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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/11/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 763 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. – CF - nato Parte_1 CodiceFiscale_1
a Roma (RM) il 24/11/1985 e residente a [...] e Parte_2
– CF - nata a [...] il [...] e residente a [...]in C/da
[...] CodiceFiscale_2
Maiolino, rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO PERRI - PEC - ed Email_1 elettivamente domiciliati presso il di lui studio legale giusta procura alle liti in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 27 ottobre 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 16/10/2025 - che i ricorrenti: in data 15/06/2010 gli istanti hanno contratto matrimonio con rito cattolico in Lamezia Terme (CZ), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune
Atto n. 5 parte 2 seria A – anno 2010 in regime di separazione dei beni. Dall'unione coniugale, in data
20/11/2010, è nato un figlio, cui è stato assegnato il nome di;
in data 05/09/2013, è nata un'altra Pt_1 figlia, a cui è stato dato il nome d;
in data 27/06/2023, è nato un altro figlio, cui è stato assegnato Per_1 il nome di . Purtroppo, però, l'unione tra i coniugi si è rivelata - ben presto - infelice a causa della Per_2 loro reciproca differenza caratteriale ed il rapporto coniugale si è irrimediabilmente deteriorato, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. In conseguenza di quanto sopra esposto, gli odierni 2
ricorrenti sono arrivati alla determinazione di separarsi consensualmente, alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2) I figli minori , Pt_1 Per_1 Per_2 verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i coniugi, anche se continueranno a coabitare con la madre, presso l'abitazione sita in Gizzeria, C/da Maiolino. 3) I coniugi cureranno di concerto l'educazione dei figli minori e li coadiuveranno nel proseguimento degli studi e nelle scelte più importanti. 4) Il Sig. Parte_1
, avrà facoltà di vedere i figli minori ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici
[...] degli stessi minori e previo appuntamento telefonico, con almeno 3 gg. di preavviso. Inoltre, il sig. Pt_1 potrà sentire telefonicamente i minori, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, entro e non oltre le ore 21:00 di ogni giorno;
5) Il sig. , avrà diritto di tenere con se i figli minori, a fine settimana Parte_1 alternati, nei giorni di Sabato e Domenica;
6) In occasione delle vacanze estive, il sig Parte_1 potrà tenere con sé i figli minori per un periodo di trenta giorni non consecutivi (15 giorni nel mese di luglio e
15 giorni nel mese di agosto), periodo da concordare con la moglie entro il 31 maggio di ogni anno. 7) In occasione delle vacanze natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore, il periodo compreso tra il 23 ed il 30 dicembre, ovvero quello compreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio. 8) I minori trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; 9) Il Sig.
corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli minori, , e , un assegno mensile di € 450,00, Pt_1 Per_1 Per_2
(quattrocentocinquanta/00), entro il giorno cinque di ogni mese, somma che dovrà rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;
inoltre contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie ed impreviste, debitamente documentate;
entrambi i coniugi riconoscono che, tra di loro, non vi sono altri rapporti di natura patrimoniale da disciplinare e, pertanto, reciprocamente rinunciano ad ogni eventuale pretesa (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
Pertanto, tutto ciò premesso, chiedevamo all'adito Tribunale di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 763 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi Parte_1
– CF - nato a [...] il [...] e residente a [...]in Via
[...] CodiceFiscale_1 degli Ausoni, n. 48, e – CF - nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2 il 27/12/1985 e residente a [...]in C/da Maiolino, rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO PERRI ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio legale giusta procura alle liti in atti, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 17 ottobre 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente
– in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del
11/11/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
3
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 27 ottobre 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 21 ottobre 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 763 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. – CF - nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], e – CF Parte_2 [...]
- nata a [...] il [...] e residente a [...]in C/da Maiolino, rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. ANTONIO PERRI - PEC - ed elettivamente domiciliati Email_1 presso il di lui studio legale giusta procura alle liti in atti;
4
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, – Parte_1
CF - nato a [...] il [...] e residente a [...]
n. 48, e – CF - nata a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
e residente a [...]in C/da Maiolino, rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO PERRI - PEC
- ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio legale giusta procura Email_1 alle liti in atti, alle seguenti e concordate condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2) I figli minori, , e , verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i coniugi, Pt_1 Per_1 Per_2 anche se continueranno a coabitare con la madre, presso l'abitazione sita in Gizzeria, C/da Maiolino.
3) I coniugi cureranno di concerto l'educazione dei figli minori e li coadiuveranno nel proseguimento degli studi e nelle scelte più importanti.
4) Il Sig. , avrà facoltà di vedere i figli minori ogni volta che vorrà, compatibilmente Parte_1 con gli impegni scolastici degli stessi minori e previo appuntamento telefonico, con almeno 3 gg. di preavviso.
Inoltre, il sig. potrà sentire telefonicamente i minori, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, entro e non Pt_1 oltre le ore 21:00 di ogni giorno;
5) Il sig. , avrà diritto di tenere con sé i figli minori, a fine settimana alternati, nei Parte_1 giorni di sabato e domenica;
6) In occasione delle vacanze estive, il sig. potrà tenere con sé i figli minori per un Parte_1 periodo di trenta giorni non consecutivi (15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto), periodo da concordare con la moglie entro il 31 maggio di ogni anno.
7) In occasione delle vacanze natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore, il periodo compreso tra il 23 ed il 30 dicembre, ovvero quello compreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio.
8) I minori trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
9) Il Sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 per il mantenimento dei figli minori, , e , un assegno mensile di € 450,00, Pt_1 Per_1 Per_2
(quattrocentocinquanta/00), entro il giorno cinque di ogni mese, somma che dovrà rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;
inoltre contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie ed impreviste, debitamente documentate;
10) Entrambi i coniugi riconoscono che, tra di loro, non vi sono altri rapporti di natura patrimoniale da disciplinare e, pertanto, reciprocamente rinunciano ad ogni eventuale pretesa.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 5, parte II, serie A, anno 2010 - per la trascrizione, le annotazioni 5
e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 763 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. – CF - nato Parte_1 CodiceFiscale_1
a Roma (RM) il 24/11/1985 e residente a [...] e Parte_2
– CF - nata a [...] il [...] e residente a [...]in C/da
[...] CodiceFiscale_2
Maiolino, rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO PERRI - PEC - ed Email_1 elettivamente domiciliati presso il di lui studio legale giusta procura alle liti in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 27 ottobre 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 16/10/2025 - che i ricorrenti: in data 15/06/2010 gli istanti hanno contratto matrimonio con rito cattolico in Lamezia Terme (CZ), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune
Atto n. 5 parte 2 seria A – anno 2010 in regime di separazione dei beni. Dall'unione coniugale, in data
20/11/2010, è nato un figlio, cui è stato assegnato il nome di;
in data 05/09/2013, è nata un'altra Pt_1 figlia, a cui è stato dato il nome d;
in data 27/06/2023, è nato un altro figlio, cui è stato assegnato Per_1 il nome di . Purtroppo, però, l'unione tra i coniugi si è rivelata - ben presto - infelice a causa della Per_2 loro reciproca differenza caratteriale ed il rapporto coniugale si è irrimediabilmente deteriorato, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. In conseguenza di quanto sopra esposto, gli odierni 2
ricorrenti sono arrivati alla determinazione di separarsi consensualmente, alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2) I figli minori , Pt_1 Per_1 Per_2 verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i coniugi, anche se continueranno a coabitare con la madre, presso l'abitazione sita in Gizzeria, C/da Maiolino. 3) I coniugi cureranno di concerto l'educazione dei figli minori e li coadiuveranno nel proseguimento degli studi e nelle scelte più importanti. 4) Il Sig. Parte_1
, avrà facoltà di vedere i figli minori ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici
[...] degli stessi minori e previo appuntamento telefonico, con almeno 3 gg. di preavviso. Inoltre, il sig. Pt_1 potrà sentire telefonicamente i minori, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, entro e non oltre le ore 21:00 di ogni giorno;
5) Il sig. , avrà diritto di tenere con se i figli minori, a fine settimana Parte_1 alternati, nei giorni di Sabato e Domenica;
6) In occasione delle vacanze estive, il sig Parte_1 potrà tenere con sé i figli minori per un periodo di trenta giorni non consecutivi (15 giorni nel mese di luglio e
15 giorni nel mese di agosto), periodo da concordare con la moglie entro il 31 maggio di ogni anno. 7) In occasione delle vacanze natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore, il periodo compreso tra il 23 ed il 30 dicembre, ovvero quello compreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio. 8) I minori trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; 9) Il Sig.
corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli minori, , e , un assegno mensile di € 450,00, Pt_1 Per_1 Per_2
(quattrocentocinquanta/00), entro il giorno cinque di ogni mese, somma che dovrà rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;
inoltre contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie ed impreviste, debitamente documentate;
entrambi i coniugi riconoscono che, tra di loro, non vi sono altri rapporti di natura patrimoniale da disciplinare e, pertanto, reciprocamente rinunciano ad ogni eventuale pretesa (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
Pertanto, tutto ciò premesso, chiedevamo all'adito Tribunale di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 763 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi Parte_1
– CF - nato a [...] il [...] e residente a [...]in Via
[...] CodiceFiscale_1 degli Ausoni, n. 48, e – CF - nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2 il 27/12/1985 e residente a [...]in C/da Maiolino, rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO PERRI ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio legale giusta procura alle liti in atti, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 17 ottobre 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente
– in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del
11/11/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
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rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 27 ottobre 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 21 ottobre 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 763 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. – CF - nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], e – CF Parte_2 [...]
- nata a [...] il [...] e residente a [...]in C/da Maiolino, rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. ANTONIO PERRI - PEC - ed elettivamente domiciliati Email_1 presso il di lui studio legale giusta procura alle liti in atti;
4
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, – Parte_1
CF - nato a [...] il [...] e residente a [...]
n. 48, e – CF - nata a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
e residente a [...]in C/da Maiolino, rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO PERRI - PEC
- ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio legale giusta procura Email_1 alle liti in atti, alle seguenti e concordate condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2) I figli minori, , e , verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i coniugi, Pt_1 Per_1 Per_2 anche se continueranno a coabitare con la madre, presso l'abitazione sita in Gizzeria, C/da Maiolino.
3) I coniugi cureranno di concerto l'educazione dei figli minori e li coadiuveranno nel proseguimento degli studi e nelle scelte più importanti.
4) Il Sig. , avrà facoltà di vedere i figli minori ogni volta che vorrà, compatibilmente Parte_1 con gli impegni scolastici degli stessi minori e previo appuntamento telefonico, con almeno 3 gg. di preavviso.
Inoltre, il sig. potrà sentire telefonicamente i minori, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, entro e non Pt_1 oltre le ore 21:00 di ogni giorno;
5) Il sig. , avrà diritto di tenere con sé i figli minori, a fine settimana alternati, nei Parte_1 giorni di sabato e domenica;
6) In occasione delle vacanze estive, il sig. potrà tenere con sé i figli minori per un Parte_1 periodo di trenta giorni non consecutivi (15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto), periodo da concordare con la moglie entro il 31 maggio di ogni anno.
7) In occasione delle vacanze natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore, il periodo compreso tra il 23 ed il 30 dicembre, ovvero quello compreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio.
8) I minori trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
9) Il Sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 per il mantenimento dei figli minori, , e , un assegno mensile di € 450,00, Pt_1 Per_1 Per_2
(quattrocentocinquanta/00), entro il giorno cinque di ogni mese, somma che dovrà rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;
inoltre contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie ed impreviste, debitamente documentate;
10) Entrambi i coniugi riconoscono che, tra di loro, non vi sono altri rapporti di natura patrimoniale da disciplinare e, pertanto, reciprocamente rinunciano ad ogni eventuale pretesa.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 5, parte II, serie A, anno 2010 - per la trascrizione, le annotazioni 5
e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)