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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 769/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SALAMONE MAURIZIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4743/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010821 TARSU/TIA 2010
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010821 TARSU/TIA 2011 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010821 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110029735037000 TARES 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120024804606000 TARES 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130015039076000 TARES 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 544/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso ritualmente notificato, iscritto al n. 4743/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. N. Difensore_1, impugna, nei confronti del Comune di Messina e di AdeR, preavviso di fermo amministrativo n. 2957802025000010821/000 - notificato il 20-3-2025-, sull'autovettura Ford Puma tg. Targa_1, in uno a tre cartelle di pagamento, per l'importo di € 1.127,56 a titolo TARI degli anni 2010/2011/2012 .
Rileva che la suindicata somma, portata da tre cartelle, non è dovuta poiché i titoli sono stati annullati dalla sentenza di questa CGT di I° grado ( sez. V n. 253/2025 del 25-6-2024, dep. il 16-1-2025) per intervenuta prescrizione. Conclude per l'annullamento del preavviso e delle cartelle, con vittoria di spese da distrarre al difensore antistatario.
Si è costituita l'Agenzia della Riscossione rilevando che il preavviso è stato regolarmente notificato come anche le cartelle che ne costituiscono l'atto presupposto. Reclama quindi la piena legittimità del proprio operato sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo che eventuali profili di responsabilità dell'Ente impositore ricadano solo su di esso come l'eventuale condanna alle spese. Nessuna menzione della sentenza citata dal ricorrente viene fatta nelle controdeduzioni nonostante l'Agenzia risulta essere stata parte.
Resiste anche l'Ente territoriale ed oppone che non essendo stata sollevata alcuna doglianza sulla legittimità dei propri atti l'unico contraddittore deve essere ritenuto AdeR cui spetta di curare l'esazione del credito.
Conclude richiedendo l'estromissione, dal giudizio, del Comune e, per il caso di accoglimento del ricorso, essere tenuto indenne dalla condanna alle spese processuali. Neanche l'atto di controdeduzioni del Comune contiene menzione della sentenza citata dal ricorrente nonostante l'Ente risulta essere stato parte.
All'odierna udienza, in esito alla relazione dei fatti di causa, ed all'intervento della difesa di AdeR che solo in tale occasione dichiarava ( vds verbale) che la sentenza suindicata è stata impugnata ( iscritta al ruolo n.
2185/2025), si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Propedeutico alla valutazione di merito è la puntualizzazione del petitum azionato. Il ricorrente impugna il preavviso di fermo solo con riferimento al triennio suindicato per tassa sui rifiuti. L'atto però contempla altri crediti, totalmente sottaciuti nel ricorso e dunque non impugnati, per ulteriori altre somme ( Bollo auto 2015,
2016, 2017, IMU 2014, TARI 2016, oltre ad una contravvenzione al C. della S.) per un ammontare di circa
1.700,00 € . Tanto premesso e specificato, deve rilevarsi che il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La sentenza di annullamento su cui si fonda ( parzialmente) l'atto impugnato non è munita dell'attestato di passaggio in giudicato. La difesa di AdeR ha anzi dichiarato a verbale che è stato proposto appello.
L'argomento su cui il ricorrente fonda la richiesta di annullamento del preavviso di fermo non è condivisibile.
Tanto si rileva perché il fermo non è atto di espropriazione forzata ma di procedura ad esso alternativa.
Trattasi di provvedimento cautelare;
in quanto tale non richiede, per la sua legittimità, che la pretesa si fondi su crediti certi, liquidi ed esigibili, ed a maggior ragione ( non richiede) che il credito sia assistito da titolo esecutivo. Va ulteriormente rilevato che l'annullamento del credito su cui l'Agente fonda il preavviso è stato pronunciato, con sentenza non passata in giudicato, solo per una parte dell'intera somma (€ 2.892,75) richiesta con il provvedimento impugnato. Il preavviso, infatti, contempla ulteriori importi per titoli diversi
( Bollo Autovettura e contravvenzioni al C. della S.) in ragione di altri circa 1.200,00 €. Non senza aggiungere che l'annullamento pronunciato con la sentenza addotta dal ricorrente ha rilevato una nullità della notifica, su cui potrà eventualmente proporsi gravame, e da essa ( e non, ad esempio, per avvenuto adempimento o per inesistenza della pretesa ) si è tratta la prescrizione del credito.
Il dato sopra richiamato inerente l'importo totale del preavviso rispetto al valore dell'autovettura rileva non solo ex se ma anche in considerazione della pacifica giurisprudenza di legittimità a tenore della quale non assume alcuna importanza l'entità del divario fra il valore del mezzo ( nel caso de quo limitato) e l'importo del credito posto a base del fermo (Cass. 32062/2024). E, seppur tale orientamento sia espresso dalla Corte regolatrice con riguardo all'art. 86 D.P.R. 602/1973, relativo all'ipotesi di sospensione del fermo ( qui non azionata poiché il ricorso si basa su ragioni diverse da quelle di cui all'art. 86), esso (orientamento) risulta sicuramente acconcio in fattispecie in cui si reagisce contro un atto la cui natura giuridica è ontologicamente unitaria.
Va anche soggiunto che, a mente dell'art. 67 bis del D.Lvo 546/1992 come modificato dall'art. 9 del D. Lvo
156/2015, l' esecutività delle sentenze tributarie è disciplinata dalle norme di cui agli artt. 68 e 69 che riguardano l'ipotesi ben diversa della dazione o del rimborso di somme che il contribuente si è visto riconoscere nei confronti dell'Ente impositore a seguito di sentenza pur non approdata alla definitività.
Evidente risulta la ben diversa ratio che assiste quelle norme, previste per evitare il mancato ottenimento, in capo al contribuente, di quanto sia stato deciso spettargli sino al giudicato, seppur con il particolare meccanismo di garanzia ( per l'ente) introdotto, per determinati importi, dal succitato decreto 156/2015 .
Nel caso che occupa, invece, trattasi di ipotesi in cui è il ricorrente colui al quale si chiede l'adempimento di somme non versate. A tali, come ad altre ipotesi, non pare applicabile l' immediata esecutività della sentenza tributaria favorevole al contribuente-ricorrente.
Il complessivo contegno processuale di tutte le parti consente di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione V^, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso, proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 2957802025000010821/000, lo rigetta. Spese compensate. Il giudice monocratico dott. M.Salamone
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SALAMONE MAURIZIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4743/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010821 TARSU/TIA 2010
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010821 TARSU/TIA 2011 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010821 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110029735037000 TARES 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120024804606000 TARES 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130015039076000 TARES 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 544/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso ritualmente notificato, iscritto al n. 4743/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. N. Difensore_1, impugna, nei confronti del Comune di Messina e di AdeR, preavviso di fermo amministrativo n. 2957802025000010821/000 - notificato il 20-3-2025-, sull'autovettura Ford Puma tg. Targa_1, in uno a tre cartelle di pagamento, per l'importo di € 1.127,56 a titolo TARI degli anni 2010/2011/2012 .
Rileva che la suindicata somma, portata da tre cartelle, non è dovuta poiché i titoli sono stati annullati dalla sentenza di questa CGT di I° grado ( sez. V n. 253/2025 del 25-6-2024, dep. il 16-1-2025) per intervenuta prescrizione. Conclude per l'annullamento del preavviso e delle cartelle, con vittoria di spese da distrarre al difensore antistatario.
Si è costituita l'Agenzia della Riscossione rilevando che il preavviso è stato regolarmente notificato come anche le cartelle che ne costituiscono l'atto presupposto. Reclama quindi la piena legittimità del proprio operato sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo che eventuali profili di responsabilità dell'Ente impositore ricadano solo su di esso come l'eventuale condanna alle spese. Nessuna menzione della sentenza citata dal ricorrente viene fatta nelle controdeduzioni nonostante l'Agenzia risulta essere stata parte.
Resiste anche l'Ente territoriale ed oppone che non essendo stata sollevata alcuna doglianza sulla legittimità dei propri atti l'unico contraddittore deve essere ritenuto AdeR cui spetta di curare l'esazione del credito.
Conclude richiedendo l'estromissione, dal giudizio, del Comune e, per il caso di accoglimento del ricorso, essere tenuto indenne dalla condanna alle spese processuali. Neanche l'atto di controdeduzioni del Comune contiene menzione della sentenza citata dal ricorrente nonostante l'Ente risulta essere stato parte.
All'odierna udienza, in esito alla relazione dei fatti di causa, ed all'intervento della difesa di AdeR che solo in tale occasione dichiarava ( vds verbale) che la sentenza suindicata è stata impugnata ( iscritta al ruolo n.
2185/2025), si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Propedeutico alla valutazione di merito è la puntualizzazione del petitum azionato. Il ricorrente impugna il preavviso di fermo solo con riferimento al triennio suindicato per tassa sui rifiuti. L'atto però contempla altri crediti, totalmente sottaciuti nel ricorso e dunque non impugnati, per ulteriori altre somme ( Bollo auto 2015,
2016, 2017, IMU 2014, TARI 2016, oltre ad una contravvenzione al C. della S.) per un ammontare di circa
1.700,00 € . Tanto premesso e specificato, deve rilevarsi che il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La sentenza di annullamento su cui si fonda ( parzialmente) l'atto impugnato non è munita dell'attestato di passaggio in giudicato. La difesa di AdeR ha anzi dichiarato a verbale che è stato proposto appello.
L'argomento su cui il ricorrente fonda la richiesta di annullamento del preavviso di fermo non è condivisibile.
Tanto si rileva perché il fermo non è atto di espropriazione forzata ma di procedura ad esso alternativa.
Trattasi di provvedimento cautelare;
in quanto tale non richiede, per la sua legittimità, che la pretesa si fondi su crediti certi, liquidi ed esigibili, ed a maggior ragione ( non richiede) che il credito sia assistito da titolo esecutivo. Va ulteriormente rilevato che l'annullamento del credito su cui l'Agente fonda il preavviso è stato pronunciato, con sentenza non passata in giudicato, solo per una parte dell'intera somma (€ 2.892,75) richiesta con il provvedimento impugnato. Il preavviso, infatti, contempla ulteriori importi per titoli diversi
( Bollo Autovettura e contravvenzioni al C. della S.) in ragione di altri circa 1.200,00 €. Non senza aggiungere che l'annullamento pronunciato con la sentenza addotta dal ricorrente ha rilevato una nullità della notifica, su cui potrà eventualmente proporsi gravame, e da essa ( e non, ad esempio, per avvenuto adempimento o per inesistenza della pretesa ) si è tratta la prescrizione del credito.
Il dato sopra richiamato inerente l'importo totale del preavviso rispetto al valore dell'autovettura rileva non solo ex se ma anche in considerazione della pacifica giurisprudenza di legittimità a tenore della quale non assume alcuna importanza l'entità del divario fra il valore del mezzo ( nel caso de quo limitato) e l'importo del credito posto a base del fermo (Cass. 32062/2024). E, seppur tale orientamento sia espresso dalla Corte regolatrice con riguardo all'art. 86 D.P.R. 602/1973, relativo all'ipotesi di sospensione del fermo ( qui non azionata poiché il ricorso si basa su ragioni diverse da quelle di cui all'art. 86), esso (orientamento) risulta sicuramente acconcio in fattispecie in cui si reagisce contro un atto la cui natura giuridica è ontologicamente unitaria.
Va anche soggiunto che, a mente dell'art. 67 bis del D.Lvo 546/1992 come modificato dall'art. 9 del D. Lvo
156/2015, l' esecutività delle sentenze tributarie è disciplinata dalle norme di cui agli artt. 68 e 69 che riguardano l'ipotesi ben diversa della dazione o del rimborso di somme che il contribuente si è visto riconoscere nei confronti dell'Ente impositore a seguito di sentenza pur non approdata alla definitività.
Evidente risulta la ben diversa ratio che assiste quelle norme, previste per evitare il mancato ottenimento, in capo al contribuente, di quanto sia stato deciso spettargli sino al giudicato, seppur con il particolare meccanismo di garanzia ( per l'ente) introdotto, per determinati importi, dal succitato decreto 156/2015 .
Nel caso che occupa, invece, trattasi di ipotesi in cui è il ricorrente colui al quale si chiede l'adempimento di somme non versate. A tali, come ad altre ipotesi, non pare applicabile l' immediata esecutività della sentenza tributaria favorevole al contribuente-ricorrente.
Il complessivo contegno processuale di tutte le parti consente di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione V^, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso, proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 2957802025000010821/000, lo rigetta. Spese compensate. Il giudice monocratico dott. M.Salamone