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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/07/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 361/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 508/2024 del 19.02.2024
TRA
elettivamente domiciliato in Lucera alla via E. Toti n. 30, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Vincenzo Fernando Montuori, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Barletta alla via Controparte_1
R. Coletta n. 16, presso lo studio dell'avv. Nicola Ruta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellato –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 3.06.2020 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Foggia, il in persona del p.t., al fine di sentirlo Controparte_1 CP_2 dichiarare responsabile del sinistro occorsogli il 26.11.2017 e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni, nella misura di € € 47.711,00, o in quella diversa accertata in corso di causa, oltre interessi legali, spese e competenze di causa. Deduceva che il 26.11.2017, intorno alle ore 10.30, mentre transitava su Piazza Tribunali a Lucera, urtava, con il piede destro, contro la grata di copertura di un tombino di raccolta dell'acqua piovana, rialzata dal piano viario, rovinando a terra e riportando “trauma arto superiore destro, lombalgia e trauma dentario, trauma cranico minore non commotivo”.
1 Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in via Controparte_1 gradata, dichiararsi la responsabilità concorsuale dell'attore nel verificarsi dell'evento.
Acquisita la documentazione prodotta, senza attività istruttoria, con sentenza n. 508/2024 del
19.02.2024 il Tribunale di Foggia rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello , chiedendo, in via Parte_1 preliminare, di ammettere le istanze istruttorie articolate in primo grado nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., e, nel merito, di accogliere l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare il al risarcimento dei danni in favore dell'appellante, nella misura Controparte_1 richiesta e quantificata in primo grado o in quella diversa ritenuta di giustizia, sulla scorta della espletanda ctu medica, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro a quello del soddisfo, con condanna del al pagamento delle spese relative ai due gradi di giudizio, con Controparte_1 distrazione in favore del procuratore antistatario.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello; in subordine Controparte_1 contenersi al minimo la domanda di risarcimento danni.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 25.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Il Tribunale, ricondotta la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., sulla scorta dei principi giurisprudenziali in materia, ha ritenuto infondata la domanda evidenziando che, essendosi l'evento lesivo verificato di mattina, in condizioni di perfetta visibilità, ed essendo lo stato dei luoghi perfettamente percepibile dall'utente mediamente accorto che osserva il luogo sul quale cammina, l'attore avrebbe potuto avvedersi dell'ostacolo ed aggirarlo senza l'uso di una diligenza eccedente l'ordinario. A tal fine, ha ritenuto sufficiente la visione della fotografia del tombino, dalla quale emerge chiaramente che lo stesso, in virtù della sua grandezza e della sua posizione, era perfettamente visibile e, dunque, non configurava alcuna insidia, in assenza di una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisse un ostacolo non prevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, oltre che non visibile. L'attore dunque, percepito lo stato dei luoghi, avrebbe dovuto avvedersi dell'ostacolo ed aggirarlo senza l'applicazione di una diligenza eccedente l'ordinario.
1.Con un unico, articolato motivo di gravame, l'appellante ha denunciato la “ Erronea applicazione dell'art. 2051 c.c – Violazione del diritto di difesa”, lamentando che nella sentenza si fa riferimento a tale signora che il Giudice di prime cure ha ignorato il contenuto dell'atto di Parte_2 citazione e le richieste istruttorie formulate e, pur applicando correttamente l'art. 2051c.c. al caso di specie, è giunto ad escludere ogni responsabilità dell'Ente convenuto. Osserva che il Giudice di primo grado ha basato il suo convincimento unicamente sulla foto prodotta dall'attore, raffigurante la grata del tombino, ignorando tutte le altre circostanze e precludendogli la possibilità di provare i propri assunti, non avendo ammesso le prove orali. In particolare, deduce l'appellante che l'insidia era occultata dalla presenza di persone che lo procedevano a distanza
2 ravvicinata e che impedivano pertanto l'avvistamento dello stato di pericolo, essendo la Piazza
Tribunali affollata da numerose persone che si recavano verso la Basilica per prendere parte alla messa domenicale;
lo stato della pavimentazione della piazza, priva di irregolarità, aveva generato in lui la convinzione di poter fare affidamento sulla normalità della pavimentazione, e la presenza della grata del tombino rialzata non era presegnalata e preesisteva da tempo, tant'è che in precedenza aveva causato la caduta di altri pedoni. Dette circostanze escludono che la condotta dell'appellante sia stata colposa;
e, in ogni caso, anche ove colposa, non può essere considerata causa autonoma ed esclusiva nella causazione del danno.
1.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Preliminarmente si osserva che l'erronea indicazione del nominativo dell'attore – la Parte_2 in luogo de il –è con evidenza un mero errore materiale che, in quanto tale, non Pt_1 compromette la comprensibilità del testo né altera la sostanza delle valutazioni giuridiche effettuate dal Tribunale.
Rileva la Corte che il Tribunale ha correttamente inquadrato la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051
c.c., a norma del quale, in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno quindi temperati, alla luce dell'applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di autoresponsabilità, in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete ( cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021,
n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019,
n.16149); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza.
La Suprema Corte ha, da ultimo, ribadito che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
3 normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. n. 2482/2018, Cass. Civ. 16 settembre 2024 n. 24799).
Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, dalla stessa prospettazione di parte attrice e dalla documentazione fotografica dalla stessa allegata, risulta che il sinistro si è verificato verso le ore 10,30 del 26 novembre 2017, in condizioni di perfetta visibilità, e che la presenza della grata di copertura del tombino di raccolta delle acque piovane, rialzata dal piano viario, presente sulla piazza dei Tribunali in Lucera, era ben visibile, anche perché di colore più scuro rispetto alla pavimentazione della piazza.
Dalla documentazione fotografica allegata si evince chiaramente che la presenza della grata, sulla piazza, era ben visibile e facilmente individuabile da parte di un pedone che avesse adottato la normale attenzione, richiesta in simili circostanze, considerate anche le condizioni di manutenzione della piazza, che presentava basole perfettamente allineate, e la circostanza che la grata non risultava coperta da rifiuti o fogliame né mascherata da anomalie del suolo. In tale contesto, l'odierno appellante avrebbe potuto avvistare (ed evitare) la grata senza difficoltà, prestando la normale attenzione richiesta.
Né la visibilità della grata può ritenersi impedita dalla asserita circostanza che, trattandosi di domenica, Piazza Tribunali fosse affollata da persone che si dirigevano presso la attigua Basilica di San Francesco per partecipare alla messa.
La presenza di altri pedoni nelle vicinanze non appare infatti tale da aver potuto ostacolare in modo assoluto o significativo l'avvistamento della grata, tenuto altresì conto che, in difetto di diverse allegazioni, si trattava, di una normale affluenza domenicale (in una qualunque domenica di novembre) alla messa, e non di un'affluenza anomala o di un assembramento di persone, in occasione di un particolare evento e/o festività, tale da riempire la piazza ed impedire la visione del suolo o condizionare l'incedere dei pedoni.
La circostanza, poi, che la grata si trovasse su di una piazza, e non sulla sede stradale, consentiva all'attore di muoversi senza fretta e di guardare dove metteva i piedi, non dovendo prestare attenzione al passaggio di auto o all'attraversamento della strada, potendo perciò osservare la pavimentazione con più attenzione;
l'essere andato a sbattere con il piede contro la grata sollevata, ben visibile ed in nessun modo occultata, denota un comportamento distratto e negligente del pedone, che ha costituito causa esclusiva della caduta.
Quanto emerge dalla visione della fotografia riproducente dello stato dei luoghi rende superflua la prova per testi articolata da parte appellante, peraltro inammissibile in quanto vertente su circostanze valutative (volte a dimostrare che la presenza di altre persone impediva la visuale e l'avvistamento dello stato di pericolo).
4 La grandezza del tombino, la sua posizione, la differenza cromatica rispetto alla pavimentazione, le buone condizioni di visibilità presenti al momento del sinistro, lo stato dei luoghi perfettamente percepibile dall'attore, consentono di ritenere che la grata di copertura del tombino, rialzata dal piano viario, fosse agevolmente visibile e percepibile e, perciò evitabile se solo l'utente della strada vi avesse prestato la dovuta attenzione e, dunque, con l'ordinaria diligenza richiesta al pedone, a nulla rilevando, perciò, che la stessa non fosse presegnalata, proprio perché agevolmente visibile.
Da tanto discende che il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso risulta interrotto dalla condotta colposa del danneggiato il quale, se avesse prestato maggiore attenzione nel transitare sulla piazza, avrebbe evitato di urtare il piede contro la grata, utilizzando lo spazio laterale circostante ai fini di un comodo e sicuro transito.
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore del CP_1
in persona del p.t., delle spese del presente grado, che si liquidano in dispositivo,
[...] CP_2 in ossequio ai parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del petitum, della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività svolta.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del in persona del Parte_1 Controparte_1 CP_3 avverso la sentenza n. 508/2024 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 19.02.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 9 luglio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
5
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 361/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 508/2024 del 19.02.2024
TRA
elettivamente domiciliato in Lucera alla via E. Toti n. 30, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Vincenzo Fernando Montuori, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Barletta alla via Controparte_1
R. Coletta n. 16, presso lo studio dell'avv. Nicola Ruta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellato –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 3.06.2020 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Foggia, il in persona del p.t., al fine di sentirlo Controparte_1 CP_2 dichiarare responsabile del sinistro occorsogli il 26.11.2017 e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni, nella misura di € € 47.711,00, o in quella diversa accertata in corso di causa, oltre interessi legali, spese e competenze di causa. Deduceva che il 26.11.2017, intorno alle ore 10.30, mentre transitava su Piazza Tribunali a Lucera, urtava, con il piede destro, contro la grata di copertura di un tombino di raccolta dell'acqua piovana, rialzata dal piano viario, rovinando a terra e riportando “trauma arto superiore destro, lombalgia e trauma dentario, trauma cranico minore non commotivo”.
1 Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in via Controparte_1 gradata, dichiararsi la responsabilità concorsuale dell'attore nel verificarsi dell'evento.
Acquisita la documentazione prodotta, senza attività istruttoria, con sentenza n. 508/2024 del
19.02.2024 il Tribunale di Foggia rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello , chiedendo, in via Parte_1 preliminare, di ammettere le istanze istruttorie articolate in primo grado nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., e, nel merito, di accogliere l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare il al risarcimento dei danni in favore dell'appellante, nella misura Controparte_1 richiesta e quantificata in primo grado o in quella diversa ritenuta di giustizia, sulla scorta della espletanda ctu medica, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro a quello del soddisfo, con condanna del al pagamento delle spese relative ai due gradi di giudizio, con Controparte_1 distrazione in favore del procuratore antistatario.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello; in subordine Controparte_1 contenersi al minimo la domanda di risarcimento danni.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 25.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Il Tribunale, ricondotta la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., sulla scorta dei principi giurisprudenziali in materia, ha ritenuto infondata la domanda evidenziando che, essendosi l'evento lesivo verificato di mattina, in condizioni di perfetta visibilità, ed essendo lo stato dei luoghi perfettamente percepibile dall'utente mediamente accorto che osserva il luogo sul quale cammina, l'attore avrebbe potuto avvedersi dell'ostacolo ed aggirarlo senza l'uso di una diligenza eccedente l'ordinario. A tal fine, ha ritenuto sufficiente la visione della fotografia del tombino, dalla quale emerge chiaramente che lo stesso, in virtù della sua grandezza e della sua posizione, era perfettamente visibile e, dunque, non configurava alcuna insidia, in assenza di una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisse un ostacolo non prevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, oltre che non visibile. L'attore dunque, percepito lo stato dei luoghi, avrebbe dovuto avvedersi dell'ostacolo ed aggirarlo senza l'applicazione di una diligenza eccedente l'ordinario.
1.Con un unico, articolato motivo di gravame, l'appellante ha denunciato la “ Erronea applicazione dell'art. 2051 c.c – Violazione del diritto di difesa”, lamentando che nella sentenza si fa riferimento a tale signora che il Giudice di prime cure ha ignorato il contenuto dell'atto di Parte_2 citazione e le richieste istruttorie formulate e, pur applicando correttamente l'art. 2051c.c. al caso di specie, è giunto ad escludere ogni responsabilità dell'Ente convenuto. Osserva che il Giudice di primo grado ha basato il suo convincimento unicamente sulla foto prodotta dall'attore, raffigurante la grata del tombino, ignorando tutte le altre circostanze e precludendogli la possibilità di provare i propri assunti, non avendo ammesso le prove orali. In particolare, deduce l'appellante che l'insidia era occultata dalla presenza di persone che lo procedevano a distanza
2 ravvicinata e che impedivano pertanto l'avvistamento dello stato di pericolo, essendo la Piazza
Tribunali affollata da numerose persone che si recavano verso la Basilica per prendere parte alla messa domenicale;
lo stato della pavimentazione della piazza, priva di irregolarità, aveva generato in lui la convinzione di poter fare affidamento sulla normalità della pavimentazione, e la presenza della grata del tombino rialzata non era presegnalata e preesisteva da tempo, tant'è che in precedenza aveva causato la caduta di altri pedoni. Dette circostanze escludono che la condotta dell'appellante sia stata colposa;
e, in ogni caso, anche ove colposa, non può essere considerata causa autonoma ed esclusiva nella causazione del danno.
