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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5936 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to RIGGIO CORRADO giusta procura Parte_1 in atti
Ricorrente
E
CP_1
Convenuto (Contumace)
Nonché
Controparte_2
[...]
Litisconsorte necessario (Contumace)
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver svolto la propria attività lavorativa in qualità di dirigente medico a tempo indeterminato, in servizio presso il Distretto Sanitario di Battipaglia, rientrante nell'ambito dell' fino a CP_1 quando non era stato posto in quiescenza per limiti di età a far data dal giorno 01.02.2023; di essere transitato nel ruolo della dirigenza medica a far data dal primo gennaio dell'anno
2005 in virtù della stabilizzazione dei medici convenzionati, giusto Decreto G.R.C. n. 440 del 30.06.2003; che, in applicazione dell'art. 5 del D.P.C.M. n. 502 del 12.12.1997 ovvero del regolamento della procedura concorsuale per il giudizio di idoneità all'inquadramento dirigenziale, il quale prevedeva che le con proprio provvedimento, da adottare CP_1 inderogabilmente entro 60 giorni dalla ricezione degli atti ovvero entro 60 giorni dal decreto dirigenziale regionale di approvazione della graduatoria degli idonei, avrebbero dovuto procedere alla nomina dei vincitori ai fini dell'assunzione nel ruolo dirigenziale, in seguito ad Contr azione giudiziaria, l con deliberazione recante n. 1045 del 20.12.2013 gli riconosceva una retroattività giuridica ed economica di un anno con data di assunzione effettiva non più dell'01.01.2005 bensì dell'01.01.2004, con pagamento delle conseguenti differenze retributive dovute – pari ad euro 21.075,62 - con cedolino stipendiale emesso nel mese di febbraio 2014. Evidenziava che, con il passaggio nei ruoli della dirigenza medica, in applicazione della vigente normativa, aveva optato per il mantenimento della propria posizione previdenziale all' , cui l avrebbe dovuto effettuare il versamento CP_2 Pt_2
Contr dei contributi anche in relazione alle differenze stipendiali. Rilevava che l per errore, non aveva versato i contributi dovuti per il periodo da gennaio a luglio 2005 né le differenze conseguenti alla maggiore retribuzione conseguita nel febbraio 2014 per il riconoscimento della retrodatazione al 01.01.2004 del proprio rapporto di lavoro dipendente. Rappresentava Contr che la stessa con determina del 24.05.2023, dava atto del fondamento della richiesta di regolarizzazione contributiva avanzata da esso ricorrente, effettuando anche il conteggio analitico delle somme da versare all' da parte dell' , nella sua qualità di CP_2 CP_1 sostituto d'imposta, per un importo complessivo pari ad €. 17.056,22 così suddiviso: €.
8.281,61 per l'anno 2004 ed €. 8.774,61 per l'anno 2005. Pertanto, alla luce della mancata attuazione della richiamata determina da parte dell' , adiva il Tribunale di Salerno, in Pt_3 funzione di giudice del lavoro, per vedere: “Accerti e dichiari il diritto del ricorrente, dott.
al riconoscimento ed al pagamento dei contributi previdenziali posti a carico Parte_1 dell' , da versare all' , per tutto l'anno CP_1 Controparte_3 Controparte_2
2004 e per l'anno 2005 dal mese di gennaio al mese di luglio e relativi alla differenza economica dovuta alla retroattività dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza medica e per
i primi sette mesi dell'anno 2005 sempre relativamente alle differenze retributive dovute in virtù del passaggio dalla medicina convenzionata alla dirigenza medica, il tutto per un importo complessivo pari ad €. 17.056,22 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo, così come evincibile dalla determina di pagamento predisposta dalla stessa;
Condanni, pertanto, la resistente CP_1 Controparte_4
, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la sede
[...] legale corrente in alla Via Nizza n. 146, al pagamento dei contributi previdenziali CP_1 posti a carico dell' , da versare all' , CP_1 Parte_4 per tutto l'anno 2004 e per l'anno 2005 dal mese di gennaio al mese di luglio e relativi alla differenza economica dovuta alla retroattività dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza medica e per i primi sette mesi dell'anno 2005 sempre relativamente alle differenze retributive dovute in virtù del passaggio dalla convenzione alla dirigenza medica, il tutto per un importo complessivo pari ad €. 17.056,22 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo, così come evincibile dalla determina di pagamento predisposta dalla stessa;
Condanni, altresì, l , CP_1 Controparte_4 in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale corrente in
alla Via Nizza n. 146, al pagamento, in favore del dott. del compenso CP_1 Parte_1 professionale così come stabilito dalla vigente normativa”.
L' non si costituiva in giudizio, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. Pt_3
Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , tale Ente non si CP_2 costituiva in giudizio. Pertanto, va dichiarata la sua contumacia.
Il Giudice, sulle conclusioni del procuratore di parte attrice richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 12.11.2025, decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Rileva premettere che, a fronte della domanda del ricorrente volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi e alla conseguente regolarizzazione e, dunque, ad una ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. (cfr Cass. n. 14853/2019;
Cass. 70172024; Cassazione civile sez. lav., 16/09/2024, n.24791), il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...] presso cui il dott. aveva mantenuto Controparte_2 Pt_1 la posizione assicurativa al momento del transito nei ruoli della Dirigenza medica dell'ex
ASL SA/2.
