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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 19/01/2026, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 366/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA RI, Presidente
RO RC, Relatore
CAPUTI GAETANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5505/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marino - Largo Palazzo Colonna 1 00047 Marino RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10694/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
14 e pubblicata il 22/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2691 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.r.l. propone appello avverso la sentenza della CGT di Roma n. 10694/14/2024, depositata il 22/08/2024, di rigetto del ricorso presentato dalla stessa società contro l'avviso di accertamento n. 2691
TARI 2017, contestato dal Comune di Marino.
2. La società propone due motivi di appello: a) difetto di motivazione del provvedimento impugnato per generica indicazione degli immobili, priva degli identificativi catastali (foglio particella, sub e rendita catastale), che precludono la possibilità di individuare i beni oggetto dell'accertamento; b) illegittima redazione provvedimento impugnato, nullità della notifica, con decadenza del potere impositivo.
3. Il Comune di Marino, costituitosi nel giudizio, chiede la conferma della sentenza appellata.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello della società Ricorrente_1 s.r.l. è fondato.
Il provvedimento impugnato omette di indicare gli identificativi degli immobili oggetto dell'imposta.
A pagina 2 dell'atto impugnato figura sì la descrizione (ad esempio) dei magazzini “via nettunense, km
0.800”, o delle “autorimesse” ma dette diciture descrittive risultano identiche nella prima colonna ma con importi, riportarti nelle colonne seconda, terza e quarta, tra loro non coincidenti.
In tal modo, si preclude alla società contribuente l'individuazione esatta degli immobili oggetto dell'accertamento, conseguentemente precludendone la compiuta esplicazione del diritto di difesa;
da ciò,
l'illegittimità della contestazione della pretesa fiscale, poiché non fondata su presupposti d'imposta sufficientemente puntuali e individuabili.
L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza che si liquidano per il doppio grado in euro 3.200,00
(1.500,00 euro per il primo grado, 1.700,00 euro per il secondo grado).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, accoglie l'appello. Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate per il doppio grado in euro 3200 (1500 il primo grado e 1700 il secondo grado).
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA RI, Presidente
RO RC, Relatore
CAPUTI GAETANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5505/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marino - Largo Palazzo Colonna 1 00047 Marino RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10694/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
14 e pubblicata il 22/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2691 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.r.l. propone appello avverso la sentenza della CGT di Roma n. 10694/14/2024, depositata il 22/08/2024, di rigetto del ricorso presentato dalla stessa società contro l'avviso di accertamento n. 2691
TARI 2017, contestato dal Comune di Marino.
2. La società propone due motivi di appello: a) difetto di motivazione del provvedimento impugnato per generica indicazione degli immobili, priva degli identificativi catastali (foglio particella, sub e rendita catastale), che precludono la possibilità di individuare i beni oggetto dell'accertamento; b) illegittima redazione provvedimento impugnato, nullità della notifica, con decadenza del potere impositivo.
3. Il Comune di Marino, costituitosi nel giudizio, chiede la conferma della sentenza appellata.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello della società Ricorrente_1 s.r.l. è fondato.
Il provvedimento impugnato omette di indicare gli identificativi degli immobili oggetto dell'imposta.
A pagina 2 dell'atto impugnato figura sì la descrizione (ad esempio) dei magazzini “via nettunense, km
0.800”, o delle “autorimesse” ma dette diciture descrittive risultano identiche nella prima colonna ma con importi, riportarti nelle colonne seconda, terza e quarta, tra loro non coincidenti.
In tal modo, si preclude alla società contribuente l'individuazione esatta degli immobili oggetto dell'accertamento, conseguentemente precludendone la compiuta esplicazione del diritto di difesa;
da ciò,
l'illegittimità della contestazione della pretesa fiscale, poiché non fondata su presupposti d'imposta sufficientemente puntuali e individuabili.
L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza che si liquidano per il doppio grado in euro 3.200,00
(1.500,00 euro per il primo grado, 1.700,00 euro per il secondo grado).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, accoglie l'appello. Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate per il doppio grado in euro 3200 (1500 il primo grado e 1700 il secondo grado).