TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 998/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio) promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ascolese Giusy, giusta procura in atti e da nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Saviano Giacomo, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 20.05.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
15.04.2025 hanno proposto domanda cumulativa di separazione e divorzio, a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 23.04.1999 in San Giuseppe ES (NA), regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (al n. 19, parte II, serie A, anno 1999). 1 Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di incompatibilità caratteriali e divergenze personali.
Premesso che dal matrimonio è nata una figlia, , il 13.06.2001 in Ottaviano Persona_1
(NA), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale;
hanno pertanto chiesto che la causa, decorsi i termini di legge, fosse rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio entro il termine di trenta giorni
(ex art. 6, c.12, L.1/12/70, n.898) e con obbligo di reciproco rispetto;
2. La Sig.ra dimorerà, fino a che lo riterrà opportuno, presso l'immobile che fu concesso in Pt_2
comodato d'uso gratuito ad entrambi i coniugi e che ora utilizza esclusivamente ella unitamente alla figlia
, sito in Ottaviano (NA) alla Via Mozzillo 11; Persona_1
3. La figlia vivrà insieme alla madre presso la mentovata abitazione, finché lo riterrà Persona_1 opportuno, non avendo ad oggi alcuna forma di reddito;
4. il sig. verserà entro e non oltre il giorno 7 di ogni mese la somma di euro 1.200,00 Parte_1
(milleduecento/00) alla sig.ra somma necessaria al mantenimento della ricorrente e della figlia Pt_2
. Tale somma sarà versata con bonifico, intestato alla sig.ra sul conto Persona_1 Controparte_1 corrente Postepay evolution avente IBAN IT62 W360 8105 1382 2092 9920 942.
5. Il sig. garantirà l'utilizzo dell'auto, Fiat Panda di colore grigio, targata FG 238 MJ, Pt_1 attualmente nel possesso della sig.ra ed anche la manutenzione della stessa. In caso di Pt_2
necessaria sostituzione e/o perdita del possesso, il sig. si impegna a garantire l'uso di un'altra Pt_1
auto dello stesso segmento alla sig.ra Pt_2
2
6. Il sig. si obbliga nei confronti della figlia al pagamento di eventuali spese Pt_1 Persona_1
straordinarie di natura medica non coperte dal S.S.N. Tali spese dovranno essere concordanti anticipatamente con il Sig. , tranne per quelle urgenti. Parte_1
7. I coniugi si impegnano a procedure alla separazione dei beni, essendo in regime di comunione dei
beni.
8. La signora si impegna a tenere con sé i 6 cani della famiglia anche in virtù del fatto che il Pt_2
sig. ha sempre garantito, e continuerà a farlo, l'assistenza materiale. Nel caso in cui la sig.ra Pt_1
dovesse lasciare l'attuale abitazione non potrà più far fronte al gravoso onere di occuparsi Pt_2 degli animali e quindi andrà trovata una sistemazione differente a questi ultimi previo accordo tra le parti.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
21.01.1977 (C.F. ) e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
21.08.1978 (C.F. che hanno contratto matrimonio concordatario in data C.F._2
23.04.1999 in San Giuseppe ES (NA), regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (al n. 19, parte II, serie A, anno 1999);
- determina in € 1.200,00 il contributo al mantenimento a favore della ricorrente e della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente a carico del sig. da Parte_1
corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico, contanti o Pt_2
vaglia postale, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo del CNF;
- prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
3 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo della procedura per la domanda di divorzio congiunto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso il 20.05.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 998/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio) promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ascolese Giusy, giusta procura in atti e da nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Saviano Giacomo, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 20.05.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
15.04.2025 hanno proposto domanda cumulativa di separazione e divorzio, a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 23.04.1999 in San Giuseppe ES (NA), regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (al n. 19, parte II, serie A, anno 1999). 1 Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di incompatibilità caratteriali e divergenze personali.
Premesso che dal matrimonio è nata una figlia, , il 13.06.2001 in Ottaviano Persona_1
(NA), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale;
hanno pertanto chiesto che la causa, decorsi i termini di legge, fosse rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio entro il termine di trenta giorni
(ex art. 6, c.12, L.1/12/70, n.898) e con obbligo di reciproco rispetto;
2. La Sig.ra dimorerà, fino a che lo riterrà opportuno, presso l'immobile che fu concesso in Pt_2
comodato d'uso gratuito ad entrambi i coniugi e che ora utilizza esclusivamente ella unitamente alla figlia
, sito in Ottaviano (NA) alla Via Mozzillo 11; Persona_1
3. La figlia vivrà insieme alla madre presso la mentovata abitazione, finché lo riterrà Persona_1 opportuno, non avendo ad oggi alcuna forma di reddito;
4. il sig. verserà entro e non oltre il giorno 7 di ogni mese la somma di euro 1.200,00 Parte_1
(milleduecento/00) alla sig.ra somma necessaria al mantenimento della ricorrente e della figlia Pt_2
. Tale somma sarà versata con bonifico, intestato alla sig.ra sul conto Persona_1 Controparte_1 corrente Postepay evolution avente IBAN IT62 W360 8105 1382 2092 9920 942.
5. Il sig. garantirà l'utilizzo dell'auto, Fiat Panda di colore grigio, targata FG 238 MJ, Pt_1 attualmente nel possesso della sig.ra ed anche la manutenzione della stessa. In caso di Pt_2
necessaria sostituzione e/o perdita del possesso, il sig. si impegna a garantire l'uso di un'altra Pt_1
auto dello stesso segmento alla sig.ra Pt_2
2
6. Il sig. si obbliga nei confronti della figlia al pagamento di eventuali spese Pt_1 Persona_1
straordinarie di natura medica non coperte dal S.S.N. Tali spese dovranno essere concordanti anticipatamente con il Sig. , tranne per quelle urgenti. Parte_1
7. I coniugi si impegnano a procedure alla separazione dei beni, essendo in regime di comunione dei
beni.
8. La signora si impegna a tenere con sé i 6 cani della famiglia anche in virtù del fatto che il Pt_2
sig. ha sempre garantito, e continuerà a farlo, l'assistenza materiale. Nel caso in cui la sig.ra Pt_1
dovesse lasciare l'attuale abitazione non potrà più far fronte al gravoso onere di occuparsi Pt_2 degli animali e quindi andrà trovata una sistemazione differente a questi ultimi previo accordo tra le parti.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
21.01.1977 (C.F. ) e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
21.08.1978 (C.F. che hanno contratto matrimonio concordatario in data C.F._2
23.04.1999 in San Giuseppe ES (NA), regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (al n. 19, parte II, serie A, anno 1999);
- determina in € 1.200,00 il contributo al mantenimento a favore della ricorrente e della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente a carico del sig. da Parte_1
corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico, contanti o Pt_2
vaglia postale, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo del CNF;
- prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
3 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo della procedura per la domanda di divorzio congiunto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso il 20.05.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4