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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/12/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 783/2024 R.G. promosso da
(C.F. con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
OL US (C.F. e OL IC C.F._2
(C.F. , giusta procura in atti;
C.F._3
- opponente - contro
(C.F. Controparte_1
), con i funzionari delegati Dr.ssa , Dr.ssa P.IVA_1 Controparte_2
Dr.ssa , Dr.ssa CP_3 Controparte_4 CP_5
, Dr.ssa giusta delega in atti;
[...] Controparte_6
- opposto –
Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. 5026/4838 del
23.05.2024;
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Lagonegro, depositato in data
23.07.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza n. 5026/4838, notificata il 18.06.2024, con cui l'
[...]
aveva ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di Euro 11.880,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 3, comma 3, d.l. 22 febbraio 2002 n. 12 (e successive modificazioni) in relazione ai lavoratori Parte_2
e , oltre a spese di
[...] Controparte_7 Controparte_8 notifica.
3. Ha dedotto l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione, in primo luogo, per violazione dell'art. 17 della Legge 689/1981 in quanto il rapporto era stato trasmesso all' dal quale Controparte_1 CP_9 Pt_3 superiore gerarchico e non dagli accertatori materiali del presunto illecito, constatato in sede di accesso, obbligo imposto a questi ultimi dalla legge, ma bensì da diverso soggetto;
in secondo luogo, lamentava il mancato esame delle deduzioni difensive presentate e dunque la violazione dell'art. 22 della legge 689/1981 con conseguente illegittimità dell'ordinanza ingiunzione;
precisava poi, sulla scorta della pagina 2 di 12 ricostruzione in fatto prospettata, che rappresentava in alcun modo la qualità di datore di lavoro degli operai, essendo questa da attribuire alla ditta, essendo l'opponente estraneo alla vicenda, in quanto essendo lo stesso pensionato e dunque con maggior tempo libero, aveva semplicemente presenziato a dei lavori il cui committente era il figlio , occupato per lavoro e quindi non presente la Persona_1 mattina dell'accesso ispettivo operato dalla Guardia di Finanza.
4. Per le premesse svolte, così concludeva: Parte_1
''piaccia all'On.le Tribunale di Lagonegro adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, alla luce dei motivi di opposizione sopra dedotti e ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 11 e 12 del D. Lgs.
150/2011, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia
l'ordinanza ingiunzione opposta emessa perché illegittima, infondata e ingiusta, e ogni atto ad essa presupposto, connesso o collegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 legge 689/1981 e dell'art. 6 del d.lgs.
150/2011; con vittoria di spese e competenze del giudizio, rimborso spese forf 15%, cap e iva come per legge, previa sospensione dell'efficacia esecutiva.''
5. Instauratosi regolarmente il contradditorio, si è costituito ritualmente in giudizio L' ed Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
6. L'opposizione non può trovare accoglimento, per le motivazioni di cui infra.
7. Giova premettere, in punto di diritto, che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza - ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità
pagina 3 di 12 dell'irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (cfr.
Cass., S.U., n. 1786/2010).
8. Dovendosi, dunque, accertare non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì l'effettiva sussistenza dell'illecito, va altresì rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente.
9. Ne deriva che ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito l'opposizione deve essere accolta (cfr. Cass., n. 5095/1999; Cass., n. 3741/1999; Cass., n.
5277/2007).
10. Del resto, l'art. 7, comma 10, del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
11. Venendo al caso di specie, l è onerato della Controparte_1 prova della sussistenza di un rapporto di prestazione di lavoro subordinato tra i lavoratori e Parte_2 Controparte_7 CP_8
e l'odierno ricorrente, atteso che l'art. 3, co. 3 del D.L. 12/2002
[...]
– norma sanzionatoria che viene in rilievo nel caso di specie - nella sua formulazione vigente ratione temporis, prevede che “Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
pagina 4 di 12 instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro […]”.
12. Appare, pertanto, imprescindibile la prova dello stato di
“assoggettamento gerarchico” del lavoratore, desumibile (sulla scorta della definizione di prestatore di lavoro subordinato fornita dall'art. 2094
c.c., per cui tale è chi si “obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”), dagli indici desunti dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità: l'inserzione del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro;
la sottoposizione alle direttive tecniche, al controllo ed al potere disciplinare dell'imprenditore; l'esclusiva della dipendenza da un solo datore;
le modalità della retribuzione, generalmente a tempo e indipendente dal risultato (ovvero “forma e periodicità della retribuzione”, secondo Cass. civ., Sez. Lav., 13 maggio 1977, n. 4405; Cass. civ., Sez. Lav., 17 luglio
1991, n.° 7920).
13. In merito a tale profilo, da ultimo, si segnala l'indirizzo più recente della Suprema Corte che così si è espressa: “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un
pagina 5 di 12 determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,
l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., sentenza 01.12.2008 n. 28525).
14. Anche la più recente giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità - ha ribadito che ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. "etero-direzione". Allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e 2086 c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato: “gli indici sintomatici della subordinazione”, sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. etero-determinazione della prestazione). Al contrario appaiono meramente indiziari e/o sussidiari, rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione
pagina 6 di 12 dell'esistenza della subordinazione, gli altri elementi comunemente individuabili in tale materia, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura della prestazione che si configura come un'obbligazione di mezzi e non come un'obbligazione di risultato nella quale il relativo rischio ricade sullo stesso lavoratore, la continuità della stessa prestazione o anche detta "disponibilità funzionale del prestatore", la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro” (Tribunale Napoli sez. lav., 24 novembre 2011, n.
30771); e, ancora, “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo risiede nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale. Tuttavia gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse” (Tribunale Milano sez. lav., 16 gennaio 2012, n. 128); “per
l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare” (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 05 marzo 2012, n. 3418).
15. Orbene, passando alla prima doglianza, ovvero al mancato rispetto dell'art. 17 della Legge 689/1981 relativamente alla pagina 7 di 12 trasmissione del rapporto della violazione da soggetto diverso dall'accertatore, questa va disattesa.
16. A tal riguardo, la norma prescrive esclusivamente che l'agente o il funzionario accertatore provveda a presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione, nel caso di specie l' quale ente ispettivo del Ministero del lavoro e CP_1 CP_1 delle politiche sociali, non prevedendo alcuna inefficacia o illegittimità della successiva ordinanza ingiunzione emessa in caso di mancata osservazione.
17. Infatti, la trasmissione del rapporto ispettivo riveste un ruolo fondamentale nel procedimento sanzionatorio amministrativo rappresentando infatti l'anello di congiunzione tra l'organo che ha eseguito l'accertamento ed effettuato la contestazione dell'illecito amministrativo e l'autorità competente a verificare la fondatezza dell'attività accertativa svolta e la conseguente sussistenza dell'illecito contestato al trasgressore.
18. Dunque, l'art. 17 predetto rappresenta la linea di demarcazione tra le due macrofasi del procedimento sanzionatorio: la prima fase, accertamento e contestazione dell'illecito, si conclude proprio con la trasmissione del rapporto all'autorità competente ad irrogare la sanzione;
la seconda fase procedimentale, destinata a concludersi con l'emanazione di un provvedimento di ingiunzione o archiviazione, determina la conclusione del procedimento sanzionatorio.
19. Per quanto visto, condizione necessaria è quella di trasmettere il rapporto in modo tempestivo e dettagliato, come avvenuto tra l'altro nel caso di specie, essendo lo scopo ultimo quello di segnalare pagina 8 di 12 all'organo poi preposto l'illecito, a nulla rilevando, se ad inoltrare il rapporto sia l'accertatore o altro soggetto, in ogni mondo riconducibile all'autorità di appartenenza, legittimata a compiere l'ispezione.
20. Ciò posto, la prima doglianza è infondata.
21. Quanto al secondo motivo di doglianza, relativo alla violazione dell'art. 18 comma 2 L. 689/81 per la mancata presa in considerazione degli scritti difensivi, va richiamato il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.
Per tali motivi anche la mancata audizione del ricorrente da parte dell'Autorità amministrativa non comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione (Cass. Sez. Un. n. 1786/2010).
22. Allo stesso tempo va ribadito che “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare,
pagina 9 di 12 del verbale di accertamento (Cass.. Sez. L, Sentenza n. 20189 del
22/07/2008 (Rv. 604673); Sez. L, Sentenza n. 16203 del 28/10/2003)
23. Quindi, anche la seconda doglianza va disattesa.
24. Orbene, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche fin qui delineate,
e dal raffronto con essa degli atti di causa, deve concludersi che l resistente abbia fornito prova sufficiente dei predetti elementi CP_1 caratterizzanti e determinanti la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato tra i lavoratori suindicati e , quale titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di rivendita di tabacchi, ma in quella circostanza, committente di alcuni lavori edili di demolizione di mura.
25. Dal verbale di accertamento ispettivo della Guardia di Finanza del
30.05.2021 emerge, infatti, che all'atto dell'ispezione, Parte_2
e dichiaravano
[...] Controparte_7 Controparte_8 espressamente di prestare la propria attività come lavoratori subordinati.
26. In particolare, premesso che gli ispettori della Guardia di Finanza prima di intervenire direttamente in loco, soffermandosi alcuni minuti a debita distanza dal luogo del lavoro, osservavano gli stessi essere intenti ad effettuare attività edilizia, tutti e tre i lavoratori dichiaravano: ''sono stato incaricato dal sig. , proprietario del locale oggetto Parte_1 di ristrutturazione, ad eseguire, in data odierna, lavori edili consistenti nell'ampliamento di una porta di accesso per installare successivamente un forno, in quanto dovrà essere intrapresa un'attività commerciale destinata alla vendita al dettaglio di alimenti ed in particolare nella pizzeria. Nello specifico, stamattina mi sono occupato dell'ampliamento della porta d'ingresso del locale e successivamente di caricare il materiale di risulta prodotto sul cassone del veicolo Isuzu targato BT06UWF. Per quanto riguarda la mia prestazione, non ho ancora concordato con il pagina 10 di 12 signor la retribuzione che mi dovrà corrispondere. Non Parte_1 sono a conoscenza di chi sia la proprietà del veicolo modello Isuzu targato
BT061WF sul quale ho caricato il materiale di risulta prodotto dalla demolizione di una parte di parete del locale commerciale per l'ampliamento di una porta, in quanto mi sono attenuto alle disposizioni che mi sono impartite dalla committenza dei lavori nella persona del signor , al quale mi rivolgo per qualsiasi attività da Parte_1 svolgere compreso ogni mio allontanamento dal cantiere… le direttive in ordine all'esecuzione ed alle modalità di lavoro mi vengono impartite da
, il quale mi ha fornito il materiale e le attrezzature Parte_1 necessarie per l'esecuzione dei lavori.''
27. Preso atto delle univoche dichiarazioni dei lavoratori e sulla scorta delle premesse sul riparto dell'onere probatorio prima descritte, non si può non accertare la legittimità della sanzione per la violazione commessa.
28. In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte le domande svolte in ricorso devono essere respinte.
29. Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto della riduzione del 20% dei compensi prevista dall'art. 9, comma 2, d.lgs. 14 settembre 2015 n. 149.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta le domande svolte nel ricorso;
pagina 11 di 12 - condanna parte ricorrente
Controparte_1
4.061,60, oltre accessori di legge;
Lagonegro, data a rifondere all' Parte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in euro
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 783/2024 R.G. promosso da
(C.F. con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
OL US (C.F. e OL IC C.F._2
(C.F. , giusta procura in atti;
C.F._3
- opponente - contro
(C.F. Controparte_1
), con i funzionari delegati Dr.ssa , Dr.ssa P.IVA_1 Controparte_2
Dr.ssa , Dr.ssa CP_3 Controparte_4 CP_5
, Dr.ssa giusta delega in atti;
[...] Controparte_6
- opposto –
Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. 5026/4838 del
23.05.2024;
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Lagonegro, depositato in data
23.07.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza n. 5026/4838, notificata il 18.06.2024, con cui l'
[...]
aveva ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di Euro 11.880,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 3, comma 3, d.l. 22 febbraio 2002 n. 12 (e successive modificazioni) in relazione ai lavoratori Parte_2
e , oltre a spese di
[...] Controparte_7 Controparte_8 notifica.
3. Ha dedotto l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione, in primo luogo, per violazione dell'art. 17 della Legge 689/1981 in quanto il rapporto era stato trasmesso all' dal quale Controparte_1 CP_9 Pt_3 superiore gerarchico e non dagli accertatori materiali del presunto illecito, constatato in sede di accesso, obbligo imposto a questi ultimi dalla legge, ma bensì da diverso soggetto;
in secondo luogo, lamentava il mancato esame delle deduzioni difensive presentate e dunque la violazione dell'art. 22 della legge 689/1981 con conseguente illegittimità dell'ordinanza ingiunzione;
precisava poi, sulla scorta della pagina 2 di 12 ricostruzione in fatto prospettata, che rappresentava in alcun modo la qualità di datore di lavoro degli operai, essendo questa da attribuire alla ditta, essendo l'opponente estraneo alla vicenda, in quanto essendo lo stesso pensionato e dunque con maggior tempo libero, aveva semplicemente presenziato a dei lavori il cui committente era il figlio , occupato per lavoro e quindi non presente la Persona_1 mattina dell'accesso ispettivo operato dalla Guardia di Finanza.
4. Per le premesse svolte, così concludeva: Parte_1
''piaccia all'On.le Tribunale di Lagonegro adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, alla luce dei motivi di opposizione sopra dedotti e ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 11 e 12 del D. Lgs.
