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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. NA RR Presidente rel
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TURSI EZIO Parte_1 C.F._1
con elezione di domicilio in V.LE RIMEMBRANZE 21 21047 SARONNO, presso e nello studio dell'avv. TURSI EZIO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SCIOSCIA Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCA, con elezione di domicilio in via modorati 20900 MONZA presso e nello studio dell'avv. SCIOSCIA FRANCESCA
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FUMAGALLI Controparte_2 P.IVA_2
RO con elezione di domicilio in VIA MORAZZONE 19 22100 COMO presso e nello studio dell'avv. FUMAGALLI RO
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
1 (C.F. ) Controparte_3 C.F._2
(C.F. ) Controparte_4 C.F._3
(C.F. ) CP_5 C.F._4
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. QUIETI Controparte_6 C.F._5
NORBERTO, con elezione di domicilio in BOLLATE, VIA MATTEOTTI 11 20021 BOLLATE presso e nello studio dell'avv. QUIETI NORBERTO
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ) Controparte_7 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
Le parti all'udienza del 21.10.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita - contrariis reiectis, - così provvedere:
NEL MERITO, a parziale riforma della sentenza impugnata n. 916/2024 – Tribunale di COMO pubblicata in data 31/07/2024 e non notificata ed in accoglimento dell'atto d'appello introduttivo del presente giudizio
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e per Controparte_8
l'ef-fetto condannare gli eredi di quest'ultimo, sig.ra (C.F. Controparte_3
, sig.ra (C.F. ed sig.ra C.F._2 CP_5 C.F._4 [...]
(C.F. ), tutte residenti in [...], CP_4 C.F._3
in solido con (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in 20154 – Milano (MI) Corso Como n. 17, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal sig. a seguito del sinistro per Parte_1 cui è causa nella misura di danno non patrimoniale € 236.117,50= (comprese spese mediche odontoiatriche) (già dedotto l'im-porto corrisposto da al signor Controparte_2 Pt_1 in esecuzione della sentenza di I grado, nonché l'acconto versato dalla assicuratrice nella CP_9
fase stragiudiziale) ovvero somma minore o mag-giore risultante in corso di causa e ritenuta di
Giustizia, anche all'esito dell'espletata CTU medico – legale, oltre rivalutazione monetaria ed inte-ressi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
2 IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Giudicante non dovesse ritenere sussistente una responsabilità esclusiva del sig. Controparte_8
nella causazione del sinistro per cui è causa, accertare e dichiarare il grado di responsabilità attribuibile a ciascun conducente interessato dall'evento lesivo in relazione al grado di colpa – a fronte di una maggiore responsabilità del signor ella causazione del sinistro - e per l'effetto condannare CP_8
gli eredi del de cuius, sig.ra (C.F. , sig.ra Controparte_3 C.F._2 [...]
(C.F. ed sig.ra (C.F. , CP_5 C.F._4 Controparte_4 C.F._3
tutte residenti in [...], in solido con Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 20154
[...] P.IVA_2
– Milano (MI) Corso Como n. 17, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal sig.
a seguito del sinistro per cui è causa, quantificati nella misura di danno non Parte_1 patrimoniale € 236.117,50= (comprese spese mediche odontoiatriche - già dedotto l'importo corrisposto da al signor in esecuzione della sentenza di I Controparte_2 Pt_1 grado, nonché l'acconto versato dalla Compagnia assicuratrice nella fase stragiudiziale), decurtata la somma equivalente alla percentuale di responsabilità attribuibile all'appellante - ovvero nell'importo diverso minore o maggiore risultante in corso di causa e ritenuto di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
IN OGNI CASO
Con condanna dei convenuti in solido alla refusione delle spese e competenze legali della fase stragiudiziale secondo le tariffe vigenti sulla somma risarcitoria ricevuta (€ 120.970,16=) in acconto sul maggior danno (in tal senso Cassazione
Civile SS.UU., Sentenza 10/07/2017 n. 16990).
Con vittoria di spese e competenze professionali in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nei propri scritti difen-sivi e non ammesse.
Per : Controparte_1
3 Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito:
Per i motivi in fatto e diritto esposti in atti, accogliere le domande formulate in via subordinata dalla difesa del GN in appello alla Sentenza n. 916/2024, emessa dal Tribunale di Como in data Pt_1
31.07.2024.
In via incidentale:
- In riforma dell'impugnata Sentenza n. 916/2024, emessa dal Tribunale di Como in data
31.07.2024:
1) Per i motivi in fatto e diritto esposti in atti, tenuto conto delle somme corrisposte ante causam dalla scrivente Compagnia alle GNe e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
accertata e dichiarata la prevalente e maggioritaria responsabilità del de cuius GN
[...] CP_8
nella causazione del sinistro de quo, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di
[...] [...]
e, per l'effetto: Controparte_1
2) Condannare la GNa alla restituzione, in favore di Controparte_3 Controparte_1 della somma di € 157.344,56 oltre rivalutazione ed interessi;
3) Condannare la GNa alla restituzione, in favore di Controparte_4 Controparte_1
della somma di € 112.822,85 oltre rivalutazione ed interessi;
4) Condannare la GNa alla restituzione, in favore di della CP_5 CP_1 Controparte_2 somma di € 123.019,48 oltre rivalutazione ed interessi;
5) Condannare la GNa alla restituzione, in favore di Controparte_6 Controparte_1
della somma di € 24.505,96 oltre rivalutazione ed interessi.
[...]
Con vittoria di spese legali, delle spese di CTU, delle tasse di registro della Sentenza di I grado e II grado e dei compensi di lite sia del presente grado di giudizio che del giudizio di I grado ed ogni accessoria e successiva occorrenda.
In via incidentale subordinata:
Nella denegata ipotesi di conferma della Sentenza impugnata, si chiede la correzione dell'errore materiale
4 di cui in atti e, quindi, la riformulazione dell'importo ritenuto dovuto da con applicazione, CP_1
prima, della decurtazione percentuale per il concorso di colpa e solo successivamente della deduzione degli importi già corrisposti alle GNe e CP_8 CP_3
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
l) Vero che in data 09.06.2017, alle ore 20,15 circa, in Cermenate (CO) sulla Strada Statale dei Giovi, il
GN conduceva il proprio motociclo, Controparte_8
tg. CJ72743, ad una velocità superiore ad 80 km/h;
2) Vero che nelle predette circostanze di tempo e di luogo di cui al cap. 1, prima dell'intersezione fra la
Strada Statale dei Giovi e Via Parini, in Cermenate
(CO), il GN sorpassava un tir e poi una moto occupando la corsia di marcia Controparte_8
opposta;
3) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al cap. 2, il GN , appena uscito Pt_1
dalla propria abitazione a bordo del veicolo Volkswagen
Golf, percorreva Via Parini e si fermava al dare precedenza posto per il proprio senso di marcia;
4) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al cap. 3 il conducente del veicolo TIR che percorreva la Strada Statale dei Giovi con direzione Como, giunto all'intersezione con Via Parini, si fermava e faceva segno al GN di passare, Pt_1
concedendogli la precedenza;
5) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al cap. 4, il GN imboccava la Pt_1
Strada Statale dei Giovi con direzione Milano;
6) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al cap. 4, l'urto fra il motociclo, tg. CJ72743, e l'autovettura Volkswagen Golf, tg. EL287HX, avveniva quando ormai l'autovettura Volkswagen Golf aveva ultimato la manovra di svolta a sinistra;
7) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al cap. 4, l'urto fra il motociclo, tg. CJ72743, e l'autovettura Volkswagen Golf, tg. EL287HX, avveniva in prossimità della linea di mezzeria della carreggiata, giusta planimetria allegata sub doc. 5 e giusta pag. 32-33 doc. 3, che si esibiscono al teste;
8) Vero che in seguito al sinistro avvenuto in Cermenate (CO) in data 09.06.2017, i danni sull'autovettura Volkswagen Golf tg. EL287HX, si sono concretizzati
“all'ossatura vano porta con notevole deformazione per introflessione del sottoporta, montante deformazione parafango e montane centrale, tetto (causato
5 dalla caduta del corpo), parafango anteriore sinistro per consenso, porta sinistra rottura selleria interna inferiore e lato guida, rottura corpo strumentazione lato esterno, rottura del cristallo parabrezza, rottura scendente porta e accessori. A seguito dell'impatto il veicolo ha subito l'apertura degli airbag anteriori e laterali”, giusta relazione redatta dal Perito e di cui alla pag. 21 doc. 3 che si esibisce al teste;
Tes_1
9) Vero che le fotografie di cui alle pagine 22 26 del doc. 3 che si esibiscono raffigurano i danni subiti dall'autovettura Volkswagen Golf tg. EL287HX, in seguito al sinistro avvenuto in Cermenate (CO) in data 09.06.2017;
10) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al cap. 1 sulla Strada Statale dei Giovi in
Cermenate (CO) vi era un limite di velocità fissato in 50 km/h, giusta pag. 36 doc. 3 che si rammostra;
11) Vero che la GNa è stata integralmente risarcita per i danni subiti in conseguenza Parte_2
del sinistro verificatosi in Cermenate (CO) in data
09.06.2017.
Si indicano come testimoni:
- GNa residente in [...] su tutti i capitoli;
Parte_2
- GN , residente in [...] sui capitoli da n. 1 a 10; Testimone_2
- Maresciallo Aiutante S. UPS presso la Legione Carabinieri Lombardia Stazione di CP_10
Cermenate Via XXV Aprile n. 9, Cermenate (CO) sui capitoli da n. 1 a 10;
- Perito con studio in Bergamo, Via San Tomaso n. 21 sui capitoli da n. 1 a 10; Testimone_3
- Perito con studio in Gallarate (VA), Via Isonzo n. 6 sui capitoli da n. 1 a 10. Testimone_4
Si contestano sin da ora i capitoli di prova eventualmente ex adverso articolati e, in caso di loro ammissione, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria, con i testimoni indicati.
Per Controparte_2
In via principale nel merito: previe le declaratorie del caso, si chiede che l'adita Ecc.ma Corte voglia rigettare integralmente l'appello proposto dal signor nonché l'appello adesivo ed Parte_1
incidentale proposto da in quanto totalmente infondati in fatto e in diritto Controparte_1
e, conseguentemente, voglia confermare l'impugnata sentenza n. 916/2024 emessa dal Tribunale di
Como – Sezione II civile - nella persona del Giudice dottor Giorgio Previte.
6 In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, spese generali 15%, IVA e addizionale 4% incluse.
In via istruttoria: si rinnovano le istanze istruttorie già svolte nel primo grado di giudizio e non accolte;
ci si oppone sin d'ora a qualunque istanza o produzione nuova.
Per Controparte_3 CP_5 Controparte_4 Controparte_6
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare:
NEL MERITO: rigettare l'appello principale e tutte le domande formulate dall'appellante nonché Parte_1 rigettare l'appello incidentale e tutte le domande proposte da per la loro inammissibilità CP_11
e infondatezza in fatto e diritto, per tutte le ragioni indicate in atti, con conferma dell'impugnata sentenza in partibus quibus quanto al rigetto delle domande dell'appellante principale e di Pt_1
ad eccezione della richiesta formulata da quest'ultima di correzione dell'errore CP_11
materiale e/o di modifica della sentenza di prime cure sul punto specifico siccome indicato nel presente atto.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e delle spese di CTU, per i motivi di cui al presente atto, e per l'effetto condannare al Controparte_12
pagamento in favore delle appellate e Controparte_3 CP_5 Controparte_4 Controparte_6
delle spese legali, oltre oneri accessori, del primo grado di giudizio.
[...]
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, Cpa ed Iva come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle controparti e, per la denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e formulate dalle appellate e Controparte_3 CP_5 Controparte_4 Controparte_6
Per contumace Controparte_7
7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 26.7.2019 evocava in giudizio le eredi di (la Parte_1 Controparte_8
moglie e le figlie e ) nonché di compagnia Controparte_3 CP_5 Controparte_4 CP_13
assicuratrice del motociclo su cui viaggiava chiedendo condannarsi i convenuti al Controparte_8
risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni dallo stesso subite a seguito, nella misura di danno non patrimoniale € 443.176,00 (comprese spese mediche odontoiatriche) e di danno patrimoniale €
816.431,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, e spese di lite, in relazione al sinistro verificatosi il 9.06.2017, alle ore 20.15 circa, lungo la Strada Statale dei Giovi – all'altezza dell'intersezione con la Strada Privata via Parini posta nel Comune di Cermenate (CO), che provocava il grave ferimento dell'attore, e la morte del centauro . Controparte_8
Cont Si costituivano tempestivamente tanto quanto le eredi entrambe contestando le richieste CP_8
attoree e, quanto alle seconde, richiedendo la riunione con il proc RG n. 3722/19, nel frattempo instaurato dalle stesse, e dalla sorella , sorella del defunto, nei riguardi di Controparte_6
della compagnia assicurativa del veicolo di quest'ultimo, e di , proprietario Pt_1 Controparte_7
della stessa, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
In data 22 gennaio 2020 il Giudice Istruttore disponeva la riunione dei procedimenti, dichiarava la contumacia di , poiché non costituitosi pur ritualmente notiziato, e concedeva i Controparte_7
termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Alla successiva udienza cartolare del 3.3.2021, più volte differita, il (precedente) Giudice con ordinanza comunicata il 27.9.21 rigettava tutte le istanze istruttorie orali nonché le richieste di prove tecniche in particolare relative alla ctu cinematica e alla richiesta di ctu contabile (per quantificare l'asserito danno derivante dalla chiusura dell'attività commerciale di ristorazione del ed Pt_1
ammetteva unicamente ctu medico legale sulla persona di nominando inizialmente il dott. Pt_1
e, in sua sostituzione, successivamente il dott. . Per_1 Per_2
Alla successiva udienza del 15/06/2022 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 12.7.2023.
In tale sede il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato sul ruolo, ritenuto opportuno approfondire l'istruttoria, rimetteva il fascicolo in istruttoria, con ordinanza del 11.8.2023, ammettendo, pur parzialmente, i capitoli di tutte e quattro le parti processuali costituite. L'udienza, tenutasi il 12.10.23, vedeva l'escussione dei testi , e;
all'esito il G.I., con CP_10 Testimone_2 Parte_2
8 ordinanza del 11 novembre 2023 fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni al 10 gennaio 2024.
In tale data, lette le note di trattazione scritta e confermate le valutazioni in ordine alla maturità per la decisione della causa, tratteneva la stessa in decisione (con provvedimento comunicato il 11.1.2024) concedendo termine ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, avvenuta il giorno successivo.
Nel rispetto dei termini tutte e quattro le parti depositavano le comparse conclusionali le memorie di replica”.
Il Tribunale di Como pronunciava sentenza n. 916/2024 pubblicata in data 31/07/2024 con il seguente dispositivo:
1. “Accoglie, parzialmente la domanda svolta da , e per l'effetto, riconosciuta Parte_1
la responsabilità concorrente, di controparte –deceduto per i fatti di causa- nella Controparte_8
misura del 40% con riferimento al sinistro verificatosi il 9.6.2017, e l'operatività della polizza Cont Cont da quest'ultimo stipulata con nonché dell'importo già corrisposto da e trattenuto da a titolo di acconto: Pt_1
2. Condanna al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_2 Parte_1
€ 38.058,44 (trentottomilacinquantotto/44) –ulteriore a quello già corrisposto-, oltre rivalutazione monetaria sino al saldo e interessi come per legge.
3. Accoglie, parzialmente, le domande svolte da ed Controparte_3 CP_5 Controparte_4
e , e per l'effetto, riconosciuta la responsabilità concorrente di Controparte_6 Pt_1 nella misura del 40% con riferimento al sinistro verificatosi il 9.6.2017, e l'operatività della polizza da quest'ultimo stipulata con nonché dell'importo già Controparte_1
corrisposto da e trattenuto dalle quattro attrici a titolo di acconto: Controparte_1
4. Condanna pagamento –ulteriore a quello già corrisposto: Controparte_14
- in favore di di € 125.382 (centoventicinquemilatrecentottandue) a titolo di Controparte_3 danno non patrimoniale da morte del congiunto, € 1.981 (millenoventottantuno) a titolo di spese funerarie, € 72.000 (settantaduemila) a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
- € 144.154 (centoquarantaquattromilacentocinquantaquattro) a titolo di danno Controparte_4 non patrimoniale da morte del congiunto, € 14.400 (quattordicimilaquattrocento) a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
- : € 144.154 (centoquarantaquattromilaquattrocento) a titolo di danno non CP_5
9 patrimoniale da morte del congiunto, € 24.000 (ventiquattromila) a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
- € 30.733 (trentamilasettecentotrentatre) a titolo di danno non Controparte_6
patrimoniale da morte del congiunto.
Importi tutti da riconoscersi oltre rivalutazione monetaria sino al saldo e interessi come per legge.
5. Compensa, integralmente, le spese di lite tra tutte le parti costituite.
6. Pone in via definitiva le spese di ctu, liquidate in € 900,00 all'udienza cartolare del 20.10.2021,
a carico, soildale, delle quattro parti costituite.”
Le parti proponevano istanza congiunta di correzione di errore materiale al Tribunale, che fissava l'udienza di comparizione delle parti e si riservava la decisione.
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il Parte_1
19.12.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano
[...]
, Controparte_2 Controparte_1 [...]
Controparte_15 CP_5 CP_5 Controparte_4
che proponevano appello incidentale. Nessuno si costituiva per Controparte_6
Alla prima udienza del 1 luglio 2025 il consigliere istruttore visti gli artt. Controparte_7
127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 21.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 21.10.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al
Collegio dell'udienza del 21.10.2025 e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025 in luogo del
28.10.2025, ossia della prima data di camera di consiglio successiva all'udienza 352 cpc.
Espone infatti la Corte che con comunicazione del 6 novembre 2025 la Cancelleria del tribunale di
Como ha comunicato alla Cancelleria della seconda sezione civile di questa Corte l'avvenuto scioglimento della riserva in ordine al procedimento numero 3655/2019 sub 1, con il quale il giudice titolare del fascicolo il primo grado ha disposto la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza qui impugnata, con riferimento all'erronea imputazione degli acconti versati da
[...]
ed alla percentuale di responsabilità del erroneamente riportata in dispositivo. CP_1 Pt_1
Pertanto la decisione del presente appello è avvenuta in una camera di consiglio successiva allo scioglimento di tale riserva, pur se le parti interessate nei loro atti di appello avevano comunque
10 esposto di aver dato esecuzione alla sentenza di primo grado senza l'errore di cui avevano chiesto la correzione.
La motivazione della sentenza a pag 17 è stata quindi corretta con tale statuizione:
“Alla luce della responsabilità concorrente individuata in capo a nella misura del Controparte_8
40%, dovrà essere oggetto di risarcimento la percentuale del 60%, cui andranno detratti gli acconti già percepiti: conseguentemente a titolo di danno non patrimoniale vantato iure proprio spettano residui € 85.382,00 a , € 144.154,00 per , € 144.154 per Controparte_3 Controparte_4 CP_5 ed € 24.733,20 per , tenuto conto che agli importi astrattamente spettanti, Controparte_6 rispettivamente pari a € 185.382, € 204.154,20, € 204.154,20 e € 39.733,2 vanno detratti gli importi già corrisposti, rispettivamente pari a € 100.000, € 100.000, €100.000, ed € 15.000”
Il dispositivo a pag 20 della sentenza all'esito del procedimento di correzione è il seguente:
“1.“Accoglie, parzialmente la domanda svolta da , e per l'effetto, riconosciuta la Parte_1
responsabilità concorrente, di controparte –deceduto per i fatti di causa- nella misura Controparte_8 del 40% con riferimento al sinistro verificatosi il 9.6.2017, e l'operatività della polizza da quest'ultimo Cont Cont stipulata con nonché dell'importo già corrisposto da e trattenuto da a titolo di Pt_1
acconto:
2.Condanna al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_2 Parte_1
38.058,44 (trentottomilacinquantotto/44) –ulteriore a quello già corrisposto-, oltre rivalutazione monetaria sino al saldo e interessi come per legge.
3.Accoglie, parzialmente, le domande svolte da ed e Controparte_3 CP_5 Controparte_4
, e per l'effetto, “riconosciuta la responsabilità concorrente di nella Controparte_6 Pt_1 misura del 60% con riferimento al sinistro verificatosi il 9.6.2017, e l'operatività della polizza da quest'ultimo stipulata con nonché dell'importo già corrisposto da Controparte_1 [...]
e trattenuto dalle quattro attrici a titolo di acconto: CP_1
4. “Condanna pagamento –ulteriore a quello già corrisposto: Controparte_14
- in favore di di € 85.382,00 (ottantacinquemilatrecentottandue) a titolo di danno Controparte_3 non patrimoniale da morte del congiunto, € 1.981 (millenoventottantuno) a titolo di spese funerarie, €
72.000 (settantaduemila) a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
- € 104.154,20 (centoquattromilacentocinquantaquattro/20) a titolo di danno non Controparte_4 patrimoniale da morte del congiunto, € 14.400 (quattordicimilaquattrocento) a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
11 - : € 104.154,20 (centoquattromilacentocinquantaquattro/20) a titolo di danno non CP_5 patrimoniale da morte del congiunto, € 24.000 (ventiquattromila) a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
- € 24.733,20 (ventiquattromilasettecentotrentatre/20) a titolo di danno non Controparte_6 patrimoniale da morte del congiunto. “
Importi tutti da riconoscersi oltre rivalutazione monetaria sino al saldo e interessi come per legge.
5.Compensa, integralmente, le spese di lite tra tutte le parti costituite.
6.Pone in via definitiva le spese di ctu, liquidate in € 900,00 all'udienza cartolare del 20.10.2021, a carico, solidale, delle quattro parti costituite. “
Questa Corte, pertanto, pronuncia e decide l'appello sulla sentenza all'esito della correzione, con il dispositivo sopra riportato.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di ritualmente citato e non Controparte_7
costituito.
ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
1. i motivo d'appello in relazione al capo ii della sentenza rubricato “sull'an debeatur – individuazione delle responsabilità nella causazione del sinistro mortale” – pag. 8 e ss. della sentenza. in ordine alle violazioni di legge compiute dal giudice di primo grado in relazione al capo impugnato e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata
2. ii motivo d'appello in relazione al capo ii della sentenza rubricato “sull'an debeatur – individuazione delle responsabilità nella causazione del sinistro mortale” – pag. 10 e ss. della sentenza. in ordine alle violazioni di legge compiute dal giudice di primo grado in relazione al capo impugnato e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata
3. iii motivo d'appello in relazione al capo ii della sentenza rubricato “sull'an debeatur – individuazione delle responsabilità nella causazione del sinistro mortale” – pag. 11 e ss. della sentenza. in ordine alle violazioni di legge compiute dal giudice di primo grado in relazione al capo impugnato e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata
4. iv motivo d'appello in relazione al capo ii della sentenza rubricato “sull'an debeatur – individuazione delle responsabilità nella causazione del sinistro mortale” – pag. 13 e ss. della sentenza. in ordine alle violazioni di legge compiute dal giudice di primo grado in relazione al capo impugnato e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata
5. v motivo d'appello in relazione al capo v della sentenza rubricato “sulle spese di lite e di ctu” – pag. 19) della sentenza. in ordine alle violazioni di legge compiute dal giudice di primo grado in relazione al capo impugnato e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata
12 ha proposto appello incidentale per i seguenti motivi: Controparte_1
1. sul primo motivo di appello incidentale. sull'erronea ricostruzione del sinistro e sull'errato accertamento della responsabilità causativa dello stesso e sulla mancata considerazione delle prove documentali e delle dichiarazioni testimoniali -sul ii capo della sentenza: “sull'an debeatur – individuazione delle responsabilità nella causazione del sinistro mortale” (pag.
8-13 sentenza impugnata) e sui conseguenti provvedimenti (pag. 20 sentenza impugnata);
2. sul secondo motivo di appello incidentale. sulla quantificazione delle somme dovute al signor a titolo di risarcimento del danno -sul iii capo della sentenza: “sul quantum debeatur in Pt_1 relazione ai danni fatti valere da (pag. 13-16 sentenza) e sulle statuizioni conseguenti Pt_1
(pag. 20 sentenza)
3. sul terzo motivo di appello incidentale. sull'illegittima condanna della CP_1 CP_2
al rimborso delle spese funerarie, al risarcimento del danno non patrimoniale e
[...]
patrimoniale -sul iv capo della sentenza :“iv. sul quantum debeatur in relazione ai danni fatti valere da ” (pag. 16-19 sentenza impugnata) e sui conseguenti provvedimenti Parte_3
(pag. 20 sentenza impugnata).
4. sul quarto motivo di appello incidentale. sull'illegittima compensazione delle spese di lite e di ctu- sul v capo della sentenza: “v. sulle spese di lite e di ctu.” (pag. 19 sentenza impugnata e sui conseguenti provvedimenti (pag. 20 sentenza impugnata).
hanno proposto appello Controparte_3 CP_5 Controparte_4 Controparte_6
incidentale avverso il capo di sentenza che ha compensato fra le parti le spese di lite, affermando la sussistenza della responsabilità prevalente del e quindi la carenza delle condizioni per una Pt_1
compensazione integrale. si è costituita senza proporre appello incidentale. Controparte_2
Il presente appello verte quindi sull'accertamento dell'an debeatur e sulla percentuale di responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti, con esclusivo riferimento alla condotta di guida del Pt_1
che per l'appellante principale deve andare esente da responsabilità e per l'appellante incidentale deve vedere riconosciuta una propria compartecipazione concausale al sinistro in misura CP_1
inferiore di quella accertata nella sentenza pari al 60%. Parte eredi e parte CP_8 Controparte_2
non hanno incidentalmente impugnato la sentenza per quanto attiene alla percentuale di corresponsabilità attribuita a pari al 40%. Controparte_8
Né né le eredi hanno impugnato le quantificazioni e conseguenti Parte_1 CP_8
liquidazioni dei danni effettuati dal giudice di prime cure in loro favore;
solo ha Controparte_1
13 incidentalmente impugnato il riconoscimento di un danno patrimoniale in favore delle eredi di CP_8
che verrà nel prosieguo trattato.
[...]
Così delimitato il thema decidendum, e venendo al merito delle impugnazioni in punto an debeatur, questa Corte rileva come sia l'appello principale di che quello incidentale di Parte_1
non sono fondati e non possono trovare accoglimento. Controparte_1
Gli inerenti motivi possono essere congiuntamente valutati in quanto logicamente connessi.
I profili sottoposti all'attenzione della Corte nelle argomentazioni dei motivi di appello principale ed incidentale sono i seguenti, riordinati secondo il loro ordine logico di priorità:
• giudicato sulla assenza di responsabilità di per la sentenza penale -non Parte_1
impugnata- di assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste ( doc 46 , non Pt_1
tenuto in conto dal Tribunale ( sviluppato solo nel quarto motivo di appello principale e nel primo di appello incidentale);
• elevatissima velocità del sua manovra di sorpasso e posizione nella corsia opposta a CP_8
quella di marcia anteriormente al sinistro;
• punto d'urto nella corsia opposta a quella di marcia del quando il aveva CP_8 Pt_1
pressoché completato la manovra di immissione con svolta a sinistra;
• ridotta velocità del e manovra compiuta in assoluta sicurezza, anche per precedenza di Pt_1
cortesia da parte di altro veicolo;
• capacità a testimoniare ed attendibilità del teste Parte_2
• elementi documentali e risultanze delle prove testimoniali assunte anche in sede penale non tenuti in considerazione dal Tribunale;
• immotivato discostamento dalla perizia cinematica disposta in sede penale ( CT ing ) Tes_1
(doc 2 primo grado); Pt_1
Rileva in primo luogo la Corte che il quarto motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale, in cui affronta numerose argomentazioni di doglianza, fra cui quella della omessa CP_1
considerazione del giudicato penale, sono inammissibili, dal momento che non è stata specificatamente impugnata la statuizione con cui il tribunale ha argomentato in relazione alla assenza di giudicato del giudizio penale, che viene, per comodità di lettura, riportata. Scrive il giudice di prime cure
“ Non osta a tale ricostruzione l'avvenuta assoluzione di nel giudizio penale n 1164/2019 Pt_1
R.G. DIB con sentenza 1198/2020, diversi criteri di accertamento del fatto operando in sede penale ed in sede civile, nella prima sede la responsabilità emergendo solo in ipotesi di prova del fatto oltre ogni ragionevole dubbio, nel giudizio civile operando invece il diverso criterio del più probabile che non, e dunque di maggiore probabilità…… Infine, giova chiosare in ordine all'assenza di efficacia di
14 giudicato del suddetto giudizio, in ragione della mancata costituzione di parte civile, non già “in quanto gli eredi della vittima sono stati integralmente risarciti” (come indicato a pag. 1 della sentenza) bensì in ragione dell'intervenuta introduzione del giudizio civile, tempestivamente, prima dello scadere del termine per la costituzione di parte civile nel procedimento penale: la circostanza determina l'inapplicabilità della previsione di cui alla prima parte dell'articolo 652 c.p.p. secondo il quale la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste [come nel caso di specie] o che
l'imputato non lo ha commesso. la pronuncia penale n. 1198/2020 deve pertanto essere vagliata dal Giudice alla stregua di un documento di parte, seppur implicante un accertamento della magistratura, compiuto tuttavia in
Con assenza delle eredi nonché della compagnia assicurativa laddove invece nel presente CP_8
giudizio vi è stata piena possibilità di esercizio del contraddittorio, giusta la comparizione di tutte e 4 le parti e l'escussione orale svolta.” (sentenza, pag 13).
Gli appellanti si sono limitati a contrastare ed impugnare la prima argomentazione del tribunale, relativa ai diversi presupposti della responsabilità civile rispetto a quella penale, insistendo su tutti i profili in fatto che escluderebbero la responsabilità del o la renderebbero meno rilevante Pt_1
rispetto a quanto accertato in prime cure.
Ma alcuna censura è stata mossa alla puntuale e analitica argomentazione successiva, che quindi è coperta da giudicato interno.
Con riferimento ai profili relativi alla dinamica del sinistro, questa Corte, riesaminata tutta la documentazione prodotta in primo grado sulla quale il giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento, e valutate le argomentazioni del tribunale, ne conferma la correttezza condividendo sia la valutazione di una responsabilità concorsuale di entrambi i veicoli, che un giudizio di prevalenza di colpa in capo all'automobilista rispetto al motociclista quantificata dal giudice di Pt_1 CP_8
prime cure rispettivamente nel 60% e 40%, percentuale questa che non può essere diminuita in assenza di appello incidentale delle eredi CP_8
È opinione della Corte, infatti, che il sinistro si sia determinato per la gravissima condotta colposa posta in essere dal che si è immesso in una strada principale con manovra di svolta a sinistra, Pt_1
provenendo da un passo carraio immediatamente adiacente ed obliquo rispetto alla perpendicolare via di intersezione, gravata dal segnale di stop, senza concedere la dovuta precedenza ai veicoli che procedevano, in particolare alla sua sinistra, ed ad elevata velocità, ossia in accelerata, condotta che non può che essere giudicata prevalente rispetto a quella del motociclista, la cui condotta colposa
15 concorrente è sicuramente da individuarsi nella elevata velocità, superiore di 30KM/H ai limiti consentiti e nel procedere sul margine sinistro della propria corsia di percorrenza.
L'apporto concausale del deve essere correttamente valutato in percentuale minore, dal CP_8
momento che la sua colpa è consistita nel non aver tenuto una condotta di guida idonea a affrontare e prevenire manovre imprudenti di altri veicoli, procedendo ad una velocità non commisurata e tale da non consentirgli alcuna manovra di emergenza.
Tali considerazioni si basano sull'esame degli elementi oggettivi contenuti nella relazione di incidente stradale dei Carabinieri di intervenuti sul luogo, nonché degli ulteriori elementi documentali prodotti e sulla base degli elementi non valutativi delle testimonianze che hanno trovato riscontro in elementi oggettivi forniti dal rapporto o dalla perizia in atti.
In particolare, nella perizia disposta dal PM in sede di indagini penali, redatta dall'ingegner , a Tes_1
pagina 9 è riportata l'annotazione redatta dalla Polizia Giudiziaria presso la Procura di Como del 10 giugno 2017 (allegato 6 alla perizia) con le dichiarazioni rese dall'agente scelto di polizia locale
, appartenente alla sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Testimone_5
Como, che si è trovato nel luogo del sinistro “libero dal servizio ed in abiti civili” alle 20:27, ossia pochissimi minuti dopo il sinistro, quando non erano ancora giunti i soccorsi, ed ha provveduto ad effettuare le prime manovre di soccorso e di messa in sicurezza del luogo del sinistro.
Sulla posizione dei veicoli che si trovavano ancora nella posizione statica assunta dopo l'urto, ha dichiarato “da subito e in fase di avvicinamento si notava il motociclista sulla parte anteriore del tetto dell'autovettura (pressoché all'altezza dei sedili anteriori, con il capo approssimativamente soprastante il posto del passeggero anteriore) con il casco indossato e riverso sull'addome….. mentre il motociclo in posizione statica nella fase terminale assunta dopo l'urto si presentava in assetto di marcia (in posizione verticale) incastrato all'altezza della portiera del posto guida dell'autoveicolo con gravi danni meccanici dovuti al forte urto. Mentre al posto di guida dell'automezzo vi era il conducente in grave stato confusionale e sofferente.... l'autoveicolo si trovava nella posizione statica assunta dopo l'urto così sommariamente descritta, in normale assetto e direzione di marcia nella parte centrale/sinistra della semicarreggiata utile della statale 35, con la parte anteriore rivolta in direzione Milano e con la fiancata sinistra pressoché parallela alla riga di mezzeria”.
