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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/06/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 9756/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 12.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to DI FRANCO ALFREDO
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to RINALDI GIUSEPPE
Resistente contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti IDA VERRENGIA, CP_2 P.IVA_2
ITALA DE BENEDICTIS, DAVIDE CATALANO E AVV. LUCA CUZZUPOLI resistente
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.07.2024, il ricorrente proponeva impugnativa avverso l'intimazione di pagamento n. 02820249009291927/000 relativa ai seguenti atti:
Cartella n. 02820170028287314000, notificata il 19/01/2018, Avviso di addebito n. 32820190002045592000 notificata il 04/07/2019, Avviso di addebito n.
32820190005828874000 notificata il 26/11/2019, Avviso di addebito n.
32820200000521082000, notificata il 26/11/2020.
Parte ricorrente deduceva principalmente la decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999,
relativamente ai contributi di cui agli avvisi n. 32820180003027369000 e n.
32820200000521082000 nonchè la prescrizione dei crediti contributivi oggetto di riscossione.
L'opponente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità
dell'opposta intimazione di pagamento, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio tardivamente l' con Controparte_1
conseguente inammissibilità delle difese e della documentazione prodotta che non potrà
essere presa in considerazione.
Il presente procedimento, con decreto del 12.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
E' stata, dunque, disposta la chiamata in causa dell' , che si è costituita nei termini CP_2
di legge, e dell' , che non si è costituito. Controparte_3
All'esito dell'udienza del 24.6.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso va parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare
Pag. 2 di 7 previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni
da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di
economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la
conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario
esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n.
23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte
(Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ciò premesso, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte
Pag. 3 di 7 istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza
02 settembre 2020, n. 18256).
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso
Pag. 4 di 7 costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Nel caso di specie l' ha provato la notifica degli avvisi di addebito oggetto di CP_2
giudizio, mentre non risulta provata la notifica della cartella di pagamento n.
02820170028287314000 di competenza dell' , che non si è Controparte_3
costituito.
Ebbene, dalla documentazione prodotta nel giudizio emerge che gli atti di competenza dell' (Avviso di addebito n. 32820180003027369000 notificata il 10/07/2018, CP_2
Avviso di addebito n. 32820190002045592000 notificata il 04/07/2019, Avviso di addebito n. 32820190005828874000 notificata il 26/11/2019, Avviso di addebito n.
32820200000521082000, notificata il 26/11/2020) sono stati notificati a mezzo PEC.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa CP_2
alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25 del D. lgs. n. 46 del 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità dei predetti atti in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella di pagamento/avviso di addebito nel termine posto dall'art. 24
d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del
05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Pag. 5 di 7 Tanto non può dirsi per la Cartella n. 02820170028287314000, di competenza dell' , che non si è costituito, della quale non risulta agli atti la Controparte_3
notifica. Per detto atto è possibile riconoscere il cd. “recupero di tutela”, per cui deve rilevarsi la prescrizione ab origine del debito contributivo.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è
sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, si deve dichiarare la prescrizione anche dell'Avviso di addebito n. 32820180003027369000 notificato il 10/07/2018, in
Pag. 6 di 7 quanto non vi è prova della notifica di atti interruttivi intervenuti nel quinquennio prescrizionale.
Mentre, per gli altri atti, Avviso di addebito n. 32820190002045592000 notificato il
04/07/2019, Avviso di addebito n. 32820190005828874000 notificato il 26/11/2019,
Avviso di addebito n. 32820200000521082000 notificato il 26/11/2020, l'intimazione n.
02820249009291927/000 per cui è causa, notificata il 23/07/2024, considerando la sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa Covid, ha interrotto tempestivamente il termine di prescrizione.
Pertanto, il ricorso viene parzialmente accolto.
In considerazione dell'andamento processuale, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 12.3.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 9756/2024, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
02820249009291927/000 nella sola parte relativa alla Cartella n.
02820170028287314000 ed all'Avviso di addebito n. 32820180003027369000;
- compensa le spese.
Aversa, 24.06.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
32820180003027369000 notificata il 10/07/2018, Avviso di addebito n.
LAVORO
N.R.G. 9756/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 12.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to DI FRANCO ALFREDO
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to RINALDI GIUSEPPE
Resistente contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti IDA VERRENGIA, CP_2 P.IVA_2
ITALA DE BENEDICTIS, DAVIDE CATALANO E AVV. LUCA CUZZUPOLI resistente
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.07.2024, il ricorrente proponeva impugnativa avverso l'intimazione di pagamento n. 02820249009291927/000 relativa ai seguenti atti:
Cartella n. 02820170028287314000, notificata il 19/01/2018, Avviso di addebito n. 32820190002045592000 notificata il 04/07/2019, Avviso di addebito n.
32820190005828874000 notificata il 26/11/2019, Avviso di addebito n.
32820200000521082000, notificata il 26/11/2020.
Parte ricorrente deduceva principalmente la decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999,
relativamente ai contributi di cui agli avvisi n. 32820180003027369000 e n.
32820200000521082000 nonchè la prescrizione dei crediti contributivi oggetto di riscossione.
L'opponente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità
dell'opposta intimazione di pagamento, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio tardivamente l' con Controparte_1
conseguente inammissibilità delle difese e della documentazione prodotta che non potrà
essere presa in considerazione.
Il presente procedimento, con decreto del 12.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
E' stata, dunque, disposta la chiamata in causa dell' , che si è costituita nei termini CP_2
di legge, e dell' , che non si è costituito. Controparte_3
All'esito dell'udienza del 24.6.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso va parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare
Pag. 2 di 7 previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni
da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di
economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la
conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario
esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n.
23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte
(Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ciò premesso, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte
Pag. 3 di 7 istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza
02 settembre 2020, n. 18256).
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso
Pag. 4 di 7 costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Nel caso di specie l' ha provato la notifica degli avvisi di addebito oggetto di CP_2
giudizio, mentre non risulta provata la notifica della cartella di pagamento n.
02820170028287314000 di competenza dell' , che non si è Controparte_3
costituito.
Ebbene, dalla documentazione prodotta nel giudizio emerge che gli atti di competenza dell' (Avviso di addebito n. 32820180003027369000 notificata il 10/07/2018, CP_2
Avviso di addebito n. 32820190002045592000 notificata il 04/07/2019, Avviso di addebito n. 32820190005828874000 notificata il 26/11/2019, Avviso di addebito n.
32820200000521082000, notificata il 26/11/2020) sono stati notificati a mezzo PEC.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa CP_2
alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25 del D. lgs. n. 46 del 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità dei predetti atti in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella di pagamento/avviso di addebito nel termine posto dall'art. 24
d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del
05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Pag. 5 di 7 Tanto non può dirsi per la Cartella n. 02820170028287314000, di competenza dell' , che non si è costituito, della quale non risulta agli atti la Controparte_3
notifica. Per detto atto è possibile riconoscere il cd. “recupero di tutela”, per cui deve rilevarsi la prescrizione ab origine del debito contributivo.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è
sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, si deve dichiarare la prescrizione anche dell'Avviso di addebito n. 32820180003027369000 notificato il 10/07/2018, in
Pag. 6 di 7 quanto non vi è prova della notifica di atti interruttivi intervenuti nel quinquennio prescrizionale.
Mentre, per gli altri atti, Avviso di addebito n. 32820190002045592000 notificato il
04/07/2019, Avviso di addebito n. 32820190005828874000 notificato il 26/11/2019,
Avviso di addebito n. 32820200000521082000 notificato il 26/11/2020, l'intimazione n.
02820249009291927/000 per cui è causa, notificata il 23/07/2024, considerando la sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa Covid, ha interrotto tempestivamente il termine di prescrizione.
Pertanto, il ricorso viene parzialmente accolto.
In considerazione dell'andamento processuale, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 12.3.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 9756/2024, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
02820249009291927/000 nella sola parte relativa alla Cartella n.
02820170028287314000 ed all'Avviso di addebito n. 32820180003027369000;
- compensa le spese.
Aversa, 24.06.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
32820180003027369000 notificata il 10/07/2018, Avviso di addebito n.