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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14719 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40194/2023, introdotta da ata a ROMA (RM) il 09/08/1977 (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
NC ;
e nato a [...] il [...] (c.f. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ROSSI NC;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi separati nell'anno 2024 e di non avere da allora mai Parte_1 CP_1 ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1 (AFFIDAMENTO CONDIVISO) – Il Minore è affidato ad entrambi i genitori, che ne cureranno Persona_1
l'educazione e l'istruzione di comune accordo, secondo i principi e i criteri dell'affidamento condiviso.
2 (ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E COABITAZIONE) – La casa coniugale viene assegnata alla moglie che ci abitera' insieme al minore, fino a quando le esigenze dello stesso non gli permettano di vivere in maniera indipendente in altro luogo, con l'esclusione di una stabile convivenza con soggetti terzi. Per le spese ordinarie e straordinarie di luce, gas, wifi, condominio e di riscaldamento della abitazione assegnata di Via dei Durantini 384, il padre continuerà a provvedere al pagamento integrale delle spese, con rid bancario, come ha sempre fatto, richiedendo alla signora il rimborso del 40%del totale anticipato, che la Parte_1 signora provvederà a corrispondere ogni trimestre su richiesta dell'altra parte.
3) (DIRITTI DI VISITA) sarà affidato alle cure del padre, anche tutti i giorni, secondo gli impegni Per_1 scolastici e personali del figlio e lavorativi e personali dei genitori, previo accordo tra le parti. In caso di disaccordo le parti concordano che sarà affidato alle cure del padre il lunedì ed il mercoledì ed il week Per_1 end alternato dal venerdì alla domenica pomeriggio alle ore 20.00. Gli scambi avverranno tutti presso il domicilio del minore, salvo diversi accordi tra i genitori.
4)(MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO) - Anche in ragione dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie ed al figlio e dell'impegno integrale assunto per le spese di gestione da parte del padre, le parti concordano che il padre continuerà a provvedere alle esigenze del minore, in particolare al pagamento integrale: della mensa scolastica, delle attività sportive, del post scuola, del centro estivo, del tutor, delle terapie mediche ordinarie logopedia, neuropsicomotoria,cognitiva,psicologica,vestiarioordinarioesportivo,materialescolastico,libri, e ogni cosa possa essergli utile per il tempo libero. Inoltre, per tutte le altre spese, i Ricorrenti scelgono di adottare il criterio economico del c.d. “mantenimento diretto” , ovvero quando sarà affidato alle cure del padre, Per_1 sarà suo onere farvi fronte, quando sarà affidato alle cure della madre, sarà onere della madre farvi fronte.
Le altre spese straordinarie non menzionate nella presente scrittura saranno a carico di entrambi ii genitori al 60% al 40% .
5) (IN ORDINE AI VIAGGI) - I sottoscritti prestano reciproco consenso e preventiva autorizzazione alla facoltà di ciascun genitore di organizzare viaggi nazionali ed internazionali con il minore nei giorni di propria spettanza, salvo diversi accordi sopraggiunti, compatibilmente con le esigenze e gli impegni di tutti e previa comunicazione da inviarsi almeno quindici giorni prima della partenza nonché previa comunicazione del luogo di soggiorno e di un recapito telefonico onde consentire la continuità del contatto fra il minore ed il genitore assente. Entrambi i genitori rilasciano il reciproco consenso al rilascio del passaporto proprio e del figlio minore.
6) (EVENTI IMPORTANTI) Le parti concordano che trascorra gli eventi importanti della sua vita, il Per_1 giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, compatibilmente, con i loro impegni ed i loro effettivi desideri. In caso di disaccordo, Ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere il giorno del compleanno del figlio minore ad anni alternati, a partire dal 12 luglio 2023 con la mamma a pranzo e con il padre a cena, ad ogni modo, di trascorrere il compleanno del proprio genitore con lo stesso, a prescindere del giorno in cui ricade. Inoltre, i genitori prevedono che il giorno del compleanno della nonna materna e del nonno paterno,
trascorra le ore pomeridiane, di festa con il festeggiato o la festeggiata. Per_1
7) (FESTIVITA' NATALIZIE, PASQUALI E VACANZE ESTIVE) trascorrerà le vacanze natalizie, ad anni Per_1 alterni, dal 24/12 al 25/12 prima dell'ora di pranzo con un genitore e dal 25/12 a pranzo fino al 26/12 sera con l'altro genitore e dal 31/12 al 01/01 con un genitore e dal 5/01 al 6/01 con il genitore con cui ha trascorso il 24/12 – 25/12; Per queste festività i genitori stabiliscono che trascorrerà il 24 dicembre ed il 25 Per_1 dicembre 2023 fino alle quattro del pomeriggio con la madre e dal pomeriggio fino al 26 dicembre alle ore
20.00 con il padre ed il 31 dicembre e l'1 gennaio 2024 con la madre ed il giorno del 6 gennaio 2023 Per_1 sarà affidato al padre, dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Il minore trascorrerà la settimana delle vacanze di
Pasqua e Pasquetta, alternando le due festività e dividendo la settimana di pausa scolastica in maniera paritetica. Per il mese di luglio i genitori concordano che il bimbo trascorrerà la prima settimana con il padre e l'ultima con la madre, fermi i precedenti accordi per le settimane centrali. Nel mese di agosto, previo accordo con l'altro genitore da assumersi entro il 31 maggio di ogni anno, il bambino trascorrerà 15 giorni anche non continuativi con il padre, in cui le parti prevedono che trascorri con il padre due settimane, non Per_1 continuative, in caso di disaccordo, la prima e la terza. 8) (ESPRESSO CONSENSO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO) I genitori prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto personale e del figlio . Per_1
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 03/09/2004, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40194/2023 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FARA SABINA (RI) in data 03/09/2004 tra e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di FARA Parte_1 CP_1
SABINA (RI) al n. 101, Parte II, Serie A, Anno 2004, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 14/08/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40194/2023, introdotta da ata a ROMA (RM) il 09/08/1977 (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
NC ;
e nato a [...] il [...] (c.f. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ROSSI NC;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi separati nell'anno 2024 e di non avere da allora mai Parte_1 CP_1 ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1 (AFFIDAMENTO CONDIVISO) – Il Minore è affidato ad entrambi i genitori, che ne cureranno Persona_1
l'educazione e l'istruzione di comune accordo, secondo i principi e i criteri dell'affidamento condiviso.
2 (ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E COABITAZIONE) – La casa coniugale viene assegnata alla moglie che ci abitera' insieme al minore, fino a quando le esigenze dello stesso non gli permettano di vivere in maniera indipendente in altro luogo, con l'esclusione di una stabile convivenza con soggetti terzi. Per le spese ordinarie e straordinarie di luce, gas, wifi, condominio e di riscaldamento della abitazione assegnata di Via dei Durantini 384, il padre continuerà a provvedere al pagamento integrale delle spese, con rid bancario, come ha sempre fatto, richiedendo alla signora il rimborso del 40%del totale anticipato, che la Parte_1 signora provvederà a corrispondere ogni trimestre su richiesta dell'altra parte.
3) (DIRITTI DI VISITA) sarà affidato alle cure del padre, anche tutti i giorni, secondo gli impegni Per_1 scolastici e personali del figlio e lavorativi e personali dei genitori, previo accordo tra le parti. In caso di disaccordo le parti concordano che sarà affidato alle cure del padre il lunedì ed il mercoledì ed il week Per_1 end alternato dal venerdì alla domenica pomeriggio alle ore 20.00. Gli scambi avverranno tutti presso il domicilio del minore, salvo diversi accordi tra i genitori.
4)(MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO) - Anche in ragione dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie ed al figlio e dell'impegno integrale assunto per le spese di gestione da parte del padre, le parti concordano che il padre continuerà a provvedere alle esigenze del minore, in particolare al pagamento integrale: della mensa scolastica, delle attività sportive, del post scuola, del centro estivo, del tutor, delle terapie mediche ordinarie logopedia, neuropsicomotoria,cognitiva,psicologica,vestiarioordinarioesportivo,materialescolastico,libri, e ogni cosa possa essergli utile per il tempo libero. Inoltre, per tutte le altre spese, i Ricorrenti scelgono di adottare il criterio economico del c.d. “mantenimento diretto” , ovvero quando sarà affidato alle cure del padre, Per_1 sarà suo onere farvi fronte, quando sarà affidato alle cure della madre, sarà onere della madre farvi fronte.
Le altre spese straordinarie non menzionate nella presente scrittura saranno a carico di entrambi ii genitori al 60% al 40% .
5) (IN ORDINE AI VIAGGI) - I sottoscritti prestano reciproco consenso e preventiva autorizzazione alla facoltà di ciascun genitore di organizzare viaggi nazionali ed internazionali con il minore nei giorni di propria spettanza, salvo diversi accordi sopraggiunti, compatibilmente con le esigenze e gli impegni di tutti e previa comunicazione da inviarsi almeno quindici giorni prima della partenza nonché previa comunicazione del luogo di soggiorno e di un recapito telefonico onde consentire la continuità del contatto fra il minore ed il genitore assente. Entrambi i genitori rilasciano il reciproco consenso al rilascio del passaporto proprio e del figlio minore.
6) (EVENTI IMPORTANTI) Le parti concordano che trascorra gli eventi importanti della sua vita, il Per_1 giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, compatibilmente, con i loro impegni ed i loro effettivi desideri. In caso di disaccordo, Ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere il giorno del compleanno del figlio minore ad anni alternati, a partire dal 12 luglio 2023 con la mamma a pranzo e con il padre a cena, ad ogni modo, di trascorrere il compleanno del proprio genitore con lo stesso, a prescindere del giorno in cui ricade. Inoltre, i genitori prevedono che il giorno del compleanno della nonna materna e del nonno paterno,
trascorra le ore pomeridiane, di festa con il festeggiato o la festeggiata. Per_1
7) (FESTIVITA' NATALIZIE, PASQUALI E VACANZE ESTIVE) trascorrerà le vacanze natalizie, ad anni Per_1 alterni, dal 24/12 al 25/12 prima dell'ora di pranzo con un genitore e dal 25/12 a pranzo fino al 26/12 sera con l'altro genitore e dal 31/12 al 01/01 con un genitore e dal 5/01 al 6/01 con il genitore con cui ha trascorso il 24/12 – 25/12; Per queste festività i genitori stabiliscono che trascorrerà il 24 dicembre ed il 25 Per_1 dicembre 2023 fino alle quattro del pomeriggio con la madre e dal pomeriggio fino al 26 dicembre alle ore
20.00 con il padre ed il 31 dicembre e l'1 gennaio 2024 con la madre ed il giorno del 6 gennaio 2023 Per_1 sarà affidato al padre, dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Il minore trascorrerà la settimana delle vacanze di
Pasqua e Pasquetta, alternando le due festività e dividendo la settimana di pausa scolastica in maniera paritetica. Per il mese di luglio i genitori concordano che il bimbo trascorrerà la prima settimana con il padre e l'ultima con la madre, fermi i precedenti accordi per le settimane centrali. Nel mese di agosto, previo accordo con l'altro genitore da assumersi entro il 31 maggio di ogni anno, il bambino trascorrerà 15 giorni anche non continuativi con il padre, in cui le parti prevedono che trascorri con il padre due settimane, non Per_1 continuative, in caso di disaccordo, la prima e la terza. 8) (ESPRESSO CONSENSO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO) I genitori prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto personale e del figlio . Per_1
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 03/09/2004, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40194/2023 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FARA SABINA (RI) in data 03/09/2004 tra e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di FARA Parte_1 CP_1
SABINA (RI) al n. 101, Parte II, Serie A, Anno 2004, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 14/08/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marta Ienzi