150/2011, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia
l'ordinanza ingiunzione opposta emessa perché illegittima, infondata e ingiusta, e ogni atto ad essa presupposto, connesso o collegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 legge 689/1981 e dell'art. 6 del d.lgs.
150/2011; con vittoria di spese e competenze del giudizio, rimborso spese forf 15%, cap e iva come per legge, previa sospensione dell'efficacia esecutiva.''
5. Instauratosi regolarmente il contradditorio, si è costituito ritualmente in giudizio L' ed Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
6. L'opposizione non può trovare accoglimento, per le motivazioni di cui infra.
7. Giova premettere, in punto di diritto, che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza - ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità
pagina 3 di 12 dell'irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (cfr.
Cass., S.U., n. 1786/2010).
8. Dovendosi, dunque, accertare non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì l'effettiva sussistenza dell'illecito, va altresì rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente.
9. Ne deriva che ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito l'opposizione deve essere accolta (cfr. Cass., n. 5095/1999; Cass., n. 3741/1999; Cass., n.
5277/2007).
10. Del resto, l'art. 7, comma 10, del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
11. Venendo al caso di specie, l è onerato della Controparte_1 prova della sussistenza di un rapporto di prestazione di lavoro subordinato tra i lavoratori e Parte_2 Controparte_7 CP_8
e l'odierno ricorrente, atteso che l'art. 3, co. 3 del D.L. 12/2002
[...]
– norma sanzionatoria che viene in rilievo nel caso di specie - nella sua formulazione vigente ratione temporis, prevede che “Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
pagina 4 di 12 instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro […]”.
12. Appare, pertanto, imprescindibile la prova dello stato di
“assoggettamento gerarchico” del lavoratore, desumibile (sulla scorta della definizione di prestatore di lavoro subordinato fornita dall'art. 2094
c.c., per cui tale è chi si “obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”), dagli indici desunti dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità: l'inserzione del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro;
la sottoposizione alle direttive tecniche, al controllo ed al potere disciplinare dell'imprenditore; l'esclusiva della dipendenza da un solo datore;
le modalità della retribuzione, generalmente a tempo e indipendente dal risultato (ovvero “forma e periodicità della retribuzione”, secondo Cass. civ., Sez. Lav., 13 maggio 1977, n. 4405; Cass. civ., Sez. Lav., 17 luglio
1991, n.° 7920).
13. In merito a tale profilo, da ultimo, si segnala l'indirizzo più recente della Suprema Corte che così si è espressa: “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un
pagina 5 di 12 determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,
l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., sentenza 01.12.2008 n. 28525).
14. Anche la più recente giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità - ha ribadito che ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. "etero-direzione". Allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e 2086 c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato: “gli indici sintomatici della subordinazione”, sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. etero-determinazione della prestazione). Al contrario appaiono meramente indiziari e/o sussidiari, rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione
pagina 6 di 12 dell'esistenza della subordinazione, gli altri elementi comunemente individuabili in tale materia, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura della prestazione che si configura come un'obbligazione di mezzi e non come un'obbligazione di risultato nella quale il relativo rischio ricade sullo stesso lavoratore, la continuità della stessa prestazione o anche detta "disponibilità funzionale del prestatore", la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro” (Tribunale Napoli sez. lav., 24 novembre 2011, n.
30771); e, ancora, “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo risiede nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale. Tuttavia gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse” (Tribunale Milano sez. lav., 16 gennaio 2012, n. 128); “per
l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare” (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 05 marzo 2012, n. 3418).
15. Orbene, passando alla prima doglianza, ovvero al mancato rispetto dell'art. 17 della Legge 689/1981 relativamente alla pagina 7 di 12 trasmissione del rapporto della violazione da soggetto diverso dall'accertatore, questa va disattesa.
16. A tal riguardo, la norma prescrive esclusivamente che l'agente o il funzionario accertatore provveda a presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione, nel caso di specie l' quale ente ispettivo del Ministero del lavoro e CP_1 CP_1 delle politiche sociali, non prevedendo alcuna inefficacia o illegittimità della successiva ordinanza ingiunzione emessa in caso di mancata osservazione.
17. Infatti, la trasmissione del rapporto ispettivo riveste un ruolo fondamentale nel procedimento sanzionatorio amministrativo rappresentando infatti l'anello di congiunzione tra l'organo che ha eseguito l'accertamento ed effettuato la contestazione dell'illecito amministrativo e l'autorità competente a verificare la fondatezza dell'attività accertativa svolta e la conseguente sussistenza dell'illecito contestato al trasgressore.
18. Dunque, l'art. 17 predetto rappresenta la linea di demarcazione tra le due macrofasi del procedimento sanzionatorio: la prima fase, accertamento e contestazione dell'illecito, si conclude proprio con la trasmissione del rapporto all'autorità competente ad irrogare la sanzione;
la seconda fase procedimentale, destinata a concludersi con l'emanazione di un provvedimento di ingiunzione o archiviazione, determina la conclusione del procedimento sanzionatorio.
19. Per quanto visto, condizione necessaria è quella di trasmettere il rapporto in modo tempestivo e dettagliato, come avvenuto tra l'altro nel caso di specie, essendo lo scopo ultimo quello di segnalare pagina 8 di 12 all'organo poi preposto l'illecito, a nulla rilevando, se ad inoltrare il rapporto sia l'accertatore o altro soggetto, in ogni mondo riconducibile all'autorità di appartenenza, legittimata a compiere l'ispezione.
20. Ciò posto, la prima doglianza è infondata.
21. Quanto al secondo motivo di doglianza, relativo alla violazione dell'art. 18 comma 2 L. 689/81 per la mancata presa in considerazione degli scritti difensivi, va richiamato il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.
Per tali motivi anche la mancata audizione del ricorrente da parte dell'Autorità amministrativa non comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione (Cass. Sez. Un. n. 1786/2010).
22. Allo stesso tempo va ribadito che “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare,
pagina 9 di 12 del verbale di accertamento (Cass.. Sez. L, Sentenza n. 20189 del
22/07/2008 (Rv. 604673); Sez. L, Sentenza n. 16203 del 28/10/2003)
23. Quindi, anche la seconda doglianza va disattesa.
24. Orbene, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche fin qui delineate,
e dal raffronto con essa degli atti di causa, deve concludersi che l resistente abbia fornito prova sufficiente dei predetti elementi CP_1 caratterizzanti e determinanti la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato tra i lavoratori suindicati e , quale titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di rivendita di tabacchi, ma in quella circostanza, committente di alcuni lavori edili di demolizione di mura.
25. Dal verbale di accertamento ispettivo della Guardia di Finanza del
30.05.2021 emerge, infatti, che all'atto dell'ispezione, Parte_2
e dichiaravano
[...] Controparte_7 Controparte_8 espressamente di prestare la propria attività come lavoratori subordinati.
26. In particolare, premesso che gli ispettori della Guardia di Finanza prima di intervenire direttamente in loco, soffermandosi alcuni minuti a debita distanza dal luogo del lavoro, osservavano gli stessi essere intenti ad effettuare attività edilizia, tutti e tre i lavoratori dichiaravano: ''sono stato incaricato dal sig. , proprietario del locale oggetto Parte_1 di ristrutturazione, ad eseguire, in data odierna, lavori edili consistenti nell'ampliamento di una porta di accesso per installare successivamente un forno, in quanto dovrà essere intrapresa un'attività commerciale destinata alla vendita al dettaglio di alimenti ed in particolare nella pizzeria. Nello specifico, stamattina mi sono occupato dell'ampliamento della porta d'ingresso del locale e successivamente di caricare il materiale di risulta prodotto sul cassone del veicolo Isuzu targato BT06UWF. Per quanto riguarda la mia prestazione, non ho ancora concordato con il pagina 10 di 12 signor la retribuzione che mi dovrà corrispondere. Non Parte_1 sono a conoscenza di chi sia la proprietà del veicolo modello Isuzu targato
BT061WF sul quale ho caricato il materiale di risulta prodotto dalla demolizione di una parte di parete del locale commerciale per l'ampliamento di una porta, in quanto mi sono attenuto alle disposizioni che mi sono impartite dalla committenza dei lavori nella persona del signor , al quale mi rivolgo per qualsiasi attività da Parte_1 svolgere compreso ogni mio allontanamento dal cantiere… le direttive in ordine all'esecuzione ed alle modalità di lavoro mi vengono impartite da
, il quale mi ha fornito il materiale e le attrezzature Parte_1 necessarie per l'esecuzione dei lavori.''
27. Preso atto delle univoche dichiarazioni dei lavoratori e sulla scorta delle premesse sul riparto dell'onere probatorio prima descritte, non si può non accertare la legittimità della sanzione per la violazione commessa.
28. In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte le domande svolte in ricorso devono essere respinte.
29. Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto della riduzione del 20% dei compensi prevista dall'art. 9, comma 2, d.lgs. 14 settembre 2015 n. 149.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta le domande svolte nel ricorso;
pagina 11 di 12 - condanna parte ricorrente
Controparte_1
4.061,60, oltre accessori di legge;
Lagonegro, data a rifondere all' Parte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in euro
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
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