Tale deposizione, a giudizio della Corte, è particolarmente rilevante dal momento che dalle fotografie del luogo del sinistro prodotte in giudizio (doc 3 eredi primo grado), e scattate dopo l'arrivo dei CP_8
Carabinieri, il motociclo risulta essere stato spostato proprio per riuscire ad estrarre dall'abitacolo il conducente come dichiarato dallo stesso nella deposizione riportata nella perizia Pt_1 Tes_5
cinematica sopra descritta.
16 Nella suddetta relazione, a pagina 33, viene riportato uno schizzo della ricostruzione della posizione dei veicoli al momento dell'urto, da cui si rileva che la moto ha impattato diritta all'altezza della portiera anteriore lato guidatore della vettura, che si trovava in posizione obliqua.
Nella relazione di sinistro stradale redatta dai carabinieri di Lomazzo e prodotta dalle parti ( ad es doc 1
Cont primo grado), è allegato lo schizzo planimetrico redatto dagli operanti del sinistro, sulla base delle risultanze oggettive rinvenute in luogo, ed il punto d'urto viene collocato nella corsia di marcia da
Como verso a Milano, di percorrenza della moto, di poco all'interno della linea di mezzeria, ove era presente una chiazza d'olio.
Risulta pertanto comprovato dagli elementi oggettivi che al momento del sinistro il motociclo non stesse viaggiando “in sorpasso” o nella corsia opposta a quella di sua percorrenza, bensì procedesse diritto nella corsia che da Milano conduce a Como, sia pure in prossimità della mezzeria. Risulta altresì che la vettura del non avesse praticamente terminato la manovra di immissione a sinistra, dal Pt_1
momento che l'urto si è verificato fra la moto -come detto “diritta”- e la portiera anteriore della macchina che in quel momento era obliqua verso sinistra.
Le risultanze oggettive confermano la ricostruzione del sinistro operata dal giudice di prime cure con riferimento in particolare, come già detto, alla sussistenza di una responsabilità concorrente di entrambi i conducenti e prevalente in capo al conducente dell'autovettura Parte_1
Il tribunale, inoltre, ha considerato le risultanze della perizia cinematica ing disposta in sede di Tes_1
indagini penali con riferimento all'accertamento della velocità dei due veicoli al momento dell'urto, ossia 80 km/h per la motocicletta, in un tratto in cui vige il limite dei 50 km/h, e di 35 km /h quella dell'auto nel compiere la manovra di immissione.
Risulta dal rapporto di incidente stradale che non vi siano tracce di frenata lasciate dai due veicoli.
Quanto alle deposizioni testimoniali, questa Corte, diversamente valutando il giudizio espresso dal tribunale di incapacità a testimoniare del teste ritiene sussistente la capacità testimoniare della Pt_2
testimone, ancorché legata da rapporti di stretta amicizia con il e danneggiata essa stessa nel Pt_1
sinistro, ma risarcita prima della deposizione. Tuttavia giudica la teste assolutamente inattendibile, per le numerose contraddizioni e diverse dichiarazioni rese nelle varie deposizioni sia nell'immediatezza del fatto, che in sede penale che in sede civile innanzi al giudice di prime cure.
La nell'immediatezza del fatto, come riportato nel verbale di incidente stradale, ha dichiarato Pt_2
“Mi trovavo a bordo quale passeggera nel posto anteriore del veicolo golf condotta dal mio ex fidanzato ... Uscivamo dal cancello carraio della casa ad angolo della via Parini con Parte_1
la statale dei giovi e allo stop si fermava regolarmente al fine di dare la precedenza ai veicoli Parte_1
che transitavano lungo l'arteria principale, in quanto la nostra intenzione era di imboccare la statale dei
17 giovi con direzione Milano;
, non notando nessun veicolo provenire da direzione Milano, Parte_1
iniziava la marcia e quando il nostro veicolo si trovava in buona parte nella corsia direzione Milano, sopraggiungeva all'improvviso un motociclo con direzione opposta il quale né il conducente di quest'ultimo nè riuscivano ad evitare l'impatto e nasceva una collisione fortissima…” . Parte_1
Nelle dichiarazioni rese in sede penale, all'udienza innanzi al Tribunale di Como del 3.7.2020 (verbale prodotto in primo grado con atto del 26.1.2021 da ) ha detto “ … Ci siamo fermati regolarmente CP_1
allo stop anche perché è impossibile uscire diretti perché ci si immette subito sulla statale, ricordo che noi dovevamo svoltare a sinistra in direzione Milano. A destra non arrivava nessuno, a sinistra una macchina ha rallentato per farci uscire, noi usciamo svoltando a sinistra, eravamo già, e di questo sono certa al 100%, il muso della macchina era già nell'altra carreggiata direzione Milano, è stata una cosa di pochissimi secondi, io all'ultimo momento ho visto questa moto che arrivava a tutta velocità ed era in sorpasso, arrivava da Milano in direzione Como….”
In quelle rese innanzi al tribunale civile di Como, all'udienza del 12/10/2023 ha dichiarato “…
Usciamo dal cancello, ci fermiamo allo stop. A destra, direzione Como, non arriva nessuno, a sinistra c'era un furgone che si è fermato per farci passare. Sono sicura anche perché lì è un'uscita pericolosa.
Non ti puoi immettere senza controllare. Ricordo che stavamo svoltando, ho visto questa moto che andava velocissima non sono neanche riuscita a dire ” che c'è stato il botto…. L'auto era già Parte_1
con il muso oltre la metà, la manovra era quasi completata. Metà il muso eravamo nella nostra corsia metà era nella corsia avversaria, la coda della macchina era probabilmente nell'altra corsia…”.
Le contraddizioni della teste sono evidenti, dal momento che nell'immediatezza del fatto non Pt_2
ha assolutamente parlato di un veicolo che ha concesso la cosiddetta precedenza di fatto, ne ha parlato in sede penale ma ha fatto riferimento ad un'autovettura ed in sede civile ha parlato di un furgone che si era addirittura fermato per farli passare.
Deve rilevarsi che, secondo la deposizione del teste oculare , che viaggiava anch'egli nella Tes_2
medesima direzione del ed ha dichiarato di essere stato sorpassato da quest'ultimo ad elevata CP_8
velocità ad una distanza che è stata poi accertata - sulla base dei rilevamenti effettuati nella perizia cinematica penale - di circa 500 m dal punto d'urto, vi era la presenza di un camion dietro la moto dello
. Il teste ha dichiarato di aver visto l'impatto fra la moto che lo aveva superato e l'autovettura che Tes_2
stava uscendo obliqua da un punto laterale destro, a visuale libera ossia senza alcun veicolo che lo precedeva.
È di tutta evidenza, quindi, che non vi era alcuna autovettura o furgone fra la moto dello e Tes_2
l'autovettura del prima del sinistro, ad eccezione della moto del Pt_1 CP_8
18 Le dichiarazioni del teste sono pertanto del tutto inattendibili, non solo in relazione a tale Pt_2
particolare, ma anche per quanto concerne la visuale libera per il della strada verso sinistra, Pt_1
dal momento che sicuramente oltre alla moto del c'era comunque la moto dello e dietro CP_8 Tes_2
di lui un camion.
Non assume pertanto alcuna rilevanza la circostanza che, secondo la testimone, il si sia Pt_1
fermato al segnale di stop, dal momento che, anche qualora lo avesse veramente fatto, ha comunque ripreso la marcia ad elevata velocità ( 35 km/h in sette metri) senza dare la dovuta precedenza ai veicoli che provenivano dalla sua sinistra, direzione nella quale intendeva immettersi sulla strada dei giovi.
Il teste rileva la Corte, escusso in sede penale, non risulta dal verbale di incidente Tes_6
stradale fra le persone presenti al momento del loro intervento, nonostante la lo abbia indicato Pt_2 come suo amico, chiamato nell'immediatezza del sinistro. Lo stesso non è nemmeno stato citato dalla difesa o da in sede della deposizione testimoniale dopo la rimessione in istruttoria Pt_1 CP_1
della causa, disposta proprio per assumere le prove per testi articolate nelle memorie istruttorie, finalizzate a chiarire la dinamica. Nell'ordinanza dell' 11 agosto 2023 il giudice di prime cure aveva limitato l'escussione a due testi per parte, indicando espressamente di voler sentire il teste . Tes_2
Questa Corte rileva che né né avevano indicato il teste Controparte_1 Parte_1
nelle loro memorie istruttorie ex articolo 183 sesto comma numero 2, rispettivamente del 17 Tes_6
Marzo 2020 25 maggio 2020, scegliendo pertanto consapevolmente di non dare ingresso alle dichiarazioni di tale testimone nel giudizio civile.
La portata delle dichiarazioni da questi resa in sede penale non viene quindi valutata da questa Corte.
I motivi di appello principali di incidentale con i quali si contesta la sentenza in relazione all'accertamento della dinamica del sinistro e delle responsabilità del conducente sono Pt_1
pertanto infondati, con assorbimento dei motivi con cui si chiede la riforma della sentenza liquidando il danno al per l'intero o secondo una maggiore percentuale. Pt_1
Non è fondato nemmeno il terzo motivo di appello di , nel quale si contesta il riconoscimento di CP_1
un danno patrimoniale in favore delle eredi di in considerazione del suo stato di Controparte_8
disoccupazione perdurante da oltre due anni e della sua età al momento del sinistro, ossia 51 anni.
La Suprema Corte ha infatti riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la liquidazione di un danno patrimoniale sulla base del triplo della pensione sociale anche per i soggetti disoccupati ( V. fra le tante, Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020, Ordinanza n. 16844 del 13/06/2023).
Con gli ulteriori motivi di appello principale - quinto motivo- ed incidentale non solo di
[...]
quarto motivo-ma anche delle eredi si lamenta una erronea statuizione Controparte_16 CP_8
delle sulle spese, integralmente compensate dal primo giudice.
19 Tali motivi sono infondati, condividendo pienamente la Corte la valutazione del giudice di prime cure di un integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, in ragione della reciproca soccombenza, pur se la percentuale di corresponsabilità accertata -ed in questa sede confermata-non è paritaria.
La sentenza di primo grado merita quindi integrale conferma, con rigetto dell'appello principale ed incidentale di e delle eredi Controparte_1 CP_8
Quanto alle spese di lite del presente grado, al contrario, questa Corte rileva la prevalente ed assorbente soccombenza di parte e , che vengono quindi condannate, in solido, Pt_1 Controparte_1
alla refusione delle spese processuali del grado in favore di ciascuna delle controparti eredi restelli ed liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con Controparte_2
riferimento al valore della domanda accolta in relazione a ciascuna delle parti, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale nonché degli appellanti incidentali ed Pt_1 Controparte_1 CP_17
sottoindicate, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...]
l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro ,
[...] Controparte_2 Controparte_1
e Controparte_3 CP_5 Controparte_4 Controparte_6
nonché sugli appelli incidentali, avverso la sentenza del Tribunale di Como Controparte_7
n. 916/2024 così provvede:
1. Rigetta l'appello principale nonché gli appelli incidentali e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante e , in solido, alla refusione delle Pt_1 Controparte_1
spese processuali del grado liquidate in favore di in € Controparte_3 CP_5 Controparte_4 Controparte_6
4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva ed € 7.298,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
in favore di in € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase Controparte_2 introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
20 3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale nonché degli appellanti incidentali Pt_1 Controparte_1
ed meglio sopra indicate dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
[...] CP_17
pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Presidente estensore
NA RR
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. NA RR Presidente rel
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TURSI EZIO Parte_1 C.F._1
con elezione di domicilio in V.LE RIMEMBRANZE 21 21047 SARONNO, presso e nello studio dell'avv. TURSI EZIO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SCIOSCIA Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCA, con elezione di domicilio in via modorati 20900 MONZA presso e nello studio dell'avv. SCIOSCIA FRANCESCA
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FUMAGALLI Controparte_2 P.IVA_2
RO con elezione di domicilio in VIA MORAZZONE 19 22100 COMO presso e nello studio dell'avv. FUMAGALLI RO
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
1 (C.F. ) Controparte_3 C.F._2
(C.F. ) Controparte_4 C.F._3
(C.F. ) CP_5 C.F._4
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. QUIETI Controparte_6 C.F._5
NORBERTO, con elezione di domicilio in BOLLATE, VIA MATTEOTTI 11 20021 BOLLATE presso e nello studio dell'avv. QUIETI NORBERTO
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ) Controparte_7 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
Le parti all'udienza del 21.10.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita - contrariis reiectis, - così provvedere:
NEL MERITO, a parziale riforma della sentenza impugnata n. 916/2024 – Tribunale di COMO pubblicata in data 31/07/2024 e non notificata ed in accoglimento dell'atto d'appello introduttivo del presente giudizio
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e per Controparte_8
l'ef-fetto condannare gli eredi di quest'ultimo, sig.ra (C.F. Controparte_3
, sig.ra (C.F. ed sig.ra C.F._2 CP_5 C.F._4 [...]
(C.F. ), tutte residenti in [...], CP_4 C.F._3
in solido con (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in 20154 – Milano (MI) Corso Como n. 17, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal sig. a seguito del sinistro per Parte_1 cui è causa nella misura di danno non patrimoniale € 236.117,50= (comprese spese mediche odontoiatriche) (già dedotto l'im-porto corrisposto da al signor Controparte_2 Pt_1 in esecuzione della sentenza di I grado, nonché l'acconto versato dalla assicuratrice nella CP_9
fase stragiudiziale) ovvero somma minore o mag-giore risultante in corso di causa e ritenuta di
Giustizia, anche all'esito dell'espletata CTU medico – legale, oltre rivalutazione monetaria ed inte-ressi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
2 IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Giudicante non dovesse ritenere sussistente una responsabilità esclusiva del sig. Controparte_8
nella causazione del sinistro per cui è causa, accertare e dichiarare il grado di responsabilità attribuibile a ciascun conducente interessato dall'evento lesivo in relazione al grado di colpa – a fronte di una maggiore responsabilità del signor ella causazione del sinistro - e per l'effetto condannare CP_8
gli eredi del de cuius, sig.ra (C.F. , sig.ra Controparte_3 C.F._2 [...]
(C.F. ed sig.ra (C.F. , CP_5 C.F._4 Controparte_4 C.F._3
tutte residenti in [...], in solido con Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 20154
[...] P.IVA_2
– Milano (MI) Corso Como n. 17, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal sig.
a seguito del sinistro per cui è causa, quantificati nella misura di danno non Parte_1 patrimoniale € 236.117,50= (comprese spese mediche odontoiatriche - già dedotto l'importo corrisposto da al signor in esecuzione della sentenza di I Controparte_2 Pt_1 grado, nonché l'acconto versato dalla Compagnia assicuratrice nella fase stragiudiziale), decurtata la somma equivalente alla percentuale di responsabilità attribuibile all'appellante - ovvero nell'importo diverso minore o maggiore risultante in corso di causa e ritenuto di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
IN OGNI CASO
Con condanna dei convenuti in solido alla refusione delle spese e competenze legali della fase stragiudiziale secondo le tariffe vigenti sulla somma risarcitoria ricevuta (€ 120.970,16=) in acconto sul maggior danno (in tal senso Cassazione
Civile SS.UU., Sentenza 10/07/2017 n. 16990).
Con vittoria di spese e competenze professionali in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nei propri scritti difen-sivi e non ammesse.
Per : Controparte_1
3 Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito:
Per i motivi in fatto e diritto esposti in atti, accogliere le domande formulate in via subordinata dalla difesa del GN in appello alla Sentenza n. 916/2024, emessa dal Tribunale di Como in data Pt_1
31.07.2024.
In via incidentale:
- In riforma dell'impugnata Sentenza n. 916/2024, emessa dal Tribunale di Como in data
31.07.2024:
1) Per i motivi in fatto e diritto esposti in atti, tenuto conto delle somme corrisposte ante causam dalla scrivente Compagnia alle GNe e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
accertata e dichiarata la prevalente e maggioritaria responsabilità del de cuius GN
[...] CP_8
nella causazione del sinistro de quo, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di
[...] [...]
e, per l'effetto: Controparte_1
2) Condannare la GNa alla restituzione, in favore di Controparte_3 Controparte_1 della somma di € 157.344,56 oltre rivalutazione ed interessi;
3) Condannare la GNa alla restituzione, in favore di Controparte_4 Controparte_1
della somma di € 112.822,85 oltre rivalutazione ed interessi;
4) Condannare la GNa alla restituzione, in favore di della CP_5 CP_1 Controparte_2 somma di € 123.019,48 oltre rivalutazione ed interessi;
5) Condannare la GNa alla restituzione, in favore di Controparte_6 Controparte_1
della somma di € 24.505,96 oltre rivalutazione ed interessi.
[...]
Con vittoria di spese legali, delle spese di CTU, delle tasse di registro della Sentenza di I grado e II grado e dei compensi di lite sia del presente grado di giudizio che del giudizio di I grado ed ogni accessoria e successiva occorrenda.
In via incidentale subordinata:
Nella denegata ipotesi di conferma della Sentenza impugnata, si chiede la correzione dell'errore materiale
4 di cui in atti e, quindi, la riformulazione dell'importo ritenuto dovuto da con applicazione, CP_1
prima, della decurtazione percentuale per il concorso di colpa e solo successivamente della deduzione degli importi già corrisposti alle GNe e CP_8 CP_3
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
l) Vero che in data 09.06.2017, alle ore 20,15 circa, in Cermenate (CO) sulla Strada Statale dei Giovi, il
GN conduceva il proprio motociclo, Controparte_8
tg. CJ72743, ad una velocità superiore ad 80 km/h;
2) Vero che nelle predette circostanze di tempo e di luogo di cui al cap. 1, prima dell'intersezione fra la
Strada Statale dei Giovi e Via Parini, in Cermenate
(CO), il GN sorpassava un tir e poi una moto occupando la corsia di marcia Controparte_8
opposta;
3) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al cap. 2, il GN , appena uscito Pt_1
dalla propria abitazione a bordo del veicolo Volkswagen
Golf, percorreva Via Parini e si fermava al dare precedenza posto per il proprio senso di marcia;
4) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al cap. 3 il conducente del veicolo TIR che percorreva la Strada Statale dei Giovi con direzione Como, giunto all'intersezione con Via Parini, si fermava e faceva segno al GN di passare, Pt_1
concedendogli la precedenza;
5) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al cap. 4, il GN imboccava la Pt_1
Strada Statale dei Giovi con direzione Milano;
6) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al cap. 4, l'urto fra il motociclo, tg. CJ72743, e l'autovettura Volkswagen Golf, tg. EL287HX, avveniva quando ormai l'autovettura Volkswagen Golf aveva ultimato la manovra di svolta a sinistra;
7) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al cap. 4, l'urto fra il motociclo, tg. CJ72743, e l'autovettura Volkswagen Golf, tg. EL287HX, avveniva in prossimità della linea di mezzeria della carreggiata, giusta planimetria allegata sub doc. 5 e giusta pag. 32-33 doc. 3, che si esibiscono al teste;
8) Vero che in seguito al sinistro avvenuto in Cermenate (CO) in data 09.06.2017, i danni sull'autovettura Volkswagen Golf tg. EL287HX, si sono concretizzati
“all'ossatura vano porta con notevole deformazione per introflessione del sottoporta, montante deformazione parafango e montane centrale, tetto (causato
5 dalla caduta del corpo), parafango anteriore sinistro per consenso, porta sinistra rottura selleria interna inferiore e lato guida, rottura corpo strumentazione lato esterno, rottura del cristallo parabrezza, rottura scendente porta e accessori. A seguito dell'impatto il veicolo ha subito l'apertura degli airbag anteriori e laterali”, giusta relazione redatta dal Perito e di cui alla pag. 21 doc. 3 che si esibisce al teste;
Tes_1
9) Vero che le fotografie di cui alle pagine 22 26 del doc. 3 che si esibiscono raffigurano i danni subiti dall'autovettura Volkswagen Golf tg. EL287HX, in seguito al sinistro avvenuto in Cermenate (CO) in data 09.06.2017;
10) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al cap. 1 sulla Strada Statale dei Giovi in
Cermenate (CO) vi era un limite di velocità fissato in 50 km/h, giusta pag. 36 doc. 3 che si rammostra;
11) Vero che la GNa è stata integralmente risarcita per i danni subiti in conseguenza Parte_2
del sinistro verificatosi in Cermenate (CO) in data
09.06.2017.
Si indicano come testimoni:
- GNa residente in [...] su tutti i capitoli;
Parte_2
- GN , residente in [...] sui capitoli da n. 1 a 10; Testimone_2
- Maresciallo Aiutante S. UPS presso la Legione Carabinieri Lombardia Stazione di CP_10
Cermenate Via XXV Aprile n. 9, Cermenate (CO) sui capitoli da n. 1 a 10;
- Perito con studio in Bergamo, Via San Tomaso n. 21 sui capitoli da n. 1 a 10; Testimone_3
- Perito con studio in Gallarate (VA), Via Isonzo n. 6 sui capitoli da n. 1 a 10. Testimone_4
Si contestano sin da ora i capitoli di prova eventualmente ex adverso articolati e, in caso di loro ammissione, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria, con i testimoni indicati.
Per Controparte_2
In via principale nel merito: previe le declaratorie del caso, si chiede che l'adita Ecc.ma Corte voglia rigettare integralmente l'appello proposto dal signor nonché l'appello adesivo ed Parte_1
incidentale proposto da in quanto totalmente infondati in fatto e in diritto Controparte_1
e, conseguentemente, voglia confermare l'impugnata sentenza n. 916/2024 emessa dal Tribunale di
Como – Sezione II civile - nella persona del Giudice dottor Giorgio Previte.
6 In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, spese generali 15%, IVA e addizionale 4% incluse.
In via istruttoria: si rinnovano le istanze istruttorie già svolte nel primo grado di giudizio e non accolte;
ci si oppone sin d'ora a qualunque istanza o produzione nuova.
Per Controparte_3 CP_5 Controparte_4 Controparte_6
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare:
NEL MERITO: rigettare l'appello principale e tutte le domande formulate dall'appellante nonché Parte_1 rigettare l'appello incidentale e tutte le domande proposte da per la loro inammissibilità CP_11
e infondatezza in fatto e diritto, per tutte le ragioni indicate in atti, con conferma dell'impugnata sentenza in partibus quibus quanto al rigetto delle domande dell'appellante principale e di Pt_1
ad eccezione della richiesta formulata da quest'ultima di correzione dell'errore CP_11
materiale e/o di modifica della sentenza di prime cure sul punto specifico siccome indicato nel presente atto.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e delle spese di CTU, per i motivi di cui al presente atto, e per l'effetto condannare al Controparte_12
pagamento in favore delle appellate e Controparte_3 CP_5 Controparte_4 Controparte_6
delle spese legali, oltre oneri accessori, del primo grado di giudizio.
[...]
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, Cpa ed Iva come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle controparti e, per la denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e formulate dalle appellate e Controparte_3 CP_5 Controparte_4 Controparte_6
Per contumace Controparte_7
7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 26.7.2019 evocava in giudizio le eredi di (la Parte_1 Controparte_8
moglie e le figlie e ) nonché di compagnia Controparte_3 CP_5 Controparte_4 CP_13
assicuratrice del motociclo su cui viaggiava chiedendo condannarsi i convenuti al Controparte_8
risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni dallo stesso subite a seguito, nella misura di danno non patrimoniale € 443.176,00 (comprese spese mediche odontoiatriche) e di danno patrimoniale €
816.431,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, e spese di lite, in relazione al sinistro verificatosi il 9.06.2017, alle ore 20.15 circa, lungo la Strada Statale dei Giovi – all'altezza dell'intersezione con la Strada Privata via Parini posta nel Comune di Cermenate (CO), che provocava il grave ferimento dell'attore, e la morte del centauro . Controparte_8
Cont Si costituivano tempestivamente tanto quanto le eredi entrambe contestando le richieste CP_8
attoree e, quanto alle seconde, richiedendo la riunione con il proc RG n. 3722/19, nel frattempo instaurato dalle stesse, e dalla sorella , sorella del defunto, nei riguardi di Controparte_6
della compagnia assicurativa del veicolo di quest'ultimo, e di , proprietario Pt_1 Controparte_7
della stessa, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
In data 22 gennaio 2020 il Giudice Istruttore disponeva la riunione dei procedimenti, dichiarava la contumacia di , poiché non costituitosi pur ritualmente notiziato, e concedeva i Controparte_7
termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Alla successiva udienza cartolare del 3.3.2021, più volte differita, il (precedente) Giudice con ordinanza comunicata il 27.9.21 rigettava tutte le istanze istruttorie orali nonché le richieste di prove tecniche in particolare relative alla ctu cinematica e alla richiesta di ctu contabile (per quantificare l'asserito danno derivante dalla chiusura dell'attività commerciale di ristorazione del ed Pt_1
ammetteva unicamente ctu medico legale sulla persona di nominando inizialmente il dott. Pt_1
e, in sua sostituzione, successivamente il dott. . Per_1 Per_2
Alla successiva udienza del 15/06/2022 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 12.7.2023.
In tale sede il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato sul ruolo, ritenuto opportuno approfondire l'istruttoria, rimetteva il fascicolo in istruttoria, con ordinanza del 11.8.2023, ammettendo, pur parzialmente, i capitoli di tutte e quattro le parti processuali costituite. L'udienza, tenutasi il 12.10.23, vedeva l'escussione dei testi , e;
all'esito il G.I., con CP_10 Testimone_2 Parte_2
8 ordinanza del 11 novembre 2023 fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni al 10 gennaio 2024.
In tale data, lette le note di trattazione scritta e confermate le valutazioni in ordine alla maturità per la decisione della causa, tratteneva la stessa in decisione (con provvedimento comunicato il 11.1.2024) concedendo termine ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, avvenuta il giorno successivo.
Nel rispetto dei termini tutte e quattro le parti depositavano le comparse conclusionali le memorie di replica”.
Il Tribunale di Como pronunciava sentenza n. 916/2024 pubblicata in data 31/07/2024 con il seguente dispositivo:
1. “Accoglie, parzialmente la domanda svolta da , e per l'effetto, riconosciuta Parte_1
la responsabilità concorrente, di controparte –deceduto per i fatti di causa- nella Controparte_8
misura del 40% con riferimento al sinistro verificatosi il 9.6.2017, e l'operatività della polizza Cont Cont da quest'ultimo stipulata con nonché dell'importo già corrisposto da e trattenuto da a titolo di acconto: Pt_1
2. Condanna al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_2 Parte_1
€ 38.058,44 (trentottomilacinquantotto/44) –ulteriore a quello già corrisposto-, oltre rivalutazione monetaria sino al saldo e interessi come per legge.
3. Accoglie, parzialmente, le domande svolte da ed Controparte_3 CP_5 Controparte_4
e , e per l'effetto, riconosciuta la responsabilità concorrente di Controparte_6 Pt_1 nella misura del 40% con riferimento al sinistro verificatosi il 9.6.2017, e l'operatività della polizza da quest'ultimo stipulata con nonché dell'importo già Controparte_1
corrisposto da e trattenuto dalle quattro attrici a titolo di acconto: Controparte_1
4. Condanna pagamento –ulteriore a quello già corrisposto: Controparte_14
- in favore di di € 125.382 (centoventicinquemilatrecentottandue) a titolo di Controparte_3 danno non patrimoniale da morte del congiunto, € 1.981 (millenoventottantuno) a titolo di spese funerarie, € 72.000 (settantaduemila) a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
- € 144.154 (centoquarantaquattromilacentocinquantaquattro) a titolo di danno Controparte_4 non patrimoniale da morte del congiunto, € 14.400 (quattordicimilaquattrocento) a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
- : € 144.154 (centoquarantaquattromilaquattrocento) a titolo di danno non CP_5
9 patrimoniale da morte del congiunto, € 24.000 (ventiquattromila) a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
- € 30.733 (trentamilasettecentotrentatre) a titolo di danno non Controparte_6
patrimoniale da morte del congiunto.
Importi tutti da riconoscersi oltre rivalutazione monetaria sino al saldo e interessi come per legge.
5. Compensa, integralmente, le spese di lite tra tutte le parti costituite.
6. Pone in via definitiva le spese di ctu, liquidate in € 900,00 all'udienza cartolare del 20.10.2021,
a carico, soildale, delle quattro parti costituite.”
Le parti proponevano istanza congiunta di correzione di errore materiale al Tribunale, che fissava l'udienza di comparizione delle parti e si riservava la decisione.
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il Parte_1
19.12.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano
[...]
, Controparte_2 Controparte_1 [...]
Controparte_15 CP_5 CP_5 Controparte_4
che proponevano appello incidentale. Nessuno si costituiva per Controparte_6
Alla prima udienza del 1 luglio 2025 il consigliere istruttore visti gli artt. Controparte_7
127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 21.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 21.10.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al
Collegio dell'udienza del 21.10.2025 e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025 in luogo del
28.10.2025, ossia della prima data di camera di consiglio successiva all'udienza 352 cpc.
Espone infatti la Corte che con comunicazione del 6 novembre 2025 la Cancelleria del tribunale di
Como ha comunicato alla Cancelleria della seconda sezione civile di questa Corte l'avvenuto scioglimento della riserva in ordine al procedimento numero 3655/2019 sub 1, con il quale il giudice titolare del fascicolo il primo grado ha disposto la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza qui impugnata, con riferimento all'erronea imputazione degli acconti versati da
[...]
ed alla percentuale di responsabilità del erroneamente riportata in dispositivo. CP_1 Pt_1
Pertanto la decisione del presente appello è avvenuta in una camera di consiglio successiva allo scioglimento di tale riserva, pur se le parti interessate nei loro atti di appello avevano comunque
10 esposto di aver dato esecuzione alla sentenza di primo grado senza l'errore di cui avevano chiesto la correzione.
La motivazione della sentenza a pag 17 è stata quindi corretta con tale statuizione:
“Alla luce della responsabilità concorrente individuata in capo a nella misura del Controparte_8
40%, dovrà essere oggetto di risarcimento la percentuale del 60%, cui andranno detratti gli acconti già percepiti: conseguentemente a titolo di danno non patrimoniale vantato iure proprio spettano residui € 85.382,00 a , € 144.154,00 per , € 144.154 per Controparte_3 Controparte_4 CP_5 ed € 24.733,20 per , tenuto conto che agli importi astrattamente spettanti, Controparte_6 rispettivamente pari a € 185.382, € 204.154,20, € 204.154,20 e € 39.733,2 vanno detratti gli importi già corrisposti, rispettivamente pari a € 100.000, € 100.000, €100.000, ed € 15.000”
Il dispositivo a pag 20 della sentenza all'esito del procedimento di correzione è il seguente:
“1.“Accoglie, parzialmente la domanda svolta da , e per l'effetto, riconosciuta la Parte_1
responsabilità concorrente, di controparte –deceduto per i fatti di causa- nella misura Controparte_8 del 40% con riferimento al sinistro verificatosi il 9.6.2017, e l'operatività della polizza da quest'ultimo Cont Cont stipulata con nonché dell'importo già corrisposto da e trattenuto da a titolo di Pt_1
acconto:
2.Condanna al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_2 Parte_1
38.058,44 (trentottomilacinquantotto/44) –ulteriore a quello già corrisposto-, oltre rivalutazione monetaria sino al saldo e interessi come per legge.
3.Accoglie, parzialmente, le domande svolte da ed e Controparte_3 CP_5 Controparte_4
, e per l'effetto, “riconosciuta la responsabilità concorrente di nella Controparte_6 Pt_1 misura del 60% con riferimento al sinistro verificatosi il 9.6.2017, e l'operatività della polizza da quest'ultimo stipulata con nonché dell'importo già corrisposto da Controparte_1 [...]
e trattenuto dalle quattro attrici a titolo di acconto: CP_1
4. “Condanna pagamento –ulteriore a quello già corrisposto: Controparte_14
- in favore di di € 85.382,00 (ottantacinquemilatrecentottandue) a titolo di danno Controparte_3 non patrimoniale da morte del congiunto, € 1.981 (millenoventottantuno) a titolo di spese funerarie, €
72.000 (settantaduemila) a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
- € 104.154,20 (centoquattromilacentocinquantaquattro/20) a titolo di danno non Controparte_4 patrimoniale da morte del congiunto, € 14.400 (quattordicimilaquattrocento) a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
11 - : € 104.154,20 (centoquattromilacentocinquantaquattro/20) a titolo di danno non CP_5 patrimoniale da morte del congiunto, € 24.000 (ventiquattromila) a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
- € 24.733,20 (ventiquattromilasettecentotrentatre/20) a titolo di danno non Controparte_6 patrimoniale da morte del congiunto. “
Importi tutti da riconoscersi oltre rivalutazione monetaria sino al saldo e interessi come per legge.
5.Compensa, integralmente, le spese di lite tra tutte le parti costituite.
6.Pone in via definitiva le spese di ctu, liquidate in € 900,00 all'udienza cartolare del 20.10.2021, a carico, solidale, delle quattro parti costituite. “
Questa Corte, pertanto, pronuncia e decide l'appello sulla sentenza all'esito della correzione, con il dispositivo sopra riportato.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di ritualmente citato e non Controparte_7
costituito.
ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
1. i motivo d'appello in relazione al capo ii della sentenza rubricato “sull'an debeatur – individuazione delle responsabilità nella causazione del sinistro mortale” – pag. 8 e ss. della sentenza. in ordine alle violazioni di legge compiute dal giudice di primo grado in relazione al capo impugnato e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata
2. ii motivo d'appello in relazione al capo ii della sentenza rubricato “sull'an debeatur – individuazione delle responsabilità nella causazione del sinistro mortale” – pag. 10 e ss. della sentenza. in ordine alle violazioni di legge compiute dal giudice di primo grado in relazione al capo impugnato e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata
3. iii motivo d'appello in relazione al capo ii della sentenza rubricato “sull'an debeatur – individuazione delle responsabilità nella causazione del sinistro mortale” – pag. 11 e ss. della sentenza. in ordine alle violazioni di legge compiute dal giudice di primo grado in relazione al capo impugnato e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata
4. iv motivo d'appello in relazione al capo ii della sentenza rubricato “sull'an debeatur – individuazione delle responsabilità nella causazione del sinistro mortale” – pag. 13 e ss. della sentenza. in ordine alle violazioni di legge compiute dal giudice di primo grado in relazione al capo impugnato e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata
5. v motivo d'appello in relazione al capo v della sentenza rubricato “sulle spese di lite e di ctu” – pag. 19) della sentenza. in ordine alle violazioni di legge compiute dal giudice di primo grado in relazione al capo impugnato e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata
12 ha proposto appello incidentale per i seguenti motivi: Controparte_1
1. sul primo motivo di appello incidentale. sull'erronea ricostruzione del sinistro e sull'errato accertamento della responsabilità causativa dello stesso e sulla mancata considerazione delle prove documentali e delle dichiarazioni testimoniali -sul ii capo della sentenza: “sull'an debeatur – individuazione delle responsabilità nella causazione del sinistro mortale” (pag.
8-13 sentenza impugnata) e sui conseguenti provvedimenti (pag. 20 sentenza impugnata);
2. sul secondo motivo di appello incidentale. sulla quantificazione delle somme dovute al signor a titolo di risarcimento del danno -sul iii capo della sentenza: “sul quantum debeatur in Pt_1 relazione ai danni fatti valere da (pag. 13-16 sentenza) e sulle statuizioni conseguenti Pt_1
(pag. 20 sentenza)
3. sul terzo motivo di appello incidentale. sull'illegittima condanna della CP_1 CP_2
al rimborso delle spese funerarie, al risarcimento del danno non patrimoniale e
[...]
patrimoniale -sul iv capo della sentenza :“iv. sul quantum debeatur in relazione ai danni fatti valere da ” (pag. 16-19 sentenza impugnata) e sui conseguenti provvedimenti Parte_3
(pag. 20 sentenza impugnata).
4. sul quarto motivo di appello incidentale. sull'illegittima compensazione delle spese di lite e di ctu- sul v capo della sentenza: “v. sulle spese di lite e di ctu.” (pag. 19 sentenza impugnata e sui conseguenti provvedimenti (pag. 20 sentenza impugnata).
hanno proposto appello Controparte_3 CP_5 Controparte_4 Controparte_6
incidentale avverso il capo di sentenza che ha compensato fra le parti le spese di lite, affermando la sussistenza della responsabilità prevalente del e quindi la carenza delle condizioni per una Pt_1
compensazione integrale. si è costituita senza proporre appello incidentale. Controparte_2
Il presente appello verte quindi sull'accertamento dell'an debeatur e sulla percentuale di responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti, con esclusivo riferimento alla condotta di guida del Pt_1
che per l'appellante principale deve andare esente da responsabilità e per l'appellante incidentale deve vedere riconosciuta una propria compartecipazione concausale al sinistro in misura CP_1
inferiore di quella accertata nella sentenza pari al 60%. Parte eredi e parte CP_8 Controparte_2
non hanno incidentalmente impugnato la sentenza per quanto attiene alla percentuale di corresponsabilità attribuita a pari al 40%. Controparte_8
Né né le eredi hanno impugnato le quantificazioni e conseguenti Parte_1 CP_8
liquidazioni dei danni effettuati dal giudice di prime cure in loro favore;
solo ha Controparte_1
13 incidentalmente impugnato il riconoscimento di un danno patrimoniale in favore delle eredi di CP_8
che verrà nel prosieguo trattato.
[...]
Così delimitato il thema decidendum, e venendo al merito delle impugnazioni in punto an debeatur, questa Corte rileva come sia l'appello principale di che quello incidentale di Parte_1
non sono fondati e non possono trovare accoglimento. Controparte_1
Gli inerenti motivi possono essere congiuntamente valutati in quanto logicamente connessi.
I profili sottoposti all'attenzione della Corte nelle argomentazioni dei motivi di appello principale ed incidentale sono i seguenti, riordinati secondo il loro ordine logico di priorità:
• giudicato sulla assenza di responsabilità di per la sentenza penale -non Parte_1
impugnata- di assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste ( doc 46 , non Pt_1
tenuto in conto dal Tribunale ( sviluppato solo nel quarto motivo di appello principale e nel primo di appello incidentale);
• elevatissima velocità del sua manovra di sorpasso e posizione nella corsia opposta a CP_8
quella di marcia anteriormente al sinistro;
• punto d'urto nella corsia opposta a quella di marcia del quando il aveva CP_8 Pt_1
pressoché completato la manovra di immissione con svolta a sinistra;
• ridotta velocità del e manovra compiuta in assoluta sicurezza, anche per precedenza di Pt_1
cortesia da parte di altro veicolo;
• capacità a testimoniare ed attendibilità del teste Parte_2
• elementi documentali e risultanze delle prove testimoniali assunte anche in sede penale non tenuti in considerazione dal Tribunale;
• immotivato discostamento dalla perizia cinematica disposta in sede penale ( CT ing ) Tes_1
(doc 2 primo grado); Pt_1
Rileva in primo luogo la Corte che il quarto motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale, in cui affronta numerose argomentazioni di doglianza, fra cui quella della omessa CP_1
considerazione del giudicato penale, sono inammissibili, dal momento che non è stata specificatamente impugnata la statuizione con cui il tribunale ha argomentato in relazione alla assenza di giudicato del giudizio penale, che viene, per comodità di lettura, riportata. Scrive il giudice di prime cure
“ Non osta a tale ricostruzione l'avvenuta assoluzione di nel giudizio penale n 1164/2019 Pt_1
R.G. DIB con sentenza 1198/2020, diversi criteri di accertamento del fatto operando in sede penale ed in sede civile, nella prima sede la responsabilità emergendo solo in ipotesi di prova del fatto oltre ogni ragionevole dubbio, nel giudizio civile operando invece il diverso criterio del più probabile che non, e dunque di maggiore probabilità…… Infine, giova chiosare in ordine all'assenza di efficacia di
14 giudicato del suddetto giudizio, in ragione della mancata costituzione di parte civile, non già “in quanto gli eredi della vittima sono stati integralmente risarciti” (come indicato a pag. 1 della sentenza) bensì in ragione dell'intervenuta introduzione del giudizio civile, tempestivamente, prima dello scadere del termine per la costituzione di parte civile nel procedimento penale: la circostanza determina l'inapplicabilità della previsione di cui alla prima parte dell'articolo 652 c.p.p. secondo il quale la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste [come nel caso di specie] o che
l'imputato non lo ha commesso. la pronuncia penale n. 1198/2020 deve pertanto essere vagliata dal Giudice alla stregua di un documento di parte, seppur implicante un accertamento della magistratura, compiuto tuttavia in
Con assenza delle eredi nonché della compagnia assicurativa laddove invece nel presente CP_8
giudizio vi è stata piena possibilità di esercizio del contraddittorio, giusta la comparizione di tutte e 4 le parti e l'escussione orale svolta.” (sentenza, pag 13).
Gli appellanti si sono limitati a contrastare ed impugnare la prima argomentazione del tribunale, relativa ai diversi presupposti della responsabilità civile rispetto a quella penale, insistendo su tutti i profili in fatto che escluderebbero la responsabilità del o la renderebbero meno rilevante Pt_1
rispetto a quanto accertato in prime cure.
Ma alcuna censura è stata mossa alla puntuale e analitica argomentazione successiva, che quindi è coperta da giudicato interno.
Con riferimento ai profili relativi alla dinamica del sinistro, questa Corte, riesaminata tutta la documentazione prodotta in primo grado sulla quale il giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento, e valutate le argomentazioni del tribunale, ne conferma la correttezza condividendo sia la valutazione di una responsabilità concorsuale di entrambi i veicoli, che un giudizio di prevalenza di colpa in capo all'automobilista rispetto al motociclista quantificata dal giudice di Pt_1 CP_8
prime cure rispettivamente nel 60% e 40%, percentuale questa che non può essere diminuita in assenza di appello incidentale delle eredi CP_8
È opinione della Corte, infatti, che il sinistro si sia determinato per la gravissima condotta colposa posta in essere dal che si è immesso in una strada principale con manovra di svolta a sinistra, Pt_1
provenendo da un passo carraio immediatamente adiacente ed obliquo rispetto alla perpendicolare via di intersezione, gravata dal segnale di stop, senza concedere la dovuta precedenza ai veicoli che procedevano, in particolare alla sua sinistra, ed ad elevata velocità, ossia in accelerata, condotta che non può che essere giudicata prevalente rispetto a quella del motociclista, la cui condotta colposa
15 concorrente è sicuramente da individuarsi nella elevata velocità, superiore di 30KM/H ai limiti consentiti e nel procedere sul margine sinistro della propria corsia di percorrenza.
L'apporto concausale del deve essere correttamente valutato in percentuale minore, dal CP_8
momento che la sua colpa è consistita nel non aver tenuto una condotta di guida idonea a affrontare e prevenire manovre imprudenti di altri veicoli, procedendo ad una velocità non commisurata e tale da non consentirgli alcuna manovra di emergenza.
Tali considerazioni si basano sull'esame degli elementi oggettivi contenuti nella relazione di incidente stradale dei Carabinieri di intervenuti sul luogo, nonché degli ulteriori elementi documentali prodotti e sulla base degli elementi non valutativi delle testimonianze che hanno trovato riscontro in elementi oggettivi forniti dal rapporto o dalla perizia in atti.
In particolare, nella perizia disposta dal PM in sede di indagini penali, redatta dall'ingegner , a Tes_1
pagina 9 è riportata l'annotazione redatta dalla Polizia Giudiziaria presso la Procura di Como del 10 giugno 2017 (allegato 6 alla perizia) con le dichiarazioni rese dall'agente scelto di polizia locale
, appartenente alla sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Testimone_5
Como, che si è trovato nel luogo del sinistro “libero dal servizio ed in abiti civili” alle 20:27, ossia pochissimi minuti dopo il sinistro, quando non erano ancora giunti i soccorsi, ed ha provveduto ad effettuare le prime manovre di soccorso e di messa in sicurezza del luogo del sinistro.
Sulla posizione dei veicoli che si trovavano ancora nella posizione statica assunta dopo l'urto, ha dichiarato “da subito e in fase di avvicinamento si notava il motociclista sulla parte anteriore del tetto dell'autovettura (pressoché all'altezza dei sedili anteriori, con il capo approssimativamente soprastante il posto del passeggero anteriore) con il casco indossato e riverso sull'addome….. mentre il motociclo in posizione statica nella fase terminale assunta dopo l'urto si presentava in assetto di marcia (in posizione verticale) incastrato all'altezza della portiera del posto guida dell'autoveicolo con gravi danni meccanici dovuti al forte urto. Mentre al posto di guida dell'automezzo vi era il conducente in grave stato confusionale e sofferente.... l'autoveicolo si trovava nella posizione statica assunta dopo l'urto così sommariamente descritta, in normale assetto e direzione di marcia nella parte centrale/sinistra della semicarreggiata utile della statale 35, con la parte anteriore rivolta in direzione Milano e con la fiancata sinistra pressoché parallela alla riga di mezzeria”.
Tale deposizione, a giudizio della Corte, è particolarmente rilevante dal momento che dalle fotografie del luogo del sinistro prodotte in giudizio (doc 3 eredi primo grado), e scattate dopo l'arrivo dei CP_8
Carabinieri, il motociclo risulta essere stato spostato proprio per riuscire ad estrarre dall'abitacolo il conducente come dichiarato dallo stesso nella deposizione riportata nella perizia Pt_1 Tes_5
cinematica sopra descritta.
16 Nella suddetta relazione, a pagina 33, viene riportato uno schizzo della ricostruzione della posizione dei veicoli al momento dell'urto, da cui si rileva che la moto ha impattato diritta all'altezza della portiera anteriore lato guidatore della vettura, che si trovava in posizione obliqua.
Nella relazione di sinistro stradale redatta dai carabinieri di Lomazzo e prodotta dalle parti ( ad es doc 1
Cont primo grado), è allegato lo schizzo planimetrico redatto dagli operanti del sinistro, sulla base delle risultanze oggettive rinvenute in luogo, ed il punto d'urto viene collocato nella corsia di marcia da
Como verso a Milano, di percorrenza della moto, di poco all'interno della linea di mezzeria, ove era presente una chiazza d'olio.
Risulta pertanto comprovato dagli elementi oggettivi che al momento del sinistro il motociclo non stesse viaggiando “in sorpasso” o nella corsia opposta a quella di sua percorrenza, bensì procedesse diritto nella corsia che da Milano conduce a Como, sia pure in prossimità della mezzeria. Risulta altresì che la vettura del non avesse praticamente terminato la manovra di immissione a sinistra, dal Pt_1
momento che l'urto si è verificato fra la moto -come detto “diritta”- e la portiera anteriore della macchina che in quel momento era obliqua verso sinistra.
Le risultanze oggettive confermano la ricostruzione del sinistro operata dal giudice di prime cure con riferimento in particolare, come già detto, alla sussistenza di una responsabilità concorrente di entrambi i conducenti e prevalente in capo al conducente dell'autovettura Parte_1
Il tribunale, inoltre, ha considerato le risultanze della perizia cinematica ing disposta in sede di Tes_1
indagini penali con riferimento all'accertamento della velocità dei due veicoli al momento dell'urto, ossia 80 km/h per la motocicletta, in un tratto in cui vige il limite dei 50 km/h, e di 35 km /h quella dell'auto nel compiere la manovra di immissione.
Risulta dal rapporto di incidente stradale che non vi siano tracce di frenata lasciate dai due veicoli.
Quanto alle deposizioni testimoniali, questa Corte, diversamente valutando il giudizio espresso dal tribunale di incapacità a testimoniare del teste ritiene sussistente la capacità testimoniare della Pt_2
testimone, ancorché legata da rapporti di stretta amicizia con il e danneggiata essa stessa nel Pt_1
sinistro, ma risarcita prima della deposizione. Tuttavia giudica la teste assolutamente inattendibile, per le numerose contraddizioni e diverse dichiarazioni rese nelle varie deposizioni sia nell'immediatezza del fatto, che in sede penale che in sede civile innanzi al giudice di prime cure.
La nell'immediatezza del fatto, come riportato nel verbale di incidente stradale, ha dichiarato Pt_2
“Mi trovavo a bordo quale passeggera nel posto anteriore del veicolo golf condotta dal mio ex fidanzato ... Uscivamo dal cancello carraio della casa ad angolo della via Parini con Parte_1
la statale dei giovi e allo stop si fermava regolarmente al fine di dare la precedenza ai veicoli Parte_1
che transitavano lungo l'arteria principale, in quanto la nostra intenzione era di imboccare la statale dei
17 giovi con direzione Milano;
, non notando nessun veicolo provenire da direzione Milano, Parte_1
iniziava la marcia e quando il nostro veicolo si trovava in buona parte nella corsia direzione Milano, sopraggiungeva all'improvviso un motociclo con direzione opposta il quale né il conducente di quest'ultimo nè riuscivano ad evitare l'impatto e nasceva una collisione fortissima…” . Parte_1
Nelle dichiarazioni rese in sede penale, all'udienza innanzi al Tribunale di Como del 3.7.2020 (verbale prodotto in primo grado con atto del 26.1.2021 da ) ha detto “ … Ci siamo fermati regolarmente CP_1
allo stop anche perché è impossibile uscire diretti perché ci si immette subito sulla statale, ricordo che noi dovevamo svoltare a sinistra in direzione Milano. A destra non arrivava nessuno, a sinistra una macchina ha rallentato per farci uscire, noi usciamo svoltando a sinistra, eravamo già, e di questo sono certa al 100%, il muso della macchina era già nell'altra carreggiata direzione Milano, è stata una cosa di pochissimi secondi, io all'ultimo momento ho visto questa moto che arrivava a tutta velocità ed era in sorpasso, arrivava da Milano in direzione Como….”
In quelle rese innanzi al tribunale civile di Como, all'udienza del 12/10/2023 ha dichiarato “…
Usciamo dal cancello, ci fermiamo allo stop. A destra, direzione Como, non arriva nessuno, a sinistra c'era un furgone che si è fermato per farci passare. Sono sicura anche perché lì è un'uscita pericolosa.
Non ti puoi immettere senza controllare. Ricordo che stavamo svoltando, ho visto questa moto che andava velocissima non sono neanche riuscita a dire ” che c'è stato il botto…. L'auto era già Parte_1
con il muso oltre la metà, la manovra era quasi completata. Metà il muso eravamo nella nostra corsia metà era nella corsia avversaria, la coda della macchina era probabilmente nell'altra corsia…”.
Le contraddizioni della teste sono evidenti, dal momento che nell'immediatezza del fatto non Pt_2
ha assolutamente parlato di un veicolo che ha concesso la cosiddetta precedenza di fatto, ne ha parlato in sede penale ma ha fatto riferimento ad un'autovettura ed in sede civile ha parlato di un furgone che si era addirittura fermato per farli passare.
Deve rilevarsi che, secondo la deposizione del teste oculare , che viaggiava anch'egli nella Tes_2
medesima direzione del ed ha dichiarato di essere stato sorpassato da quest'ultimo ad elevata CP_8
velocità ad una distanza che è stata poi accertata - sulla base dei rilevamenti effettuati nella perizia cinematica penale - di circa 500 m dal punto d'urto, vi era la presenza di un camion dietro la moto dello
. Il teste ha dichiarato di aver visto l'impatto fra la moto che lo aveva superato e l'autovettura che Tes_2
stava uscendo obliqua da un punto laterale destro, a visuale libera ossia senza alcun veicolo che lo precedeva.
È di tutta evidenza, quindi, che non vi era alcuna autovettura o furgone fra la moto dello e Tes_2
l'autovettura del prima del sinistro, ad eccezione della moto del Pt_1 CP_8
18 Le dichiarazioni del teste sono pertanto del tutto inattendibili, non solo in relazione a tale Pt_2
particolare, ma anche per quanto concerne la visuale libera per il della strada verso sinistra, Pt_1
dal momento che sicuramente oltre alla moto del c'era comunque la moto dello e dietro CP_8 Tes_2
di lui un camion.
Non assume pertanto alcuna rilevanza la circostanza che, secondo la testimone, il si sia Pt_1
fermato al segnale di stop, dal momento che, anche qualora lo avesse veramente fatto, ha comunque ripreso la marcia ad elevata velocità ( 35 km/h in sette metri) senza dare la dovuta precedenza ai veicoli che provenivano dalla sua sinistra, direzione nella quale intendeva immettersi sulla strada dei giovi.
Il teste rileva la Corte, escusso in sede penale, non risulta dal verbale di incidente Tes_6
stradale fra le persone presenti al momento del loro intervento, nonostante la lo abbia indicato Pt_2 come suo amico, chiamato nell'immediatezza del sinistro. Lo stesso non è nemmeno stato citato dalla difesa o da in sede della deposizione testimoniale dopo la rimessione in istruttoria Pt_1 CP_1
della causa, disposta proprio per assumere le prove per testi articolate nelle memorie istruttorie, finalizzate a chiarire la dinamica. Nell'ordinanza dell' 11 agosto 2023 il giudice di prime cure aveva limitato l'escussione a due testi per parte, indicando espressamente di voler sentire il teste . Tes_2
Questa Corte rileva che né né avevano indicato il teste Controparte_1 Parte_1
nelle loro memorie istruttorie ex articolo 183 sesto comma numero 2, rispettivamente del 17 Tes_6
Marzo 2020 25 maggio 2020, scegliendo pertanto consapevolmente di non dare ingresso alle dichiarazioni di tale testimone nel giudizio civile.
La portata delle dichiarazioni da questi resa in sede penale non viene quindi valutata da questa Corte.
I motivi di appello principali di incidentale con i quali si contesta la sentenza in relazione all'accertamento della dinamica del sinistro e delle responsabilità del conducente sono Pt_1
pertanto infondati, con assorbimento dei motivi con cui si chiede la riforma della sentenza liquidando il danno al per l'intero o secondo una maggiore percentuale. Pt_1
Non è fondato nemmeno il terzo motivo di appello di , nel quale si contesta il riconoscimento di CP_1
un danno patrimoniale in favore delle eredi di in considerazione del suo stato di Controparte_8
disoccupazione perdurante da oltre due anni e della sua età al momento del sinistro, ossia 51 anni.
La Suprema Corte ha infatti riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la liquidazione di un danno patrimoniale sulla base del triplo della pensione sociale anche per i soggetti disoccupati ( V. fra le tante, Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020, Ordinanza n. 16844 del 13/06/2023).
Con gli ulteriori motivi di appello principale - quinto motivo- ed incidentale non solo di
[...]
quarto motivo-ma anche delle eredi si lamenta una erronea statuizione Controparte_16 CP_8
delle sulle spese, integralmente compensate dal primo giudice.
19 Tali motivi sono infondati, condividendo pienamente la Corte la valutazione del giudice di prime cure di un integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, in ragione della reciproca soccombenza, pur se la percentuale di corresponsabilità accertata -ed in questa sede confermata-non è paritaria.
La sentenza di primo grado merita quindi integrale conferma, con rigetto dell'appello principale ed incidentale di e delle eredi Controparte_1 CP_8
Quanto alle spese di lite del presente grado, al contrario, questa Corte rileva la prevalente ed assorbente soccombenza di parte e , che vengono quindi condannate, in solido, Pt_1 Controparte_1
alla refusione delle spese processuali del grado in favore di ciascuna delle controparti eredi restelli ed liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con Controparte_2
riferimento al valore della domanda accolta in relazione a ciascuna delle parti, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale nonché degli appellanti incidentali ed Pt_1 Controparte_1 CP_17
sottoindicate, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...]
l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro ,
[...] Controparte_2 Controparte_1
e Controparte_3 CP_5 Controparte_4 Controparte_6
nonché sugli appelli incidentali, avverso la sentenza del Tribunale di Como Controparte_7
n. 916/2024 così provvede:
1. Rigetta l'appello principale nonché gli appelli incidentali e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante e , in solido, alla refusione delle Pt_1 Controparte_1
spese processuali del grado liquidate in favore di in € Controparte_3 CP_5 Controparte_4 Controparte_6
4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva ed € 7.298,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
in favore di in € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase Controparte_2 introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
20 3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale nonché degli appellanti incidentali Pt_1 Controparte_1
ed meglio sopra indicate dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
[...] CP_17
pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Presidente estensore
NA RR
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