In punto di diritto, occorre evidenziare che, pur non essendo creditore dei contributi previdenziali (Cass. Sez. Un. n. 7514/2022, Cass. n. 20697/2022; Cass. 6722 del
10/03/2021), il lavoratore è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale, alla
“posizione contributiva” ovvero del “diritto all'integrità della posizione contributiva” a cui l'omissione contributiva reca un pregiudizio attuale (“danno da irregolarità contributiva”), quale comportamento potenzialmente dannoso.
Egli, perciò, ha sempre un interesse qualificato a proteggere sul piano contrattuale la sua posizione assicurativa ed il diritto all'integrità dei contributi quale bene strumentale rispetto al suo diritto, costituzionalmente tutelato dall'art. 38, comma 2, Cost., al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento di un rischio protetto dalla legge.
Tutto ciò risulta ancor più evidente, in tutta la sua concretezza, nell'attuale ordinamento previdenziale, improntato al sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo, con effetti costitutivi del diritto ed incrementativi delle prestazioni correlati alla quantità della contribuzione effettivamente dovuta, secondo il principio di automaticità.
A fronte, dunque, dell'obbligo del datore di lavoro di assolvere al pagamento dei contributi,
l'interesse del lavoratore al versamento degli stessi si traduce perciò in un diritto soggettivo alla posizione assicurativa perché – in sostanza - solo questo diritto si trasforma nel diritto alla prestazione previdenziale al verificarsi dell'evento protetto o nel diritto al risarcimento dei danni per il mancato conseguimento di tale prestazione.
Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr Cass. n. 14853/2019).
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, risulta che il ricorrente, ex dipendente dell' , Pt_3 in quiescenza dal 01.02.2023, transitava nei ruoli della dirigenza medica dell'ex Pt_5 con decorrenza dal 1° gennaio 2005 in virtù della stabilizzazione dei medici convenzionati ai sensi del Decreto G.R.C. n. 440 del 30.06.2003. Risulta altresì che, in seguito ad azione Contr giudiziaria, l con deliberazione recante n. 1045 del 20.12.2013, riconosceva al dott. una retroattività giuridica ed economica del rapporto di lavoro dall'1.01.2004 alla luce Pt_1 dell'art. 5 del D.P.C.M. n. 502 del 12.12.1997, con conseguente corresponsione delle relative differenze retributive pari ad euro 21.075,62 con la busta paga in atti di febbraio
2014. Contr Nella determina dell' del 24.05.2023 a firma del Responsabile Gestione Previdenziale
e Contributiva, in seguito a diffida dell'odierno ricorrente, si dava atto che occorreva provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva del dott. presso la Cassa Pt_1
– proprio “per evitare un contenzioso” – dal momento che risultava non versata né CP_2 la differenza dei contributi anno 2004 derivanti dal riconoscimento delle differenze retributive liquidate nel febbraio 2014 in seguito alla retroattività economica e giuridica del rapporto di dipendente giusta delibera n. 1045 del 20.12.2013 (per un ammontare di euro 8.281,61) nè
i contributi relativi al periodo da agosto a dicembre 2005 (per un ammontare di euro
8.774,61).
Veniva pertanto determinato “di provvedere alla regolarizzazione dei contributi previdenziali del dr. dirigente medico dipendente di questa , per le annualità 2004 Parte_1 Pt_2
e 2005 (periodo da gennaio a luglio); di liquidare all' Controparte_2 la somma di euro 17.056,22 per la contribuzione, dovuta ed erroneamente
[...] non versata, a favore del dirigente di cui sopra anni 2004 e 2005; di imputare la relativa spesa al conto economico “Sopravvenienze passive v/terzi relative a personale – dirigenza medica veterinaria”; di incaricare il Settore Economico degli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento;
di inviare la presente al Collegio Sindacale ai sensi delle previsioni di legge vigenti”. Contr Tuttavia, nonostante tale determina, l non ha provveduto alla regolarizzazione contributiva del dott. Pt_1
Ne consegue, alla luce del chiaro tenore della documentazione in esame, il diritto del ricorrente alla regolarizzazione contributiva in relazione all'anno 2004, quale conseguenza delle differenze retributive corrisposte a fronte della retroattività economica e giuridica al
01.01.2004 del proprio rapporto di lavoro dipendente, ed ai mesi da gennaio a luglio del
2005, non versati all' , come ammesso dallo stesso datore di lavoro, sostituto CP_2
d'imposta.
Di qui, la condanna dell' al versamento in favore della Pt_3 [...] della somma di euro 17.056,22 Controparte_2
Contr (ossia quella indicata dalla stessa nella determina sopra richiamata, comprensiva della quota a carico del dipendente) per la contribuzione non versata per il dott. . Parte_1 Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l , in persona del legale rapp. CP_1 te pt, al versamento in favore della
[...] della somma di euro Controparte_2
17.056,22 per la contribuzione non versata per il dott. ; Parte_1
- Condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in euro Pt_3
2.695,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie
Salerno, 12.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino