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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. RIGHI ANDREA Parte_1
Contro con l'avv. VITALE NUNZIA ZEIDA CP_1
Oggi 13/03/2025 sono comparsi Giada Pasqualetto in sost. avv. Righi e l'avv. Vitale che si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
L'avv. Pasquanello si oppone alla istanza di provvisoria esecuzione del di opposto non ricorrendo i presupposti di legge
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 RG . n. 361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
difesa e rappresentata dall'avv. ANDREA RIGHI Parte_1
OPPONENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzia Zeida Vitale CP_2
OPPOSTO
Controparte_3
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ex art. 414 c.p.c. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 61/24 con il quale gli ha intimato il CP_2
pagamento, in via solidale con , della somma di euro 2242,03 lordi a titolo di Controparte_3
retribuzioni non percepite Contr Il procuratore della società opponente rilevava che nulla è in grado di opporre o argomentare in merito all'an ed al quantum delle somme richieste dal lavoratore poiché estranea al rapporto ed esponeva:
2 Cont che (d'ora in avanti solamente esercita da moltissimi Parte_1 anni l'attività industriale tipica delle aziende produttrici di carta (cartiere): produzione e lavorazione di cellulosa, carta, cartone e prodotti derivati;
che il lavoratore nel ricorso per decreto ingiuntivo esibisce documentazione attestante la propria assunzione alle dipendenze della , con mansioni di carrellista , nonché il contratto di CP_3
Par appalto tra la sua datrice di lavoro e la società odierna convenuta avente ad oggetto CP_5
Contr proprio i servizi logistici presso lo stabilimento di in TO attraverso, soprattutto, l'attività dei cd carrellisti e deduce, altresì, di essere cessato dal servizio in data 9.02.24 ad “iniziativa” della Par azienda sua datrice di lavoro che il lavoratore poi, una volta ricevuto il recesso datoriale ha provveduto a impugnare il predetto
Contr licenziamento anche nei confronti dell'odierna convenuta deducendo la nullità e /o l'illegittimità dello stesso a carico di quest'ultima e richiedendo la reintegrazione in servizio proprio presso l'odierna ricorrente in opposizione;
che è interesse pertanto della opponente, sin d'ora, contestare e confutare risolutamente e nella maniera più ferma e decisa tale richiesta e relativa ricostruzione (la quale presuppone l'imputazione Contr diretta del rapporto in capo alla opponente appaltatrice e, per l'effetto, la sussistenza di un appalto non genuino) e di fare accertare l'inesistenza nel caso di specie di un appalto non genuino o addirittura illecito o, comunque, di una possibile interposizione illecita di manodopera.; Par che contrariamente a quanto previsto dal punto 6 del contratto d'appalto la società non ha fornito, nonostante le plurime richieste avanzate dagli uffici amministrativi e del personale della committente
Contr anche nel corso degli ultimi mesi di rapporto, la documentazione richiesta e obbligatoria per la appaltatrice relativamente al personale impiegato e alla regolarità contributivo-previdenziale e per tali
Contr Par motivi ha provveduto a formalizzare la risoluzione del rapporto contrattuale a e a sospendere ogni pagamento relativo ai servizi resi in attuazione dell'appalto e sino alla risoluzione dello stesso, eccependo la radicale inesigibilità del credito;
che tale risoluzione e il blocco dei pagamenti – divenuti inesigibili – sono stati ripetutamente ribaditi a
Par anche tramite l'originario legale della opponente avv. senza tuttavia ottenere riscontro e CP_6
soprattutto, ad oggi, senza ottenere prova della documentazione richiesta dal contratto;
che il contratto di appalto dei servizi logistici e relative attività complementari indicate al punto 1 del documento ( in particolare l'attività dei cd carrellisti tra cui il ricorrente ), svoltosi tra le parti (CVL e
GL) fino alle prime settimane del 2024, riguardava attività non direttamente né indirettamente ricomprese e/o riconducibili a quelle relative alla produzione industriale della carta che si svolgeva e si svolge presso lo stabilimento (cartiera) di TO;
Contr Par che nel corso del periodo di “vigenza” dell'appalto tra e le attività oggetto del contratto – in particolare quelle dei carrellisti tra cui il ricorrente, cioè di personale operaio con apposite
3 Contr specializzazioni relative alla conduzione di mezzi – erano del tutto esternalizzate da parte di e svolte
Par esclusivamente dal personale esterno (dipendenti di in attuazione del contratto d'appalto e non vi Contr erano, cioè, dipendenti diretti di che operavano con mansioni analoghe o similari a quelle espletate
Par dal personale (tra cui il ricorrente)
Par che all'interno della struttura (stabilimento), la società aveva sempre uno o due “referenti” (una sorta Contr di “capi squadra”) che si interfacciavano più o meno quotidianamente con i responsabili di in Contr relazione alle attività commissionate in esecuzione dell'appalto; i responsabili di si limitavano a Par indicare ai referenti di il programma di lavoro per la giornata o per un certo numero di giornate in diretta correlazione alle quantità (tonnellate e/o quintali) di colli/merce da movimentare (cioè in concreto alle operazioni di carico/scarico da espletare), ovverossia agli obbiettivi da raggiungere sulla messa a terra e/o sui mezzi (camion) dei colli;
Par Contr che l'appaltatrice aveva adottato presso lo stabilimento un proprio sistema “marcatempo” ad uso Par esclusivo dei soli dipendenti (tra cui il ricorrente) per la rilevazione delle presenze e per la rilevazione
Contr delle prestazioni orarie rese dal proprio personale e la società committente era del tutto estranea alla gestione di tale sistema di rilevazione delle attività di GL e dei suoi addetti:
che il personale di GL, tra cui il ricorrente, era dotato di proprio abbigliamento da lavoro (ben distinto e diverso da quello degli operai addetti alla produzione della cartiera e dipendenti di CVL) nonché di propri
DPI forniti dal datore di lavoro (GL); che l'organizzazione del lavoro per le attività esternalizzate in appalto di cui al punto 1 del contratto (in Contr base alle indicazioni di massima rese dalla committente alla appaltatrice) avveniva sempre e solo Par sulla base di indicazioni rese da cioè per il tramite dei suoi referenti in loco, al personale dipendente
Par della appaltatrice, personale che veniva diretto, coordinato e controllato da (sempre tramite i suoi referenti in loco) anche dal punto di vista disciplinare, del rispetto delle procedure e delle norme di sicurezza;
che a seconda delle esigenze dello stabilimento (cartiera) e sulla base delle indicazioni di massima dei
Par volumi rese dai responsabili della committente, organizzava l'attività del suo personale inviando presso la cartiera, se del caso, più o meno addetti (e tra essi vi era il ricorrente) a seconda degli obbiettivi da raggiungere e delle attività di movimentazione da completare in una determinata giornata e/o in un periodo di più giorni.
Tanto premesso , in punto di diritto , eccepiva l'integrale inesigibilità del credito azionato dal dipendente Cont di nei confronti della Committente ai sensi del combinato disposto delle norme Controparte_3 di legge di cui all'art. 29 D.LGS 276/03 e all'art. 1297 c.c. Contr Ribadiva che con diffida del 06.02.2024 la – tramite il suo legale - notificava e comunicava alla la intervenuta risoluzione del contratto di appalto in essere alla luce dei plurimi CP_3 inadempimenti contrattuali susseguitesi in costanza di rapporto , contestando principalmente due
“gruppi” di rilevanti inadempienze contrattuali, ossia la modifica della compagine societaria (e quindi 4 della proprietà) della e, successiva, messa in liquidazione della stessa in palese violazione CP_3 di quanto previsto all'art. 2 del contratto di appalto che impone alla di “aggiornare CP_3 periodicamente … atto costitutivo … iscrizione alla C.I.A.A. … visura camerale aggiornata …”, con ogni correlativa conseguenza sul piano della risoluzione del rapporto e del pagamento delle somme ancora dovute in forza dei servizi resi , nonché la mancata comunicazione/consegna della documentazione indicata e prevista al medesimo punto 2 del contratto di appalto;
che la società non vi ha CP_3
mai provveduto e, ad oggi, nulla di quanto dovuto è stato fornito e/o consegnato e/o messo a disposizione
Contr della committente;
che pertanto si è avvalsa dalla clausola risolutiva espressa di cui al punto 9 del contratto e che conseguenza di quanto esposto è e rimane la totale inesigibilità dei crediti residui asseritamente vantati dalla appaltatrice nei confronti della committente, inesigibilità che – stante i principi di solidarietà passiva richiamati ex art. 29 cit – è certamente opponibile al potenziale creditore procedente che assume basarsi il suo diritto proprio sul medesimo vincolo solidaristico passivo.
Invocava l'applicazione dell'art. 1297 c.c. espressione del principio per cui i profili comuni a tutti i debitori o creditori solidali verso l'unico creditore o debitore possono essere fatti valere indistintamente da ciascuno di essi , mentre ciò che li riguarda personalmente non è suscettibile di essere fatto valere da chi ne è estraneo;
che le eccezioni delineate in tema di responsabilità e di inadempimento da parte della nei confronti della CVL sono di tipo comune ed attengono all'intera obbligazione CP_3
principale (contratto di appalto) tra le parti (contratto richiamato espressamente dal ricorrente in sede monitoria e di cui egli era parte attiva in qualità di lavoratore alle dipendenze della società appaltatrice e attraverso le cui prestazioni si è svolto – in parte - il contratto medesimo); che, pertanto, trattandosi di eccezioni comuni determinano l'inesigibilità di tutti i crediti vantati dal lavoratore nei confronti della committente, il quale dovrà rivolgere le proprie richieste solo ed esclusivamente al datore di lavoro /
Contr appaltatore a causa delle inadempienze di quest'ultimo, potendo far accertare verso il co-obbligato
(in qualità di mero committente) solo l'esistenza e il quantum (cioè l'esatto ammontare) del credito e non già ottenerne la condanna in forma specifica.
Contr Di seguito , argomentava ampiamente in ordine alla genuinità dell'appalto intercorso fra e l'altra Par convenuta e concludeva chiedendo la revoca e/o l'annullamento del d.i opposto
Svolgeva inoltre domanda riconvenzionale volta all'accertamento della validità, efficacia e genuinità del Contr Par contratto di appalto di servizi logistici tra la convenuta e la convenuta
Si costituiva ritualmente contestando la fondatezza della opposizione CP_2
Contr Il procuratore dell'opposto rilevava che ha confermato e dichiarato che il sig. CP_2 era uno dei carrellisti che operavano presso l'appalto di TO;
che la Parte_1
committente era perfettamente a conoscenza del mancato pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatrice come emerge dalle missive dalla stessa CVL allegate e che tale inadempimento ha costituito il principale motivo di recesso dal contratto;
che gli inadempimenti della appaltatrice
5 riguardano i rapporti interni tra committente ed appaltatrice che esulano dalla causa che ci occupa e che l'art. 1297 cc invocato da controparte è perfettamente calzante alla questione che ci occupa, ma per la ragione opposta a quella ex adverso sostenuta essendo posto il suddetto articolo a tutela delle ragioni del lavoratore, in quanto lo stesso non può essere destinatario delle eccezioni inerenti le parti firmatarie del contratto di appalto, al quale è del tutto estraneo.
In ordine alla contestazione del quantum rilevava che l'importo richiesto si basa su documentazione proveniente da , ovverosia le buste paga consegnate al lavoratore aventi ad oggetto la CP_3
mensilità impagata e che il fatto stesso che non abbia opposto il decreto ingiuntivo ( CP_3
nei confronti della quale esso è divenuto esecutivo) indica chiaramente che le somme richieste erano dovute oltre che correttamente quantificate.
Contr Argomentava di seguito in ordine alla sicura responsabilità solidale di e contestava infine il fondamento giuridico, nonché la utilità pratica della domanda riconvenzionale svolta invero a meri fini dilatori .
Evidenziava allo scopo che il lavoratore non ha mai depositato alcun ricorso volto a far valere l'interposizione illecita di manodopera, che il medesimo è già decaduto ex Legge n. 183/2010 dalla possibilità di impugnare il licenziamento a lui intimato e che l'ingiungente , stante il mancato deposito nei termini di legge del ricorso per impugnazione del licenziamento ha già implicitamente rinunciato a far valere l'interposizione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale .
Il processo veniva interrotto a causa della liquidazione giudiziale della e poi Controparte_3 riassunto ritualmente dall'ingiungente .
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
L'opposizione è infondata e non puo' essere accolta . Contr E' pacifico che l'ingiungente ha lavorato per tutta la durata del rapporto di lavoro nel cantiere di nell'ambito di un contratto di appalto stipulato in data 21.8.2021 e risolto in data 6.2.2024 ed è altrettanto pacifico che si applichino le disposizioni di cui all'art. 29 della legge 276/2003. sostiene che il credito azionato dal lavoratore è inesigibile perché l'obbligata principale ( CP_5
la società datrice di lavoro) ha violato le clausole del contratto di appalto avendo omesso di comunicare all'appaltante il mutamento della compagine sociale e la messa in liquidazione e non avendo trasmesso all'appaltante la documentazione attestante la regolarità del pagamento delle retribuzioni e dei versamenti previdenziali, contributivi e assicurativi dei propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto di appalto.
La tesi difensiva appare scarsamente intellegibile ed è sicuramente destituita di fondamento.
6 Esula dalla presente vertenza ogni valutazione in ordine alla sussistenza degli inadempimenti imputati a , nonché in merito all'idoneità degli stessi a giustificare la sospensione del pagamento Controparte_3 del corrispettivo dell'appalto da parte di VCL trattandosi di questioni che attengono ai rapporti interni committente-appaltatore.
Il passaggio successivo costituisce un incomprensibile salto logico.
Visto che la opponente nulla piu' deve all'appaltatrice inadempiente verrebbe meno , secondo l'assunto della società opponente , la responsabilità solidale dell'utilizzatore finale della prestazione resa dai dipendenti dell'appaltatore (in esecuzione del contratto di appalto) in ordine alle retribuzioni maturate dagli stessi .
E' evidente che non è così .
Né puo' trovare applicazione , argomentando “a contrario” , l'art. 1297 c.c. invocato dalla opponente ai sensi del quale “Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori “
Del tutto inspiegabile è come possa ritenersi comune al lavoratore creditore del trattamento retributivo , che non è ovviamente parte del contratto di appalto , l'eccezione relativa al dedotto inadempimento del contratto stesso da parte dell'appaltatore
Nulla piu' vi è da aggiungere
L'opposizione deve essere quindi rigettata in quanto nessuna rilevanza puo' essere attribuita alla Contr (generica) contestazione di sul quantum debeatur a fronte della documentazione di provenienza datoriale prodotta ( cfr. buste paga su cui si fonda l'azione monitoria)
Analogo destino avrebbe dovuto essere riservato alla “domanda riconvenzionale” volta all'accertamento della validità, efficacia e genuinità del contratto di appalto di servizi logistici tra la Contr Par convenuta e la convenuta che nulla ha a che vedere con l'oggetto della domanda monitoria posto che la genuinità dell'appalto non è mai stata messa in discussione dall'ingiungente avendo egli azionato la diversa responsabilità ex art. 29 citato che presuppone, al contrario, un valido ed efficace contratto di appalto
La opponente vi ha rinunciato e , pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla suddetta domanda
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così
provvede: rigetta l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 61/24 e Parte_1
dichiara cessata fra le parte la materia del contendere oggetto della domanda riconvenzionale da essa svolta;
7 condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_2
he liquida in complessivi euro 1.300,00 , oltre rimb. forf. , IVA e CPA di legge con distrazione
[...]
a favore del procuratore antistatario
Cosi' deciso in TO , il 13.3.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
8
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. RIGHI ANDREA Parte_1
Contro con l'avv. VITALE NUNZIA ZEIDA CP_1
Oggi 13/03/2025 sono comparsi Giada Pasqualetto in sost. avv. Righi e l'avv. Vitale che si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
L'avv. Pasquanello si oppone alla istanza di provvisoria esecuzione del di opposto non ricorrendo i presupposti di legge
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 RG . n. 361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
difesa e rappresentata dall'avv. ANDREA RIGHI Parte_1
OPPONENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzia Zeida Vitale CP_2
OPPOSTO
Controparte_3
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ex art. 414 c.p.c. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 61/24 con il quale gli ha intimato il CP_2
pagamento, in via solidale con , della somma di euro 2242,03 lordi a titolo di Controparte_3
retribuzioni non percepite Contr Il procuratore della società opponente rilevava che nulla è in grado di opporre o argomentare in merito all'an ed al quantum delle somme richieste dal lavoratore poiché estranea al rapporto ed esponeva:
2 Cont che (d'ora in avanti solamente esercita da moltissimi Parte_1 anni l'attività industriale tipica delle aziende produttrici di carta (cartiere): produzione e lavorazione di cellulosa, carta, cartone e prodotti derivati;
che il lavoratore nel ricorso per decreto ingiuntivo esibisce documentazione attestante la propria assunzione alle dipendenze della , con mansioni di carrellista , nonché il contratto di CP_3
Par appalto tra la sua datrice di lavoro e la società odierna convenuta avente ad oggetto CP_5
Contr proprio i servizi logistici presso lo stabilimento di in TO attraverso, soprattutto, l'attività dei cd carrellisti e deduce, altresì, di essere cessato dal servizio in data 9.02.24 ad “iniziativa” della Par azienda sua datrice di lavoro che il lavoratore poi, una volta ricevuto il recesso datoriale ha provveduto a impugnare il predetto
Contr licenziamento anche nei confronti dell'odierna convenuta deducendo la nullità e /o l'illegittimità dello stesso a carico di quest'ultima e richiedendo la reintegrazione in servizio proprio presso l'odierna ricorrente in opposizione;
che è interesse pertanto della opponente, sin d'ora, contestare e confutare risolutamente e nella maniera più ferma e decisa tale richiesta e relativa ricostruzione (la quale presuppone l'imputazione Contr diretta del rapporto in capo alla opponente appaltatrice e, per l'effetto, la sussistenza di un appalto non genuino) e di fare accertare l'inesistenza nel caso di specie di un appalto non genuino o addirittura illecito o, comunque, di una possibile interposizione illecita di manodopera.; Par che contrariamente a quanto previsto dal punto 6 del contratto d'appalto la società non ha fornito, nonostante le plurime richieste avanzate dagli uffici amministrativi e del personale della committente
Contr anche nel corso degli ultimi mesi di rapporto, la documentazione richiesta e obbligatoria per la appaltatrice relativamente al personale impiegato e alla regolarità contributivo-previdenziale e per tali
Contr Par motivi ha provveduto a formalizzare la risoluzione del rapporto contrattuale a e a sospendere ogni pagamento relativo ai servizi resi in attuazione dell'appalto e sino alla risoluzione dello stesso, eccependo la radicale inesigibilità del credito;
che tale risoluzione e il blocco dei pagamenti – divenuti inesigibili – sono stati ripetutamente ribaditi a
Par anche tramite l'originario legale della opponente avv. senza tuttavia ottenere riscontro e CP_6
soprattutto, ad oggi, senza ottenere prova della documentazione richiesta dal contratto;
che il contratto di appalto dei servizi logistici e relative attività complementari indicate al punto 1 del documento ( in particolare l'attività dei cd carrellisti tra cui il ricorrente ), svoltosi tra le parti (CVL e
GL) fino alle prime settimane del 2024, riguardava attività non direttamente né indirettamente ricomprese e/o riconducibili a quelle relative alla produzione industriale della carta che si svolgeva e si svolge presso lo stabilimento (cartiera) di TO;
Contr Par che nel corso del periodo di “vigenza” dell'appalto tra e le attività oggetto del contratto – in particolare quelle dei carrellisti tra cui il ricorrente, cioè di personale operaio con apposite
3 Contr specializzazioni relative alla conduzione di mezzi – erano del tutto esternalizzate da parte di e svolte
Par esclusivamente dal personale esterno (dipendenti di in attuazione del contratto d'appalto e non vi Contr erano, cioè, dipendenti diretti di che operavano con mansioni analoghe o similari a quelle espletate
Par dal personale (tra cui il ricorrente)
Par che all'interno della struttura (stabilimento), la società aveva sempre uno o due “referenti” (una sorta Contr di “capi squadra”) che si interfacciavano più o meno quotidianamente con i responsabili di in Contr relazione alle attività commissionate in esecuzione dell'appalto; i responsabili di si limitavano a Par indicare ai referenti di il programma di lavoro per la giornata o per un certo numero di giornate in diretta correlazione alle quantità (tonnellate e/o quintali) di colli/merce da movimentare (cioè in concreto alle operazioni di carico/scarico da espletare), ovverossia agli obbiettivi da raggiungere sulla messa a terra e/o sui mezzi (camion) dei colli;
Par Contr che l'appaltatrice aveva adottato presso lo stabilimento un proprio sistema “marcatempo” ad uso Par esclusivo dei soli dipendenti (tra cui il ricorrente) per la rilevazione delle presenze e per la rilevazione
Contr delle prestazioni orarie rese dal proprio personale e la società committente era del tutto estranea alla gestione di tale sistema di rilevazione delle attività di GL e dei suoi addetti:
che il personale di GL, tra cui il ricorrente, era dotato di proprio abbigliamento da lavoro (ben distinto e diverso da quello degli operai addetti alla produzione della cartiera e dipendenti di CVL) nonché di propri
DPI forniti dal datore di lavoro (GL); che l'organizzazione del lavoro per le attività esternalizzate in appalto di cui al punto 1 del contratto (in Contr base alle indicazioni di massima rese dalla committente alla appaltatrice) avveniva sempre e solo Par sulla base di indicazioni rese da cioè per il tramite dei suoi referenti in loco, al personale dipendente
Par della appaltatrice, personale che veniva diretto, coordinato e controllato da (sempre tramite i suoi referenti in loco) anche dal punto di vista disciplinare, del rispetto delle procedure e delle norme di sicurezza;
che a seconda delle esigenze dello stabilimento (cartiera) e sulla base delle indicazioni di massima dei
Par volumi rese dai responsabili della committente, organizzava l'attività del suo personale inviando presso la cartiera, se del caso, più o meno addetti (e tra essi vi era il ricorrente) a seconda degli obbiettivi da raggiungere e delle attività di movimentazione da completare in una determinata giornata e/o in un periodo di più giorni.
Tanto premesso , in punto di diritto , eccepiva l'integrale inesigibilità del credito azionato dal dipendente Cont di nei confronti della Committente ai sensi del combinato disposto delle norme Controparte_3 di legge di cui all'art. 29 D.LGS 276/03 e all'art. 1297 c.c. Contr Ribadiva che con diffida del 06.02.2024 la – tramite il suo legale - notificava e comunicava alla la intervenuta risoluzione del contratto di appalto in essere alla luce dei plurimi CP_3 inadempimenti contrattuali susseguitesi in costanza di rapporto , contestando principalmente due
“gruppi” di rilevanti inadempienze contrattuali, ossia la modifica della compagine societaria (e quindi 4 della proprietà) della e, successiva, messa in liquidazione della stessa in palese violazione CP_3 di quanto previsto all'art. 2 del contratto di appalto che impone alla di “aggiornare CP_3 periodicamente … atto costitutivo … iscrizione alla C.I.A.A. … visura camerale aggiornata …”, con ogni correlativa conseguenza sul piano della risoluzione del rapporto e del pagamento delle somme ancora dovute in forza dei servizi resi , nonché la mancata comunicazione/consegna della documentazione indicata e prevista al medesimo punto 2 del contratto di appalto;
che la società non vi ha CP_3
mai provveduto e, ad oggi, nulla di quanto dovuto è stato fornito e/o consegnato e/o messo a disposizione
Contr della committente;
che pertanto si è avvalsa dalla clausola risolutiva espressa di cui al punto 9 del contratto e che conseguenza di quanto esposto è e rimane la totale inesigibilità dei crediti residui asseritamente vantati dalla appaltatrice nei confronti della committente, inesigibilità che – stante i principi di solidarietà passiva richiamati ex art. 29 cit – è certamente opponibile al potenziale creditore procedente che assume basarsi il suo diritto proprio sul medesimo vincolo solidaristico passivo.
Invocava l'applicazione dell'art. 1297 c.c. espressione del principio per cui i profili comuni a tutti i debitori o creditori solidali verso l'unico creditore o debitore possono essere fatti valere indistintamente da ciascuno di essi , mentre ciò che li riguarda personalmente non è suscettibile di essere fatto valere da chi ne è estraneo;
che le eccezioni delineate in tema di responsabilità e di inadempimento da parte della nei confronti della CVL sono di tipo comune ed attengono all'intera obbligazione CP_3
principale (contratto di appalto) tra le parti (contratto richiamato espressamente dal ricorrente in sede monitoria e di cui egli era parte attiva in qualità di lavoratore alle dipendenze della società appaltatrice e attraverso le cui prestazioni si è svolto – in parte - il contratto medesimo); che, pertanto, trattandosi di eccezioni comuni determinano l'inesigibilità di tutti i crediti vantati dal lavoratore nei confronti della committente, il quale dovrà rivolgere le proprie richieste solo ed esclusivamente al datore di lavoro /
Contr appaltatore a causa delle inadempienze di quest'ultimo, potendo far accertare verso il co-obbligato
(in qualità di mero committente) solo l'esistenza e il quantum (cioè l'esatto ammontare) del credito e non già ottenerne la condanna in forma specifica.
Contr Di seguito , argomentava ampiamente in ordine alla genuinità dell'appalto intercorso fra e l'altra Par convenuta e concludeva chiedendo la revoca e/o l'annullamento del d.i opposto
Svolgeva inoltre domanda riconvenzionale volta all'accertamento della validità, efficacia e genuinità del Contr Par contratto di appalto di servizi logistici tra la convenuta e la convenuta
Si costituiva ritualmente contestando la fondatezza della opposizione CP_2
Contr Il procuratore dell'opposto rilevava che ha confermato e dichiarato che il sig. CP_2 era uno dei carrellisti che operavano presso l'appalto di TO;
che la Parte_1
committente era perfettamente a conoscenza del mancato pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatrice come emerge dalle missive dalla stessa CVL allegate e che tale inadempimento ha costituito il principale motivo di recesso dal contratto;
che gli inadempimenti della appaltatrice
5 riguardano i rapporti interni tra committente ed appaltatrice che esulano dalla causa che ci occupa e che l'art. 1297 cc invocato da controparte è perfettamente calzante alla questione che ci occupa, ma per la ragione opposta a quella ex adverso sostenuta essendo posto il suddetto articolo a tutela delle ragioni del lavoratore, in quanto lo stesso non può essere destinatario delle eccezioni inerenti le parti firmatarie del contratto di appalto, al quale è del tutto estraneo.
In ordine alla contestazione del quantum rilevava che l'importo richiesto si basa su documentazione proveniente da , ovverosia le buste paga consegnate al lavoratore aventi ad oggetto la CP_3
mensilità impagata e che il fatto stesso che non abbia opposto il decreto ingiuntivo ( CP_3
nei confronti della quale esso è divenuto esecutivo) indica chiaramente che le somme richieste erano dovute oltre che correttamente quantificate.
Contr Argomentava di seguito in ordine alla sicura responsabilità solidale di e contestava infine il fondamento giuridico, nonché la utilità pratica della domanda riconvenzionale svolta invero a meri fini dilatori .
Evidenziava allo scopo che il lavoratore non ha mai depositato alcun ricorso volto a far valere l'interposizione illecita di manodopera, che il medesimo è già decaduto ex Legge n. 183/2010 dalla possibilità di impugnare il licenziamento a lui intimato e che l'ingiungente , stante il mancato deposito nei termini di legge del ricorso per impugnazione del licenziamento ha già implicitamente rinunciato a far valere l'interposizione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale .
Il processo veniva interrotto a causa della liquidazione giudiziale della e poi Controparte_3 riassunto ritualmente dall'ingiungente .
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
L'opposizione è infondata e non puo' essere accolta . Contr E' pacifico che l'ingiungente ha lavorato per tutta la durata del rapporto di lavoro nel cantiere di nell'ambito di un contratto di appalto stipulato in data 21.8.2021 e risolto in data 6.2.2024 ed è altrettanto pacifico che si applichino le disposizioni di cui all'art. 29 della legge 276/2003. sostiene che il credito azionato dal lavoratore è inesigibile perché l'obbligata principale ( CP_5
la società datrice di lavoro) ha violato le clausole del contratto di appalto avendo omesso di comunicare all'appaltante il mutamento della compagine sociale e la messa in liquidazione e non avendo trasmesso all'appaltante la documentazione attestante la regolarità del pagamento delle retribuzioni e dei versamenti previdenziali, contributivi e assicurativi dei propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto di appalto.
La tesi difensiva appare scarsamente intellegibile ed è sicuramente destituita di fondamento.
6 Esula dalla presente vertenza ogni valutazione in ordine alla sussistenza degli inadempimenti imputati a , nonché in merito all'idoneità degli stessi a giustificare la sospensione del pagamento Controparte_3 del corrispettivo dell'appalto da parte di VCL trattandosi di questioni che attengono ai rapporti interni committente-appaltatore.
Il passaggio successivo costituisce un incomprensibile salto logico.
Visto che la opponente nulla piu' deve all'appaltatrice inadempiente verrebbe meno , secondo l'assunto della società opponente , la responsabilità solidale dell'utilizzatore finale della prestazione resa dai dipendenti dell'appaltatore (in esecuzione del contratto di appalto) in ordine alle retribuzioni maturate dagli stessi .
E' evidente che non è così .
Né puo' trovare applicazione , argomentando “a contrario” , l'art. 1297 c.c. invocato dalla opponente ai sensi del quale “Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori “
Del tutto inspiegabile è come possa ritenersi comune al lavoratore creditore del trattamento retributivo , che non è ovviamente parte del contratto di appalto , l'eccezione relativa al dedotto inadempimento del contratto stesso da parte dell'appaltatore
Nulla piu' vi è da aggiungere
L'opposizione deve essere quindi rigettata in quanto nessuna rilevanza puo' essere attribuita alla Contr (generica) contestazione di sul quantum debeatur a fronte della documentazione di provenienza datoriale prodotta ( cfr. buste paga su cui si fonda l'azione monitoria)
Analogo destino avrebbe dovuto essere riservato alla “domanda riconvenzionale” volta all'accertamento della validità, efficacia e genuinità del contratto di appalto di servizi logistici tra la Contr Par convenuta e la convenuta che nulla ha a che vedere con l'oggetto della domanda monitoria posto che la genuinità dell'appalto non è mai stata messa in discussione dall'ingiungente avendo egli azionato la diversa responsabilità ex art. 29 citato che presuppone, al contrario, un valido ed efficace contratto di appalto
La opponente vi ha rinunciato e , pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla suddetta domanda
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così
provvede: rigetta l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 61/24 e Parte_1
dichiara cessata fra le parte la materia del contendere oggetto della domanda riconvenzionale da essa svolta;
7 condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_2
he liquida in complessivi euro 1.300,00 , oltre rimb. forf. , IVA e CPA di legge con distrazione
[...]
a favore del procuratore antistatario
Cosi' deciso in TO , il 13.3.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
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