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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/03/2025, n. 4853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4853 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona del giudice o.t. Sonia Suppressa deposita ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al N.R.G. 25359 dell'anno 2023 promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 4495/2023, RG n.11422/2023, emesso dall'intestato Tribunale in data 08.03.2023, notificato da:
nata a [...], il [...], (C.F. ) e res.te in Palermo, elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to in Palermo alla via Polara n. 85, presso lo studio dell'Avv. Santino Liistro ( , fax: 091-6488129, PEC: che la CodiceFiscale_2 Email_1 rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Federico Bruno (C.F. pec: C.F._3 Email_2
PARTE ATTRICE/OPPONENTE contro
(P.I. – C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Roma, Via Aldobrandeschi n. 300, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Giuseppe Binetti (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di C.F._4 quest'ultimo in Roma, Via Boezio n.16
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI: quelle precisate in data odierna e trascritte nel verbale d'udienza che precede. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Con atto di citazione tempestivamente notificato era proposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 4495/2023, RG n. 11422/2023, emesso dall'intestato Tribunale in data 08.03.2023 e notificato in data 03.04.2023 per il pagamento in favore della società della somma complessiva di € CP_1
25.107,16, oltre agli interessi ed alle spese legali.
Preliminarmente va evidenziato che la è Concessionario dell CP_1 Parte_2 per la gestione della rete telematica alla quale sono collegati gli apparecchi
[...] automatici per il gioco lecito ex art. 110, lett. a) e b), comma VI, TULPS, giusta Convenzione stipulata il
13.07.2004 in forza dell'Atto Aggiuntivo rilasciato da AAMS in data 19.10.2006, e successiva Convenzione in concessione stipulata in data 20.03.2013 (all.1 ricorso). Il rapporto contrattuale che ha visto la quale Concessionario, e quale Gestore, trova la sua CP_1 Parte_1 regolamentazione nei seguenti contratti scritti e non contestati: a) Accordo di collaborazione per la raccolta delle giocate del 22.04.2013 (sub. all. 5 comparsa di costituzione); b) Contratto Gestore del
14.04.2014 (all.
3.2 fascicolo monitorio); c) Contratto Gestore del 16.10.2018 (all.
3.3 fascicolo monitorio).
La pretesa azionata con il ricorso introduttivo del giudizio per la complessiva somma di Euro 25.107,16 si articola sulle seguenti poste creditorie:
-Euro 6.666,66 a titolo di sanzioni ADM, Euro 269,55 a titolo di Gaming Services Fee ed Euro 18.170,95 per la cd. quota stabilità (sub. all.
3.6a) e 3.6b) del fascicolo monitorio).
L con note prot. n. 92867 del 18.11.2013 e n. 20237 del Parte_2
05.05.2015 ha contestato le seguenti violazioni poste in essere dal : (cfr.nota prot. n. Controparte_2
92867 del 18.11.2013 (all. 6) installazione e uso al pubblico di apparecchi in eccedenza rispetto al parametro numerico quantitativo stabilito dal decreto direttoriale;
(cfrnota prot. n. 20237 del 05.05.2015 (all. 7) omessa iscrizione all'Albo di cui all'art. 1, c. 82, L. 13 dicembre 2010 n. 220 e mancanza della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. 2.10.
E' parimenti documentato che a fronte delle riscontrate violazioni, l Parte_2
a erogato le sanzioni amministrative di Euro 333,33 in relazione alla nota prot. n. 92867 del
[...]
18.11.2013 (sub. all. 6), nonchè di Euro 3.000,00 e di Euro 3.333,33, invece, in relazione alla nota prot. n. 20237 del 05.05.2015 (sub. all. 7).
Ai sensi dell'art. 15.2 dell'Accordo di collaborazione per la raccolta delle giocate del 22.04.2013
“qualora a seguito dell'inadempimento da parte del Gestore degli obblighi di cui all'All. B del Contratto, il Concessionario sia tenuto a pagare una o più penali ad AAMS, il Gestore sarà tenuto ad indennizzare e manlevare il concessionario degli importi da versare ad AAMS, fermo restando- indipendentemente dall'applicazione di penali da parte di AAMS- il diritto del Concessionario al risarcimento dei maggiori danni patiti”; ai sensi dell'art. 13.5 del Contratto Gestore del 14.04.2014 ed art. 13.6 del Contratto Gestore del 16.10.2018, a “risarcire il Concessionario di tutti gli importi addebitati a quest'ultimo da AAMS e/o dall'Amministrazione Finanziaria a titolo di penale e/o a titolo di sanzione, nel caso in cui questi addebiti fossero imputabili al comportamento del Gestore medesimo”. In ordine all'avvenuto pagamento delle sanzioni di cui sopra vi sono le note p.e.c. del 08.06.2015, del 25.06.2015 e dell'08.06.2016, con le quali la ha trasmesso alla le note di CP_1 Pt_1 unitamente alla fatture relative alle sanzioni amministrative pecuniarie erogate dalla stessa (all.ti 8-9-10 parte opposta).