1.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Preliminarmente si osserva che l'erronea indicazione del nominativo dell'attore – la Parte_2 in luogo de il –è con evidenza un mero errore materiale che, in quanto tale, non Pt_1 compromette la comprensibilità del testo né altera la sostanza delle valutazioni giuridiche effettuate dal Tribunale.
Rileva la Corte che il Tribunale ha correttamente inquadrato la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051
c.c., a norma del quale, in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno quindi temperati, alla luce dell'applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di autoresponsabilità, in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete ( cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021,
n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019,
n.16149); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza.
La Suprema Corte ha, da ultimo, ribadito che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
3 normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. n. 2482/2018, Cass. Civ. 16 settembre 2024 n. 24799).
Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, dalla stessa prospettazione di parte attrice e dalla documentazione fotografica dalla stessa allegata, risulta che il sinistro si è verificato verso le ore 10,30 del 26 novembre 2017, in condizioni di perfetta visibilità, e che la presenza della grata di copertura del tombino di raccolta delle acque piovane, rialzata dal piano viario, presente sulla piazza dei Tribunali in Lucera, era ben visibile, anche perché di colore più scuro rispetto alla pavimentazione della piazza.
Dalla documentazione fotografica allegata si evince chiaramente che la presenza della grata, sulla piazza, era ben visibile e facilmente individuabile da parte di un pedone che avesse adottato la normale attenzione, richiesta in simili circostanze, considerate anche le condizioni di manutenzione della piazza, che presentava basole perfettamente allineate, e la circostanza che la grata non risultava coperta da rifiuti o fogliame né mascherata da anomalie del suolo. In tale contesto, l'odierno appellante avrebbe potuto avvistare (ed evitare) la grata senza difficoltà, prestando la normale attenzione richiesta.
Né la visibilità della grata può ritenersi impedita dalla asserita circostanza che, trattandosi di domenica, Piazza Tribunali fosse affollata da persone che si dirigevano presso la attigua Basilica di San Francesco per partecipare alla messa.
La presenza di altri pedoni nelle vicinanze non appare infatti tale da aver potuto ostacolare in modo assoluto o significativo l'avvistamento della grata, tenuto altresì conto che, in difetto di diverse allegazioni, si trattava, di una normale affluenza domenicale (in una qualunque domenica di novembre) alla messa, e non di un'affluenza anomala o di un assembramento di persone, in occasione di un particolare evento e/o festività, tale da riempire la piazza ed impedire la visione del suolo o condizionare l'incedere dei pedoni.
La circostanza, poi, che la grata si trovasse su di una piazza, e non sulla sede stradale, consentiva all'attore di muoversi senza fretta e di guardare dove metteva i piedi, non dovendo prestare attenzione al passaggio di auto o all'attraversamento della strada, potendo perciò osservare la pavimentazione con più attenzione;
l'essere andato a sbattere con il piede contro la grata sollevata, ben visibile ed in nessun modo occultata, denota un comportamento distratto e negligente del pedone, che ha costituito causa esclusiva della caduta.
Quanto emerge dalla visione della fotografia riproducente dello stato dei luoghi rende superflua la prova per testi articolata da parte appellante, peraltro inammissibile in quanto vertente su circostanze valutative (volte a dimostrare che la presenza di altre persone impediva la visuale e l'avvistamento dello stato di pericolo).
4 La grandezza del tombino, la sua posizione, la differenza cromatica rispetto alla pavimentazione, le buone condizioni di visibilità presenti al momento del sinistro, lo stato dei luoghi perfettamente percepibile dall'attore, consentono di ritenere che la grata di copertura del tombino, rialzata dal piano viario, fosse agevolmente visibile e percepibile e, perciò evitabile se solo l'utente della strada vi avesse prestato la dovuta attenzione e, dunque, con l'ordinaria diligenza richiesta al pedone, a nulla rilevando, perciò, che la stessa non fosse presegnalata, proprio perché agevolmente visibile.
Da tanto discende che il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso risulta interrotto dalla condotta colposa del danneggiato il quale, se avesse prestato maggiore attenzione nel transitare sulla piazza, avrebbe evitato di urtare il piede contro la grata, utilizzando lo spazio laterale circostante ai fini di un comodo e sicuro transito.
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore del CP_1
in persona del p.t., delle spese del presente grado, che si liquidano in dispositivo,
[...] CP_2 in ossequio ai parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del petitum, della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività svolta.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del in persona del Parte_1 Controparte_1 CP_3 avverso la sentenza n. 508/2024 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 19.02.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 9 luglio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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