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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 10/07/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1464/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1464/2024 avente ad oggetto: Usucapione promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 MAZZARINO TOMMASO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO DELLA ROVERE N. 5/7 15033 CASALE MONFERRATO presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
/o (C.F. ), CP_1 Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA – nessuno costituito
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. . del 10.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami ha convenuto Parte_1 in giudizio gli eredi e/o gli aventi causa di deceduta nel 1995 per sentir accertare e CP_2 dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione in proprio favore del terreno agricolo sito nel comune di
POTESTURA, identificato al catasto terreni del Comune di PONTESTURA (AL), sezione di Pontestura,
Foglio 9, Particella 144, Qualità: Seminativo;
Classe: 3; Superficie: 21 are, 00 ca (2.100 mq); Reddito
Dominicale: € 11,39; Reddito Agrario: € 10,85.
Parte attrice ha allegato che:
• l'odierno ricorrente possiede uti dominus da oltre vent'anni, in maniera continuativa e pacifica, ovvero ininterrotta e pubblica, il terreno di cui al punto che precede, curandone la manutenzione e coltivandolo a rotazione;
a titolo esemplificativo, nell'anno corrente, il cespite viene coltivato a triticale (si allega documentazione fotografica, doc.
4-a e 4-b);
• l'inizio del possesso uti dominus è cronologicamente collocabile nell'anno 2001, ovvero l'anno di inizio dell'attività di impresa (si veda, ancora una volta, la visura CCIAA dell'azienda agricola ricorrente, doc. 1), sebbene l'azienda agricola possegga invero da molto più Pt_1 tempo il terreno oggetto di codesto ricorso, ovvero sin dai tempi nei quali l'azienda era intestata al sig. , padre dell'odierno ricorrente;
Persona_1
• la famiglia peraltro - con riferimento al terreno del quale si rivendica in questa sede Pt_1
l'avvenuto acquisto per usucapione - ha sempre sostenuto tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, curando il cespite in maniera continuativa, così come noto e riconosciuto dalla comunità nella quale il bene immobile insiste ed altresì comprovabile a mezzo di testimoni;
• il ricorrente ha altresì sempre utilizzato, sino ad oggi, il terreno per intero, in modo pieno ed esclusivo, con un comportamento riconducibile all'esserne pieno proprietario, senza aver mai ricevuto o subito né da parte dell'intestataria catastale, né da suoi eventuali eredi e/o aventi causa alcun tipo di contestazione, sia essa di natura verbale e/o scritta, né altri eventuali atti di rivendicazione;
pagina 2 di 5 • nel ventennio antecedente il presente ricorso, non risulta trascritta alcuna domanda giudiziale volta a rivendicare la proprietà od altri diritti reali di godimento sull'immobile in questione (doc. 5);
• ut supra anticipato, il possesso è stato sempre mantenuto pacificamente, non ravvisandosi nè atti violenti e/o clandestini o di mera tolleranza del proprietario;
non si sono, inoltre, verificate interruzioni naturali o civili. Dal 2001 e sino alla data del presente ricorso, nessun soggetto ha rivendicato diritti reali sul cespite in questione, ovvero contestato il potere di fatto esercitato dal ricorrente sul bene;
• il Sig. ha pertanto maturato il periodo ex lege previsto affinché si configuri l'avvenuta Pt_1 usucapione del diritto di proprietà del terreno di cui trattasi, ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Pur regolarmente instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per controparte.
Dopo l'escussione dei testimoni, la scrivente ha fatto precisare le conclusioni e ha incamerato la causa direttamente in decisione.
II
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Secondo quanto disposto dall'art. 1158 c.c.: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
In base ai consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte in materia:
- la legittimazione passiva ad causam, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, deve essere riconosciuta in capo a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio (cfr. Cass. n. 4907/90);
- la domanda di usucapione deve essere rivolta nei confronti del proprietario o del possessore del bene oggetto di causa ed è onere dell'attore fornire la predetta prova in giudizio (cfr. Cass. n. 5335/2000);
- per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena
(cfr. Cass. n. 8662/2010);
- l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri, che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo (cfr. Cass. 3464/1988);
pagina 3 di 5 - ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore;
- colui il quale agisce in giudizio, per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del 'corpus', ma anche dell''animus possidendi' (Cass. civ., Sez. II, 6 agosto 2004, n. 15145) e, come sottolineato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass. n.
6079/02 e Cass. n. 2857/06).
***
Nella fattispecie in esame, ricorrono i requisiti sopra indicati affinché possa dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione del terreno oggetto di giudizio.