La ha disatteso, altresì, l'obbligo previsto nell'Allegato A del Contratto del 14.04.2014, “a Pt_1 versare annualmente, a favore del Concessionario, l'importo di Euro 250,00 oltre iva” che nel caso concreto ammonta a Euro 269,55, come da rendiconto contabile n. 318492 del 15.09.2022 (sub. all.
3.5 del fascicolo monitorio).
Ancora la non ha riversato alla la quota stabilità di cui al combinato disposto Pt_1 CP_1 dell'art. 1, comma 649, della L. 23.12.2014 n. 190 e dell'art. 1, comma 921, della legge 28.12.2015 n. 208.
Si consideri come da contratto il Gestore si è impegnato ad accettare i rendiconti contabili, salvo contestazioni che devono essere mosse entro termini posti a pena di decadenza. In mancanza gli stessi devono intendersi non contestati.
Infine va osservato che la ha riconosciuto la debenza della quota stabilità, relativa al Pt_1 rapporto contrattuale con pari ad Euro 81.098,25, impegnandosi al riversamento come da CP_1 piano di rientro (all. 11 parte opposta). Non è contestato che tale debito non sia stato integralmente estinto e che residui a carico della ancora un debito di Euro 9.740,94. Pt_1
Conclusivamente tutti i motivi sollevati da parte opponente si sono rivelati infondati, mentre la pretesa creditoria avvalorata dai documenti prodotti risulta fondata.
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la , Pt_1 quale parte convenuta in senso sostanziale, dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, così come liquidate d'ufficio in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione NRG 25359/2023 al decreto ingiuntivo n. 4495/2023, RG n.11422/2023, promossa da , così provvede: Parte_1
- rigetta l'opposizione;
- dichiara tenuta e condanna parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla società le spese del presente giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi Euro 5077,00 per Parte_3 compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, Roma, 28 marzo 2025
Si comunichi
Il g.o.t.
Sonia Suppressa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona del giudice o.t. Sonia Suppressa deposita ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al N.R.G. 25359 dell'anno 2023 promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 4495/2023, RG n.11422/2023, emesso dall'intestato Tribunale in data 08.03.2023, notificato da:
nata a [...], il [...], (C.F. ) e res.te in Palermo, elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to in Palermo alla via Polara n. 85, presso lo studio dell'Avv. Santino Liistro ( , fax: 091-6488129, PEC: che la CodiceFiscale_2 Email_1 rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Federico Bruno (C.F. pec: C.F._3 Email_2
PARTE ATTRICE/OPPONENTE contro
(P.I. – C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Roma, Via Aldobrandeschi n. 300, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Giuseppe Binetti (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di C.F._4 quest'ultimo in Roma, Via Boezio n.16
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI: quelle precisate in data odierna e trascritte nel verbale d'udienza che precede. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Con atto di citazione tempestivamente notificato era proposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 4495/2023, RG n. 11422/2023, emesso dall'intestato Tribunale in data 08.03.2023 e notificato in data 03.04.2023 per il pagamento in favore della società della somma complessiva di € CP_1
25.107,16, oltre agli interessi ed alle spese legali.
Preliminarmente va evidenziato che la è Concessionario dell CP_1 Parte_2 per la gestione della rete telematica alla quale sono collegati gli apparecchi
[...] automatici per il gioco lecito ex art. 110, lett. a) e b), comma VI, TULPS, giusta Convenzione stipulata il
13.07.2004 in forza dell'Atto Aggiuntivo rilasciato da AAMS in data 19.10.2006, e successiva Convenzione in concessione stipulata in data 20.03.2013 (all.1 ricorso). Il rapporto contrattuale che ha visto la quale Concessionario, e quale Gestore, trova la sua CP_1 Parte_1 regolamentazione nei seguenti contratti scritti e non contestati: a) Accordo di collaborazione per la raccolta delle giocate del 22.04.2013 (sub. all. 5 comparsa di costituzione); b) Contratto Gestore del
14.04.2014 (all.
3.2 fascicolo monitorio); c) Contratto Gestore del 16.10.2018 (all.
3.3 fascicolo monitorio).
La pretesa azionata con il ricorso introduttivo del giudizio per la complessiva somma di Euro 25.107,16 si articola sulle seguenti poste creditorie:
-Euro 6.666,66 a titolo di sanzioni ADM, Euro 269,55 a titolo di Gaming Services Fee ed Euro 18.170,95 per la cd. quota stabilità (sub. all.
3.6a) e 3.6b) del fascicolo monitorio).
L con note prot. n. 92867 del 18.11.2013 e n. 20237 del Parte_2
05.05.2015 ha contestato le seguenti violazioni poste in essere dal : (cfr.nota prot. n. Controparte_2
92867 del 18.11.2013 (all. 6) installazione e uso al pubblico di apparecchi in eccedenza rispetto al parametro numerico quantitativo stabilito dal decreto direttoriale;
(cfrnota prot. n. 20237 del 05.05.2015 (all. 7) omessa iscrizione all'Albo di cui all'art. 1, c. 82, L. 13 dicembre 2010 n. 220 e mancanza della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. 2.10.
E' parimenti documentato che a fronte delle riscontrate violazioni, l Parte_2
a erogato le sanzioni amministrative di Euro 333,33 in relazione alla nota prot. n. 92867 del
[...]
18.11.2013 (sub. all. 6), nonchè di Euro 3.000,00 e di Euro 3.333,33, invece, in relazione alla nota prot. n. 20237 del 05.05.2015 (sub. all. 7).
Ai sensi dell'art. 15.2 dell'Accordo di collaborazione per la raccolta delle giocate del 22.04.2013
“qualora a seguito dell'inadempimento da parte del Gestore degli obblighi di cui all'All. B del Contratto, il Concessionario sia tenuto a pagare una o più penali ad AAMS, il Gestore sarà tenuto ad indennizzare e manlevare il concessionario degli importi da versare ad AAMS, fermo restando- indipendentemente dall'applicazione di penali da parte di AAMS- il diritto del Concessionario al risarcimento dei maggiori danni patiti”; ai sensi dell'art. 13.5 del Contratto Gestore del 14.04.2014 ed art. 13.6 del Contratto Gestore del 16.10.2018, a “risarcire il Concessionario di tutti gli importi addebitati a quest'ultimo da AAMS e/o dall'Amministrazione Finanziaria a titolo di penale e/o a titolo di sanzione, nel caso in cui questi addebiti fossero imputabili al comportamento del Gestore medesimo”. In ordine all'avvenuto pagamento delle sanzioni di cui sopra vi sono le note p.e.c. del 08.06.2015, del 25.06.2015 e dell'08.06.2016, con le quali la ha trasmesso alla le note di CP_1 Pt_1 unitamente alla fatture relative alle sanzioni amministrative pecuniarie erogate dalla stessa (all.ti 8-9-10 parte opposta).
La ha disatteso, altresì, l'obbligo previsto nell'Allegato A del Contratto del 14.04.2014, “a Pt_1 versare annualmente, a favore del Concessionario, l'importo di Euro 250,00 oltre iva” che nel caso concreto ammonta a Euro 269,55, come da rendiconto contabile n. 318492 del 15.09.2022 (sub. all.
3.5 del fascicolo monitorio).
Ancora la non ha riversato alla la quota stabilità di cui al combinato disposto Pt_1 CP_1 dell'art. 1, comma 649, della L. 23.12.2014 n. 190 e dell'art. 1, comma 921, della legge 28.12.2015 n. 208.
Si consideri come da contratto il Gestore si è impegnato ad accettare i rendiconti contabili, salvo contestazioni che devono essere mosse entro termini posti a pena di decadenza. In mancanza gli stessi devono intendersi non contestati.
Infine va osservato che la ha riconosciuto la debenza della quota stabilità, relativa al Pt_1 rapporto contrattuale con pari ad Euro 81.098,25, impegnandosi al riversamento come da CP_1 piano di rientro (all. 11 parte opposta). Non è contestato che tale debito non sia stato integralmente estinto e che residui a carico della ancora un debito di Euro 9.740,94. Pt_1
Conclusivamente tutti i motivi sollevati da parte opponente si sono rivelati infondati, mentre la pretesa creditoria avvalorata dai documenti prodotti risulta fondata.
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la , Pt_1 quale parte convenuta in senso sostanziale, dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, così come liquidate d'ufficio in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione NRG 25359/2023 al decreto ingiuntivo n. 4495/2023, RG n.11422/2023, promossa da , così provvede: Parte_1
- rigetta l'opposizione;
- dichiara tenuta e condanna parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla società le spese del presente giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi Euro 5077,00 per Parte_3 compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, Roma, 28 marzo 2025
Si comunichi
Il g.o.t.
Sonia Suppressa