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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/11/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 3329 2021
Il dott. Enrico Rizzo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 -ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3329 del R.G. per l'anno 2021,
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro promossa da
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte 1
,
(), rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Vita, giusta C.F. 1 procura in atti;
Ricorrente
contro
CP_1 , in persona del leg. rapp. p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio D'Agostino, giusta procura in atti;
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Parte ricorrente,, sul presupposto di aver subito nelle date del 26/10/2006 e 20/02/2016 un infortunio sul lavoro, circostanza non contestata dall'ente resistente, lamentava di aver riportato in conseguenza dei già menzionati eventi, postumi invalidanti permanenti ed indennizzabili, contestando l'esito della valutazione cui era pervenuto l'ente in sede amministrativa (n. 500552919
e n. 500559558) chiedendo che venisse riconosciuto un maggior grado di invalidità di cui si dice afflitta, pari almeno al 25% e comunque superiore alla percentuale riconosciuta. 2. Nella resistenza dell' CP_1 in ordine alla natura dell'inabilità, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza medico legale che ha consentito di accertare che in conseguenza dei predetti infortuni, il ricorrente ha riportato un'invalidità qualificabile come temporanea, nella misura del 18% con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Così il CTU: Esaminati gli atti e i documenti di causa e dopo accurata visita medica effettuata sul periziando, ritengo che il Sig. nato il [...], sia affetto da: • Difficoltà Parte 1
,
nell'estensione completa del braccio Dx in special modo se deve sollevare pesi di una certa entità.
• Difficoltà nell'estensione completa del II dito del piede Dx per pregresso slaminamento del tendine estensore. •Cicatrice poco visibile al primo impatto a livello della regione mentoniera.
Ritengo che le suddette patologie siano eziologicamente riconducibili agli infortuni sul lavoro occorsi al ricorrente stesso nelle date suindicate, come già valutate dall' CP_1 a suo tempo con una percentuale complessiva dello 018%. CONCLUSIONI • In base all'esame clinico e ad una ragionata valutazione dei dati semiologici, attraverso l'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo, si può concludere che il Sig. nato il 21.09.1971 sia Parte 1
,
affetto da: modesta limitazione funzionale del gomito dx. Difficoltà nell'estensione completa del II dito del piede Dx per pregresso slaminamento del tendine estensore. Cicatrice poco visibile al primo impatto a livello della regione mentoniera. (Danni riportati nei due incidenti sul lavoro rispettivamente del 26.10.2006 e del 20.02.2016). Patologie già accertate e valutate adeguatamente dall' CP_1 nei provvedimenti allegati al fascicolo recanti le date: 15/12/2006 -
22/12/2006 - 22/11/2016 - 14/07/2016 - 25/11/2016 - 20/06/2017 ed in quest'ultima data veniva assegnata un'invalidità complessiva dello 018%. Per tutto ciò, valutati i documenti di causa ed attraverso la visita da me effettuata, ritengo, in riferimento alle Tabelle di cui al T.U. e del Decreto
Ministeriale 12 Luglio 2000 (G.U. n.172 del 25.07.2000) vigenti in tema di infortunio e malattie professionali (I.NA.I.), che il Periziando presenta una menomazione complessiva, considerando le attuali condizioni cliniche, dell'integrità psico-fisica pari e non oltre al 18% (diciotto %), delle tabelle di cui sopra come calcolato dall' CP_1 stessa.
3. Alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda pertanto va rigettata. 4. Infatti, l'espletata consulenza medico legale ha confermato le risultanze cui era pervenuto l'ente in sede di valutazione della natura dei postumi invalidanti. Nel merito, non si ravvisano – in difetto di specifiche allegazioni delle parti - ragioni per discostarsi dalle logiche valutazioni, congruamente motivate, del consulente tecnico d'ufficio (alla cui relazione, quindi, può farsi integrale rinvio), secondo cui l'infortunio ha determinato un danno biologico in misura che può essere valutato pari al 18%. 5. Per quanto detto il ricorso va rigettato. 6. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell CP_1 le spese di CTU, liquidate in euro 290,00 oltre accessori come per legge, in favore del dott. Parte 2
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo "Consolle del Magistrato", in data 15/10/2025.
IL GIUDICE
dott. Enrico Rizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 3329 2021
Il dott. Enrico Rizzo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 -ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3329 del R.G. per l'anno 2021,
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro promossa da
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte 1
,
(), rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Vita, giusta C.F. 1 procura in atti;
Ricorrente
contro
CP_1 , in persona del leg. rapp. p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio D'Agostino, giusta procura in atti;
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Parte ricorrente,, sul presupposto di aver subito nelle date del 26/10/2006 e 20/02/2016 un infortunio sul lavoro, circostanza non contestata dall'ente resistente, lamentava di aver riportato in conseguenza dei già menzionati eventi, postumi invalidanti permanenti ed indennizzabili, contestando l'esito della valutazione cui era pervenuto l'ente in sede amministrativa (n. 500552919
e n. 500559558) chiedendo che venisse riconosciuto un maggior grado di invalidità di cui si dice afflitta, pari almeno al 25% e comunque superiore alla percentuale riconosciuta. 2. Nella resistenza dell' CP_1 in ordine alla natura dell'inabilità, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza medico legale che ha consentito di accertare che in conseguenza dei predetti infortuni, il ricorrente ha riportato un'invalidità qualificabile come temporanea, nella misura del 18% con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Così il CTU: Esaminati gli atti e i documenti di causa e dopo accurata visita medica effettuata sul periziando, ritengo che il Sig. nato il [...], sia affetto da: • Difficoltà Parte 1
,
nell'estensione completa del braccio Dx in special modo se deve sollevare pesi di una certa entità.
• Difficoltà nell'estensione completa del II dito del piede Dx per pregresso slaminamento del tendine estensore. •Cicatrice poco visibile al primo impatto a livello della regione mentoniera.
Ritengo che le suddette patologie siano eziologicamente riconducibili agli infortuni sul lavoro occorsi al ricorrente stesso nelle date suindicate, come già valutate dall' CP_1 a suo tempo con una percentuale complessiva dello 018%. CONCLUSIONI • In base all'esame clinico e ad una ragionata valutazione dei dati semiologici, attraverso l'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo, si può concludere che il Sig. nato il 21.09.1971 sia Parte 1
,
affetto da: modesta limitazione funzionale del gomito dx. Difficoltà nell'estensione completa del II dito del piede Dx per pregresso slaminamento del tendine estensore. Cicatrice poco visibile al primo impatto a livello della regione mentoniera. (Danni riportati nei due incidenti sul lavoro rispettivamente del 26.10.2006 e del 20.02.2016). Patologie già accertate e valutate adeguatamente dall' CP_1 nei provvedimenti allegati al fascicolo recanti le date: 15/12/2006 -
22/12/2006 - 22/11/2016 - 14/07/2016 - 25/11/2016 - 20/06/2017 ed in quest'ultima data veniva assegnata un'invalidità complessiva dello 018%. Per tutto ciò, valutati i documenti di causa ed attraverso la visita da me effettuata, ritengo, in riferimento alle Tabelle di cui al T.U. e del Decreto
Ministeriale 12 Luglio 2000 (G.U. n.172 del 25.07.2000) vigenti in tema di infortunio e malattie professionali (I.NA.I.), che il Periziando presenta una menomazione complessiva, considerando le attuali condizioni cliniche, dell'integrità psico-fisica pari e non oltre al 18% (diciotto %), delle tabelle di cui sopra come calcolato dall' CP_1 stessa.
3. Alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda pertanto va rigettata. 4. Infatti, l'espletata consulenza medico legale ha confermato le risultanze cui era pervenuto l'ente in sede di valutazione della natura dei postumi invalidanti. Nel merito, non si ravvisano – in difetto di specifiche allegazioni delle parti - ragioni per discostarsi dalle logiche valutazioni, congruamente motivate, del consulente tecnico d'ufficio (alla cui relazione, quindi, può farsi integrale rinvio), secondo cui l'infortunio ha determinato un danno biologico in misura che può essere valutato pari al 18%. 5. Per quanto detto il ricorso va rigettato. 6. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell CP_1 le spese di CTU, liquidate in euro 290,00 oltre accessori come per legge, in favore del dott. Parte 2
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo "Consolle del Magistrato", in data 15/10/2025.
IL GIUDICE
dott. Enrico Rizzo