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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/07/2024, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
N. 3219/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3219/2022 r.g. promossa da:
(P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
tutti con il patrocinio dell'avv. LUCARELLI STEFANO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. MATTANA DANILO e dell'avv. SECHI ALBERTO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex art. 20243 cc
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 27.03.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Stante il precetto di cui all'art. 111 Cost. e conformemente alle chiare indicazioni della Suprema Corte, questo Giudice adotta la presente decisione sulla base della c.d. ragione più liquida, vale a dire “sulla base di un principio [che], imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di pagina 1 di 3 sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, […] in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione […] senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28 maggio 2014; v. anche Cass. n. 13896 del 9 giugno 2010; sent. di merito ex multiis: Trib. S. Angelo
Lombardi sent. del 26.01.2011 e Trib. Piacenza sent. del 28 ottobre 2010).
Le domande formulate dalle parti attrici (di risarcimento del danno per responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 cc) devono essere rigettate perché fondate (causa petendi) sulla dedotta responsabilità del sig. (socio della - odierno convenuto) per il furto della c.d. CP_1 Parte_1 CP_2
(motivo per il quale la società non avrebbe più potuto continuare l'attività, con conseguenti danni da lucro cessante e danno emergente per la società e danno patrimoniale e non patrimoniale in capo al l.r.
), considerato che nel relativo processo penale (n.1339/10 RGNR), ove Parte_2 Parte_2
(legale rappresentante della si era costituito parte civile (circostanza risultante dagli atti Parte_1
prodotti e non smentita dalla difesa di parte attrice) (motivo per il quale la sentenza penale ha valore di giudicato nel presente procedimento circa la richiesta di risarcimento del danno azionata in sede penale), il sig. è stato assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste” (v. sentenza CP_1
n. 2168/2017 depositata il 19.03.2018 – passata in giudicato).
Tanto vale per rigettare la domanda, considerato che - a fronte della predetta sentenza di assoluzione intervenuta circa la condotta che il sig. vuole inammissibilmente imputare al sig. Parte_2 [...]
anche in questa sede civile per dimostrare l'esclusiva responsabilità del socio nel CP_1 CP_1
fallimento del progetto societario comune - la difesa degli attori si è concentrata negli atti di causa esclusivamente a provare documentalmente il danno-conseguenza che gli attori avrebbero subito, ignorando di dover previamente provare il fatto illecito e il dolo e/o la colpa del presunto danneggiante
(il cui onere della prova non è stato, nella maniera più assoluta, adempiuto).
Alla stessa conclusione si giunge considerando anche il profilo della cosiddetta “prova di resistenza”; con riguardo al rapporto di causalità e al relativo giudizio controfattuale, è sufficiente a tale proposito sottolineare il fatto che, ipotizzata mentalmente la sussistenza della condotta imputata all'agente, non potrebbe comunque dirsi provato l'evento lesivo, secondo la logica civilistica del “più probabile che non”, poiché il fallimento del progetto societario comune è stato causato da una serie di fattori (es: inadempimenti contrattuali, mala gestio da parte degli amministratori della srl, conseguenze dell'eccessiva e insanabile esposizione debitoria della società con Banche e società di leasing, garantite pagina 2 di 3 da garanzie personali e conferimenti personali dei soci) estranei al fatto suddetto.
Tali circostanze appaiono sufficienti per pervenire al rigetto de plano delle domande formulate da parte attrice.
Le spese di lite (comprensive della fase cautelare relativa alla richiesta di sequestro conservativo in corso di causa – rigettata con ordinanza del 2.05.2023) seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (tabelle 2022 – cognizione: tribunale ordinario – scaglione: indeterminabile difficoltà bassa
– parametri medi per tutte le fasi eccetto la fase istruttoria liquidata al minimo;
per il procedimento cautelare: tabelle 2022 – cognizione: procedimenti cautelari – scaglione: indeterminabile difficoltà bassa – parametri minimi, esclusa fase istruttoria che non è stata espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese del giudizio (compresa la fase cautelare) in favore della parte convenuta liquidate (complessivamente) in € 8.328,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a.
Sassari, il 24 luglio 2024
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3219/2022 r.g. promossa da:
(P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
tutti con il patrocinio dell'avv. LUCARELLI STEFANO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. MATTANA DANILO e dell'avv. SECHI ALBERTO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex art. 20243 cc
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 27.03.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Stante il precetto di cui all'art. 111 Cost. e conformemente alle chiare indicazioni della Suprema Corte, questo Giudice adotta la presente decisione sulla base della c.d. ragione più liquida, vale a dire “sulla base di un principio [che], imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di pagina 1 di 3 sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, […] in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione […] senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28 maggio 2014; v. anche Cass. n. 13896 del 9 giugno 2010; sent. di merito ex multiis: Trib. S. Angelo
Lombardi sent. del 26.01.2011 e Trib. Piacenza sent. del 28 ottobre 2010).
Le domande formulate dalle parti attrici (di risarcimento del danno per responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 cc) devono essere rigettate perché fondate (causa petendi) sulla dedotta responsabilità del sig. (socio della - odierno convenuto) per il furto della c.d. CP_1 Parte_1 CP_2
(motivo per il quale la società non avrebbe più potuto continuare l'attività, con conseguenti danni da lucro cessante e danno emergente per la società e danno patrimoniale e non patrimoniale in capo al l.r.
), considerato che nel relativo processo penale (n.1339/10 RGNR), ove Parte_2 Parte_2
(legale rappresentante della si era costituito parte civile (circostanza risultante dagli atti Parte_1
prodotti e non smentita dalla difesa di parte attrice) (motivo per il quale la sentenza penale ha valore di giudicato nel presente procedimento circa la richiesta di risarcimento del danno azionata in sede penale), il sig. è stato assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste” (v. sentenza CP_1
n. 2168/2017 depositata il 19.03.2018 – passata in giudicato).
Tanto vale per rigettare la domanda, considerato che - a fronte della predetta sentenza di assoluzione intervenuta circa la condotta che il sig. vuole inammissibilmente imputare al sig. Parte_2 [...]
anche in questa sede civile per dimostrare l'esclusiva responsabilità del socio nel CP_1 CP_1
fallimento del progetto societario comune - la difesa degli attori si è concentrata negli atti di causa esclusivamente a provare documentalmente il danno-conseguenza che gli attori avrebbero subito, ignorando di dover previamente provare il fatto illecito e il dolo e/o la colpa del presunto danneggiante
(il cui onere della prova non è stato, nella maniera più assoluta, adempiuto).
Alla stessa conclusione si giunge considerando anche il profilo della cosiddetta “prova di resistenza”; con riguardo al rapporto di causalità e al relativo giudizio controfattuale, è sufficiente a tale proposito sottolineare il fatto che, ipotizzata mentalmente la sussistenza della condotta imputata all'agente, non potrebbe comunque dirsi provato l'evento lesivo, secondo la logica civilistica del “più probabile che non”, poiché il fallimento del progetto societario comune è stato causato da una serie di fattori (es: inadempimenti contrattuali, mala gestio da parte degli amministratori della srl, conseguenze dell'eccessiva e insanabile esposizione debitoria della società con Banche e società di leasing, garantite pagina 2 di 3 da garanzie personali e conferimenti personali dei soci) estranei al fatto suddetto.
Tali circostanze appaiono sufficienti per pervenire al rigetto de plano delle domande formulate da parte attrice.
Le spese di lite (comprensive della fase cautelare relativa alla richiesta di sequestro conservativo in corso di causa – rigettata con ordinanza del 2.05.2023) seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (tabelle 2022 – cognizione: tribunale ordinario – scaglione: indeterminabile difficoltà bassa
– parametri medi per tutte le fasi eccetto la fase istruttoria liquidata al minimo;
per il procedimento cautelare: tabelle 2022 – cognizione: procedimenti cautelari – scaglione: indeterminabile difficoltà bassa – parametri minimi, esclusa fase istruttoria che non è stata espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese del giudizio (compresa la fase cautelare) in favore della parte convenuta liquidate (complessivamente) in € 8.328,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a.
Sassari, il 24 luglio 2024
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 3 di 3