aumento delle ore lavorate (si rileva, ad esempio, dalla copia estratto conto prodotta dalla resistente che lo stipendio di agosto 2024
è stato di € 1.451,00, luglio 2024 di € 893,00, giugno 2024 di € 1.126,00, gli stipendi precedenti invece si quantificano in circa € 600,00/650,00 mensili), oltre tredicesima e quattordicesima mensilità. Ha allegato ultime dichiarazioni dei redditi (Modello 730/2024 con redditi da lavoro dipendente di € 10.336,00, Modello 730/2023 con redditi da lavoro dipendente di € 10.293,00, CU 2021 con indicazione di reddito da lavoro dipendente di €
1.043,59), movimentazione ed estratto conto al 30.09.2024 Banco Posta (€ 552,00 saldo).
Sostiene il pagamento di rate mensili pari ad € 160,00 a causa di un accertamento dell'agenzia delle entrate, oltre esborsi mensili per le necessità dei figli ed utenze. Non è proprietaria di immobili e non sostiene oneri abitativi (mutuo o locazione).
Preso atto di quanto sopra ed all'esito della valutazione della documentazione prodotta in giudizio, premesso che, dati tempi di frequentazione sostanzialmente paritari genitori-figli, va considerato che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli quando pagina 5 di 7 collocati presso di sé. Tuttavia si ravvisa disparità economica e sperequazione tra oneri e risorse tra i genitori tali da escludere eguale capacità di ciascun genitore di contribuire in via diretta al mantenimento ordinario dei figli minori, essendo il padre dotato di maggiori complessive risorse. Considerata la fruizione da parte della moglie con i figli della casa coniugale per la quale il padre paga il mutuo come sopra indicato, il Collegio ritiene necessario che il padre contribuisca al mantenimento ordinario dei figli minori mediante il versamento alla madre entro il giorno 05 del mese della somma complessiva di € 380, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Il Collegio ritiene che tale importo sia proporzionato alle attuali esigenze dei figli ed alle risorse economiche del padre e della madre e che possa garantire una funzione di riequilibrio, volta ad assicurare ai figli un livello di vita omogeneo con entrambi i genitori. Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le
Linee Guida del CNF del 2017. Quanto all'assegno unico il Tribunale dispone che, in ragione della frequentazione paritetica, venga percepito per metà da ciascun genitore.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio per la metà, ponendosi il residuo a carico del ricorrente, maggiormente soccombente in punto di contribuzione economica.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a EI (NA) in data
21.8.2005 da nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Controparte_1
PO (NA) il 30.3.1976, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EI
(NA) al n. 180, parte II, serie A, anno 2005;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone quanto alla frequentazione genitori - figli in conformità all'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 07.05.2025 le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 6 di 7 - dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli minori quando questi sono collocati presso di loro;
- pone a carico del padre il versamento della somma complessiva di € 380,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e Per_1 Persona_2
oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per i figli minori così come indicate dalle
Linee Guida CNF 2017 siano ripartite al 50 % tra i genitori;
CP_
- dispone che l'Assegno Unico erogato dall' per i minori sia percepito da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio per la metà e condanna Parte_1
a rifondere a la residua metà, liquidata in € 3.600, oltre spese
[...] Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21.05.2025.
La Presidente est. dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 7 di 7