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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/05/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 462/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta al n.462 \2021 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante P. IV elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Messina Via Piemonte 30 lo studio professionale dell'avv. Annalaura Muscolino, rappresentata e difende, per mandato agli atti anche disgiuntamente dall' avv. Raffaele De Luca Tamajo e dall'avv. Maria Stella
Coccia , pec: ; Email_1 pec: ; Email_2
Appellante
E
CF: elettivamente domiciliato in Patti via M. Polo 89 Controparte_1 C.F._1 presso lo studio professionale dell'avv. Vincenzo Amato che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Andrea Niosi , per mandato agli atti, pec: Email_3 pec : Email_4
Appellato – Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art 702 bis cpc emessa dal del Tribunale di Patti n.592\2021 in data 14.05.2021.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 15.04.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 12.06.2021 in persona del legale rappresentante ha impugnato davanti a Parte_1 questa Corte, nei confronti di , l'ordinanza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Controparte_1
Patti ha accertato incidenter tantum la nullità della polizza assicurativa index linked n. 50003110835 ed ha condannato alla restituzione della somma di euro 7.000,00 oltre interessi legali Parte_1 compensando tra le parti le spese processuali. L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse accertato che il contratto stipulato avesse natura di polizza assicurativa e non di contratto di investimento e nel merito dichiarasse prescritti i diritti alla prestazione assicurativa con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 23.7.2021 si costituiva il quale contestava i motivi Controparte_1 di gravame e ne chiedeva il rigetto. Proponeva appello incidentale e contestava la statuizione con cui il Giudice compensava le spese di lite chiedendone la riforma.
Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. giusta ordinanza di questa Corte del 17.09.2021 la causa veniva rinviata alla data del 15.04.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha affermato che la polizza sottoscritta dalle parti, al di là del nome attribuito di assicurazione sulla vita, essendo una Index linked andava esclusa dal novero dei contratti di assicurazione e andava invece, a tutti gli effetti, inquadrato tra i prodotti finanziari.
Espone il primo giudice che le polizze sulla vita rappresentano un prodotto che dovrebbe garantire, perlomeno, la restituzione del capitale versato incrementato di un rendimento anche minimo, mentre, al contrario, le polizze vita index linked costituiscono un investimento che ha ad oggetto la performance dello strumento finanziario acquistato con il premio versato per esse, ribaltando il rischio totalmente a carico dell'assicurato e facendolo dipendere non dal fattore vita o morte dello stesso ma dall'andamento delle fluttuazioni del mercato.
Ha ritenuto il primo giudice che la causa del contratto in esame era quella di uno strumento finanziario in quanto la prestazione alla quale si era obbligato l'assicuratore era direttamente collegata all'andamento degli indici Dow Jones EuroStoxx 50, sicché ha concluso il primo giudice sulla natura finanziaria del contratto in esame essendo prevalente la caratteristica di strumento finanziario. In conseguenza il decidente ha ritenuto che esso sia sottoposto alle norme del TUF, ivi compreso l'articolo 23, che impone l'adozione in forma scritta a pena di nullità del contratto generale di investimento la cui mancanza secondo tale statuizione determina la nullità dell'operazione di investimento e nel caso di specie la nullità della polizza in questione.
Deduce l'appellante che in contrasto con l'orientamento del giudice di prime cure la Corte di giustizia europea ha affermato che ai fini della riconduzione di un contratto nell'alveo dei contratti di assicurazione è sufficiente come nel caso in esame che sia previsto ”… il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e in cambio di tale pagamento la fornitura di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso …”. Quindi, ad avviso dell'appellante, affinché un contratto possa essere qualificato come assicurazione sulla vita non è necessario che sia garantita la restituzione del capitale investito né è imprescindibile il trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore. Richiamando la giurisprudenza della Corte Europea, afferma che requisito indefettibile del contratto di assicurazione è l'assunzione del rischio demografico da parte dell'assicuratore.
Chiede quindi che la Corte qualifichi il contratto in esame attribuendo la natura di contratto assicurativo.
Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha dichiarato la nullità della polizza per la mancata adozione in forma scritta del preliminare contratto di investimento ex articolo
23 D. Lgs. n.58/1998 (TUF).
Deduce l'appellante che l'articolo 23 TUF dispone che “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e se previsto contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto” ma che il senso e la ratio della norma è quella di tutelare gli investitori dall'assunzione di rischi in modo inconsapevole.
Tale ratio, però, non si adatterebbe alla polizza in esame poiché la documentazione contrattuale della detta Part polizza contiene tutte le indicazioni che l'articolo 23 vuole che siano precisate per iscritto attraverso il contratto quadro.
Pertanto, ad avviso dell'appellante, se il contratto scritto con cui si perfeziona l'investimento contiene tutti gli elementi che l'articolo 23 prescrive, il detto contratto assolve alla prescrizione della forma scritta ed è sufficiente a ritenere adempiuto l'obbligo ivi previsto.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la statuizione con cui il giudice ha affermato che parte resistente non ha eccepito la prescrizione specificatamente riferita alla nullità del contratto ma alla prescrizione biennale per l'adempimento del contratto.
Afferma l'appellante che la prescrizione prevista per l'adempimento è quella di due anni e che la legge finanziaria del 2006 ha introdotto l'art. 345 quater secondo il quale “gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2 comma 1 del Codice dell'assicurazione private, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione relativo diritto sono devoluti al fondo di cui al comma 343”.
Quindi nel caso in esame di assicurazione sulla vita, poiché alla scadenza dei due anni s l'avente diritto non ha reclamato la prestazione, l'importo relativo alla polizza è stato versato nel citato “fondo per
l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frode finanziaria”.
Chiede quindi che la Corte, nel merito dichiari l'intervenuta prescrizione del diritto alla prestazione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Va preliminarmente smentito quanto dedotto dall'appellante secondo il quale l'interpretazione della Corte di Giustizia alla normativa unionale si discosta dall'orientamento della Cassazione condiviso dal primo giudice . È invece proprio la Corte di Cassazione che da recente ha affermato che: «… anche la normativa unionale esistente al momento della stipula della polizza di cui è causa, e l'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia, hanno richiesto, pur nei contratti assicurativi collegati ai fondi di investimento, che la prestazione dell'assicuratore, fosse legata al verificarsi di un evento attinente alla durata della vita umana, e, quindi, la previsione del cd. rischio demografico, elemento che è, invece, insussistente, ove ne sia in concreto accertata – come nel caso di specie – la esistenza solo apparente, e quello che si presenta come un prodotto assicurativo sia, in realtà, in toto, assimilabile ad un puro strumento di investimento …» (Cassazione civ. n. 3785/2024). La Suprema Corte, intervenuta ad esaminare la natura delle polizze Unit Linked ha affermato che: «… In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della l. n.262 del
2006 e del d.lgs. n.303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi d'investimento interni o esterni all'assicuratore, che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art.1337 c.c., deve interpretare il contratto, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all'assicurato) …» (Cass. civ. n. 1033/2018, n. 6319/2019).
Di recente la sentenza n. 9418 del 9.4.2024 al fine di qualificare la natura delle citate polizze ha individuato un ulteriore elemento contrattuale, che è costituito dallo “scopo previdenziale” dei contratti di assicurazione sulla vita.
Ha affermato che: «… prendendo le mosse da Cass., sez. un., n. 8271/2008, questa Corte (Cass. n. 3785/24) ha sottolineato che è lo scopo previdenziale (attuato nelle polizze vita attraverso l'accumulo di capitale così da garantire all'assicurato e/o alla sua famiglia una rendita) a giustificare il sacrificio dei creditori previsto dall'art. 1923
c.c. Ne consegue che la polizza sulla vita beneficia di una disciplina di favore, come quella dell'impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente prodotto assicurativo, ma perché adempie una particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria, destinata per lo più a far fronte ai bisogni della tarda età (in questi termini le Sezioni Unite l'hanno considerata “il terzo pilastro” della previdenza). Quel che occorre verificare è, dunque, la sussistenza della funzione previdenziale … A tal fine la natura previdenziale non è presente soltanto nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita oggi appartenenti al ramo I (individuato dall'art. 2 del d.lgs. n. 209/05), ossia a quelle che soddisfano il bisogno dell'assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza, ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked nelle quali l'entità della somma dovuta dall'assicuratore varia nel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato ed è definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell'evento attinente alla vita umana …». Ma tra le polizze assicurative sulla vita, «… occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura …» (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la natura assicurativo - previdenziale della polizza stipulata, escludendone la qualità di strumento finanziario, dal momento che essa garantiva il recupero del capitale versato o il valore delle quote se maggiore, con un incremento dell'1%, al momento della morte del contraente assicurato).
Non vi è dubbio che nel caso in esame la polizza stipulata dal prevedeva che la somma dovuta CP_1 dall'assicuratore dipendeva esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione sarebbe diventata esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato.
Ed infatti dalle note informative della polizza assicurazioni Index Linked risulta che esse comportano rischi finanziari per il Contraente, connessi all'andamento dei parametri di riferimento a cui sono collegate le somme dovute.” Inoltre, “in relazione alla variabilità degli strumenti finanziari di riferimento cui sono collegate le somme dovute, la stipulazione della presente assicurazione comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario ed in particolare: il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), circa il rimborso del capitale versato, collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'Emittente (rischio specifico) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico). Ed ancora l'articolo 3 prevedeva espressamente alla lettera “a” che “ non presta alcuna Parte_1 garanzia in merito all'ammontare delle prestazioni, incluso il rischio di controparte”, nonché, alla lettera
“b” che in caso di morte “è opportuno sottolineare che l'importo liquidabile potrebbe essere inferiore al premio investito, in conseguenza della volatilità del Titolo strutturato Tripla Forza Index Linked”. Quindi in applicazione dei criteri enunciati dalla Suprema Corte si può affermare che il contratto in esame ha natura di strumento finanziario e ciò perché:
- la prestazione è stata versata in unica soluzione;
- dalle condizioni generali di contratto, superiormente riportate, si ravvisa che la causa è estranea al contratto di assicurazione, atteso che gli unici rischi, relativi all'andamento del mercato borsistico, sono assunti dall'assicurato in quanto la prestazione alla quale si era obbligato l'assicuratore era direttamente collegata all'andamento dei titoli azionari ed obbligazionari;
- non vi è garanzia della restituzione del capitale versato;
- l'evento legato alla vita dell'assicurato assume una rilevanza marginale mancando la previsione del rischio demografico . Dalla qualificazione del contratto come prodotto finanziario rientrante nella previsione del D. lgs n.58 /98 discende, come ha correttamente statuito il primo giudice, con motivazione che si condivide, che ai fini della sua validità, è necessaria la preventiva stipula di un contratto quadro che non risulta essere sottoscritto nel caso in esame. Non sono condivisibili gli argomenti esposti da parte appellante la quale ritiene che tale requisito sia stato soddisfatto con il richiamo delle note informative (in cui erano indicati i criteri di investimento del premio corrisposto) poiché il richiamo alle note, ove vi fosse la prova della effettiva consegna, senza l'inclusione delle clausole contrattuali ivi contenute nel contratto sottoscritto non può soddisfare il requisito della forma scritta. La Corte di Cassazione ha ribadito che «il contratto di gestione di portafoglio di investimento stipulato con un intermediario finanziario deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 30, comma 1, del Regolamento Consob, n. 11522 del 1998; tale forma scritta, prevista dalla legge a protezione dell'investitore, non ammette equipollenti o ratifiche, cosicché non è idonea ad integrare il requisito formale la sottoscrizione del documento sui rischi generali di cui all'art. 28 del citato Regolamento Consob, che assolve unicamente ad una funzione strumentale e propedeutica alla stipulazione del contratto di gestione e serve a rendere l'investitore più consapevole rispetto ai rischi dell'investimento e del mandato gestorio conferito all'intermediario» (Cass. civ. n. 6794 del
14.3.2025). Va pertanto confermata la nullità del contratto dichiarata con la sentenza impugnata .
È fondato e va accolto, invece, il motivo di appello incidentale con cui l'appellato lamenta la statuizione del primo Giudice che ha compensato le spese motivando sull'esistenza di contrasti giurisprudenziali in materia e la novità espressa dalla Suprema Corte. Invero essa già nel 2012 la Suprema Corte aveva affrontato la materia in esame e la successiva giurisprudenza è rimasta in linea con i principi enunciati (Cass. n.1033/2018, n. 3785/2024, n. 9418/2024).
Pertanto, va applicato il principio della soccombenza e all'accoglimento della domanda del consegue CP_1 la statuizione di condanna di alle spese del giudizio. Parte_1
In riforma del capo impugnato va così condannata l'odierna appellante alle spese di lite del primo grado, liquidate con i parametri medi del valore della causa come in dispositivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo applicando le tariffe medie del DM 147/2022, valore della causa ( E.5.201- E 26.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Sezione Prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 592\2021 emessa dal Tribunale di Patti, anche nei confronti di Parte_1 [...]
in accoglimento dell'appello incidentale così decide: Controparte_1
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto:
b.1)
in riforma dell'impugnata pronuncia condanna alla rifusione in favore di controparte Parte_1 alle spese di lite del primo grado, che si liquidano nella somma complessiva di euro 5.021,00 di cui euro
919,00 per fase studio, euro 772,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per trattazione ed euro 1.701,00 per fase decisionale, oltre iva, CPA e rimborso spese generali come per legge;
b.2)
conferma nel resto;
c) condanna ancora alla rifusione in favore di controparte alle spese di lite del corrente Parte_1 grado, che si liquidano nella somma complessiva di euro nella somma complessiva di E 5.809,00 di cui E 1134,00 per fase studio, E 921,00 per fase introduttiva E 1.843,00 per trattazione ed E. 1.911,00 per fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
d) dà atto che l'appellante principale in quanto soccombente ut supra è tenuto al versamento dell'ulteriore contributo.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile in data 14.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta al n.462 \2021 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante P. IV elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Messina Via Piemonte 30 lo studio professionale dell'avv. Annalaura Muscolino, rappresentata e difende, per mandato agli atti anche disgiuntamente dall' avv. Raffaele De Luca Tamajo e dall'avv. Maria Stella
Coccia , pec: ; Email_1 pec: ; Email_2
Appellante
E
CF: elettivamente domiciliato in Patti via M. Polo 89 Controparte_1 C.F._1 presso lo studio professionale dell'avv. Vincenzo Amato che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Andrea Niosi , per mandato agli atti, pec: Email_3 pec : Email_4
Appellato – Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art 702 bis cpc emessa dal del Tribunale di Patti n.592\2021 in data 14.05.2021.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 15.04.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 12.06.2021 in persona del legale rappresentante ha impugnato davanti a Parte_1 questa Corte, nei confronti di , l'ordinanza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Controparte_1
Patti ha accertato incidenter tantum la nullità della polizza assicurativa index linked n. 50003110835 ed ha condannato alla restituzione della somma di euro 7.000,00 oltre interessi legali Parte_1 compensando tra le parti le spese processuali. L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse accertato che il contratto stipulato avesse natura di polizza assicurativa e non di contratto di investimento e nel merito dichiarasse prescritti i diritti alla prestazione assicurativa con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 23.7.2021 si costituiva il quale contestava i motivi Controparte_1 di gravame e ne chiedeva il rigetto. Proponeva appello incidentale e contestava la statuizione con cui il Giudice compensava le spese di lite chiedendone la riforma.
Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. giusta ordinanza di questa Corte del 17.09.2021 la causa veniva rinviata alla data del 15.04.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha affermato che la polizza sottoscritta dalle parti, al di là del nome attribuito di assicurazione sulla vita, essendo una Index linked andava esclusa dal novero dei contratti di assicurazione e andava invece, a tutti gli effetti, inquadrato tra i prodotti finanziari.
Espone il primo giudice che le polizze sulla vita rappresentano un prodotto che dovrebbe garantire, perlomeno, la restituzione del capitale versato incrementato di un rendimento anche minimo, mentre, al contrario, le polizze vita index linked costituiscono un investimento che ha ad oggetto la performance dello strumento finanziario acquistato con il premio versato per esse, ribaltando il rischio totalmente a carico dell'assicurato e facendolo dipendere non dal fattore vita o morte dello stesso ma dall'andamento delle fluttuazioni del mercato.
Ha ritenuto il primo giudice che la causa del contratto in esame era quella di uno strumento finanziario in quanto la prestazione alla quale si era obbligato l'assicuratore era direttamente collegata all'andamento degli indici Dow Jones EuroStoxx 50, sicché ha concluso il primo giudice sulla natura finanziaria del contratto in esame essendo prevalente la caratteristica di strumento finanziario. In conseguenza il decidente ha ritenuto che esso sia sottoposto alle norme del TUF, ivi compreso l'articolo 23, che impone l'adozione in forma scritta a pena di nullità del contratto generale di investimento la cui mancanza secondo tale statuizione determina la nullità dell'operazione di investimento e nel caso di specie la nullità della polizza in questione.
Deduce l'appellante che in contrasto con l'orientamento del giudice di prime cure la Corte di giustizia europea ha affermato che ai fini della riconduzione di un contratto nell'alveo dei contratti di assicurazione è sufficiente come nel caso in esame che sia previsto ”… il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e in cambio di tale pagamento la fornitura di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso …”. Quindi, ad avviso dell'appellante, affinché un contratto possa essere qualificato come assicurazione sulla vita non è necessario che sia garantita la restituzione del capitale investito né è imprescindibile il trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore. Richiamando la giurisprudenza della Corte Europea, afferma che requisito indefettibile del contratto di assicurazione è l'assunzione del rischio demografico da parte dell'assicuratore.
Chiede quindi che la Corte qualifichi il contratto in esame attribuendo la natura di contratto assicurativo.
Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha dichiarato la nullità della polizza per la mancata adozione in forma scritta del preliminare contratto di investimento ex articolo
23 D. Lgs. n.58/1998 (TUF).
Deduce l'appellante che l'articolo 23 TUF dispone che “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e se previsto contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto” ma che il senso e la ratio della norma è quella di tutelare gli investitori dall'assunzione di rischi in modo inconsapevole.
Tale ratio, però, non si adatterebbe alla polizza in esame poiché la documentazione contrattuale della detta Part polizza contiene tutte le indicazioni che l'articolo 23 vuole che siano precisate per iscritto attraverso il contratto quadro.
Pertanto, ad avviso dell'appellante, se il contratto scritto con cui si perfeziona l'investimento contiene tutti gli elementi che l'articolo 23 prescrive, il detto contratto assolve alla prescrizione della forma scritta ed è sufficiente a ritenere adempiuto l'obbligo ivi previsto.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la statuizione con cui il giudice ha affermato che parte resistente non ha eccepito la prescrizione specificatamente riferita alla nullità del contratto ma alla prescrizione biennale per l'adempimento del contratto.
Afferma l'appellante che la prescrizione prevista per l'adempimento è quella di due anni e che la legge finanziaria del 2006 ha introdotto l'art. 345 quater secondo il quale “gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2 comma 1 del Codice dell'assicurazione private, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione relativo diritto sono devoluti al fondo di cui al comma 343”.
Quindi nel caso in esame di assicurazione sulla vita, poiché alla scadenza dei due anni s l'avente diritto non ha reclamato la prestazione, l'importo relativo alla polizza è stato versato nel citato “fondo per
l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frode finanziaria”.
Chiede quindi che la Corte, nel merito dichiari l'intervenuta prescrizione del diritto alla prestazione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Va preliminarmente smentito quanto dedotto dall'appellante secondo il quale l'interpretazione della Corte di Giustizia alla normativa unionale si discosta dall'orientamento della Cassazione condiviso dal primo giudice . È invece proprio la Corte di Cassazione che da recente ha affermato che: «… anche la normativa unionale esistente al momento della stipula della polizza di cui è causa, e l'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia, hanno richiesto, pur nei contratti assicurativi collegati ai fondi di investimento, che la prestazione dell'assicuratore, fosse legata al verificarsi di un evento attinente alla durata della vita umana, e, quindi, la previsione del cd. rischio demografico, elemento che è, invece, insussistente, ove ne sia in concreto accertata – come nel caso di specie – la esistenza solo apparente, e quello che si presenta come un prodotto assicurativo sia, in realtà, in toto, assimilabile ad un puro strumento di investimento …» (Cassazione civ. n. 3785/2024). La Suprema Corte, intervenuta ad esaminare la natura delle polizze Unit Linked ha affermato che: «… In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della l. n.262 del
2006 e del d.lgs. n.303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi d'investimento interni o esterni all'assicuratore, che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art.1337 c.c., deve interpretare il contratto, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all'assicurato) …» (Cass. civ. n. 1033/2018, n. 6319/2019).
Di recente la sentenza n. 9418 del 9.4.2024 al fine di qualificare la natura delle citate polizze ha individuato un ulteriore elemento contrattuale, che è costituito dallo “scopo previdenziale” dei contratti di assicurazione sulla vita.
Ha affermato che: «… prendendo le mosse da Cass., sez. un., n. 8271/2008, questa Corte (Cass. n. 3785/24) ha sottolineato che è lo scopo previdenziale (attuato nelle polizze vita attraverso l'accumulo di capitale così da garantire all'assicurato e/o alla sua famiglia una rendita) a giustificare il sacrificio dei creditori previsto dall'art. 1923
c.c. Ne consegue che la polizza sulla vita beneficia di una disciplina di favore, come quella dell'impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente prodotto assicurativo, ma perché adempie una particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria, destinata per lo più a far fronte ai bisogni della tarda età (in questi termini le Sezioni Unite l'hanno considerata “il terzo pilastro” della previdenza). Quel che occorre verificare è, dunque, la sussistenza della funzione previdenziale … A tal fine la natura previdenziale non è presente soltanto nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita oggi appartenenti al ramo I (individuato dall'art. 2 del d.lgs. n. 209/05), ossia a quelle che soddisfano il bisogno dell'assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza, ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked nelle quali l'entità della somma dovuta dall'assicuratore varia nel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato ed è definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell'evento attinente alla vita umana …». Ma tra le polizze assicurative sulla vita, «… occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura …» (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la natura assicurativo - previdenziale della polizza stipulata, escludendone la qualità di strumento finanziario, dal momento che essa garantiva il recupero del capitale versato o il valore delle quote se maggiore, con un incremento dell'1%, al momento della morte del contraente assicurato).
Non vi è dubbio che nel caso in esame la polizza stipulata dal prevedeva che la somma dovuta CP_1 dall'assicuratore dipendeva esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione sarebbe diventata esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato.
Ed infatti dalle note informative della polizza assicurazioni Index Linked risulta che esse comportano rischi finanziari per il Contraente, connessi all'andamento dei parametri di riferimento a cui sono collegate le somme dovute.” Inoltre, “in relazione alla variabilità degli strumenti finanziari di riferimento cui sono collegate le somme dovute, la stipulazione della presente assicurazione comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario ed in particolare: il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), circa il rimborso del capitale versato, collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'Emittente (rischio specifico) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico). Ed ancora l'articolo 3 prevedeva espressamente alla lettera “a” che “ non presta alcuna Parte_1 garanzia in merito all'ammontare delle prestazioni, incluso il rischio di controparte”, nonché, alla lettera
“b” che in caso di morte “è opportuno sottolineare che l'importo liquidabile potrebbe essere inferiore al premio investito, in conseguenza della volatilità del Titolo strutturato Tripla Forza Index Linked”. Quindi in applicazione dei criteri enunciati dalla Suprema Corte si può affermare che il contratto in esame ha natura di strumento finanziario e ciò perché:
- la prestazione è stata versata in unica soluzione;
- dalle condizioni generali di contratto, superiormente riportate, si ravvisa che la causa è estranea al contratto di assicurazione, atteso che gli unici rischi, relativi all'andamento del mercato borsistico, sono assunti dall'assicurato in quanto la prestazione alla quale si era obbligato l'assicuratore era direttamente collegata all'andamento dei titoli azionari ed obbligazionari;
- non vi è garanzia della restituzione del capitale versato;
- l'evento legato alla vita dell'assicurato assume una rilevanza marginale mancando la previsione del rischio demografico . Dalla qualificazione del contratto come prodotto finanziario rientrante nella previsione del D. lgs n.58 /98 discende, come ha correttamente statuito il primo giudice, con motivazione che si condivide, che ai fini della sua validità, è necessaria la preventiva stipula di un contratto quadro che non risulta essere sottoscritto nel caso in esame. Non sono condivisibili gli argomenti esposti da parte appellante la quale ritiene che tale requisito sia stato soddisfatto con il richiamo delle note informative (in cui erano indicati i criteri di investimento del premio corrisposto) poiché il richiamo alle note, ove vi fosse la prova della effettiva consegna, senza l'inclusione delle clausole contrattuali ivi contenute nel contratto sottoscritto non può soddisfare il requisito della forma scritta. La Corte di Cassazione ha ribadito che «il contratto di gestione di portafoglio di investimento stipulato con un intermediario finanziario deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 30, comma 1, del Regolamento Consob, n. 11522 del 1998; tale forma scritta, prevista dalla legge a protezione dell'investitore, non ammette equipollenti o ratifiche, cosicché non è idonea ad integrare il requisito formale la sottoscrizione del documento sui rischi generali di cui all'art. 28 del citato Regolamento Consob, che assolve unicamente ad una funzione strumentale e propedeutica alla stipulazione del contratto di gestione e serve a rendere l'investitore più consapevole rispetto ai rischi dell'investimento e del mandato gestorio conferito all'intermediario» (Cass. civ. n. 6794 del
14.3.2025). Va pertanto confermata la nullità del contratto dichiarata con la sentenza impugnata .
È fondato e va accolto, invece, il motivo di appello incidentale con cui l'appellato lamenta la statuizione del primo Giudice che ha compensato le spese motivando sull'esistenza di contrasti giurisprudenziali in materia e la novità espressa dalla Suprema Corte. Invero essa già nel 2012 la Suprema Corte aveva affrontato la materia in esame e la successiva giurisprudenza è rimasta in linea con i principi enunciati (Cass. n.1033/2018, n. 3785/2024, n. 9418/2024).
Pertanto, va applicato il principio della soccombenza e all'accoglimento della domanda del consegue CP_1 la statuizione di condanna di alle spese del giudizio. Parte_1
In riforma del capo impugnato va così condannata l'odierna appellante alle spese di lite del primo grado, liquidate con i parametri medi del valore della causa come in dispositivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo applicando le tariffe medie del DM 147/2022, valore della causa ( E.5.201- E 26.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Sezione Prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 592\2021 emessa dal Tribunale di Patti, anche nei confronti di Parte_1 [...]
in accoglimento dell'appello incidentale così decide: Controparte_1
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto:
b.1)
in riforma dell'impugnata pronuncia condanna alla rifusione in favore di controparte Parte_1 alle spese di lite del primo grado, che si liquidano nella somma complessiva di euro 5.021,00 di cui euro
919,00 per fase studio, euro 772,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per trattazione ed euro 1.701,00 per fase decisionale, oltre iva, CPA e rimborso spese generali come per legge;
b.2)
conferma nel resto;
c) condanna ancora alla rifusione in favore di controparte alle spese di lite del corrente Parte_1 grado, che si liquidano nella somma complessiva di euro nella somma complessiva di E 5.809,00 di cui E 1134,00 per fase studio, E 921,00 per fase introduttiva E 1.843,00 per trattazione ed E. 1.911,00 per fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
d) dà atto che l'appellante principale in quanto soccombente ut supra è tenuto al versamento dell'ulteriore contributo.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile in data 14.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini