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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino - Presidente- Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11251 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MANZO ERNESTO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MANZO ERNESTO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato il 13/06/2024 e esponevano: Parte_1 Controparte_1
- che in data 2.01.2021 veniva autorizzato l'accordo di separazione personale raggiunto in virtù di negoziazione assistita alle seguenti condizioni: a) affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la Per_1 madre;
b) diritto/dovere di visita del genitore non collocatario;
c) previsione di un assegno di mantenimento in Pt_ favore della pari ad € 600,00 mensili;
d) previsione a carico del sig. di un contributo al CP_1 mantenimento del figlio pari ad € 600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Pt_
- Che con ricorso congiunto depositato presso il Tribunale di Napoli i coniugi, atteso che il sig. aveva subito una diminuzione dei propri redditi a seguito del pensionamento, chiedevano una modifica dei patti di separazione relativamente agli aspetti economici. Pertanto, con sentenza n. 5227/2024, passata in giudicato, il Tribunale di Napoli disponeva la modifica parziale dell'accordo di separazione personale del 2021 prevedendo una riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge in € 350,00 mensili;
CP_1Pt_
- Che la situazione economica del sig. è ulteriormente peggiorata per essere lo stesso esposto a posizioni debitorie verso l'Agenzia delle Entrate con pignoramento sulla pensione mentre la situazione patrimoniale della
è migliorata atteso che la stessa svolge lavori saltuari di collaboratrice domestica e percepisce l'AUU per CP_1 il figlio pari ad € 200,00.
Su tali premesse, i ricorrenti rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla modifica delle condizioni di separazione raggiunta a seguito di negoziazione assistita prevedendo una riduzione dell'assegno di mantenimento corrisposto dal padre in favore del figlio minore da determinarsi in € Pt_ 250,00 mensili e la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto dal sig. in favore della moglie.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. Acquisito il parere del PM, all'udienza del 25.02.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di modificare le condizioni di separazione alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio. In merito alla modifica delle condizioni di separazione, le parti stabilivano quanto segue:
“il signor riconosce e si impegna a versare a favore del figlio , un assegno Parte_1 Persona_2 di mantenimento mensile pari ad euro 250,00 da indicizzare annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche, e ricreative straordinarie e documentate da concordarsi con la madre, il tutto da versarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, o altra forma da concordarsi congiuntamente e di non corrispondere alcun mantenimento mensile alla coniuge CP_1
con effetto dal depositato ricorso”.
[...] Osserva il Collegio che - rispetto alla prima modifica degli accordi di separazione pronunciata con sentenza nel 2024 con la quale era stato ridotto l'assegno di mantenimento per la moglie, - le condizioni economiche del sono ulteriormente peggiorate: è stata allegata agli atti la documentazione Pt_2 afferente alla sopravvenuta esposizione debitori del D'Orta dalla quale emerge che lo stesso, ormai pensionato, deve sostenere il pagamento di somme all'Agenzia delle Entrate (per una cartella di
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rottamazione) dalla quale è derivato anche il pignoramento del quinto dello stipendio;
deve, altresì, corrispondere alla figlia di primo leto con la quale vive da quando si è separato dalla sign. , la CP_1 metà del canone di locazione sostenuto dalla ragazza che è di € 550,00 mensili. Orbene, alla luce di tali sopravvenienze e tenuto conto, altresì, che la ha trovato un'occupazione CP_1 lavorativa (rinunciando all'assegno di mantenimento) e percepisce l'assegno unico per il figlio minore di
€ 200,00, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti tra le parti possano trovare accoglimento ponendoli alla base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. in parziale modifica della sentenza n. 5227/2024, omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto e per l'effetto revoca l'assegno di mantenimento per la sign. e pone a carico di CP_1 Parte_3 l'obbligo di corrispondere alla sign.ra , quale contributo al mantenimento del figlio minore la CP_1 somma di € 250,00 mensili con decorrenza dal ricorso;
conferma nel resto la sentenza;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino - Presidente- Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11251 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MANZO ERNESTO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MANZO ERNESTO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato il 13/06/2024 e esponevano: Parte_1 Controparte_1
- che in data 2.01.2021 veniva autorizzato l'accordo di separazione personale raggiunto in virtù di negoziazione assistita alle seguenti condizioni: a) affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la Per_1 madre;
b) diritto/dovere di visita del genitore non collocatario;
c) previsione di un assegno di mantenimento in Pt_ favore della pari ad € 600,00 mensili;
d) previsione a carico del sig. di un contributo al CP_1 mantenimento del figlio pari ad € 600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Pt_
- Che con ricorso congiunto depositato presso il Tribunale di Napoli i coniugi, atteso che il sig. aveva subito una diminuzione dei propri redditi a seguito del pensionamento, chiedevano una modifica dei patti di separazione relativamente agli aspetti economici. Pertanto, con sentenza n. 5227/2024, passata in giudicato, il Tribunale di Napoli disponeva la modifica parziale dell'accordo di separazione personale del 2021 prevedendo una riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge in € 350,00 mensili;
CP_1Pt_
- Che la situazione economica del sig. è ulteriormente peggiorata per essere lo stesso esposto a posizioni debitorie verso l'Agenzia delle Entrate con pignoramento sulla pensione mentre la situazione patrimoniale della
è migliorata atteso che la stessa svolge lavori saltuari di collaboratrice domestica e percepisce l'AUU per CP_1 il figlio pari ad € 200,00.
Su tali premesse, i ricorrenti rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla modifica delle condizioni di separazione raggiunta a seguito di negoziazione assistita prevedendo una riduzione dell'assegno di mantenimento corrisposto dal padre in favore del figlio minore da determinarsi in € Pt_ 250,00 mensili e la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto dal sig. in favore della moglie.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. Acquisito il parere del PM, all'udienza del 25.02.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di modificare le condizioni di separazione alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio. In merito alla modifica delle condizioni di separazione, le parti stabilivano quanto segue:
“il signor riconosce e si impegna a versare a favore del figlio , un assegno Parte_1 Persona_2 di mantenimento mensile pari ad euro 250,00 da indicizzare annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche, e ricreative straordinarie e documentate da concordarsi con la madre, il tutto da versarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, o altra forma da concordarsi congiuntamente e di non corrispondere alcun mantenimento mensile alla coniuge CP_1
con effetto dal depositato ricorso”.
[...] Osserva il Collegio che - rispetto alla prima modifica degli accordi di separazione pronunciata con sentenza nel 2024 con la quale era stato ridotto l'assegno di mantenimento per la moglie, - le condizioni economiche del sono ulteriormente peggiorate: è stata allegata agli atti la documentazione Pt_2 afferente alla sopravvenuta esposizione debitori del D'Orta dalla quale emerge che lo stesso, ormai pensionato, deve sostenere il pagamento di somme all'Agenzia delle Entrate (per una cartella di
1 2
rottamazione) dalla quale è derivato anche il pignoramento del quinto dello stipendio;
deve, altresì, corrispondere alla figlia di primo leto con la quale vive da quando si è separato dalla sign. , la CP_1 metà del canone di locazione sostenuto dalla ragazza che è di € 550,00 mensili. Orbene, alla luce di tali sopravvenienze e tenuto conto, altresì, che la ha trovato un'occupazione CP_1 lavorativa (rinunciando all'assegno di mantenimento) e percepisce l'assegno unico per il figlio minore di
€ 200,00, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti tra le parti possano trovare accoglimento ponendoli alla base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. in parziale modifica della sentenza n. 5227/2024, omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto e per l'effetto revoca l'assegno di mantenimento per la sign. e pone a carico di CP_1 Parte_3 l'obbligo di corrispondere alla sign.ra , quale contributo al mantenimento del figlio minore la CP_1 somma di € 250,00 mensili con decorrenza dal ricorso;
conferma nel resto la sentenza;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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