Dai documenti prodotti è emerso che il terreno oggetto di giudizio risulta di proprietà di parte convenuta che è deceduta nel 1995; in ragione di ciò è stata autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c. per mezzo di pubblici proclami e nessuno degli eredi o degli aventi causa si è costituito.
I testimoni sentiti all'udienza odierna hanno confermato che da oltre vent'anni la parte attrice coltiva il terreno, si occupa della manutenzione e raccoglie i frutti.
La Suprema Corte ha più volte affermato che: “Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà” (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 14092 del 11/06/2010 ex multis).
Ciò significa che chi intende acquistare la proprietà di un bene per usucapione, deve provare, oltre al possesso continuo ed ininterrotto dello stesso per oltre vent'anni, anche il cosiddetto “animus rem sibi habendi”, consistente nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, esercitando le corrispondenti facoltà.
Le prove orali assunte hanno consentito di accertare l'esistenza, in capo a parte attrice, di un possesso utile all'usucapione, caratterizzato da un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi pagina 4 di 5 per almeno venti anni, indicativo, in modo inequivoco, dell'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario.
Parte convenuta, non costituendosi, ha abdicato alla facoltà di sollevare contestazioni a quanto affermato da parte attrice e provato per testimoni.
È dunque stato provato un possesso per oltre 20 anni, pubblico, pacifico e ininterrotto.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione ex lege ai sensi dell'art. 2651 c.c.
III
Le spese dovrebbero seguire la soccombenza di parte convenuta, ma nel caso in esame non si ravvisa propriamente una soccombenza, anche stante la notifica per pubblici proclami, con sostanziale abbandono e disinteresse del terreno in esame da tempo risalente da parte del proprietario, pertanto, sussistono ragioni eccezionali per ritenere che le spese restino a carico della parte che le ha sopportate, pur essendo risultata vittoriosa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: accerta e dichiara che il ricorrente ha acquistato per intervenuta usucapione ventennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., la proprietà del terreno agricolo sito nel comune di POTESTURA, identificato al catasto terreni del Comune di PONTESTURA (AL), sezione di Pontestura, Foglio 9,
Particella 144, Qualità: Seminativo;
Classe: 3; Superficie: 21 are, 00 ca (2.100 mq); Reddito Dominicale: €
11,39; Reddito Agrario: € 10,85; dispone che il competente Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di Pubblicità dell'Agenzia delle Entrate, a presentazione, proceda alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità; nulla in punto spese.
Così deciso in Vercelli, 10.7.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1464/2024 avente ad oggetto: Usucapione promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 MAZZARINO TOMMASO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO DELLA ROVERE N. 5/7 15033 CASALE MONFERRATO presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
/o (C.F. ), CP_1 Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA – nessuno costituito
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. . del 10.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami ha convenuto Parte_1 in giudizio gli eredi e/o gli aventi causa di deceduta nel 1995 per sentir accertare e CP_2 dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione in proprio favore del terreno agricolo sito nel comune di
POTESTURA, identificato al catasto terreni del Comune di PONTESTURA (AL), sezione di Pontestura,
Foglio 9, Particella 144, Qualità: Seminativo;
Classe: 3; Superficie: 21 are, 00 ca (2.100 mq); Reddito
Dominicale: € 11,39; Reddito Agrario: € 10,85.
Parte attrice ha allegato che:
• l'odierno ricorrente possiede uti dominus da oltre vent'anni, in maniera continuativa e pacifica, ovvero ininterrotta e pubblica, il terreno di cui al punto che precede, curandone la manutenzione e coltivandolo a rotazione;
a titolo esemplificativo, nell'anno corrente, il cespite viene coltivato a triticale (si allega documentazione fotografica, doc.
4-a e 4-b);
• l'inizio del possesso uti dominus è cronologicamente collocabile nell'anno 2001, ovvero l'anno di inizio dell'attività di impresa (si veda, ancora una volta, la visura CCIAA dell'azienda agricola ricorrente, doc. 1), sebbene l'azienda agricola possegga invero da molto più Pt_1 tempo il terreno oggetto di codesto ricorso, ovvero sin dai tempi nei quali l'azienda era intestata al sig. , padre dell'odierno ricorrente;
Persona_1
• la famiglia peraltro - con riferimento al terreno del quale si rivendica in questa sede Pt_1
l'avvenuto acquisto per usucapione - ha sempre sostenuto tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, curando il cespite in maniera continuativa, così come noto e riconosciuto dalla comunità nella quale il bene immobile insiste ed altresì comprovabile a mezzo di testimoni;
• il ricorrente ha altresì sempre utilizzato, sino ad oggi, il terreno per intero, in modo pieno ed esclusivo, con un comportamento riconducibile all'esserne pieno proprietario, senza aver mai ricevuto o subito né da parte dell'intestataria catastale, né da suoi eventuali eredi e/o aventi causa alcun tipo di contestazione, sia essa di natura verbale e/o scritta, né altri eventuali atti di rivendicazione;
pagina 2 di 5 • nel ventennio antecedente il presente ricorso, non risulta trascritta alcuna domanda giudiziale volta a rivendicare la proprietà od altri diritti reali di godimento sull'immobile in questione (doc. 5);
• ut supra anticipato, il possesso è stato sempre mantenuto pacificamente, non ravvisandosi nè atti violenti e/o clandestini o di mera tolleranza del proprietario;
non si sono, inoltre, verificate interruzioni naturali o civili. Dal 2001 e sino alla data del presente ricorso, nessun soggetto ha rivendicato diritti reali sul cespite in questione, ovvero contestato il potere di fatto esercitato dal ricorrente sul bene;
• il Sig. ha pertanto maturato il periodo ex lege previsto affinché si configuri l'avvenuta Pt_1 usucapione del diritto di proprietà del terreno di cui trattasi, ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Pur regolarmente instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per controparte.
Dopo l'escussione dei testimoni, la scrivente ha fatto precisare le conclusioni e ha incamerato la causa direttamente in decisione.
II
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Secondo quanto disposto dall'art. 1158 c.c.: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
In base ai consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte in materia:
- la legittimazione passiva ad causam, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, deve essere riconosciuta in capo a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio (cfr. Cass. n. 4907/90);
- la domanda di usucapione deve essere rivolta nei confronti del proprietario o del possessore del bene oggetto di causa ed è onere dell'attore fornire la predetta prova in giudizio (cfr. Cass. n. 5335/2000);
- per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena
(cfr. Cass. n. 8662/2010);
- l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri, che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo (cfr. Cass. 3464/1988);
pagina 3 di 5 - ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore;
- colui il quale agisce in giudizio, per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del 'corpus', ma anche dell''animus possidendi' (Cass. civ., Sez. II, 6 agosto 2004, n. 15145) e, come sottolineato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass. n.
6079/02 e Cass. n. 2857/06).
***
Nella fattispecie in esame, ricorrono i requisiti sopra indicati affinché possa dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione del terreno oggetto di giudizio.
Dai documenti prodotti è emerso che il terreno oggetto di giudizio risulta di proprietà di parte convenuta che è deceduta nel 1995; in ragione di ciò è stata autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c. per mezzo di pubblici proclami e nessuno degli eredi o degli aventi causa si è costituito.
I testimoni sentiti all'udienza odierna hanno confermato che da oltre vent'anni la parte attrice coltiva il terreno, si occupa della manutenzione e raccoglie i frutti.
La Suprema Corte ha più volte affermato che: “Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà” (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 14092 del 11/06/2010 ex multis).
Ciò significa che chi intende acquistare la proprietà di un bene per usucapione, deve provare, oltre al possesso continuo ed ininterrotto dello stesso per oltre vent'anni, anche il cosiddetto “animus rem sibi habendi”, consistente nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, esercitando le corrispondenti facoltà.
Le prove orali assunte hanno consentito di accertare l'esistenza, in capo a parte attrice, di un possesso utile all'usucapione, caratterizzato da un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi pagina 4 di 5 per almeno venti anni, indicativo, in modo inequivoco, dell'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario.
Parte convenuta, non costituendosi, ha abdicato alla facoltà di sollevare contestazioni a quanto affermato da parte attrice e provato per testimoni.
È dunque stato provato un possesso per oltre 20 anni, pubblico, pacifico e ininterrotto.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione ex lege ai sensi dell'art. 2651 c.c.
III
Le spese dovrebbero seguire la soccombenza di parte convenuta, ma nel caso in esame non si ravvisa propriamente una soccombenza, anche stante la notifica per pubblici proclami, con sostanziale abbandono e disinteresse del terreno in esame da tempo risalente da parte del proprietario, pertanto, sussistono ragioni eccezionali per ritenere che le spese restino a carico della parte che le ha sopportate, pur essendo risultata vittoriosa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: accerta e dichiara che il ricorrente ha acquistato per intervenuta usucapione ventennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., la proprietà del terreno agricolo sito nel comune di POTESTURA, identificato al catasto terreni del Comune di PONTESTURA (AL), sezione di Pontestura, Foglio 9,
Particella 144, Qualità: Seminativo;
Classe: 3; Superficie: 21 are, 00 ca (2.100 mq); Reddito Dominicale: €
11,39; Reddito Agrario: € 10,85; dispone che il competente Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di Pubblicità dell'Agenzia delle Entrate, a presentazione, proceda alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità; nulla in punto spese.
Così deciso in Vercelli, 10.7.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 5 di 5